Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 20718.

Appello unicamente sul quantum debeatur

Qualora la sentenza di primo grado venga dall’appellante impugnata unicamente in punto di “quantum debeatur”, al giudice d’appello, in virtù del principio “tantum devolutum, quantum appellatum”, è precluso riesaminare d’ufficio, in assenza di appello incidentale, la statuizione resa sull'”an debeatur” (Nel caso di specie, relativo ad una azione di risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte territoriale, nel rigettare il gravame, sindacato “ex officio” ed in assenza di impugnazione incidentale, la questione dell'”an debeatur”, giungendo così ad escludere che l’articolo di giornale oggetto di giudizio avesse superato il limite della continenza verbale, e fosse pertanto illecito) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 ottobre 2018, n. 25933; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 dicembre 2017, n. 29642; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 12 maggio 2017, n. 11799; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 19 aprile 2016, n. 7700; Cassazione, sezione civile I, sentenza 28 novembre 1981, n. 6339).

Sentenza|| n. 20718. Appello unicamente sul quantum debeatur

Data udienza  26 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Sentenza di primo grado venga dall’appellante impugnata unicamente in punto di quantum debeatur – Giudice d’appello – Principio tantum devolutum, quantum appellatum – Assenza di appello incidentale – Statuizione resa sull’an debeatur – Preclusione del riesame d’ufficio – Art. 346 cpc

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