L’azione per apposizione di termini implicitamente contiene l’azione di regolamento del confine

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 11074.

L’azione per apposizione di termini implicitamente contiene l’azione di regolamento del confine

L’azione per apposizione di termini, presupponendo la certezza del confine, implicitamente contiene l’azione di regolamento del confine, e in questa si modifica, ove, per le eccezioni del convenuto, insorga contrasto sulla linea di confine, lungo la quale i termini devono essere apposti.

Ordinanza|| n. 11074. L’azione per apposizione di termini implicitamente contiene l’azione di regolamento del confine

Data udienza 21 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà – Azione per l’apposizione di termini – Modifica nella domanda di regolamento dei confini se insorga tra le parti contrasto sulla linea di confine – Genericità dei motivi di ricorso – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – rel. Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31263/2020 proposto da:

(OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. prof. (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 249/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 28/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere Dott. PATRIZIA PAPA.

L’azione per apposizione di termini implicitamente contiene l’azione di regolamento del confine

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 23 giugno 2004, (OMISSIS) s.n.c., poi divenuta (OMISSIS) s.r.l. (di seguito (OMISSIS)) convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Salerno, sez. di Cava dei Tirreni, (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.a.s. e (OMISSIS) s.a.s. (di seguito (OMISSIS)) e, premesso che aveva acquistato, in sede di concordato preventivo della (OMISSIS) srl, la proprieta’ di un terreno in (OMISSIS), identificato in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), rappresento’ che il suo fondo era occupato, per una superficie di circa 87 mq, da materiale della convenuta (OMISSIS) ed era pure utilizzato, per una superficie di circa 260 mq, quale parcheggio per i clienti della (OMISSIS) s.r.l., conduttrice della limitrofa porzione del capannone industriale della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS); aggiunse che sul fondo si trovavano anche, in una superficie di pochi metri quadrati, alcune vasche tipo “imhof” e che il transito sul viale comune anche alla (OMISSIS) e alla (OMISSIS) s.a.s. era impedito da un manufatto in lamiera; chiese pertanto che fosse dichiarata l’insussistenza di ogni diritto di terzi sul suo fondo e, per l’effetto, fossero condannate le societa’ convenute a restituire le porzioni di suolo occupato e ad astenersi da ogni turbativa, che fosse altresi’ delimitato il suo immobile con apposizione di termini e dichiarato illegittimo il posizionamento delle vasche e del manufatto in lamiera, con conseguente condanna alla sua rimozione, al risarcimento dei danni e con vittoria di spese.

Costituitasi in giudizio, la (OMISSIS) s.r.l. eccepi’ il suo difetto di legittimazione passiva per essere mera conduttrice di una porzione del capannone industriale.

(OMISSIS) s.a.s. e (OMISSIS) s.a.s., invece, dopo aver evidenziato di essere pure divenute proprietarie di una porzione del capannone e del terreno limitrofo per acquisto in sede dello stesso concordato, contestarono l’esistenza di un confine certo tra gli immobili e, conseguentemente, la proponibilita’ di un’azione per apposizione di termini; rappresentarono che l’utilizzo di parte del terreno era reso necessario dalla conformazione dello stato dei luoghi nel senso che sulle zone asseritamente occupate era in realta’ esercitata una servitu’ di passaggio e di scolo delle acque reflue, costituite per destinazione del padre di famiglia in quanto i rispettivi beni erano appartenuti in origine ad un unico soggetto; chiesero percio’ il rigetto della domanda e, in riconvenzionale, l’accertamento della servitu’ per costituzione del padre di famiglia, con vittoria di spese.

Istruita la causa con prove per testi e c.t.u., con sentenza n. 3617/2015, il Tribunale di Salerno accolse parzialmente la domanda principale e, per quel che qui rileva, stabili’ i confini tra i fondi secondo quanto stabilito dal c.t.u. nominato, ordinando l’apposizione dei termini lapidei a spese delle parti interessate e in egual misura tra loro; quindi, in accoglimento delle domande riconvenzionali, dichiaro’ la sussistenza, per destinazione del padre di famiglia, in favore degli immobili di proprieta’ delle due societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) s.a.s., sia della servitu’ di passaggio sulla strada insistente su parte del terreno della societa’ attrice, secondo la rappresentazione grafica del nominato c.t.u., sia della servitu’ di scolo delle acque reflue attraverso le condutture e le vasche ubicate sul terreno della societa’ attrice; infine, escluse la sussistenza di alcun diritto delle societa’ convenute sulle aree utilizzate rispettivamente da (OMISSIS) s.a.s. come parcheggio e da (OMISSIS) come deposito di attrezzi e materiali, ordinando in conseguenza la cessazione dell’utilizzo; rigetto’ la domanda risarcitoria per l’utilizzo dell’area a parcheggio per difetto di prova del danno e condanno’, invece, (OMISSIS) al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 81,4 mensili, a far data dall’acquisto del bene da parte dell’attrice fino alla data della pubblicazione della decisione, a titolo risarcitorio per l’indebita occupazione dell’area utilizzata a deposito di materiali; compenso’ integralmente le spese.

2. Proposero appello (OMISSIS), (OMISSIS) s.a.s. e (OMISSIS) s.r.l., lamentando l’omessa integrazione del contraddittorio con l’utilizzatore di una delle vasche interrate, a loro dire litisconsorte necessario, nonche’ la nullita’ della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che erano stati regolati i confini nonostante fosse stata proposta unicamente un’azione di apposizione di termini, nonche’ infine la contraddittorieta’ della motivazione di condanna di (OMISSIS) al risarcimento dei danni per difetto di idonea prova dell’occupazione illecita.

Nel contraddittorio con l’appellata (OMISSIS) che propose appello incidentale avverso il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per l’occupazione dell’area adibita a parcheggio, con sentenza n. 249/2020, pubblicata in data 28/2/2020, la Corte d’appello di Salerno rigetto’ entrambe le impugnazioni, compensando le spese.

La Corte escluse sia la necessita’ del litisconsorzio, perche’ la domanda riconvenzionale spiegata dalle appellanti (OMISSIS) e (OMISSIS) s.a.s. era diretta soltanto a far dichiarare l’esistenza della servitu’ e difettava il presupposto di un fondo da trasformare comune al litisconsorte, sia l’ultrapetizione, perche’ l’azione per apposizione di termini, presupponendo la certezza del confine, implicitamente contiene l’azione di regolamento del confine e in questa si modifica, ove, per le eccezioni del convenuto, insorga contrasto sulla linea di confine, lungo la quale i termini devono essere apposti; confermo’ integralmente pure la condanna al risarcimento del danno, condividendo le motivazioni in fatto del primo giudice sull’attendibilita’ e la coerenza delle dichiarazioni dei testi indicati nella sentenza impugnata e sulla congruita’ dei parametri di liquidazione del danno indicati dal nominato c.t.u..

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.a.s. affidato a tre motivi; (OMISSIS) s.r.l. si e’ costituita con controricorso; (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) non hanno svolto difese.

L’azione per apposizione di termini implicitamente contiene l’azione di regolamento del confine

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la societa’ ricorrente ha lamentato la nullita’ della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario con l’utilizzatore di una delle vasche di scolo dei liquami.

Questo motivo e’ infondato. Convenuta in negatoria servitutis, la societa’ ricorrente ha chiesto e ottenuto, in riconvenzionale, la dichiarazione del diritto di servitu’ di scolo, costituita per destinazione del padre di famiglia, in favore del fondo di sua proprieta’ e a carico del fondo dell’originaria parte attrice (OMISSIS) su cui si trovano le condutture e la vasca dove confluiscono le acque, necessarie all’esercizio del diritto.

Come risulta dal ricorso e come chiarito dalla sentenza di primo e poi di secondo grado, il c.t.u. nominato ha accertato che sul fondo di (OMISSIS) si trovano “quattro punti di arrivo dei reflui, ognuno dei quali risulta composto da una o piu’ vasche tutte completamente interrate” e che in una vasca, la n. 2, confluiscono acque provenienti da immobili appartenenti a soggetti estranei al giudizio: la necessita’ di integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi proprietari che utilizzano invece la vasca n. 2 e’ stata percio’ esclusa perche’ nessuna domanda e’ stata avanzata nei loro confronti e le vasche per lo sversamento dei liquami delle due societa’ convenute in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) s.a.s. sono del tutto autonome e separate. In altri termini, come proprio affermato dalla Corte di merito, manca nella fattispecie la situazione di contitolarita’ del diritto.

Conseguentemente, non e’ ravvisabile alcuna violazione di contraddittorio perche’, per principio consolidato, non sussiste litisconsorzio necessario tra i titolari di servitu’ che, pur avendo lo stesso contenuto, siano distinte, perche’ poste a servizio di fondi diversi, anche quando il fondo servente sia unico e il proprietario abbia esperito actio negatoria nei confronti di alcuni soltanto tra i proprietari dei fondi dominanti e abbia chiesto di essere autorizzato ad eseguire nel suo fondo opere che impediscano ai convenuti l’esercizio dell’attivita’ comune alle servitu’ in loro titolarita’ (Sez. 2, Sentenza n. 24724 del 2019). Manca, infatti, il presupposto del mutamento dello stato di fatto dei luoghi incidente su situazioni soggettive in titolarita’ comune a piu’ soggetti: soltanto in tal caso, infatti, la sentenza non potrebbe avere efficacia nei confronti di tutti i comproprietari e risulterebbe ineseguibile e, percio’, inutiliter data (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016).

2. Con il secondo motivo, la societa’ ha invece censurato la sentenza di appello perche’ avrebbe “omesso l’esame di un fatto decisivo” e, cioe’, la denunciata “mutatio libelli” non consentita.

Il motivo, da interpretarsi come diretto a censurare una violazione di legge, e’ ugualmente infondato: costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’azione per l’apposizione di termini, di natura personale e presupponente che il confine tra i due fondi sia certo e pacifico, resta modificata in quella reale di regolamento dei confini, per implicito contenuta nella richiesta di apposizione di termini, ove, in relazione alle eccezioni sollevate dal convenuto, insorga tra le parti contrasto sulla linea di confine lungo la quale i termini debbano essere apposti (Sez. 2, Sentenza n. 9512 del 30/04/2014, con richiami). Questo contrasto e’ proprio accaduto nella fattispecie, come risulta dalle pag. 7 e 8 della sentenza di primo grado e 2 e 3 della sentenza impugnata, perche’ le societa’ convenute hanno contestato la linea di confine indicata dalla societa’ attrice.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha infine sostenuto, relativamente al capo di condanna al risarcimento dei danni, che non sarebbe stata avanzata alcuna domanda risarcitoria per l’occupazione dell’area come deposito di attrezzi e materiali, che non sarebbe stata in ogni caso raggiunta la prova dell’illiceita’ dell’occupazione attesa la natura comune dell’area e la naturale amovibilita’ delle cose depositate, che sarebbe stata resa una motivazione contraddittoria e illogica sulla congruita’ del parametro di liquidazione del danno perche’ lo stesso c.t.u. ha riscontrato che piu’ societa’ e la stessa (OMISSIS) utilizzano l’area quale parcheggio.

Il motivo e’ inammissibile in relazione a ciascun profilo in cui e’ articolato, per piu’ ragioni.

Innanzitutto, e’ inammissibile il profilo sull’erroneita’ dell’interpretazione da parte del primo giudice dell’oggetto della domanda risarcitoria, per novita’ della questione: il Tribunale di Salerno ha esplicitamente affermato nella sua sentenza che le “doglianze” della societa’ attrice (OMISSIS) relative all’occupazione di un’area con materiali di (OMISSIS) erano state esposte nella pag. 2 dell’atto di citazione (pag. 29 della sentenza del Tribunale); nella sentenza d’appello qui impugnata e’ riportata, quale contenuto del terzo motivo d’appello di (OMISSIS) concernente l’area di deposito, unicamente la “illogicita’ della sentenza” per l’utilizzo quale prova delle deposizioni di testi ritenuti invece inattendibili per la domanda risarcitoria concernente l’area di parcheggio; nel ricorso, infine, (OMISSIS) ha soltanto riferito, in parte narrativa, di aver contestato, con il terzo motivo, (lettera c) di pag. 6), unicamente l'”illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione circa la condanna della (OMISSIS) al pagamento dei canoni di locazione, stante la mancata prova dell’occupazione illecita”.

Conseguentemente, non risulta contestata l’interpretazione dell’oggetto della domanda risarcitoria offerta dal primo giudice, per sua natura implicante una valutazione di merito e la questione dell’erroneita’ di questa interpretazione risulta percio’ preclusa in questa sede di legittimita’ in quanto non sollevata in appello.

Ugualmente inammissibile e’ il profilo relativo alla congruita’ della valutazione della prova. E’ necessario premettere che al ricorso in esame si applica, ratione temporis, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, perche’ la sentenza di primo grado e’ stata resa il 9/9/2015 e, in conseguenza, l’appello e’ stato certamente proposto con citazione la cui notifica “e’ stata chiesta dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione” del suddetto decreto e, cioe’, dall’8/8/2012. Cio’ precisato, dalla novella del 2012 non e’ piu’ consentita la possibilita’ di censurare per cassazione l’insufficienza o contraddittorieta’ della motivazione se non quando il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; il vizio prospettato in tal senso deve allora tradursi in un’ipotesi di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, e, cioe’, necessariamente, nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. S.U. n. 8053 del 2014).

La contraddittorieta’ deve, allora, necessariamente essere ricondotta a tale ipotesi e, in conseguenza, risulta inammissibile ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., u.c. (come detto, applicabile), perche’ ricorre l’ipotesi di “doppia conforme”. La decisione di primo grado e quella di secondo grado sono state infatti fondate sul medesimo iter logico-argomentativo; in particolare, alla Corte d’appello erano state poste in impugnazione le identiche questioni della contraddittorieta’ del giudizio di attendibilita’ dei testi le cui dichiarazioni avevano fondato la condanna appellata e l’errore di quantificazione del parametro di liquidazione del danno. Nella sentenza impugnata, il giudice di secondo grado ha proprio confermato che l’attendibilita’ risultava in riferimento ad ogni singola dichiarazione dei due testi utilizzati in primo grado e che il contenuto di queste dichiarazioni trovava corrispondenza negli accertamenti svolti dal c.t.u. nominato; ha poi ribadito che il parametro di liquidazione era individuato nel presumibile canone di locazione che la societa’ attrice (OMISSIS) avrebbe potuto conseguire se avesse avuto la libera disponibilita’ della porzione di suolo occupata da (OMISSIS). La questione dell’utilizzo dell’area anche da parte della societa’ attrice attuale controricorrente concerne l’area parcheggio ed e’, pertanto e infine, inconferente.

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese, in applicazione del principio di soccombenza, a (OMISSIS) s.a.s. in favore di (OMISSIS) s.r.l. che unicamente ha svolto difese.

Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (introdotto dalla Legge di Stabilita’ n. 228 del 2012), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna (OMISSIS) s.a.s. al pagamento, in favore di (OMISSIS) s.r.l., delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, IVA e contributi nella misura di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l’impugnazione, a carico della ricorrente e in osservanza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

 

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