Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 luglio 2021| n. 19944.
La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci, quelle tra la società e i soci nonché quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci, in dipendenza di affari sociali o dell’interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche l’azione di responsabilità ex articolo 2476 del Cc promossa dal socio nei confronti dell’amministratore, non rilevando che quest’ultimo sia anche socio della società. (Nel caso concreto, ha osservato la Suprema corte, la ricorrente ha agito quale socio ed ex-amministratore unico, nei confronti della società, per il pagamento delle sue retribuzioni di lavoro, e quale socio nei confronti dell’ex-amministratore, per il risarcimento dei danni arrecati alla società, relativi anche al suo investimento nella società. Pertanto, la domanda di arbitrato non può avere fondamento nella clausola compromissoria che attiene solo alle controversie tra soci e a quelle tra soci e società. Di conseguenza, non è invocabile l’articolo 808-quater del Cpc poiché non può dirsi che sussistano dubbi sulla inoperatività della convenzione arbitrale).
Ordinanza|13 luglio 2021| n. 19944. Clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società
Data udienza 4 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Lodo arbitrale – Clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società – Non inclusione dell’azione di responsabilità promossa dal socio nei confronti dell’amministratore – Rigetto –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere
Dott. RUSSO Rita – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 7050/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), con procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, con procura speciale in atti;
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l’avv. (OMISSIS), dal quale e’ rappresentata e difesa unitamente all’avv. (OMISSIS), con procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3509/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
Che:
Con lodo reso in data 28.3.12, l’arbitro unico, decidendo sulla domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti dell’ (OMISSIS) s.r.l., e di (OMISSIS), accerto’ e dichiaro’: il diritto della (OMISSIS) di ottenere il pagamento della somma di Euro 143.939,78 a titolo d’anticipazioni in qualita’ di ex amministratore unico dell’ (OMISSIS) s.r.l., condannando quest’ultima al pagamento della stessa somma; il diritto della (OMISSIS) di ottenere il pagamento della somma di Euro 91.459,87 a titolo di retribuzione, in qualita’ di dipendente della suddetta societa’, oltre interessi e rivalutazione monetaria, condannando la societa’ al pagamento della stessa somma; la sussistenza di un danno a carico della societa’ causato dalla gestione di (OMISSIS), con plurime azioni ed omissioni, condannando quest’ultimo al pagamento in favore della stessa societa’ della somma di Euro 347.190,00.
L’ (OMISSIS) s.r.l. e il (OMISSIS) impugnarono il lodo per nullita’, deducendo: la violazione dell’articolo 829 c.p.c., nn. 2 e 12, per tardivita’ della domanda di arbitrato; la violazione dell’articolo 829 c.p.c., nn. 4 e 9, in quanto il lodo aveva pronunciato al di fuori dei limiti previsti dalla convenzione di arbitrato.
Con sentenza emessa l’8.9.15, la Corte d’appello di Milano dichiaro’ la nullita’ del lodo, osservando che l’eccezione di nullita’ per la pronuncia non conforme alla convenzione di arbitrato era fondata in quanto: la clausola compromissoria contenuta nell’articolo 25 dello statuto dell’ (OMISSIS) s.r.l. riguardava le cause tra soci e tra soci e societa’ aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale – escluse quelle in cui era obbligatorio l’intervento del P.M.; le domande proposte dalla (OMISSIS) – ex socia – esulavano dall’ambito della suddetta clausola compromissoria, riguardando il distinto rapporto tra societa’ ed amministratore unico, in ordine all’istanza di pagamento delle retribuzioni per l’attivita’ gestoria espletata dalla stessa (OMISSIS), ed a quella di risarcimento dei danni subiti, per la perdita dell’investimento inerente alla qualita’ di socio, a causa delle gravi irregolarita’ di gestione imputate al (OMISSIS).
(OMISSIS) ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria.
Resistono la societa’ e il (OMISSIS) con controricorso; quest’ultimo ha depositato memoria.
RITENUTO
Che:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 808 quater c.p.c., avendo la Corte d’appello affermato che le domande proposte nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e del (OMISSIS) esulassero dall’oggetto della clausola compromissoria e lamentando che, nel dubbio, la convenzione di arbitrato era da interpretare nel senso che la competenza arbitrale si estendesse a tutte le controversie derivanti dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
Il motivo e’ infondato. L’articolo 25 dello statuto dell’ (OMISSIS) s.r.l. dispone che qualsiasi controversia tra i soci, ovvero tra i soci e la societa’ avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale dovra’ essere risolta da un arbitro unico.
Premesso cio’, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che le domande dell’attrice eccedessero la previsione contrattuale, poiche’ fondate su rapporti diversi da quello societario, quali i rapporti di amministrazione, suo e dell’altro amministratore, nonche’ il rapporto di lavoro subordinato da essa intrattenuto con la societa’.
Al riguardo, va osservato che alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, la clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una societa’, che prevede la possibilita’ di deferire agli arbitri le controversie tra i soci, quelle tra la societa’ e i soci nonche’ quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci, in dipendenza di affari sociali o dell’interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche l’azione di responsabilita’ ex articolo 2476 c.c., promossa dal socio nei confronti dell’amministratore, non rilevando che quest’ultimo sia anche socio della societa’ (Cass., n. 12333/12; n. 15892/11).
Nel caso concreto, la ricorrente ha agito quale socio ed ex-amministratore unico, nei confronti della societa’, per il pagamento delle sue retribuzioni di lavoro, e quale socio nei confronti del (OMISSIS), nella qualita’ di ex-amministratore, per il risarcimento dei danni arrecati alla societa’, relativi anche al suo investimento nella societa’. Pertanto, la domanda di arbitrato non puo’ avere fondamento nella clausola compromissoria che attiene solo alle controversie tra soci e a quelle tra soci e societa’. Di conseguenza, non e’ invocabile l’articolo 808 quater c.p.c., poiche’ non puo’ dirsi che sussistano dubbi sull’inoperativita’ della convenzione arbitrale.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 34, comma 1, articolo 36 e articolo 819 c.p.c., in quanto l’arbitro non ha considerato che il citato articolo 819, non esclude la cognizione incidentale degli arbitri al fine di pronunciarsi su questione che, sebbene di per se’ non arbitrabile, attiene a diritti disponibili.
Il motivo e’ inammissibile, sia perche’ generico, sia in quanto non coglie la ratio decidendi. Invero, come detto, le azioni proposte dalla (OMISSIS) esorbitano dall’ambito della clausola compromissoria, sicche’ non viene in rilievo alcuna questione incidentale da devolvere all’arbitro; al riguardo, giova rilevare che la doglianza afferisce a fattispecie del tutto differenti da quelle in esame.
Il terzo motivo deduce la nullita’ della sentenza per contraddittorieta’ della motivazione del lodo per avere la Corte territoriale, da un lato ammesso la qualita’ di socia dell’attrice, e dall’altro sostenuto che le sue domande non attengono al rapporto tra soci o tra soci e la societa’.
Il motivo e’ infondato. La motivazione non contiene alcuna contraddizione, perche’, come si e’ visto, se e’ vero che la controversia intercorreva tra soci e la societa’, non atteneva, pero’, al rapporto societario, bensi’ ai diversi rapporti di cui si e’ detto sopra.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, delle spese del grado di legittimita’ che liquida nella somma di Euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, a favore della (OMISSIS) s.r.l., e Euro 8200,00 di cui 200,00 per esborsi, a favore di (OMISSIS), oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply