Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 20718.
Appello unicamente sul quantum debeatur
Qualora la sentenza di primo grado venga dall’appellante impugnata unicamente in punto di “quantum debeatur”, al giudice d’appello, in virtù del principio “tantum devolutum, quantum appellatum”, è precluso riesaminare d’ufficio, in assenza di appello incidentale, la statuizione resa sull'”an debeatur” (Nel caso di specie, relativo ad una azione di risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte territoriale, nel rigettare il gravame, sindacato “ex officio” ed in assenza di impugnazione incidentale, la questione dell'”an debeatur”, giungendo così ad escludere che l’articolo di giornale oggetto di giudizio avesse superato il limite della continenza verbale, e fosse pertanto illecito) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 ottobre 2018, n. 25933; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29642; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 12 maggio 2017, n. 11799; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 19 aprile 2016, n. 7700; Cassazione, sezione civile I, sentenza 28 novembre 1981, n. 6339).
Sentenza|| n. 20718. Appello unicamente sul quantum debeatur
Data udienza 26 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Impugnazioni – Sentenza di primo grado venga dall’appellante impugnata unicamente in punto di quantum debeatur – Giudice d’appello – Principio tantum devolutum, quantum appellatum – Assenza di appello incidentale – Statuizione resa sull’an debeatur – Preclusione del riesame d’ufficio – Art. 346 cpc
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 9176/20 proposto da:
-) (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’
-) (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 9 settembre 2019 n. 5421;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2023 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nardecchia Giovanni Battista, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati (OMISSIS) (per delega) e (OMISSIS).
Appello unicamente sul quantum debeatur
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2010 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Roma la societa’ ” (OMISSIS)” s.r.l. (che sara’ successivamente incorporata nella societa’ (OMISSIS) s.r.l.), editrice del quotidiano “(OMISSIS)”, il direttore responsabile della stessa testata, (OMISSIS), ed il giornalista (OMISSIS), esponendo che il 25 ottobre 2009 il suddetto quotidiano aveva pubblicato un articolo contenente informazioni false e diffamatorie sul suo conto e chiedendo la condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno.
2. Con sentenza 24 aprile 2014 n. 9260 il Tribunale di Roma rigetto’ la domanda.
Il Tribunale ritenne che il suddetto articolo aveva riferito fatti veri, ma aveva superato il limite della continenza, utilizzando modalita’ espressive ed artifici narrativi intesi a presentare come un illecito di natura penale una vicenda che poteva costituire al massimo inadempimento di una obbligazione.
Il Tribunale, tuttavia, rigetto’ la domanda ritenendo non provata l’esistenza del danno.
La sentenza venne appellata dal soccombente.
3. La Corte d’appello di Roma con sentenza 9 settembre 2019 n. 5421 rigetto’ il gravame.
La Corte d’appello premise che per sindacare la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto violato il limite della continenza non era necessario un appello incidentale, ma solo la riproposizione della relativa eccezione.
Cio’ posto, andando in contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, ritenne che l’articolo oggetto del contendere nel definire “corrotto” l’odierno ricorrente non avesse superato il “contesto dialettico” del pezzo, inteso ad esprimere “un severo giudizio critico sulla condotta pubblica e privata di un’intera classe politica”.
Di conseguenza escluse, per altra ragione rispetto a quella ritenuta dal Tribunale, la sussistenza dell’illecito.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per Cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su tre motivi.
Ha resistito con controricorso la curatela della societa’ (OMISSIS) s.r.l..
(OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimasti intimati.
Ambo le parti hanno depositato memoria.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Appello unicamente sul quantum debeatur
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, comunque, del giudicato interno.
Nell’illustrazione del motivo e’ esposta una tesi cosi’ riassumibile:
-) il Tribunale aveva ritenuto l’articolo di (OMISSIS) lesivo della reputazione di (OMISSIS), ma aveva rigettato la domanda per difetto di prova dell’esistenza del danno;
-) la sentenza fu percio’ appellata dal soccombente unicamente in punto di quantum debeatur;
-) la Corte d’appello, tuttavia, senza nemmeno occuparsi del tema della quantificazione del danno (argomento definito infatti “assorbito”), ha sindacato ex officio ed in assenza di impugnazione incidentale la questione dell’an debeatur, arrivando ad escludere che l’articolo contestato avesse superato il limite della continenza verbale, e fosse percio’ illecito.
1.1. Il motivo e’ fondato.
In primo grado vi fu una statuizione espressa sulla responsabilita’: il Tribunale infatti ritenne sussistente la natura illecita dello scritto.
Poiche’ nessuno impugno’ la suddetta statuizione sull’an debeatur, la Corte d’appello non avrebbe potuto riesaminarla d’ufficio in assenza di appello incidentale, in virtu’ del principio tantum devolutum, quantum appellatum.
1.2. Ne’ viene in rilievo nel caso di specie il principio stabilito dall’articolo 346 c.p.c..
I limiti di applicabilita’ di tale norma sono stati definitamente stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, nelle ampie motivazioni delle decisioni pronunciate da Sez. U, Sentenza n. 11799 del 12/05/2017 e Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016.
Ivi si e’ stabilito che:
a) se una questione e’ decisa espressamente dal giudice in senso sfavorevole alla parte comunque vittoriosa in base all’esito finale della lite, quella statuizione deve essere impugnata con l’appello incidentale;
b) la questione “non accolta”, che e’ possibile riproporre in appello ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. da parte di chi sia risultato vittorioso in primo grado, ed a fronte dell’impugnazione proposta dalla controparte, e’ solo quella sulla quale il giudice di primo grado non si sia pronunciato, per assorbimento od altra ragione.
Questi principi, gia’ da tempo condivisi da questa Corte anche prima dell’intervento delle SS.UU. (Sez. 3, Sentenza n. 18160 del 23/10/2012, Rv. 624058 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 751 del 14/01/2011, Rv. 615954 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 466 del 11/02/1969, Rv. 338557 – 01), sono stati in seguito ribaditi (tra le altre, da: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29642 del 12/12/2017; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 25933 del 16/10/2018, Rv. 650998 – 01).
In tutte queste decisioni si afferma che “la pronuncia sull’an debeatur e’ autonoma e distinta da quella sul quantum” (cosi’ gia’ Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6339 del 28/11/1981, Rv. 417127 – 01) e che l’impugnazione dell’una non rimette di per se’ in discussione la decisione sull’altra.
1.3. La sentenza va dunque cassata con rinvio, affinche’ la Corte d’appello torni ad esaminare l’appello proposto da (OMISSIS), applicando i suddetti principi.
2. I restanti motivi restano assorbiti.
3. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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