Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori

Corte di Cassazione, sezioni unite civile, Ordinanza 23 luglio 2018, n. 19524.

La massima estrapolata:

Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi.

Sentenza 23 luglio 2018, n. 19524

Data udienza 3 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f.

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27430-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1518/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 18/04/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere ETTORE CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. In base all’articolo 32 dello statuto regionale, i beni del demanio marittimo furono trasferiti alla regione siciliana e le connesse attribuzioni delle amministrazioni dello Stato furono devolute all’amministrazione della regione medesima (Decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 684, articolo 3), alla quale fu esteso anche il relativo sistema informativo (conv. 14/12/1999, n. 1/1999), la cui realizzazione fu affidata al Consorzio generale per l’informatica, ferme restando le competenze statali in materia di tenuta e aggiornamento del catasto. All’esito dell’attivita’ di verificazione straordinaria compiuta dal Consorzio, fu licenziata una nuova cartografia catastale, poi recepita dai competenti uffici territoriali, ora facenti capo all’Agenzia delle entrate.
1.1 Sennonche’, il 21/02/2007 (OMISSIS) e (OMISSIS), intestatari dell’originaria p.lla (OMISSIS), censita a fg. (OMISSIS) in catasto di (OMISSIS), presentarono reclamo avverso la formazione d’ufficio di una nuova particella catastale, mediante il frazionamento riguardante una zona di demarcazione tra la proprieta’ dei privati e la contigua fascia demaniale marittima, cosi’ alterando erroneamente le consolidate risultanze catastali. Chiesero, pertanto, che fosse restituita negli atti catastali la consistenza originaria alla p.11a (OMISSIS), illegittimamente frazionata.
1.2 L’ufficio respinse il reclamo e gli interessati impugnarono il rigetto dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Trapani, che accolse il ricorso e dichiaro’ illegittimo e privo di effetti il frazionamento catastale della ridetta p.lla (OMISSIS). Cio’ fece il primo giudice sulla scorta degli esiti di pregresso giudizio civile (Trib. Marsala, Sez. Castalvetrano, 24/01/2002, n. 8; conf. App. Palermo, 29/01/2007, n. 66), che, nel contraddittorio della regione siciliana, aveva definitivamente “…accertato la natura privata dell’immobile de quo nonche’ la proprieta’ dello stesso in capo all’odierno ricorrente”.
2. Per la riforma di tale decisione l’Agenzia delle entrate propose appello, denunciando il difetto di giurisdizione del giudice tributario (trattandosi di delimitazione demaniale marittima regolata dall’articolo 32 c.n.), il difetto di contraddittorio (trattandosi di materia devoluta alla competente amministrazione della regione siciliana) e l’infondatezza della pretesa (trattandosi di ripristino della corretta delimitazione tra demanio marittimo e proprieta’ privata).
2.1 La commissione tributaria regionale della Sicilia rigetto’ l’appello, richiamando la giurisdizione esclusiva del giudice tributario riguardo alle controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione ed il classamento dei terreni. Rilevo’ che “la proprieta’ privata del ricorrente risulta(va) accertata da giudicati delle sentenze del giudice ordinario richiamate dal collegio di prime cure e dalla stessa parte appellante”. Osservo’, in proposito, che il reclamo dei privati riguardava il solo provvedimento amministrativo di conservazione degli archivi catastali, “avente ad oggetto la linea di demarcazione e di confine tra la proprieta’ privata, definitivamente accertata con le sentenze civili richiamate nella sentenza impugnata, e quella demaniale, con creazione di una nuova particella”.
2.3 Per la cassazione di tale decisione, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati anche con memoria; i contro-interessati non hanno svolto difese. La vertenza viene all’attenzione delle sezioni unite a seguito di ordinanza interlocutoria (Cass., Sez. 6-5, 19/02/2018, n. 3987).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Entrambi i motivi di ricorso non sono fondati.
1.1 Con il primo motivo, la difesa erariale sostiene il difetto di giurisdizione del giudice tributario per violazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 3 in relazione all’articolo 32 codice navale e all’articolo 950 c.c.. Osserva che la giurisdizione del giudice tributario sarebbe legata alla sola natura fiscale del rapporto e, dunque, al rispetto delle norme concernenti l’attribuzione o la modifica delle rendite catastali ovvero dell’intestazione catastale e delle successive volture, non estensibile all’accertamento di diritti demaniali, laddove l’istituto della delimitazione (articolo 32 c.n.; articolo 58 reg. c.n.) avrebbe il diverso scopo d’individuare la fascia di terreno servente ai pubblici usi del mare. Sicche’, precisa la difesa erariale in memoria, la vertenza andrebbe, semmai, devoluta al giudice amministrativo, costituendo la procedura di delimitazione del demanio marittimo esercizio di discrezionalita’ tecnica.
1.2 Aggiunge che l’ufficio non aveva partecipato ai giudizi dai quali erano scaturite le pregresse sentenze civili, il che introduce anche il secondo motivo di ricorso. Con esso la difesa erariale, infatti, denuncia la violazione dell’articolo 32 dello statuto regionale e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 684 del 1977, laddove il giudice d’appello trascura che le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla regione siciliana sono devolute esclusivamente all’amministrazione della regione medesima, mentre all’Agenzia delle entrate resta il solo compito di curare l’aspetto catastale con l’aggiornamento tecnico e censuario.
2. Tanto premesso, si rileva che, in punto di giurisdizione e in similari vertenze riguardanti il medesimo comprensorio territoriale, la sesta sezione della Corte ha prodotto decisioni difformi, concludendo ora per la giurisdizione civile (Cass., 28/03/2017, n. 8030), ora per quella tributaria (Cass., 04/01/2018, n. 120).
2.1 Com’e’ noto, l’insorgenza di una questione di giurisdizione non dipende dall’esito della lite, che qui non viene neppure in riguardo, ma da due invarianti primigenie, costituite dal petitum sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice (Cass., Sez. U., 27/04/2018, n. 10265).
2.2 E’ pacifico che, nella specie, (OMISSIS) e (OMISSIS) presentarono inutilmente reclamo amministrativo, chiedendo all’ufficio locale del catasto che, sulla cartografia catastale, fosse ripristinata la consistenza originaria della p.lla (OMISSIS), erroneamente frazionata. Addussero, nel corso del giudizio di merito conseguente al provvedimento di rigetto, che la contestazione sulla zona di demarcazione tra la proprieta’ dei privati e la contigua fascia demaniale marittima risultante da nuova cartografia catastale era stata gia’ risolta a favore dei privati con decisione (Trib. Marsala, Sez. Castevetrano, n. 8/2002 cit.) confermata in appello (App. Palermo, n. 66/2007) e oramai definitiva.
3. Riguardo all’oggetto della giurisdizione delle commissioni il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 2, stabilisce che “appartengono altresi’ alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita’ di una stessa particella, nonche’ le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita’ immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale”. Indi, il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, lettera f), enuncia, tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, proprio “gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2”.
3.1 Con particolare riferimento all’articolo 2, comma 2 le sezioni unite della Corte hanno osservato che tale norma non puo’ riferirsi ad ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie in essa indicate, perche’ in tal modo finirebbero per ricadere nella giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di rivendica o di regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia che la normativa in discorso intende disciplinare. Ne consegue che la sua previsione va riferita a quelle controversie che abbiano ad oggetto atti relativi alla intestazione o a variazioni catastali e che si pongano come presupposto per l’assoggettamento a tributi o per la determinazione dell’entita’ degli stessi, mentre, qualora la contestazione coinvolga in radice la titolarita’ del diritto dominicale, non puo’ che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. U., 16/02/2016, n. 2950).
3.2 Dunque, appartiene al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprieta’. E in tali controversie le risultanze catastali ben possono essere utilizzate a fini probatori, come, ad esempio, le mappe catastali in caso di azione di regolamento di confini, le quali costituiscono elemento di prova, sia pure di carattere sussidiario.
3.3 Qualora e nel momento in cui, invece, s’intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nell’articolo 2, comma 2, cit., anche al fine di adeguarli all’esito di un’azione di rivendica o di regolamento di confini, la giurisdizione non puo’ che spettare al giudice tributario, in forza della norma ora menzionata e in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi; e la giurisdizione andra’ ovviamente attivata secondo il rito, di tipo impugnatorio, previsto dalla legge (Cass., Sez. U., n. 2950/2016, cit.).
3.4 Si tratta di orientamento che si pone nel solco di una tradizione giurisprudenziale remotamente sorta (Cass., Sez. U., 14/11/1972, n. 3369) e poi consolidatasi nel nuovo assetto processuale (Cass., Sez. U., 26/07/2007, n. 16429 e 14/06/2006, n. 13691), laddove spetta al giudice ordinario, e non al giudice tributario, l’accertamento dei confini tra terreno privato ed aree demaniali, o comunque di proprieta’ pubblica, avendo tali domande per oggetto la verifica dell’esistenza ed estensione di un diritto soggettivo dell’attore in contrapposizione al diritto di proprieta’ dello Stato o di altro ente pubblico (Cass., Sez. U., 23/12/2016, n. 26906 e 12/12/2016, n. 25316).
4. Nella specie il giudice d’appello afferma che “la proprieta’ privata del ricorrente risulta accertata da giudicati delle sentenze del giudice ordinario richiamate dal collegio di prime cure e dalla stessa parte appellante”. Tale statuizione non e’ stata specificamente impugnata in ricorso.
4.1 E’ vero che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicche’ la sua interpretazione dev’essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge, con cognizione piena (Cass., Sez. U., 28/11/2007, n. 24664). Tuttavia il decisum resta soggetto a valutazione ed interpretazione da parte del giudice di merito e tale attivita’ e’ suscettibile di essere, a sua volta, coperta dal giudicato interno, secondo le regole generali proprie delle impugnazioni (Cass., 17/03/2014, n. 6102).
4.2 Dunque, in ultima analisi, il giudice tributario e’ stato chiamato verificare la correttezza o meno della nuova cartografia catastale dei luoghi in confronto al separato e presupposto giudicato civile sulla non demanialita’ dell’area controversa, resa segnatamente nei confronti dell’amministrazione della regione siciliana. Nei confronti del locale ufficio statale del catasto, i privati hanno contestato le sole risultanze catastali esistenti, per ottenere la variazione degli atti relativi e al fine di adeguarli all’esito giudicato civile formatosi in confronto delle autorita’ regionali preposte al demanio marittimo siciliano. Sicche’ la giurisdizione, ritualmente attivata secondo rito impugnatorio, non puo’ che spettare al giudice tributario, in forza dell’articolo 2, comma 2 e dell’articolo 19, lettera f) menzionati e in ragione della diretta incidenza di tali atti sul rapporto censuario e sulla determinazione dei carichi fiscali conseguenti, secondo i parametri stringenti gia’ individuati dalle sezioni unite in via generale (Cass., Sez. U., n. 2950/2016, cit.).
4.3 E’, infine, da escludere qualsivoglia devoluzione della vertenza al giudice amministrativo, a nulla rilevando che le doglianze della parte privata possano essere dirette anche a denunciare errori inerenti la non corretta delimitazione tra area pubblica ed area privata, ad impugnare i relativi provvedimenti, oppure a denunciarne i vizi procedurali per carenza o incompletezza dell’attivita’ istruttoria o errori di valutazione (Cass., Sez. U., 15/03/2012, n. 4127). E’, infatti, la stessa difesa erariale a riconoscere che “l’Agenzia delle entrate ha il solo compito di curare l’aspetto catastale con l’aggiornamento tecnico e censuario”. Il che da’ luogo ad operazioni scevre da discrezionalita’ ed e’ coerente con la natura giammai costitutiva della cartografia catastale, in ordine alla quale il giudice tributario, come ha chiarito la dottrina, puo’ solo verificare il rispetto da parte dell’Agenzia delle entrate delle regole su intestazione, delimitazione, e/o voltura e verificare l’esistenza di un titolo, anche giudiziale, idoneo alla intestazione e/o voltura e alle relative rettifiche cartografiche (r.d., 01/12/1949, n. 1142).
4.4 Il che esclude, pure, che del processo tributario dovesse essere parte necessaria la regione siciliana, che e’ stata, invece, parte nel precedente giudizio civile, al contrario dell’Agenzia, estranea al medesimo in quanto non titolare di un proprio interesse dominicale in causa. Diversamente nel giudizio tributario non viene in riguardo l’accertamento della proprieta’ del bene, bensi’ unicamente l’aspetto censuario, ovverosia quella materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, la quale giammai puo’ costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sul sito interessato. Resta, dunque, escluso il litisconsorzio tributario di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14, , nei confronti dell’amministrazione della regione siciliana competente per il demanio marittimo, rispondendo il contenzioso catastale di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 2 e articolo 19, lettera f), unicamente ad una nozione d’interesse fiscale come interesse congiunto del fisco e del contribuente alla definizione di un corretto ambito censuario, anche al fine di adeguarlo all’esito delle autonome, separate e diverse azioni di rivendica e/o di regolamento di confini.
5. Dunque, il ricorso va rigettato e dichiarata la giurisdizione del giudice tributario; nessuna statuizione va adottata in punto di spese, mancando attivita’ difensiva delle controparti.
5.1 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non e’ versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice tributario.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *