Affinche’ possa utilmente dedursi in sede di legittimita’ un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 14 maggio 2018, n. 11645.

La massima estrapolata:

Affinche’ possa utilmente dedursi in sede di legittimita’ un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., e’ necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualita’ e la tempestivita’ ed, in secondo luogo, la decisivita’ delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato articolo 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione e’ giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimita’ di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilita’, all’adempimento da parte del ricorrente per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi.

Ordinanza 14 maggio 2018, n. 11645

Data udienza 30 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15124-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8746/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/12/2015 R.G.N. 2132/2013.

RILEVATO IN FATTO

1. che la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS), aveva dichiarato la illegittimita’ del licenziamento intimato alla detta lavoratrice con lettera del 18.1.2010 da (OMISSIS) s.p.a. e applicato la tutela di cui alla L. n. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18 nel testo all’epoca vigente;
1.1. che il giudice di appello, premesso che nel caso di specie l’addebito concerneva, tra l’altro, il contenuto di alcuni messaggi di posta elettronica inviati dalla lavoratrice ai propri superiori, contenuto che si assumeva offensivo e denigratorio per la societa’ datrice, evidenziato che con la propria impugnazione (OMISSIS) s.p.a., nel dedurre la legittimita’ del licenziamento, aveva fatto riferimento solo al contenuto di detti messaggi senza, invece, insistere sulla recidiva e sulla mancata presentazione della (OMISSIS) alla convocazione da parte di un dirigente, in dichiarata adesione ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimita’ in tema di esercizio del diritto di critica (Cass. 22/10/1998 n. 10511), ha ritenuto che nel caso di specie la (OMISSIS) si era limitata – tra l’altro senza utilizzare termini offensivi o comunque inappropriati – a fare delle rimostranze relative alla propria posizione lavorativa e che le modalita’ utilizzate erano coerenti con la situazione di tensione individuale scaturente anche da precedente contenzioso con la societa’ in esito al quale era stata emessa sentenza del Tribunale d Roma di accertamento del diritto della (OMISSIS) ad essere inquadrata a decorrere dal 1.5. 1995 nel 6 livello c.c.n.l. e, per l’effetto, (OMISSIS) s.p.a. condannata a riassegnare alla lavoratrici mansioni corrispondenti all’inquadramento spettante oltre che al pagamento di somma a titolo di maggiori retribuzioni dovute oltre accessori e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, connessi alla dedotta dequalificazione;
1.2. che ha, inoltre, osservato che la societa’ datrice di lavoro non aveva dedotto, quale conseguenza dell’invio dei messaggi di posta elettronica, la specifica esistenza di un pregiudizio al decoro o all’immagine dell’azienda; tanto meno aveva allegato in maniera puntuale la natura e l’entita’ del preteso inadempimento di controparte;
2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso (OMISSIS) s.p.a. sulla base di un unico articolato motivo al quale la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;
2.1. che il PG non ha depositato requisitoria scritta;
2.2. che (OMISSIS) s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che con l’unico motivo di ricorso la ricorrente (OMISSIS) s.p.a. deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’articolo 112 c.p.c. e, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, violazione dell’articolo 1363 c.c., comma 2, della lettera di contestazione del 19 ottobre 2009 nonche’ violazione del C.C.N.L. del 3 dicembre 2005, articolo 48;
1.1. che, in particolare, censura l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale in appello la societa’ aveva dedotto l’assoluta illegittimita’ del licenziamento facendo riferimento solo al contenuto dei predetti messaggi senza insistere sulla sussistenza della recidiva e sulla mancata presentazione ad una convocazione da parte di un dirigente;
1.2. che assume, inoltre, che delle condotte prese in considerazioni sarebbero state omesse alcune di cui alla lettera di contestazione;
2. che il motivo con il quale si denunzia violazione dell’articolo 112 c.p.c., censurando la decisione per avere ritenuto che in appello la societa’ non aveva insistito su alcune delle condotte contestate quali la recidiva e la mancata presentazione alla convocazione disposta da un superiore, e’ inammissibile in quanto non sorretto dalla completa esposizione del fatto processuale;
2.1. che secondo la giurisprudenza di questa Corte, affinche’ possa utilmente dedursi in sede di legittimita’ un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., e’ necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualita’ e la tempestivita’ ed, in secondo luogo, la decisivita’ delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato articolo 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione e’ giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimita’ di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilita’, all’adempimento da parte del ricorrente per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. 08/06/ 2016 n. 11738; Cass. 04/07/2014 n. 15367);
2.2. che parte ricorrente non ha articolato la censura in esame con modalita’ coerenti con tali prescrizioni in quanto si e’ limitata alla riproduzione di alcune frasi, peraltro estrapolate dal contesto di riferimento, inidonee a dare contezza della violazione ascritta alla Corte di merito;
2.3. che e’ destituito di fondamento l’ulteriore assunto di parte ricorrente secondo il quale la sentenza impugnata avrebbe preso in considerazione solo la prima mail con la quale la (OMISSIS) si lamentava delle mansioni ripetitive svolte ignorandone altre, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente fatto riferimento all’insieme dei messaggi di posta elettronica di cui alla lettera di contestazione (v. pagina 4 sentenza, in fine) ed al complesso degli stessi, pur soffermandosi su alcuni in particolare, ha riferito la propria valutazione di illegittimita’ del licenziamento;
2.4. che il motivo con il quale si deduce violazione dell’articolo 48 del c.c.n.l non e’ corredato dalla indicazione di dati idonei al reperimento del contratto nelle fasi di merito, come, invece, prescritto al fine della ammissibilita’ della censura (Cass. Sez. Un. 03/11/2011 n. 22726); inoltre, parte ricorrente, in violazione dell’obbligo di cui all’articolo 369 c.p.c., n. 4, non ha allegato la avvenuta produzione del testo integrale del contratto collettivo in oggetto, come richiesto a pena di improcedibilita’ dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (Cass. 04/03/2015 n. 4350; Cass. Sez. Un. 07/11/2013 n. 25038);
2.5. che, pertanto, in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto;
3. che le spese del giudizio sono liquidate secondo il criterio della soccombenza;
4. che la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione in favore dell’Avv. (OMISSIS), antistatario.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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