Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 11664.
Azione di restituzione di una somma di denaro prestata al coniuge
Nell’esercizio dell’azione di restituzione di una somma di denaro prestata al coniuge, il rigetto della domanda deve essere fondata sulla sussistenza di una causa giustificante la dazione ed il trattenimento delle somme dal coniuge che le abbia ricevute. A tal fine non è sufficiente la generica specificazione dell’assenza di pattuizione dell’obbligo di restituzione e conseguente dazione a titolo di solidarietà familiare.
Ordinanza|| n. 11664. Azione di restituzione di una somma di denaro prestata al coniuge
Data udienza 14 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Mutuo – Prestito tra coniugi – Decreto ingiuntivo – Mera liberalità – – Solidarietà familiare – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS).
Ricorrente
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS).
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 741-2022, pubblicata l’11. 4. 2022.
Udita la relazione svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del 14. 2. 2023.
Azione di restituzione di una somma di denaro prestata al coniuge
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 741 dell’11. 4. 2022 la Corte di Appello di Catania confermo’ la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da (OMISSIS) al decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la somma di Euro 8.000,00 a (OMISSIS), suo ex coniuge, a titolo di saldo della restituzione di un prestito ricevuto per l’acquisto di una autovettura.
La Corte di appello motivo’ la sua conclusione rilevando che non risultava contestata la dazione della somma di Euro 9.000,00 da parte del (OMISSIS), la circostanza che egli l’avesse reperita chiedendo un prestito ad una finanziaria ne’ che essa fosse stata in parte restituita, e che l’allegazione dello stesso di averla versata alla moglie a titolo di mutuo trovava conferma nella non attendibilita’ della difesa della appellante, che aveva dedotto di averla ricevuta a titolo di mera liberalita’, trattandosi di allegazione generica e priva di riscontri idonei a qualificarla come elargizione riconducibile al rapporto di coniugio esistente tra le parti, tenuto conto che esso, al momento dei fatti, era in crisi e della mancanza di proporzionalita’ tra la somma consegnata e le sostanze e la capacita’ di lavoro delle parti.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 13. 6. 202, ha proposto ricorso (OMISSIS), affidandosi a due motivi.
(OMISSIS) ha notificato controricorso.
La trattazione della causa e’ stata avviata in adunanza camerale non partecipata. Il controricorrente ha depositato memoria.
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2033 c.c., nonche’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice di appello confermato in toto il ragionamento del Tribunale nonostante il (OMISSIS) non avesse dimostrato l’esistenza di un rapporto di mutuo e la dazione della somma chiesta in restituzione fosse chiaramente riconducibile nell’ambito dei rapporti di solidarieta’ tra coniugi.
Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per non avere considerato le difese dell’appellante, confermando la decisione di primo grado nonostante la controparte non avesse fornito alcuna prova di avere consegnato la somma con l’obbligo della sua restituzione e finendo col gravare l’opponente dell’onere di dimostrare di averla ricevuta a titolo di liberalita’.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono infondati ed in parte anche inammissibili.
Le censure sono infondate perche’ il percorso motivazionale della decisione appare conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, avendo il giudice distrettuale richiamato l’arresto di questa Corte n. 17050 del 2014, seguito da altre successive (Cass. n. 27372 del 2021), che il Collegio condivide, secondo cui se e’ pur vero che chi agisce per l’adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato e’ tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la sua pretesa, e’ anche innegabile che chi riceve il denaro altrui non e’ in linea di principio autorizzato a trattenerlo “senza causa”, e che la mancata prova da parte dell’attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all’accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l’acquisizione. Il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari quello dell’inammissibilita’ di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioe’ privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Ne discende che il rigetto della domanda di restituzione dell’asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, e’ condizionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giustifichi il diritto dell’accipiens a trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna valida causa idonea a giustificarlo, specie se si consideri che, come risulta dalla sentenza impugnata, il (OMISSIS) aveva fondato la sua domanda anche sotto il profilo dell’indebito oggettivo, ex articolo 2033 c.c..
Seguendo tale criterio di valutazione la Corte di appello ha affermato che l’allegazione della controparte di avere ricevuto la somma di cui si discute senza pattuire un obbligo di restituzione, a titolo di solidarieta’ familiare, era stata formulata in modo generico e risultava contrastare sia con il reperimento della provvista da parte del (OMISSIS) attraverso una societa’ finanziaria, sia con la crisi in corso del rapporto coniugale e, inoltre, con le condizioni economiche delle parti.
Trattasi all’evidenza di valutazioni attinenti ai fatti di causa, da cui la Corte ha ritenuto di poter trarre la prova dell’esistenza di un obbligo di restituzione a carico della (OMISSIS), che risolvendosi in apprezzamenti delle risultanze probatorie non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimita’. In parte qua le censure sono pertanto inammissibili.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 3.130,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
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