Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 17 luglio 2018, n. 33127.
La massima estrapolata:
È ravvisabile la fattispecie dello stalking aggravato quando l’imputato abbia rivolto la sua azione persecutoria nei confronti di un soggetto terzo servendosi di un’ulteriore persona per portare a termine il proprio progetto criminale.
Sentenza 17 luglio 2018, n. 33127
Data udienza 3 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matil – Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/03/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Brancaccio Matilde;
udito il Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Lori Perla che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS), in qualita’ di difensore della parte civile, che insiste per la conferma della sentenza impugnata e chiede la condanna al risarcimento danni cosi’ come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;
udito l’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), che si riporta ai motivi e chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 13.1.2015 con cui (OMISSIS) e’ stata condannata alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre alle statuizioni civili, per alcune condotte di atti persecutori, minacce e sostituzione di persona, danneggiamento commesse nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), attuate inviando lettere falsamente rese riconducibili alla predetta (OMISSIS) – nonche’ sms gravemente diffamatori nelle forme e nei contenuti infondati alle due persone offese predette nonche’ al comune datore di lavoro ed ai genitori, alla fidanzata del (OMISSIS) ed ai familiari di quest’ultima dal (OMISSIS), provocando nella (OMISSIS) e nel (OMISSIS) un perdurante stato d’ansia ed il cambiamento delle loro abitudini di vita (la (OMISSIS) ha anche cambiato lavoro), oltre che fondati timori per la propria incolumita’ e quella dei loro familiari.
Il movente dei reati e’ stato ricondotto dai giudici di merito alle aspirazioni sentimentali nutrite dall’imputata nei confronti del (OMISSIS) e non corrisposte ed alla volonta’ di creare problemi a quest’ultimo nella sua vita privata e lavorativa.
2. Propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna l’imputata, mediante il proprio difensore avv. (OMISSIS), deducendo plurimi motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo argomenta il vizio di motivazione con riferimento al mancato, effettivo esame delle ragioni dell’atto di appello, alle cui eccezioni non si sono date risposte specifiche, nonche’ riproponendo sostanzialmente i motivi d’appello quanto alla scarsa attendibilita’ di tutti i testi utilizzati per ricostruire la vicenda delittuosa, alla impossibilita’ di ricondurre all’imputata la condotta delittuosa come contestata e, in particolare, quella di danneggiamento delle auto di (OMISSIS) e (OMISSIS).
2.2. Il secondo motivo deduce, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di stalking, vizio di motivazione, assumendo che quest’ultima sarebbe solo apparente da parte dei giudici d’appello e limitata ad argomentare sulla reiterazione delle condotte, senza dir nulla della loro idoneita’ ad aver provocato uno degli eventi alternativi del reato, che invece non sussisterebbero.
2.3. Con il terzo motivo si impugna la sentenza della Corte d’Appello di Firenze quanto alla ritenuta configurabilita’ dell’aggravante dei futili motivi, avuto riguardo al vizio di violazione di legge, nonche’ al vizio di motivazione, inidonea comunque ad argomentare la sussistenza di detta aggravante.
2.4. Il quarto motivo, infine, deduce violazione di legge con riferimento all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile per essere quasi del tutto argomentato in fatto e, in ogni caso, manifestamente infondato.
2. Il primo motivo di ricorso chiede alla Corte di cassazione un sindacato diretto alla rivalutazione nel merito della vicenda, non consentito in sede di legittimita’ (cfr. ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv. 205621 e, tra le piu’ recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonche’ vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
Si ripropongono, in verita’, i motivi gia’ disattesi in appello e ci si confronta solo formalmente con la motivazione impugnata, limitandosi a contestarne le deduzioni che hanno condotto all’esito di condanna.
Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso si presenta inammissibile, essendo afflitto da genericita’ estrinseca, intesa come aspecificita’ per mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 13449 del 12/2/2014, Kasem, Rv. 259456 e, da ultimo, con riferimento all’applicabilita’ di tale vizio dell’impugnazione sia al ricorso per cassazione che all’appello, cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). La pronuncia impugnata, peraltro, elenca le ragioni del proprio convincimento in modo chiaro ed ineccepibile sul piano logico-motivazionale, ancorandole soprattutto alle dichiarazioni delle piu’ persone coinvolte nella condotta reiteratamente molesta ed ossessiva della ricorrente, ma anche confrontando il racconto di quest’ultima con numerosi altri elementi di prova, sicche’ il motivo di ricorso, oltre che inammissibile perche’ in fatto, si presenta tale anche per la sua manifesta infondatezza.
Ed infatti, la Corte d’Appello si e’ chiaramente espressa rispetto alle deduzioni difensive proposte nell’impugnazione dinanzi al giudice di secondo grado: nei paragrafi 2 e 4, in particolare, del provvedimento impugnato si analizzano i motivi d’appello specificamente e dettagliatamente, rispondendovi in modo chiaro e logico, confutandoli e smentendoli attraverso una ricostruzione dei fatti che si richiama si’ anche alle ragioni del giudice di primo grado, ma evidenzia una propria, autonoma rielaborazione della ricostruzione in fatto della grave vicenda persecutoria, proprio con riferimento alle obiezioni del difensore.
Non sussiste, dunque, alcun vizio di omessa o illogica motivazione, poiche’, anzi, la Corte d’Appello si dilunga nello spiegare le sue ragioni di conferma della sentenza di primo grado, dando atto di ciascuna delle questioni in fatto ed in diritto sollevate dall’atto di appello.
Le due sentenze di merito si saldano nella ricostruzione motivazionale di una vicenda dagli aspetti inquietanti che ha visto la ricorrente protagonista, nell’ambito lavorativo che condivideva con le vittime, di una condotta di molestie reiteratamente e pervicacemente poste in essere per lungo tempo soprattutto ai danni di (OMISSIS), del quale si comprende doveva essere unilateralmente e ossessivamente invaghita, e di (OMISSIS), utilizzata come “voce” della propria condotta, attraverso la falsa sottoscrizione con il nome della (OMISSIS) delle lettere diffamatorie e farneticanti inviate allo stesso (OMISSIS), alla sua fidanzata ed ai familiari di costei, nonche’ al comune datore di lavoro. Ovviamente, della condotta di stalking – come correttamente contestato hanno subito conseguenze principalmente (OMISSIS) e (OMISSIS), ma il quadro inquietante e’ quello di aver gettato in un serio stato d’ansia un numero consistente di persone coinvolte loro malgrado nella bizzarra vicenda.
L’obiettivo, probabilmente, era quello di far si’ che (OMISSIS) e la sua fidanzata si lasciassero, ma tale movente resta sullo sfondo di una pluralita’ di condotte il cui contenuto rimane complessivamente poco spiegabile.
Quanto alla legittimita’ di far ricorso nella motivazione impugnata a richiami e passaggi esplicativi di quella di primo grado, va detto che la giurisprudenza della Corte di cassazione e’ costante nel ritenere l’ammissibilita’ della motivazione per relationem da parte del giudice d’appello, purche’ fornisca la dimostrazione che quest’ultimo abbia preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 48428 del 8/10/2014, Barone, Rv. 261248; Sez. U, n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216664).
Per il resto, il motivo si dilunga nel ricostruire in fatto la vicenda, peraltro senza fornire una reale ricostruzione alternativa a quella della Corte d’Appello che abbia una qualche dignita’ logica.
Anche la lamentata inattendibilita’ dei testi utilizzati nel processo e’ solo apoditticamente affermata.
3. Il secondo motivo egualmente cade nel canone di inammissibilita’ della manifesta infondatezza.
La Corte d’Appello ha ampiamente argomentato sulle conseguenze della condotta dell’imputata sulle vite delle vittime, ne’ in proposito assume rilievo l’argomento d’appello, nuovamente proposto con il ricorso per cassazione, secondo cui non sarebbe stato provocato alcuno stato d’ansia alla persona offesa (OMISSIS), che non avrebbe mai ricevuto direttamente missive a lei indirizzate ne’ e’ stata mai realmente accusata di essere l’autrice delle lettere diffamatorie e farneticanti che arrivavano al (OMISSIS), al (OMISSIS) – loro datore di lavoro – ed ai familiari del (OMISSIS).
Ed infatti, e’ invece certo il mutamento delle abitudini di vita delle persone offese, derivante dalla condotta della ricorrente: la (OMISSIS) ha cambiato lavoro; (OMISSIS) ha improntato la sua vita privata alla segretezza, per evitare che le sue abitudini o gli eventi che lo riguardavano (ad esempio l’imminente matrimonio con la fidanzata) potessero arrivare ad essere conosciuti dalla ricorrente.
In proposito, giova in ogni caso ricordare che, secondo le linee interpretative oramai consolidate tracciate dalla giurisprudenza di legittimita’ sul tema, la prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato puo’ essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135 del 9/5/2012, G., Rv. 253764) e, piu’ in generale, puo’ essere desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneita’ a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui e’ stata consumata (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 17795 del 2/3/2017, S., Rv. 269621; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261535; Sez. 5, n. 14391 del 28/2/2012, S., Rv. 252314).
Ed ancora, ai fini della configurabilita’ del reato di atti persecutori, non e’ necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o piu’ degli eventi alternativi del delitto – tra i quali lo stato d’ansia provocatole dall’imputato o il fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto, che sono certamente enucleabili dal contesto della vicenda in esame – potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente (Sez. 5, n. 47195 del 6/10/2015, S., Rv. 265530; Sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272086).
Nel caso di specie, come detto, molteplici elementi concreti concorrono a delineare la configurabilita’ (almeno) di due tra i piu’ eventi del reato previsti dalla fattispecie incriminatrice, e precisamente quelli costituiti dallo stato d’ansia e di paura ingenerato nella vittima e dal timore per l’incolumita’ propria o di prossimi congiunti.
Le stesse condotte poste in essere, cosi’ come accertate, costituiscono, alla luce degli orientamenti di legittimita’ sopra richiamati, la prova della loro capacita’ di provocare sia lo stato d’ansia voluto dalla norma incriminatrice, sia il fondato timore per l’incolumita’ propria della vittima e dei suoi familiari.
Infine, anche nel caso del secondo motivo di ricorso in esame, tutto l’argomentare difensivo e’ versato in fatto e, dunque, inammissibile anche sotto questo ulteriore aspetto.
4. Il terzo motivo e’ allo stesso modo manifestamente infondato.
Si contesta la motivazione sulla sussistenza dell’aggravante dei futili motivi, che la Corte d’Appello ricollega all’assenza di questioni interpersonali tali da giustificare un simile accanimento contro le persone offese, dimenticando – a giudizio della difesa che la gelosia e’ uno stato passionale che la coscienza collettiva non ritiene talmente lieve da far si’ che esso rientri nella nozione di motivo “futile”.
Ebbene, in proposito va detto, anzitutto, che la ricorrente ha rivolto la sua azione persecutoria non gia’ solo nei confronti del (OMISSIS), verso il quale nutriva una insana infatuazione unilaterale che avrebbe determinato un sentimento di gelosia nei suoi riguardi, nonostante non vi fosse alcun rapporto sentimentale tra i due, ma anche nei confronti di (OMISSIS), utilizzata quale “strumento” della condotta persecutoria mediante la sostituzione di persona attuata servendosi del suo nome, senza alcuna ragione apparente ed in modo talmente invasivo ed allarmante da far si’ che nei suoi stessi confronti sia stato riconosciuto il delitto di stalking aggravato.
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimita’ ha costantemente chiarito come la nozione di motivo “futile” mal si presti a categorizzazioni generalizzanti poiche’ il giudizio sulla sua sussistenza non puo’ essere riferito ad un comportamento medio, attesa la difficolta’ di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma va ancorato agli elementi concreti tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si e’ verificato, nonche’ dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa (cfr. Sez. 5, n. 36892 del 21/4/2017, M., Rv. 270804; Sez. 1, n. 42846 del 18/11/2010, Muzaka, Rv. 249010; Sez. 1, n. 26013 del 14/6/20017, Vallelunga, Rv. 237336).
Tale necessita’ di calare il giudizio sulla futilita’ di motivi nel contesto concreto di accadimento non e’ smentita dalla giurisprudenza che ha cercato di individuare comunque una sorta di definizione dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 1, indicando che il motivo e’ futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l’azione commessa, poiche’ la futilita’ appartiene alla sfera morale, in quanto offensiva di una regola etica propria del comune sentire, che assegna un particolare disvalore ad una azione criminosa psicologicamente indotta da una causale irrisoria, sicche’ la macroscopica inadeguatezza del movente contrasta con elementari esigenze di giustizia avvertite dalla collettivita’ civile (Sez. 1, n. 4819 del 17/12/1998, dep. 1999, Casile G., Rv. 213378; Sez. 1, n. 17309 del 19/3/2008, Calisti, Rv. 240001; Sez. 1, n. 29377 del 8/5/2009, Albanese, Rv. 244645; Sez. 1, n. 59 del 1/10/2013, dep. 2014, Femia, Rv. 258598).
Non vi e’ dubbio, pertanto, che la condotta della ricorrente configuri l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 1, sia sul piano della valutazione in concreto operata attraverso l’analisi del contesto di accadimento dei fatti e delle modalita’ con le quali e’ stato posto in essere il reato, sia sul piano del giudizio rispetto ai parametri astratti individuati come corrispondenti alla nozione di motivo futile, essendo innegabile come la coscienza collettiva non possa accettare alcun collegamento tra le ragioni a delinquere della ricorrente ed il reato stesso e come si possa individuare nel caso di specie quel particolare disvalore indotto da una causale sicuramente irrisoria poiche’ frutto di un capriccio ossessivo.
Del resto, la giurisprudenza di legittimita’ sul tema specifico si e’ decisamente evoluta nei suoi orientamenti, superando opzioni collegate a tempi risalenti, nei quali riteneva il movente della gelosia quasi incompatibile con la aggravante dei motivi futili (cfr. Sez. 1, n. 1574 del 1/12/1969, dep. 1970, Portelli, Rv. 114590) ed allineandosi alla mutata coscienza collettiva che, conferendo sempre maggior valore alla liberta’ di autodeterminazione nei rapporti interpersonali e sentimentali, ha chiarito che il motivo di gelosia puo’ portare ad escludere l’aggravante in questione se si tratti di spinta davvero forte dell’animo umano che puo’ indurre a gesti del tutto inaspettati e illogici e sempre che la condotta non sia in realta’ espressione di uno spirito punitivo nei confronti della vittima, considerata come propria appartenenza (Sez. 1, n. 18779 del 27/3/2013, Filocamo, Rv. 256015; nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 1, n. 9590 del 22/9/1997, Scarola, Rv. 208773).
E’ evidente che non vi sia alcuna particolare spinta di gelosia nell’animo della ricorrente, la quale non aveva alcun rapporto sentimentale con (OMISSIS), mentre, in ogni caso, il presupposto di qualsiasi considerazione riguardo alla rilevanza dello stato d’animo passionale della gelosia rispetto ai motivi futili e’ quello di una reale, effettiva relazione sentimentale tra agente e vittima, mentre deve essere negata qualsivoglia interazione della gelosia sull’aggravante in esame qualora il sentimento sia frutto di una unilaterale presa di posizione del persecutore nei confronti di una vittima, addirittura ignara del suo sentire (come accaduto nel caso di specie, sin quando non si sono chiariti i contorni della vicenda).
5. Il quarto ed ultimo motivo di ricorso attiene alla decisione della Corte d’Appello di confermare la statuizione di primo grado anche con riferimento al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base della considerazione che manca nell’imputata qualsiasi comportamento resipiscente.
In proposito, anzitutto deve condividersi l’orientamento secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; in precedenza, Sez. 6, n. 7707 del 4/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768).
A tal fine, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non e’ necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 1, n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi, Rv. 214570; Sez. 2, n. 2889 del 27/2/1997, Zampella, Rv. 207560).
Ebbene, nel caso di specie, non soltanto la Corte d’Appello ha escluso la concedibilita’ delle circostante attenuanti generiche sulla base della valutazione di fatto riferita al comportamento dell’imputata improntato a mancata resipiscenza (sulla legittimita’ di una tale motivazione, per quanto non univocamente condivisa, cfr., ex multis, Sez. 4, n. 20115 del 4/4/2018, Prendi, Rv. 272747; Sez. 2, n. 28388 del 21/4/2017, Leo, Rv. 270339; Sez. U, n. 36258 del 2475/2012, Biondi, Rv. 253152; contra tra le altre Sez. 3, n. 3396 del 23/11/2016, dep. 2017, Caliendo, Rv. 268927; Sez. 6, n. 44630 del 17/10/2013, Faga, Rv. 256963), ma sostanzialmente ha fornito nel corso della motivazione ampie ragioni ulteriori sulla base delle quali ha valutato grave il comportamento della ricorrente attraverso l’esame di tutti i parametri di cui all’articolo 133 c.p., condotto anche in tema di dosimetria della pena, in tal modo implicitamente negando la possibilita’ di concederle il beneficio di cui all’articolo 62-bis c.p. (cfr. in particolare Sez. 6, n. 36382 del 4/7/2003, Dell’Anna, Rv. 227142; Sez. 4, n. 2840 del 21/2/1997, La Legname, Rv. 207668; Sez. 1, n. 11582 del 8/6/1982, Giuliana, Rv. 156458; nonche’ Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio dalla parte civile (OMISSIS), liquidate in complessivi Euro 2.600,00, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
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