In tema di iva, irpef e irap, la possibilita’ di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 2 luglio 2018, n. 29637.

La massima estrapolata:

In tema di iva, irpef e irap, la possibilita’ di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti, destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa, e’ subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione e’ tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformita’ al modello allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, compresa l’indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti, requisiti non ravvisabili nel caso di specie.

Sentenza 2 luglio 2018, n. 29637

Data udienza 2 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23-02-2017 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS), e per l’accoglimento del ricorso della (OMISSIS) quanto alla confisca;
udito per (OMISSIS) e (OMISSIS) l’avvocato (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Firenze del 9 novembre 2015, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) venivano condannati alle pene di giustizia in ordine al reato di cui all’articolo 110 cod. pen. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5 per non aver presentato, il primo quale amministratore di diritto e i secondi quali amministratori di fatto (e in epoca antecedente anche di diritto) della societa’ ” (OMISSIS) s.r.l. Unipersonale”, la dichiarazione annuale IVA per il 2010, conseguendo l’evasione di tale imposta per Euro 140.280,00. Con la medesima sentenza veniva altresi’ disposta la confisca dell’immobile in sequestro, per un valore equivalente all’importo corrispondente all’imposta evasa.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 23 febbraio 2017, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva (OMISSIS) per non aver commesso il fatto e, concesse in favore di (OMISSIS) le attenuanti generiche ed esclusa la recidiva contestata a (OMISSIS), rideterminava la pena inflitta al primo in mesi 10 di reclusione e la pena irrogata al secondo in anni 1 e mesi 3 di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello toscana, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. (OMISSIS) ha sollevato due motivi.
Con il primo, censura l’entita’ dell’evasione contestata, lamentando che non era stata riconosciuta la deducibilita’ di alcuni costi, come quelli per l’acquisto del carburante, per riparazioni e ricambio dei mezzi di trasporto, risultanti da fatture correttamente compilate e inerenti all’attivita’ di impresa, impegnata appunto nel trasporto merci per conto terzi; ora, ammontando l’iva detraibile a un quarto di quella contestata, Euro 36.678,60 su Euro 140.280, l’imposta evasa sarebbe pari a Euro 103.601,00, con evidenti ricadute sul giudizio di gravita’ del fatto e sulla confisca.
Con il secondo motivo, la difesa contesta l’affermazione della penale responsabilita’ del ricorrente, evidenziando che, al di la’ della sua carica formale, il vero dominus della societa’ era il fratello Giuliano, mentre egli non ha svolto alcuna attivita’, neanche in posizione subordinata al fratello, come confermato nel corso del dibattimento dal commercialista (rag. (OMISSIS)) e dal consulente del lavoro della societa’ ( (OMISSIS)), dal dipendente (OMISSIS) e dal bancario (OMISSIS).
2.2. (OMISSIS) ha sollevato tre motivi.
Con il primo, lamenta l’erronea applicazione della norma penale con riferimento al mantenimento della confisca, contestando in particolare la legittimita’ del provvedimento ablatorio e, in via subordinata, l’ammontare dell’imposta evasa fino alla concorrenza in cui e’ stata disposta la misura e, sempre in subordine, la circostanza che la confisca era stata disposta per l’intero e non solo per il 50% del bene; si evidenzia al riguardo che non era stato dedicato alcun cenno alla questione della disponibilita’ del bene anche in capo al coniuge e coimputato (OMISSIS), da cui la ricorrente si e’ separata nel 2014, avendo l’ex marito della (OMISSIS) fissato la sua residenza, a partire dall’11 marzo 2014, in (OMISSIS), dopo che gia’ nel 2013 si era trasferito in (OMISSIS).
Con il secondo motivo, la ricorrente censura la determinazione dell’importo per cui e’ stata disposta la confisca, osservando che, ove si ritenesse di mantenere la confisca, dovrebbe essere ridotta la somma per cui la confisca era stata disposta, ammontando l’imposta evasa non a Euro 140.280 ma a Euro 103.601,00; infatti, a differenza di quanto ritenuto dalla Guardia di Finanza e poi dalla Corte di appello, doveva tenersi conto della possibilita’ di portare in detrazione i costi documentati attraverso fatture per acquisto del carburante, riparazioni e ricambi dei mezzi di trasporto della societa’, trattandosi di costi inerenti l’attivita’ d’impresa della (OMISSIS), che si occupava appunto di trasporto merci per conto terzi.
Con il terzo motivo, si contesta appunto l’estensione della confisca all’intero bene, rilevandosi che la (OMISSIS) abita nell’appartamento confiscato, per cui, ove pure si ritenesse che anche (OMISSIS) abbia la disponibilita’ del bene, la confisca dovrebbe essere eseguita solo per sul 50% del bene, essendo l’altra meta’ di proprieta’ della (OMISSIS), assolta e dunque risultata estranea al reato.
2.3 (OMISSIS) ha sollevato due motivi, sostanzialmente coincidenti con i primi due sollevati dalla difesa della (OMISSIS), contestando cioe’ sia la determinazione dell’imposta evasa per le ragioni prima esposte, ovvero per l’asserita detraibilita’ dei costi di impresa, con conseguente riduzione dell’importo dell’evasione da Euro 140.601 a Euro 103.601 (primo motivo), sia il mantenimento della confisca, evidenziando di aver abitato presso l’immobile confiscato solo dal 2013 al 2014, essendosi poi trasferito a partire dall’Il marzo 2014 in (OMISSIS), in concomitanza con la separazione dalla moglie (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
1. Iniziando dalla posizione di (OMISSIS), occorre evidenziare che il giudizio di colpevolezza del ricorrente non presenta vizi di legittimita’ rilevabili in questa sede: ed invero le due conformi sentenze di merito, nel ricostruire i fatti di causa, hanno richiamato gli esiti dell’attivita’ investigativa della Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Firenze, sintetizzati in dibattimento dal mar. (OMISSIS); dagli accertamenti dei militari e’ in particolare emerso che la societa’ (OMISSIS) non aveva dichiarato, entro la scadenza del 30 dicembre 2011, l’iva dovuta per l’anno di imposta 2010, per un importo di Euro 140.280, superando cosi’ la soglia di punibilita’ stabilita dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5.
Quanto alla riconducibilita’ della condotta all’odierno ricorrente, i giudici di merito hanno correttamente osservato che, quale legale rappresentante della societa’ all’epoca dei fatti, (OMISSIS) era il soggetto formalmente tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva per il 2010, mentre, in ordine alla affermazione difensiva secondo cui la gestione di fatto della societa’ era riferibile unicamente a (OMISSIS), fratello dell’imputato, la Corte territoriale ha rilevato che, in base alle risultanze probatorie acquisite, doveva escludersi che (OMISSIS) avesse agito come mero prestanome: ed invero il commercialista (OMISSIS) ha riferito che l’imputato si e’ presentato almeno due volte da lui sia per confermare la propria nomina, sia per ritirare i documenti custoditi presso il suo studio, mentre il consulente del lavoro (OMISSIS) ha anch’egli parlato di un paio di incontri avvenuti con il nuovo amministratore di diritto, il quale peraltro, come riferito dal teste (OMISSIS) della (OMISSIS), talora si era presentato in Banca con il fratello Giuliano per la gestione del conto corrente della societa’.
Analogamente, nell’ambito di una valutazione non frammentaria del compendio probatorio, rispetto al quale non appare ravvisabile alcun travisamento da parte dei giudici di merito, sono state valorizzate le dichiarazioni del dipendente della (OMISSIS) (OMISSIS), il quale ha riferito che saltuariamente (OMISSIS) si presentava in azienda con il fratello, per cui, con argomenti logici e coerenti con fonti probatorie acquisite, e’ stata affermata l’ascrivibilita’ della condotta illecita anche all’odierno ricorrente, essendosi questi comunque interessato, sia pure in posizione marginale rispetto al fratello, della gestione della societa’, venendo meno in modo non inconsapevole ai doveri connessi alla veste formale ricoperta.
2. Passando poi alla questione della corretta determinazione dell’imposta evasa, questione sollevata da tutti e tre i ricorrenti, deve ritenersi che anche sul punto la motivazione della sentenza impugnata sia immune da censure.
Ed invero, come si rileva in particolare dalla sentenza di primo grado, l’importo di Euro 140.280 e’ scaturito dalla differenza tra l’iva a debito (Euro 171.360) e l’iva a credito comunicata dal contribuente (Euro 67.759); alla somma residua di Euro 103.601 e’ stato aggiunto l’ulteriore importo di Euro 36.679 costituente parte dell’iva a credito comunicata e indebitamente detratta, in quanto afferente ad operazioni passive prive del requisito dell’inerenza all’attivita’ di impresa; sul punto e’ stato infatti evidenziato che queste operazioni passive erano riconducibili a fatture di acquisto relative alla fornitura di gasolio o alla riparazione/manutenzione di mezzi; tali fatture, pur essendo intestate alla (OMISSIS), non riportavano tuttavia i dati identificativi (numero di targa e/o di telaio) dei veicoli su cui erano state effettuate materialmente le prestazioni descritte nei documenti di spesa.
La valutazione sulla non detraibilita’ dei predetti costi, operata prima dai militari della Guardia di Finanza e poi condivisa dai giudici di merito, non appare affatto illegittima, risultando al contrario coerente con la costante affermazione della giurisprudenza tributaria di legittimita’ (cfr. ex multis Sez. 5, n. 24409 del 30/11/2016, Rv. 641735 – 01 e Sez. n. 25122 del 26/11/2014, Rv. 633703 – 01), secondo cui, in tema di iva, irpef e irap, la possibilita’ di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti, destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa, e’ subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione e’ tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformita’ al modello allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, compresa l’indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti, requisiti non ravvisabili nel caso di specie.
Peraltro, a tale considerazione, di per se’ gia’ dirimente, la Corte territoriale ha aggiunto il rilievo che, rispetto alle spese per la riparazione e manutenzione dei veicoli, lo stesso commercialista della societa’ sentito quale teste della difesa, Stefano Esitini, aveva in qualche modo riconosciuto la necessita’ di indicare il numero di matricola del mezzo, non presente nelle fatture prodotte, che dunque si erano rivelate carenti ai fini dell’identificazione dei veicoli interessati.
Le doglianze difensive sul punto sono state quindi legittimamente rigettate, fermo restando comunque che, come osservato nella sentenza impugnata, la detrazione dei costi indicati dalla difesa, ove pure fosse stata ritenuta corretta, in ogni caso non avrebbe portato l’evasione al di sotto della soglia di punibilita’.
3. Venendo infine all’ulteriore questione sviluppata nei ricorsi della (OMISSIS) e di (OMISSIS), ovvero quella inerente la confisca, deve innanzitutto premettersi che, alla luce delle osservazioni appena svolte circa il corretto computo dell’imposta evasa, deve ritenersi di conseguenza superata la doglianza relativa all’importo della confisca dell’immobile, che e’ stata appunto disposta per un valore equivalente alla somma di Euro 140.280, pari all’imposta evasa.
In ordine poi alla legittimita’ della misura ablatoria reale, occorre evidenziare che l’immobile oggetto di sequestro, sito in (OMISSIS) alla (OMISSIS), e’ stato correttamente confiscato con la sentenza di primo grado, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 de 2000, articolo 12 bis introdotto dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, articolo 10 nel presupposto che non era risultata possibile, preliminarmente, la confisca diretta presso la societa’ della somma corrispondente alla somma evasa. Ora, pur a seguito dell’assoluzione in secondo grado della (OMISSIS), proprietaria dell’immobile, la Corte di appello ha confermato la confisca, in quanto l’immobile e’ risultato essere nella disponibilita’ anche del marito (OMISSIS), che vi ha fissato la propria residenza, affermazione questa che trova peraltro conforto nei ricorsi dell’interessato, laddove si precisa che, nel verbale di identificazione del 13 novembre 2013, (OMISSIS) aveva appunto dichiarato di essere residente in (OMISSIS), alla (OMISSIS), a far data dal 14 maggio 2013.
La circostanza che in seguito sia intervenuta poi la separazione dei coniugi, con conseguente trasferimento altrove del ricorrente, non appare idonea a mettere in discussione la legittimita’ della confisca, dovendosi al riguardo ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 4, n. 40910 del 06/10/2009, Rv. 245522 e Sez. 3, n. 29898 del 27/03/2013, Rv. 256438), secondo cui, ove oggetto della misura ablatoria reale, sia cautelare che definitiva (non essendovi ragione per differenziare il regime applicativo in natura della stabilita’ o meno del vincolo), sia un bene indivisibile in comproprieta’ con un soggetto estraneo, si impone il mantenimento del vincolo per l’intero, salvo poi, una volta disposta la confisca, il diritto della persona estranea al reato di rivalersi della perdita sulla meta’ del ricavato del valore realizzato con la vendita giudiziale.
In applicazione di tale premessa ermeneutica, alla luce dell’accertamento della disponibilita’ del bene confiscato anche in capo al soggetto nei cui confronti e’ stata affermata la responsabilita’ penale, deve quindi escludersi la dedotta illegittimita’ della statuizione sulla confisca, essendo eventualmente riservata alla fase esecutiva l’approfondimento delle doglianze prospettate dalla (OMISSIS) in ordine ai limiti di operativita’ nei propri confronti della misura ablatoria reale.
4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere quindi rigettati, con conseguente onere, per i ricorrenti, ai sensi dell’articolo 6161 cod. proc. pen., di sostenere il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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