Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società dopo il verificarsi di una causa di scioglimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 11041.

Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società dopo il verificarsi di una causa di scioglimento

 

Colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 cod. civ., ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari

Ordinanza|| n. 11041. Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società dopo il verificarsi di una causa di scioglimento

Data udienza 13 aprile 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Società – Perdita del capitale sociale – Condotta dell’amministratore – Legame con il danno subito dalla società – Responsabilità

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