Quando si tratta di procedimento iniziato prima del 30.4.1995, nel vigore della L. n. 353 del 1990, la domanda diretta ad ottenere gli interessi costituisce emendatio e non mutatio libelli

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 21 maggio 2018, n. 12495.

La massima estrapolata:

Quando si tratta di procedimento iniziato prima del 30.4.1995, nel vigore della L. n. 353 del 1990, la domanda diretta ad ottenere gli interessi costituisce emendatio e non mutatio libelli e può essere proposta fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Sentenza 21 maggio 2018, n. 12495

Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18842/2013 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA ex lege P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ric. incidentale –
avverso la sentenza n. 536/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 11/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilita’ e, comunque rigetto del ricorso, per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso con particolare riferimento al 1 motivo sub 1 punto 3 e secondo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10.5.1994, (OMISSIS) citava in giudizio innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania (OMISSIS) per sentirlo condannare al pagamento dei lavori edili eseguiti nella sua abitazione dell’importo di Lire 22.000.000.
Si costituiva (OMISSIS), resistendo alla domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione dei lavori a regola d’arte.
Con sentenza depositata il 26.11.2008 il Tribunale accoglieva la domanda dell’attore e determinava giudizialmente l’importo dovuto dal (OMISSIS) in Euro 18.462,32, detratti gli acconti gia’ corrisposti; accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale e condannava la ditta appaltatrice al risarcimento dei danni nella misura di Euro 6894,26 oltre interessi e rivalutazione. Quanto agli interessi, il giudice di primo grado, rilevava che, pur essendo stati richiesti in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda era ammissibile trattandosi di causa di c.d. vecchio rito, e, in assenza di specificazione sulla natura degli interessi, ritenne trattarsi di interessi moratori.
Avverso detta sentenza proponeva appello (OMISSIS); resisteva (OMISSIS), proponendo appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale.
Deduceva l’appellante che erroneamente il giudice di primo grado non aveva ammesso un foglietto redatto dal direttore dei lavori in cui veniva riportata la contabilita’, con l’indicazione dei lavori non eseguiti e di quelli non eseguiti a regola d’arte. Contestava che la richiesta di interessi potesse costituire emendatio e non mutatio libelli, nonche’ i criteri utilizzati dal CTU per la determinazione delle somme dovute per i lavori svolti dalla ditta appaltatrice.
Con sentenza dell’11.6.2012 la Corte d’Appello di Salerno accoglieva parzialmente l’appello principale ed incidentale. Riteneva la Corte territoriale che, nel vigore della L. n. 353 del 1990, ratione tempore applicabile, fosse inammissibile l’eccezione di decadenza relativa alla denuncia dei vizi, proposta nel giudizio di primo grado in sede di comparsa conclusionale ma l’eccezione poteva essere proposta in appello. La Corte qualificava i vizi dell’opera non come vizi ordinari disciplinati dall’articolo 1667 c.c., ma come vizi strutturali soggetti alla prescrizione di cui all’articolo 1669 c.c.. Poiche’, in tale ipotesi, la denuncia dei vizi e’ soggetta al termine prescrizionale di un anno, decorrente dalla scoperta, riteneva il giudice d’appello che (OMISSIS) non avesse provato il rispetto del termine per la denuncia, decorrente dal giorno in cui aveva conseguito un apprezzabile conoscenza dei vizi e della loro derivazione causale. Quanto alle doglianze contenute nell’appello principale, per avere il Tribunale ritenuto ammissibile la domanda di corresponsione degli interessi, proposta da (OMISSIS) all’udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte d’Appello di Salerno qualificava il debito dell’appaltatore come debito di valuta e non di valore; conseguentemente riteneva che la domanda relativa agli interessi moratori ed al maggior danno dovesse essere qualificata come domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso in Cassazione (OMISSIS) articolato in tre motivi; resisteva (OMISSIS) con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il (OMISSIS) censura l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo della causa, la violazione dell’articolo 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e la motivazione contraddittoria.
Deduce il ricorrente che la corte territoriale non si sarebbe pronunciata ne’ sulla richiesta di escussione in appello del direttore dei lavori, come teste di riferimento, ne’ in ordine all’acquisizione del documento contenente la “contabilita’ dei lavori”, redatto dallo stesso direttore dei lavori e reperita casualmente dal ricorrente dopo la sentenza di primo grado. Dette prove erano indispensabili perche’ da esse sarebbe emersa una esposizione debitoria minore di quella liquidata dal giudice di primo grado ed avrebbero provato il riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore, sollevando il committente dall’onere della denuncia dei vizi. Nel documento era, infatti, indicato “l’importo totale dei lavori, i lavori non eseguiti a regola d’arte e la differenza dei lavori eseguiti a regola d’arte”. La contraddittorieta’ della motivazione risiederebbe nel fatto che la corte territoriale ha, di contro, ammesso l’eccezione di decadenza formulata da (OMISSIS) solo in grado di apppello.
Nel controricorso (OMISSIS) eccepisce l’inammissibilita’ del gravame per carenza di interesse, la’ dove parte ricorrente non avrebbe mosso rilievi alla quantificazione del dovuto con riferimento ai prezziari regionali, utilizzati dal CTU. L’eccezione va rigettata per mancanza di specificita’ perche era onere del controricorrente indicare il contenuto dell’appello e della sentenza di primo grado, al fine di far emergere un’accettazione implicita delle modalita’ utilizzate dal giudice per liquidare i lavori.
Nel merito il motivo principale non e’ fondato.
Rileva la Corte come la produzione documentale appello e la prova per testi richieste in appello non erano idonee a provare l’importo dei lavori e la tempestivita’ della denuncia, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, previsto dall’articolo 1669 c.c..
In primo luogo, il documento relativo alla contabilita’ dei lavori non puo’ avere valenza confessoria dell’ammontare dei lavori e dell’incidenza del costo dei vizi dell’opera, poiche’ non proveniente dalla parte ma da un ausiliario dell’appaltante. Quanto al profilo della violazione dell’articolo 345 c.p.c., manca in ricorso qualsiasi riferimento alle difese svolte nel giudizio di primo grado, al fine di verificare l’indispensabilita’ delle prove in appello.
In secondo luogo, la prova della tempestivita’ della denuncia non poteva essere fornita attraverso il documento relativo alla “contabilita’ dei lavori” in quanto privo di data, cosi’ come la prova per testi articolata in appello non e’ volta a provare il momento in cui il (OMISSIS) ha acquisito consapevolezza della derivazione.
Con il secondo motivo di ricorso (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 1667 c.c., articolo 1669 c.c., nonche’ dell’articolo 1362 c.c., la violazione della ripartizione dell’onere probatorio e la violazione del diritto di difesa ex articolo 24 Cost..
Deduce il ricorrente che, pur essendo ammissibile nelle cause di c.d. vecchio rito, la proposizione di nuove eccezioni in appello, esse non avrebbero potuto confliggere con i fatti non contestati ed acquisiti al processo. In particolare si sostiene che durante il corso del procedimento di primo grado, l’appaltatore non avrebbe mai fatto cenno alla tardivita’ della denuncia; tale condotta processuale avrebbe fatto emergere una volonta’ incompatibile con la proposizione della tardivita’ della denuncia per vizi. Il comportamento processuale dell’ (OMISSIS) e la mancata contestazione circa la tardivita’ della denuncia, secondo il ricorrente, e’ incompatibile con la volonta’ di far valere la decadenza in appello.
Il motivo e’ inammissispile perche’ non specificamente formulato, attraverso l’indicazione delle difese svolte da (OMISSIS) nel giudizio di primo grado, ne’ puo’ sostenersi che l’eventuale non contestazione della relazione del CTU implichi la non contestazione dei fatti costituitivi della domanda.
Gli altri motivi di ricorso sono del tutto generici, in quanto le norme richiamate non hanno formato oggetto di una ragionata critica nei loro aspetti di concreta applicazione.
Con il terzo motivo di gravame il (OMISSIS) censura l’omessa motivazione della sentenza impugnata su un fatto controverso e decisivo del giudizio, consistente nella prova dell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore, con particolare riferimento a tutta la muratura perimetrale e di tutti i tramezzi. Deduce, quindi, il (OMISSIS), la violazione di legge in relazione al principio dell’onere della l’articolo 2967 c.c., in virtu’ delle quali l’ (OMISSIS) doveva provare l’esecuzione di tutti i lavori, circostanza non confermata dai testi escussi.
Il motivo e’ inammissibile.
La deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimita’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimita’ di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito.
Vanno da ultimo esaminate le doglianze contenute nella parte finale del terzo motivo di ricorso, relativa al calcolo dell’importo delle somme dovute al ricorrente per i vizi dell’opera. Deduce il ricorrente che, poiche’ la CTU aveva determinato il valore delle opere sulla base del tariffario regionale 1990-1992, essendo in prossimita’ della domanda (1994) non si doveva devalutare l’importo dalla data del deposito della CTU alla data della domanda.
Il motivo e’ inammissibile perche’ la censura ha ad oggetto la sentenza di primo grado e non la sentenza d’appello, che ha ritenuto assorbito il motivo di gravame in considerazione della riconosciuta tardivita’ della denuncia. Invero, le deduzioni contenute nella parte finale del terzo motivo di ricorso, non concretano uno specifico motivo di doglianza contro la sentenza di appello che ritenne la censura assorbita – bensi’ contro la sentenza di primo grado.
Vanno, quindi, esaminati i motivi di ricorso incidentale proposti dall’ (OMISSIS).
Con il primo motivo e secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente al secondo, (OMISSIS) deduce la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omesso esame dell’appello incidentale condizionato, con il quale ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui qualificava la domanda di interessi non seguita da alcuna specificazione come volta ad ottenere gli interessi moratori. Il vizio veniva dedotto anche sotto il profilo dell’omessa motivazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Il motivo non e’ fondato.
Non ricorre, invero, l’omessa motivazione sotto il profilo della violazione dell’articolo 112 c.p.c. e, quindi come error in procedendo, in quanto la corte territoriale si e’ espressamente pronunciata sulla domanda relativa alla richiesta di corresponsione degli interessi, argomentando con riferimento alla natura del debito dell’appaltatore ed alla sua inammissibilita’ in rito, sul presupposto che si trattasse di domanda nuova e pertanto inammissibile perche’ proposta in sede di precisazione delle conclusioni, nel vigore della L. n. 353 del 1990 ante riforma.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi si sia pronunciato, ancorche’ erroneamente, sulla domanda, la sentenza non puo’ essere direttamente censurata per omessa, ultra o extrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, il vizio anzi detto non e’ logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione fosse erronea. In tal caso, l’ipotetico errore non si configura come error in procedendo, ma attiene esclusivamente al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volonta’ della parte, e non a quello inerente all’applicazione di principi processuali. Conseguentemente, detto errore puo’ concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimita’ unicamente sotto il profilo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2015, n. 21874;. Cassazione civile, sez. 2, 06/06/2014).
Deve essere parimenti rigettato il vizio motivazionale sotto il profilo della censura dell’omessa motivazione, in quanto la sentenza risulta motivata, ancorche’ erroneamente, con riferimento alle questioni procedimentali ed ai precedenti della corte di legittimita’.
Con il terzo motivo di gravame, da trattare congiuntamente al quarto motivo perche’ aventi ad oggetto la corresponsione degli interessi, l’ (OMISSIS) censura la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1224 e 1282 c.c. e dell’articolo 184 c.p.c., nel testo previgente alla L. n. 353 del 2000, per avere la corte salernitana disatteso il principio secondo cui la domanda di corresponsione degli interessi, non seguita da alcuna specificazione, deve essere intesa come rivolta all’ottenimento degli interessi compensativi. In tale ipotesi, nel vigore dell’articolo 184 c.p.c., ante riforma, la domanda di interessi costituiva emendatio e non come mutatio libelli e poteva essere proposta fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente si duole dell’errata interpretazione dell’articolo 1224 c.c., per non aver essere oggetto della domanda di corresponsione degli interessi il maggior danno previsto dall’articolo 1224 c.c., comma 2.
I motivi sono fondati.
La corte territoriale ha errato nella qualificazione degli interessi come interessi moratori, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in assenza di qualificazione, la domanda deve essere intesa come rivolta all’ottenimento soltanto degli interessi corrispettivi.(Cassazione civile, sez. 1, 23/01/2008, n. 1377). (OMISSIS), all’udienza di precisazione delle conclusioni richiese gli interessi senza qualificarli e propose in appello specifica doglianza sulla qualificazione degli interessi come interessi moratori. Orbene, trattandosi di procedimento iniziato prima del 30.4.1995, nel vigore della L. n. 353 del 1990, la domanda diretta ad ottenere gli interessi costituisce emendatio e non mutatio libelli e poteva essere proposta fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Ne’ e’ pertinente il richiamo a Cass. Sez. 2 n 23195/2010, che considera domanda nuova la richiesta di corresponsione degli interessi compensativi proposta per la prima volta in appello, trattandosi di procedimento riguardante una causa di c.d. nuovo rito, introdotta con citazione notificata nel 1997, con il quale sono state introdotte le preclusioni ai sensi dell’articolo 183 c.p.c..
Va, quindi, accolto anche il quarto motivo di gravame, nei limiti in cui la corte salernitana ha qualificato la domanda di interessi come volta all’ottenimento degli interessi moratori.
La presente decisione assorbe il quinto motivo di ricorso, relativo alla violazione e falsa applicazione dell’articolo 184 c.p.c., in relazione alla pronuncia di inammissibilita’ della domanda nuova in caso di accettazione del contraddittorio ed il decimo motivo di ricorso con cui si censura, la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., perche’ sara’ il giudice di rinvio a disciplinarle.
E’ inammissibile per carenza di interesse, il sesto motivo con cui si censura come vizio motivazionale l’omessa compensazione dei contrapposti crediti, trattandosi di operazione meramente contabile da effettuare in sede esecutiva, opponendo alla controparte il credito in compensazione.
Sono inammissibili i motivi settimo ed ottavo, con cui si censura la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione perche’ dedotti in modo generico, in palese violazione dell’articolo 366 c.p.c..
L’accoglimento dei motivi terzo e quarto comporta che la sentenza debba essere cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione anche per la regolazione delle spese di lite.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va’ dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale; accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, ivi rigettati i rimanenti del medesimo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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