Le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell’esame, e non ancora posta in condizioni di esercitare i diritti della difesa, se non possono essere utilizzate contro di lei, ben possono esserlo nei confronti di terzi

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 19 giugno 2018, n. 28215.

La massima estrapolata:

Le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell’esame, e non ancora posta in condizioni di esercitare i diritti della difesa, se non possono essere utilizzate contro di lei, ben possono esserlo nei confronti di terzi

Sentenza 19 giugno 2018, n. 28215

Data udienza 6 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. VIGNA Maria S. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/05/2017 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Maria Sabina Vigna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Filippi Paola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 29 settembre 2015 dal Tribunale di Monza nei confronti di (OMISSIS), il quale era condannato alla pena di anni uno di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, per i reati di agli articoli 367, 56 e 642 c.p., avendo denunciato falsamente il furto del veicolo di sua proprieta’ ed avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a conseguire il prezzo della assicurazione relativa suddetto veicolo. (OMISSIS) era altresi’ condannato a risarcire alla parte civile i danni non patrimoniali liquidate in Euro 5.000.
1.1. I giudici di merito hanno ritenuto il ricorrente responsabile dei reati ascrittigli sulla base del fatto che il (OMISSIS) il predetto denunciava il furto, avvenuto in quello stesso giorno, dell’auto di sua proprieta’ e chiedeva l’indennizzo alla compagnia di assicurazione.
Le indagini portavano pero’ ad accertare che l’autovettura in questione entrava in (OMISSIS) (come da certificazione dell’Ente doganale del Marocco) ed usciva dallo Stato il 3 marzo 2011 per fare ingresso in Mauritania.
Erano poi acquisite, ex articolo 512 c.p.p., le dichiarazioni di cittadino marocchino che riferiva inizialmente di avere ricevuto l’autovettura da (OMISSIS) e di avere fatto rientro in Italia l’11 marzo 2011, poi ammetteva di non avere riportato l’autovettura, ma di averla venduta consegnando all’imputato il prezzo, previa detrazione del suo compenso.
2. Avverso la sentenza ricorre il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge processuale in relazione alla illegittimita’ della acquisizione delle dichiarazioni rese dal teste marocchino in tre distinte occasioni nel corso delle indagini preliminari.
Non sono state svolte approfondite ricerche prima di dichiarare la irreperibilita’ del teste.
All’esito della seconda deposizione, resa nel maggio 2012, il cittadino marocchino ha fornito una versione dei fatti in contrasto con la precedente e conseguentemente l’ufficiale di polizia giudiziaria ha interrotto il verbale di sommarie informazioni ritenendo sussistenti elementi di reita’ e ha redatto nei suoi confronti verbale di identificazione acquisito, peraltro, dalla Corte d’appello all’udienza del maggio 2017. Dalla data del 22 maggio 2012 il cittadino marocchino ha assunto la veste di indagato e, quindi, quando e’ stato sentito nel luglio del 2012 non poteva piu’ avere la veste di persona informata sui fatti e necessitava dell’ausilio del difensore e delle garanzie previste per ogni indagato.
Nella sentenza della Corte d’appello, pur dandosi atto dello specifico motivo di appello avanzato dalla difesa, nulla si dice sul punto.
2.2. Violazione dell’articolo 234 c.p.p. anche in relazione agli articoli 327 bis e 391-noniesc.p.p.. Inutilizzabilita’ ex articoli 191 e 526 c.p.p. della certificazione dell’Ente doganale marocchino.
In relazione a tale certificazione, prodotta dalla parte civile ed ottenuta dalla stessa mediante un’agenzia investigativa, deve trovare applicazione l’articolo 391-nonies c.p.p. che consente lo svolgimento di attivita’ di investigazione difensiva preventiva, osservando specifiche indicazioni. La circostanza che si tratti di un documento recuperato dalla parte civile prima del procedimento penale non puo’ escludere di sussumere detta attivita’ nell’alveo delle investigazioni difensive. In realta’ il documento e’ allegato ad una consulenza prodotta dalla parte civile con l’atto di querela; tale consulenza e’ stata svolta da un’agenzia investigativa su esplicito mandato della parte civile; a sua volta l’agenzia investigativa si e’ rivolta a un avvocato marocchino che avrebbe inoltrato un’istanza all’Ente doganale del Marocco per verificare se il veicolo denunciato smarrito dal ricorrente risultasse transitato nel territorio nordafricano; nessuno dei predetti soggetti ha deposto in aula sul contenuto del documento, essendo stato sentito solo uno dei soggetti apicali dell’ufficio antifrode della compagnia di assicurazione, che non ha partecipato alle operazioni.
In considerazione di cio’, la dichiarazione in oggetto e’ stata ottenuta mediante un’attivita’ di investigazione difensiva la quale pero’ non risulta espletata nelle forme dell’articolo 391-nonies c.p.p., non avendo il difensore uno specifico mandato in tal senso e non potendosi svolgere attivita’ di investigazione difensiva all’estero.
Si e’ consentito in tal modo l’ingresso fra il materiale probatorio a un documento di provenienza estera che, diversamente, sarebbe stato fruibile solo mediante rogatoria oppure per il tramite della deposizione del suo autore materiale, cioe’ il funzionario doganale.
2.3. Violazione dell’articolo 111 Cost. e dell’articolo 526 c.p.p., comma 1-bis, in relazione alla possibilita’ per l’imputato di interrogare il suo accusatore e cioe’ di confrontarsi con colui che aveva redatto il documento acquisito agli atti.
2.4. Violazione dell’articolo 239 c.p.p. in relazione all’articolo 125 c.p.p. e articolo 192c.p.p., comma 2, con riferimento alla rilevanza del documento dell’Ente doganale marocchino che non puo’ provare la perdita di possesso da parte dell’imputato, ma solo un passaggio del mezzo in Marocco e successivamente in Mauritania qualche settimana prima della denuncia di furto.
Il passaggio del veicolo il territorio africano puo’, al piu’, costituire un indizio della volonta’ dell’imputato di sporgere una falsa denuncia per truffare la compagnia di assicurazione.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 125 e 192 c.p.p. con riferimento all’articolo 533 c.p.p..
Nel giudizio di merito non e’ stato dimostrato con quali modalita’ il veicolo abbia varcato la frontiera del paese nordafricano, ne’ e’ stato provato che il veicolo sia stato esportato con chiavi duplicate, posto che (OMISSIS) ha riconsegnato entrambe le chiavi della propria autovettura.
La tesi difensiva, secondo la quale il veicolo ha fatto rientro in Italia, risulta corroborata proprio dalla presenza di entrambe le chiavi della disponibilita’ del ricorrente, nonche’ dalla prima deposizione del cittadino marocchino, unica utilizzabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato nei limiti di cui in motivazione.
2. Sono infondati i motivi di ricorso che concernono l’utilizzabilita’ della dichiarazione resa nel maggio 2012 da (OMISSIS), cittadino marocchino resosi in seguito irreperibile.
2.1. Va, innanzitutto, sgombrato il campo dalla denunciata violazione dell’articolo 512 c.p.p..
Nella sentenza di primo grado, il cui contenuto e’ richiamato da quella impugnata, si da’ atto che le ricerche a carico di (OMISSIS) non sono andate a buon fine, essendosi reso irreperibile e che tale circostanza non era preventivabile, posto che il predetto era residente in Italia da circa dodici anni, aveva regolare permesso di soggiorno e risultava assunto a tempo indeterminato.
Il motivo di ricorso, che denuncia la violazione di legge e l’omessa motivazione sul punto, e’, in realta’, silente rispetto alle logiche e coerenti conclusioni assunte dal primo giudice in ordine alla legittimita’ della acquisizione delle dichiarazioni di (OMISSIS), sicche’ lo stesso e’ inammissibile perche’ si limita a dedurre l’incompletezza delle ricerche, senza precisare in cosa consista.
3. Le dichiarazioni rese nel maggio 2012 da (OMISSIS) sono, poi, utilizzabili perche’ rese da un soggetto che non aveva ancora assunto la qualita’ di indagato.
Nell’indicato verbale il teste dichiarava di avere venduto l’auto in Marocco al prezzo di Euro 17.000 e di avere consegnato i soldi a (OMISSIS), il quale gli aveva consegnato la ricompensa di Euro 1.000.
All’esito di questo esame testimoniale, la PG avvertiva il dichiarante che dalle sue dichiarazioni potevano emergere profili di reita’ a suo carico e redigeva quindi verbale di identificazione, invitandolo a nominare un avvocato.
3.1. Costituisce costante orientamento di legittimita’ quello secondo il quale l’inutilizzabilita’ erga omnes delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall’inizio come indagato o imputato sussiste solo se, al momento delle dichiarazioni, il soggetto che le ha rese non sia estraneo alle ipotesi accusatorie allora delineate, in quanto l’inutilizzabilita’ assoluta, ex articolo 63 c.p.p., comma 2, richiede che a carico di detto soggetto risulti l’originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reita’. Ne consegue che tale condizione non puo’ farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico, occorrendo, invece, che tali vicende, per come percepite dall’autorita’ inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l’esistenza di responsabilita’ penali a suo carico (Cass. Sez. 4, n. 29918 del 17/06/2015, Rv. 264476; Cass. sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, Rv. 258109).
Si e’, in particolare, affermato che le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell’esame, e non ancora posta in condizioni di esercitare i diritti della difesa, se non possono essere utilizzate contro di lei, ben possono esserlo nei confronti di terzi (Cass. Sez. 6, n. 29535 del 02/07/2013, Rv. 256151).
Cio’ premesso, sempre a volere ritenere che siano emersi elementi di reita’ a carico del cittadino marocchino, questi non sono emersi sin dall’inizio, ma dopo l’ammissione di avere venduto l’auto per conto di (OMISSIS) e quindi sono utilizzabili nei confronti dell’imputato.
4. Le dichiarazioni in questione, che devono essere valutate ala stregua dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, non sono pero’ da sole sufficienti a fondare la responsabilita’ dell’imputato.
Deve, in proposito, ricordarsi il costante orientamento di legittimita’ secondo il quale le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorche’ legittimamente acquisite, non possono – conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza Europea, in applicazione dell’articolo 6 della CEDU fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilita’ penale (Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015 dep. 2016, N., Rv. 266602; Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 dep. 2011, D. F., Rv. 250199).
Nel caso in esame esse dovrebbero essere riscontrate dalla certificazione dell’Ente doganale marocchino datato 28.04.2011 che attesta l’ingresso in Marocco dell’autovettura in questione.
4.1. Trattasi di documento che e’ stato acquisito dal tecnico di fiducia della persona offesa con modalita’ che, tuttavia, non sono state accertate.
Tenuto conto che si tratta di un documento straniero, non legalizzato, esibito in copia come allegato a una consulenza di parte svolta prima dell’avvio delle indagini preliminari, senza che sia stata neppure indicata la fonte di materiale acquisizione nello Stato estero, il giudice, a fronte delle eccezioni difensive, deve fornire una adeguata motivazione che giustifichi l’acquisizione e l’utilizzabilita’ del documento.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

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