Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 giugno 2021| n. 17574.
Autovelox ed il certificato di taratura periodica.
Ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all’art. 142, comma 8, c.d.s., rilevata con autovelox non è necessario che il verbale di constatazione contenga una specifica menzione, con indicazione degli estremi, del certificato di taratura periodica. Questa indicazione non è funzionale alla prova dell’effettuazione della taratura stessa che va difatti fornita dall’amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni.
Ordinanza|18 giugno 2021| n. 17574. Autovelox ed il certificato di taratura periodica
Data udienza 29 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Autovelox ed il certificato di taratura periodica- Infrazioni al Codice della Strada – Apparecchiature impiegate pe l’accertamento della violazione dei limiti di velocità – Obbligo di verifiche periodiche – Indicazione degli estremi del certificato di taratura periodica nel verbale di contestazione – Esclusione della necessità – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4566/2020 R.G., proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ stesso, con domicilio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI LIVORNO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza del tribunale di Livorno n. 680/2019, depositata in data 20.6.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
Autovelox ed il certificato di taratura periodica
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di
Pace di Cecina avverso il verbale n. (OMISSIS), R.G. n. 343025, con il quale gli era stato contestato che, in data 11.8.2017, l’autovettura intestata all’ (OMISSIS) aveva superato i limiti di velocita’ su un tratto autostradale.
Con sentenza n. 65/2018 il giudice di pace ha respinto l’opposizione. La decisione e’ stata confermata dal tribunale, rilevando che nel verbale di accertamento era esattamente individuata l’apparecchiatura per il controllo della velocita’, con specificazione del numero di matricola e della omologazione ministeriale, e che, nel corso del giudizio, l’amministrazione aveva prodotto la “dichiarazione di conformita’” relativa all’apparecchio indicato nel verbale e il “certificato di taratura” rilasciato da laboratorio accreditato ( (OMISSIS)).
La sentenza ha inoltre escluso che il verbale dovesse specificamente menzionare il certificato di taratura, rilevando che nessuna norma impone tale indicazione a pena di invalidita’.
La cassazione della sentenza e’ chiesta da (OMISSIS) con ricorso in unico motivo.
La Prefettura di Livorno resiste con controricorso.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5 il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’articolo 24 Cost. e della normativa promulgata dal Ministero degli interni e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il verbale deve necessariamente contenere l’indicazione del certificato di regolare taratura dell’apparecchiatura di rilevazione della velocita’, come confermato da altro precedente di legittimita’ (sentenza n. 5227/2018), essendo tale indicazione posta a tutela dei diritti di difesa del sanzionato, dal momento che solo in tal modo e’ possibile verificare la corretta funzionalita’ delle apparecchiature.
Il motivo non merita accoglimento.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 18.6.2015, ha dichiarato illegittimo il l’articolo 45, comma 6, Decreto Legislativo n. 285 del 1992 nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento della violazione dei limiti di velocita’ dovessero esser sottoposte alle predette verifiche periodiche, e cio’ sia con riferimento a sistemi a funzionamento automatico e con tecniche di autodiagnosi, che con riguardo agli apparecchi utilizzati con la presenza di operatori.
La mancanza di dette verifiche e’ difatti suscettibile di pregiudicarne l’affidabilita’ a prescindere dalle modalita’ di impiego, poiche’ qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, e gli stessi sistemi di autodiagnosi sono soggetti a variazioni delle loro caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati, dovute ad invecchiamento delle componenti e ad eventi accidentali capaci di comprometterne l’affidabilita’, con potenziale compromissione anche della “fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”.
Cio’ posto, il punto e’ se, ai fini della legittimita’ della sanzione, e’ necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione, indicandone gli estremi, del certificato di taratura periodica.
Al quesito ritiene il Collegio di dover dare risposta negativa.
Questa Corte ha gia’ evidenziato come tale indicazione non sia funzionale alla prova dell’effettuazione della taratura stessa, che va – difatti – fornita dall’amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni (Cass. 11776/2020; Cass. 32369/2018; Cass. 9645/2016).
La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 113 del 2015, ha inoltre evidenziato la stretta correlazione che intercorre tra la previsione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, ed il successivo articolo 142, che attribuisce alle risultanze delle rilevazioni della velocita’ tramite apparecchiature elettroniche il valore di piena prova delle violazioni.
E’ tale disposizione che invero armonizza in modo razionale le esigenze della tutela della sicurezza stradale assicurata anche dall’accertamento delle violazioni e dall’irrogazione delle sanzioni, e le situazioni soggettive dei soggetti sottoposti alle verifiche, i quali, in sede di opposizione al verbale di contestazione, sono, di norma, gravati della prova del cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Tale onere probatorio trova fondamento nella presunzione di affidabilita’ del mezzo tecnico impiegato, che consente di non ritenere pregiudicati oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici e i diritti di difesa del soggetto sanzionato (cfr. Corte Cost. 113/2015, par. 6.2.), fermo pero’ che le rilevazioni della velocita’ mediante apparecchiature elettroniche possono assumere efficacia probatoria privilegiata solo se ne sia attestato il corretto funzionamento mediante la taratura ed il controllo periodico.
Da tale prospettiva, anche il precedente richiamato in ricorso ha in realta’ precisato che “il bilanciamento che si agita dietro l’articolo 142 C.d.S. si concreta in una sorta di presunzione, fondata sull’affidabilita’ dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la verifica costante di tale affidabilita’ rappresenta il fattore di contemperamento tra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalita’ delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono mai effettuate” (cfr. Cass. 5227/2018).
In sostanza, la mancata menzione degli estremi del certificato di taratura non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, il quale puo’ limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto, spostando sull’amministrazione l’onere di depositare la certificazione di taratura.
Le contestazioni dell’opponente circa la mancanza di detti controlli afferisce direttamente all’idoneita’ della fonte di prova impiegata per l’accertamento delle infrazioni, idoneita’ che l’amministrazione e’ tenuta a dimostrare.
Solo ove tale prova sia stata acquisita, l’opponente, per ottenere l’annullamento della sanzione, sara’ tenuto a dimostrare che l’apparecchiatura era comunque malfunzionante (Cass. 5527/2018: in tal senso gia’ Cass. 14040/2007; Cass. 15324/2006; Cass. 9441/2001; Cass. 8515/2001).
Si giustifica – pertanto – che nessuna disposizione imponga, quale condizione di validita’ del verbale, la menzione del certificato di taratura (Cass. 5227/2018).
Il ricorso e’ inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.
Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 2000,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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