Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 18 aprile 2019, n. 17150.
La massima estrapolata:
Nel reato di atti persecutori p. e p. dall’art. 612-bis cod. pen. la prova del dolo generico, che lo contraddistingue, può desumersi dalle insistite e pervicaci condotte intrusive nell’altrui perimetro esistenziale, che dimostrano la volontà del soggetto agente di porle in essere nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice.
Sentenza 18 aprile 2019, n. 17150
Data udienza 8 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere
Dott. SESSA Renata – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/03/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARINELLI FELICETTA;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio in punto di trattamento sanzionatorio e inammissibilita’ nel resto.
udito il difensore.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS), con il ministero del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 8 marzo 2018, resa in integrale conferma di quella del Tribunale della stessa citta’ del 5 maggio 2015, che, riconosciutolo colpevole dei delitti di cui all’articolo 612-bis c.p., commesso in pregiudizio della coniuge divorziata, e di cui all’articolo 388 c.p., in ragione della reiterata elusione del provvedimento del Tribunale dei Minorenni che ne aveva disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla figlia minore, compiuto il bilanciamento tra le aggravante di cui all’articolo 612-bis c.p., comma 2 e articolo 99 c.p. e le concesse circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. L’atto di impugnativa consta di quattro motivi, enunciati nei limiti indicati dall’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Il primo motivo denuncia il vizio argomentativo, consistendo la motivazione ostesa dalla Corte territoriale, in una sterile “contemplatio” della argomentazione posta a sostegno della decisione di primo grado, essendo stati, di fatto, disattesi i rilievi critici sviluppati con il gravame, in riferimento al capo 1 dell’imputazione, in ordine: a) all’inadeguatezza delle dichiarazioni di terzi a fungere da riscontro alle dichiarazioni della parte offesa costituita parte civile; b) alla prova dello stato d’ansia e del timore generatisi nella parte offesa per effetto delle condotte dell’imputato; c) alla carenza di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato; d) allo stato di conflittualita’ in essere tra gli ex coniugi.
2.2. Il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge, avendo il giudice censurato omesso di verificare che il vaglio di credibilita’ della parte offesa fosse stato operato alla stregua dei parametri interpretativi consolidati, risultando, pertanto, la motivazione sul punto apodittica.
2.3. Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione, in ragione della mancata risposta ai rilievi di gravame avanzati nei riguardi del capo 2 d’imputazione.
2.4. Il quarto motivo denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 63 c.p., in ragione dell’inclusione, nel giudizio di bilanciamento, della circostanza aggravante della recidiva, non contestabile al prevenuto non risultando precedenti penali a suo carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.
1. Va, in limine, sottolineato come tutte le deduzioni difensive siano contrassegnate da genericita’: e cio’, sia perche’ mancano di ogni effettivo confronto critico con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orru’, Rv. 230751; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 – dep. 13/01/1998, Ahmetovic, Rv. 210157), sia perche’ dalla loro confusa formulazione non e’ dato comprendere le precise ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle censure cui intendono dare corpo (Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725; Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379).
2. Cio’ evidenziato, osserva il Collegio – in riferimento ai primi due motivi di ricorso – che il giudice censurato ha passato in rassegna tutti i comportamenti accertati come commessi dall’imputato nei confronti della ex coniuge tra l’estate del 2013 e la primavera del 2014 e consistiti in gravi minacce, anche dirette alla figlioletta, proferitele di persona ovvero attraverso messaggi SMS, nonche’ in frequenti telefonate ed in pedinamenti e in appostamenti nei pressi della di lei abitazione – tanto da giungere a violare persino le prescrizioni impostegli dal Tribunale per i Minorenni quanto al divieto di avvicinare la figlioletta -; e dall’insieme dei descritti atteggiamenti ha tratto ragione per ritenere l’abitualita’ della condotta del reato di cui all’articolo 612-bis c.p. e l’idoneita’ della stessa a procurare alla vittima un progressivo accumulo di disagio suscettibile di prender forma in uno degli eventi descritti dalla norma incriminatrice. Cio’ tanto piu’ che vige in materia il principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilita’ del reato di atti persecutori, la prova degli eventi alternativi del delitto puo’ desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente, al di la’ di quanto riferito dalla persona offesa (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P, Rv. 272086; Sez. 5, n. 47195 del 06/10/2015, P.M. in proc. S., Rv. 265530) e che la prova del dolo generico, che contraddistingue la fattispecie, puo’ desumersi dalle insistite e pervicaci condotte intrusive nell’altrui perimetro esistenziale, le stesse stando a dimostrare la volonta’ del soggetto agente di porle in essere nella consapevolezza della idoneita’ delle medesime, in un’ottica unitaria, a produrre uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, P.M. in proc. A, Rv. 265230).
Ne viene che, lungi dal non considerare i rilievi dell’appellante, la Corte territoriale li ha superati con la motivazione resa in ordine agli aspetti fondamentali della vicenda, idonei a far luce sull’esistenza dei requisiti di tipicita’ della fattispecie contestata, alla luce di un’approfondita verifica dell’attendibilita’ della persona offesa, vagliata alla stregua di tutto il materiale probatorio disponibile. In tal senso, del resto, depone l’ermeneusi di questa Corte, secondo cui il dovere di motivazione della sentenza e’ adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l’analisi approfondita e l’esame dettagliato delle predette, essendo sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento e che si dimostri di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105).
A cio’ va soggiunto che l’emersione di una criticita’ su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata non determina l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorche’ le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227); infatti da’ luogo al vizio indicato non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quello che sia idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione, quale risultante dall’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, P.M. in proc. Maniscalco ed altri, Rv. 212053).
Nondimeno trascura il ricorrente di considerare che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilita’ della persona offesa dal reato e’ una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, che non puo’ essere rivalutata in sede di legittimita’, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575) e che non e’ sindacabile in sede di legittimita’, salvo il controllo sulla congruita’ e logicita’ della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilita’ delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico e altro, Rv. 271623).
3. Il terzo motivo di ricorso e’ aspecifico, perche’ caratterizzato dal mancato confronto con le ragioni poste a sostegno della statuizione adottata in relazione al fatto di cui al capo 2) (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orru’, Rv. 230751), avendo la Corte territoriale osservato in relazione ad esso (pag. 9, secondo capoverso della sentenza impugnata) che, quanto alle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dal TM nel provvedimento del 16/09/2013, le giustificazioni addotte dall’imputato risultavano del tutto inconsistenti e, comunque, insuscettibili di eliderne la rilevanza sul piano penale.
4. Il quarto motivo e’ inammissibile. Dal confronto con i motivi di gravame risulta che il rilievo censorio che attinge la contestazione della recidiva e, quindi, l’inclusione della detta circostanza aggravante nel giudizio di bilanciamento con le concesse attenuanti generiche, e’ stato proposto per la prima volta in cassazione. Deve, dunque, farsi applicazione della regula iuris, ricavabile dal combinato disposto dell’articolo 606 c.p.p., comma 3 e articolo 609 c.p.p., comma 2, secondo la quale non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova, infatti, il suo fondamento nella necessita’ di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo del giudice di appello, in quanto non devoluto con l’impugnazione (Sez.4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.256631). Dalla lettura dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, in combinato disposto con l’articolo 609 c.p.p., comma 1, che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l’inammissibilita’ delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sara’ inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 25557701; Sez.2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1, n. 2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414).
Nondimeno la doglianza e’ genericamente formulata, posto che l’allegato certificato penale per uso amministrativo non e’ idonea a rendere contezza con la dovuta precisione dei precedenti penali dell’imputato.
5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
In ragione della peculiarita’ dell’addebito mosso al ricorrente, va disposta – ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52 – l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dell’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
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