Qualora la sentenza sia sorretta da una pluralita’ di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 28 giugno 2018, n. 17040.

La massima estrapolata:

Qualora la sentenza sia sorretta da una pluralita’ di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza

Sentenza 28 giugno 2018, n. 17040

Data udienza 19 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18670-2016 proposto da:
(OMISSIS) SNC, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 28/2016 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 14/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 28/2016 del 14 gennaio 2016, il Tribunale di Como ha pronunciato la cessazione della materia del contendere sulla opposizione agli atti esecutivi proposta dalla societa’ (OMISSIS) s.n.c., debitrice esecutata, avverso la ordinanza di vendita di beni mobili pronunciata il 14 novembre 2014 nella espropriazione promossa da (OMISSIS).
Rilevato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione per effetto della chiusura anticipata del procedimento esecutivo per infruttuosita’ dichiarata dal Giudice dell’esecuzione e ritenuta la infondatezza dei motivi di opposizione, ha condannato l’opponente alla refusione delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Ricorre per cassazione la s.n.c. (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi.
Non ha svolto attivita’ difensiva l’intimato (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 491, 492, 156, 530, 532 e 617 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Con esposizione affatto lineare e di non agevole intelligibilita’, l’unitario motivo articola, in realta’, tre censure distinte ed autonome (da valutarsi, quindi, separatamente), con cui il ricorrente prospetta l’erroneita’ della sentenza impugnata nella parte in cui:
(a) ha regolato le spese secondo il canone della soccombenza virtuale a seguito della declaratoria di cessazione della materia del contendere: si assume, in contrario, che siffatta pronuncia era stata richiesta dall’opponente mentre parte opposta aveva invocato il rigetto dell’opposizione e se ne desume che “l’accoglimento della eccezione di cessazione della materia del contendere comporta la soccombenza dell’opposto e non del ricorrente”;
(b) ha reputato tardivamente proposta la contestazione relativa al difetto di sottoscrizione dell’ingiunzione ex articolo 492 cod. proc. civ. ad opera dell’Ufficiale giudiziario, in quanto sollevata soltanto all’udienza ex articolo 530 cod. proc. civ., decorso il termine di venti giorni previsto per l’opposizione agli atti esecutivi: si sostiene invece che il vizio di omessa sottoscrizione infici il pignoramento di nullita’ insanabile e sia, per l’effetto, svincolato dal termine di cui all’articolo 617 cod. proc. civ. e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento;
(c) ha ritenuto infondata la doglianza circa la mancata indicazione del prezzo minimo di vendita dei beni nell’ordinanza di vendita, sul rilievo che il g.e. aveva “rimesso la stima all’Istituto Vendite Giudiziarie o ad un esperto del settore in un preciso termine”, stima che ad avviso dell’impugnante deve sempre precedere la messa in vendita delle res staggite.
Le contestazioni teste’ riassunte vanno disattese.
1.1. Quanto alla deduzione sub (a), basti osservare, in adesione ad un piu’ che consolidato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di nomofilachia, che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e’ pronuncia che non postula o presuppone una domanda di parte, la quale, pertanto, seppure in ipotesi espressamente formulata, non determina una soccombenza in senso tecnico (intesa come difformita’ tra richiesta di parte e statuizione del giudice).
La cessazione della materia del contendere consegue, invece, al verificarsi di una situazione, di natura sostanziale o processuale, che provoca il venir meno dell’interesse delle parti alla decisione sul merito della controversia e, quindi, alla necessita’ di quest’ultima: il rilievo di una situazione del genere, su iniziativa officiosa o a seguito di sollecitazione di una o di tutte le parti, impone, indipendentemente dalle conclusioni delle parti stesse, l’adozione di tale declaratoria e comporta la regolamentazione delle spese in base al criterio della soccombenza virtuale, cioe’ alla stregua di una valutazione, prognostica e di mera verosimiglianza, sulla presumibile fondatezza delle domande formulate in giudizio (da ultimo, Cass. 04/08/2017, n. 19658; Cass. 08/06/2017, n. 14267).
Agli enunciati principi si e’ in tutto attenuta la Corte territoriale: dichiarata la cessazione della materia del contendere (decisione non oggetto di impugnazione), ha statuito sulle spese processuali non gia’ tenendo conto di quale parte avesse invocato detta pronuncia, bensi’ sulla scorta di un apprezzamento probabilistico circa l’accoglibilita’ della opposizione, il cui esito negativo ha giustificato la condanna dell’opponente alla refusione delle spese.
La correttezza nel merito di tale valutazione e’ investita dalle ulteriori doglianze del ricorrente, in appresso esaminate.
1.2. Nel valutare l’opposizione denunciante l’asserito vizio del pignoramento per omessa sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, la gravata sentenza ha svolto una duplice argomentazione: per un verso, ha ritenuto la tardivita’ in parte qua del rimedio ex articolo 617 cod. proc. civ. cosi’ esperito; con considerazione non additiva ma ex se idonea a fondare il convincimento (come sottolineato dalla locuzione iniziale del periodo: “in ogni caso”), ha poi reputato l’infondatezza di questo motivo di opposizione, sul rilievo che “l’atto, composto da piu’ fogli, deve essere considerato nella sua interezza, per cui non e’ necessaria una sottoscrizione ad hoc dell’ufficiale giudiziario in ogni sua parte”.
Avverso questo secondo percorso giustificativo della decisione, il ricorrente, nell’articolare la censura riportata sopra sub (b) non ha speso alcuna, nemmeno generica, affermazione critica.
Ed e’ noto che qualora la sentenza sia sorretta da una pluralita’ di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (principio di diritto affermato ai sensi dell’articolo 360-bis cod. proc. civ. da Cass. 03/11/2011, n. 22753, ribadito, ex plurimis, da Cass. 21/06/2017, n. 15350; Cass. 29/05/2015, n. 11169; Cass. 29/03/2013, n. 7931; Cass. 28/01/2013, n. 1891; Cass. 23/01/2013, n. 1610).
1.3. Come esposto sub (c), il ricorrente si duole altresi’ del rigetto dell’opposizione concernente la mancata indicazione del prezzo minimo nell’ordinanza di vendita e la inosservanza della sequenza procedimentale che impone la previa nomina di uno stimatore.
La contestazione non e’ meritevole di adesione, occorrendo tuttavia correggere – ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., u.c., – la sentenza impugnata.
Come si inferisce dalla narrazione dello svolgimento della vicenda processuale contenuto nel ricorso (il quale, in virtu’ del principio di autosufficienza, rappresenta al riguardo l’unica fonte di conoscenza di questa Corte, inibita ad accedere direttamente agli atti di causa), la doglianza in esame e’ stato sollevata dall’opponente unicamente con la citazione introduttiva del giudizio di merito sull’opposizione (“preme evidenziare che il ricorrente, con l’atto di citazione del 6 marzo 2015…..”: pag. 11 del ricorso) e non gia’ con l’atto introduttivo della prima fase innanzi al G.E. (il cui contenuto non viene affatto illustrato nel ricorso per cassazione).
Cosi’ stando le cose, il motivo non andava esaminato nel merito dal Tribunale di Como, il quale doveva arrestarsi ad una declaratoria officiosa di inammissibilita’ per novita’ della domanda cosi’ proposta.
Nelle opposizioni esecutive, le ragioni di possibile inesistenza del diritto a procedere esecutivamente (articolo 615 cod. proc. civ.) e i vizi di regolarita’ formale degli atti esecutivi (articolo 617 cod. proc. civ.) assumono il carattere di fatti individuatori della domanda di tutela, la quale ha natura eterodeterminata e concerne tutti i potenziali motivi di opposizione: la domanda giudiziale deve essere pertanto formulata con l’atto introduttivo dell’opposizione rappresentato dal ricorso rivolto al giudice dell’esecuzione.
Ne deriva che, come ha avuto modo di precisare con chiarezza la giurisprudenza di legittimita’, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha mutatio libelli quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarita’ formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell’atto introduttivo dell’opposizione, facendo cosi’ valere una causa petendi fondata su un vizio dell’atto non prospettato prima, con l’effetto di porre un nuovo tema d’indagine e di ampliare i termini della controversia: il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo e’ pertanto inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico petitum di annullamento del medesimo atto (cosi’ Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 20/01/2011, n. 1328).
2. Con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli articoli 310, 616, 617, 618, 624, 627 e 632 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si lamenta l’erroneita’ del rigetto dell’eccezione di estinzione della esecuzione asseritamente conseguente all’omessa introduzione del giudizio di merito a seguito della ordinanza (rectius, decreto) del 25 luglio 2014 su precedente ricorso in opposizione agli atti della societa’ esecutata.
Anche questo motivo va disatteso ma previa correzione, ex articolo 384 c.p.c., u.c., della sentenza impugnata.
L’estinzione della procedura esecutiva, eccepita – unitamente ad altre contestazioni – con l’originario atto introduttivo dell’opposizione e’ stata esaminata dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza del 4 febbraio 2015, conclusiva della prima fase del giudizio.
Tale provvedimento recava una duplice statuizione, differente per oggetto e per conseguente disciplina: esso, infatti, pronunciava uno actu la reiezione tanto dell’istanza di sospensione (relativa ai motivi integranti fattispecie ex articolo 617 cod. proc. civ.) quanto della richiesta di estinzione dell’esecuzione.
Avverso il diniego dell’estinzione, la societa’ esecutata aveva a disposizione un unico rimedio, tipico ed esclusivo, a carattere lato sensu impugnatorio, per richiedere un nuovo apprezzamento sul verificarsi della fattispecie estintiva: il reclamo al Tribunale in composizione collegiale previsto dall’articolo 630 cod. proc. civ. e disciplinato, con modalita’ formali di svolgimento disomogenee rispetto alle controversie oppositive, dall’articolo 178 cod. proc. civ..
Non poteva invece la questione dell’estinzione essere riproposta “coltivando” la fase di merito dell’opposizione ne’ costituire legittimo oggetto di quest’ultima: il Tribunale di Como ha dunque errato nel decidere sul merito dell’estinzione, anziche’, come corretto, dichiarare di ufficio la inammissibilita’ in parte qua dell’opposizione.
3. Con il terzo motivo, si denuncia nullita’ della sentenza e del procedimento in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’articolo 186 disp. att. cod. proc. civ. e degli articoli 617 e 618 cod. proc. civ.: ad avviso del ricorrente, la controversia e’ stata decisa “sulla base di mere congetture” non essendo “mai stato acquisito o trasmesso al giudice dell’opposizione” il fascicolo della procedura esecutiva contenente il contestato atto di pignoramento.
La doglianza e’ inammissibile e comunque infondata.
E’ inammissibile poiche’, pur operando un corretto richiamo al potere-dovere del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi di acquisire il fascicolo della procedura esecutiva (cosi’ Cass. 25/01/2017, n. 1919), non prospetta alcun pregiudizio, tampoco specifico e concreto, derivante dal denunciato error in procedendo: ma, secondo il costante orientamento di questa Corte, l’ordinamento non appresta tutela alla mera regolarita’ formale del processo in se’ considerata, poiche’ l’interesse a denunciare la violazione di una norma processuale in tanto sussiste in quanto cio’ abbia comportato un pregiudizio sostanziale alla sfera giuridica della parte, la quale e’ pertanto tenuta ad allegare e dimostrare il danno conseguente al vizio formale, con la conseguenza che ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non puo’ determinare la cassazione della sentenza impugnata (tra le tante, Cass. 31/10/2014, n. 23162; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. 19/02/2013, n. 4020; Cass. 14/11/2012, n. 19992; Cass. 23/07/2012, n. 12804; Cass., Sez. U, 19/07/2011, n. 15763; in tema di opposizione agli atti esecutivi, Cass. 13/05/2014, n. 10327).
E’ altresi’ infondata poiche’, nella specie, la Corte territoriale ha dato conto di aver in concreto esaminato (al fine di verificare l’apposizione della sottoscrizione dell’Ufficiale giudiziario) l’atto di pignoramento, in tutta evidenza prodotto agli atti di causa mediante allegazione al fascicolo di una delle parti.
4. Con il quarto motivo, per violazione degli articoli 112, 115, 132, 156, 159, 617 e 618 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente rileva una nullita’ della sentenza per omessa pronuncia.
Rappresenta, al riguardo, che: all’udienza del processo esecutivo del 14 novembre 2014 aveva chiesto al g.e. di dichiarare “l’estinzione della procedura; l’improcedibilita’ della vendita; l’inesistenza del pignoramento; la riduzione di quest’ultimo”; nonostante “l’opposizione proposta” il g.e. aveva disposto sic et simpliciter la vendita del compendio pignorato, violando in tal modo la disposizione dell’articolo 530 cod. proc. civ. laddove prevede che “se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita”; su tale vizio di nullita’ del procedimento, dedotto con l’atto di opposizione, la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciare.
Lamenta inoltre che analoga omissione di pronuncia concerne ulteriore vizio dell’ordinanza di vendita costituito dalla “inesistenza della pubblicita’”, cioe’ dalla mancata individuazione dei beni pignorati.
Il motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza.
Manca nel ricorso una adeguata illustrazione dello svolgimento della vicenda processuale; segnatamente e’ omessa o gravemente carente la trascrizione del contenuto:
– del verbale della udienza del 14 novembre 2014, necessario per comprendere se le istanze formulate dal debitore esecutato fossero correlate ad una mera sollecitazione dei poteri officiosi del g.e. oppure ad una opposizione qualificabile come tale: se e’ vero infatti che le opposizioni esecutive sono ammissibili anche quando proposte con dichiarazioni orali rese al giudice dell’esecuzione e raccolte nel verbale di udienza (Cass., Sez. U., 15/10/1998, n. 10187) e’ tuttavia del pari indefettibile, a tal fine, che la deduzione difensiva orale presenti i requisiti di contenuto-forma propri del ricorso in opposizione, e cioe’ provenga da un difensore munito di procura alle liti e (soprattutto) contenga gli elementi conformativi della domanda giudiziale, cioe’ a dire la causa petendi (con la indicazione dei motivi di opposizione) ed il petitum (non limitato alla sola istanza cautelare ma inclusivo anche della richiesta di provvedimenti di merito);
– del ricorso del 3 dicembre 2014 introduttivo della prima fase del giudizio di opposizione, occorrente per acclarare se i paventati errores procedurali abbiano costituito specifico motivo di opposizione.
La ora descritta lacunosita’ dell’esposizione circa lo svolgimento della vicenda controversa (cui nemmeno puo’ supplire la mera relatio ad atti processuali estrinseci al ricorso: cosi’ Cass., 27 febbraio 2009 n. 4823; Cass., 28 febbraio 2006 n.4403), attingendo articolazioni essenziali, individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, appare in palmare contrasto con le prescrizioni dettate dall’articolo 366 cod. proc. civ. e non consente al giudice di legittimita’ di cogliere, sulla base del solo ricorso e senza dover procedere alla (preclusa) visione dei fascicoli di parte e di ufficio, il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza e, quindi, di valutare la fondatezza della dedotta violazione processuale.
5. Attesa la mancata esplicazione di attivita’ difensiva ad opera di parte intimata non vi e’ luogo a provvedere sulle spese di lite.
6. Avuto riguardo alla data di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte da’ atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17): il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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