Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 16 gennaio 2019, n. 1032.

La massima estrapolata:

Se un atto viene notificato al destinatario, ma a ritirarlo è il portiere dello stabile, la notifica è valida in quanto sussiste una presunzione legale che il portiere sia deputato alla ricezione di atti giudiziari e questa deve, eventualmente, essere superata dal destinatario stesso.

Ordinanza 16 gennaio 2019, n. 1032

Data udienza 17 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28925-2017 proposto da:
(OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. R.G.A.C. 13713/2016 del TRIBUNALE di ROMA, del 17/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI VINCENZO.

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione contro (OMISSIS), che resiste con controricorso, chiedendo la condanna per lite temeraria, avverso la decisione del Tribunale di Roma 20.7.2017 che, ha liquidato all’Avv. (OMISSIS) Euro 5062,77, oltre accessori, cui andava detratto l’acconto di Euro 258,23 per prestazioni professionali.
La ricorrente denunzia 1) omessa notifica del ricorso introduttivo e delle copie dei c.d. atti di riassunzione presso la sua residenza, possibile con la semplice pressione sul pulsante del quadro elettrico; 2) omessa indicazione nella relata di notifica delle ragioni per le quali invece che al destinatario le copie sono state sempre consegnate a portieri dello stabile senza menzione di aver tentato la consegna all’interessato in violazione dell’articolo 148 c.p.c..
Con relazione ex articolo 380 bis c.p.c. e’ stato proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Cio’ premesso si osserva:
Le censure, come proposte, sono infondate.
L’articolo 148 c.p.c. stabilisce che l’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta che indica la persona alla quale la copia e’ consegnata e le sue qualita’ nonche’ il luogo della consegna oppure le ricerche anche anagrafiche, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita’ del destinatario.
Nella specie, a prescindere dalla circostanza che il ricorso genericamente si duole che non vi e’ prova di aver suonato al citofono prima della notifica al portiere, deduzione apodittica ed assertiva, l’affermazione che tutte le notifiche siano state effettuate a quest’ultimo, e non si contesta che cio’ sia avvenuto, dimostra che era autorizzato alla ricezione e l’indicazione della persona che ha ricevuto l’atto e della sua qualita’ esime da ulteriori ricerche, dovendosi indicare i motivi della mancata consegna e non altro. Controparte replica, peraltro, che una prima notifica e’ stata effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. con indicazione che non e’ stata rinvenuta persona capace e convivente, con successivo invio di raccomandata consegnata al portiere in assenza del destinatario o di persone abilitate mentre altra notifica e’ stata effettuata alla portiera addetta alla ricezione.
Su quest’ultimo profilo la giurisprudenza e’ consolidata nel senso che la presunzione legale della qualita’ dichiarata per essere vinta necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario (Cass. nn. 24933/2017, 5220/2014, 18492/2012, 14191/2000). Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese con esclusione della condanna per lite temeraria in mancanza dei presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1700, di cui 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Avv. Renato D’Isa

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