Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 ottobre 2022| n. 29962.
Annullamento del contratto per incapacità naturale
Ai fini dell’annullamento del contratto per incapacità naturale – a differenza di quanto previsto per l’annullamento dell’atto unilaterale – non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all’incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell’altro contraente; la diversità di disciplina contenuta nell’art. 428 c.c., infatti, sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l’interesse dell’incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l’interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell’affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato sulla sua validità.
Ordinanza|13 ottobre 2022| n. 29962. Annullamento del contratto per incapacità naturale
Data udienza 27 settembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Incapacità naturale – Curatore provvisorio – Contratto preliminare di compravendita di fondo rustico – Esecuzione in forma specifica – Annullamento – Presupposti interpretativi dell’art. 428 c.c. – Insussistenza della mala fede – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29972/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) come da procure speciali allegate al controricorso;
– controricorrenti –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3199/2020 depositata il 22/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.
Annullamento del contratto per incapacità naturale
RILEVATO
che:
(OMISSIS) e (OMISSIS) convennero (OMISSIS), e per essa il curatore provvisorio (OMISSIS), dinanzi al Tribunale di Benevento, al fine di ottenere l’esecuzione in forma specifica degli obblighi nascenti da un contratto preliminare di vendita di un fondo rustico con annesso fabbricato rurale;
il tribunale accolse la domanda disattendendo la riconvenzionale finalizzata all’annullamento del contratto perche’ concluso da persona incapace, ai sensi dell’articolo 428 c.c.;
la sentenza e’ stata riformata dalla Corte d’appello di Napoli;
la corte d’appello ha ritenuto che quanto ai contratti, ai fini dell’invocato articolo 428 c.c., comma 2, e’ sufficiente la sola malafede dell’altro contraente, senza che sia richiesto anche il grave pregiudizio per l’incapace, giacche’, laddove si sia verificato, il pregiudizio e’ da considerare semplice sintomo di malafede:
ha quindi affermato: (i) che la prova dell’incapacita’ naturale, da darsi con ogni mezzo, era nel caso concreto pacificamente evincibile dalla c.t.u., indicativa di un disturbo psichico della (OMISSIS) a tipo di oligofrenia di grado medio-lieve, insorto fin da bambina, con chiaro deficit delle capacita’ critiche e di giudizio, tanto da averla condotta all’inabilitazione; (ii) che la malafede dei promissari acquirenti era risultata certa gia’ in base da quanto direttamente dichiarato dagli stessi nel corso del procedimento penale instaurato per circonvenzione d’incapace, nonche’ per il fatto che la sottoscrizione del preliminare era avvenuta su richiesta dei promissari anche a opera della nonna della promittente, (OMISSIS), in vista della regolarita’ della stipulazione; per la cassazione della sentenza i (OMISSIS) hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi;
hanno resistito con controricorso gli eredi della (OMISSIS) e della (OMISSIS), gia’ parti del giudizio d’appello essendo le convenute decedute dopo la sentenza di primo grado;
le parti hanno infine depositato memorie.
CONSIDERATO
che:
I. – i ricorrenti nell’ordine deducono: col primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 428 c.c., avendo la corte d’appello erroneamente interpretato, a loro dire, la circostanza riguardante la doppia sottoscrizione apposta sul preliminare, della (OMISSIS) oltre che della (OMISSIS); tale ulteriore sottoscrizione avrebbe avuto invece semplice funzione di ratifica dell’atto quale risultato della manifestazione di una volonta’ legittimamente formatasi, appunto per la presenza e l’assistenza di colei che della promittente svolgeva le funzioni tutorie; col secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 428 c.c. perche’ errata sarebbe l’affermazione della corte d’appello circa la non essenzialita’ del requisito del grave pregiudizio per il contraente incapace, quale condizione dell’azione di annullamento; col terzo motivo, l’omesso esame di fatti decisivi a proposito della volonta’ dei promissari di onorare il contratto, desunta da svariati, e non considerati, indici comportamentali;
II. – il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, e’ infondato;
III. – deve premettersi che nessuna censura e’ stata prospettata avverso la precisa affermazione della corte territoriale relativa alla consapevolezza, da parte dei promissari acquirenti, della condizione di incapacita’ in cui versava la promittente venditrice al momento della stipulazione;
restano pertanto irrilevanti le circostanze indicate nel primo e nel terzo motivo, con conseguente inammissibilita’ delle sottese censure;
IV. – il punto essenziale della critica dei ricorrenti e’ interamente conchiuso nel secondo motivo;
non e’ fondata, pero’, l’affermazione in iure su cui tale mezzo e’ incentrato;
in effetti in dottrina si discuteva, un tempo in modo acceso e in periodo recente in termini piu’ larvati, circa l’interpretazione da dare all’articolo 428 c.c. in ordine al requisito del pregiudizio per l’incapace;
la posizione sostenuta dalla corte d’appello di Napoli, per cui il pregiudizio rileva, nei contratti, non in se’ ma solo come indizio per dedurre la malafede dell’altro contraente, e’ quella giustappunto oggi maggioritaria (v. Cass. Sez. 2 n. 17381-21, Cass. Sez. 2 n. 1770-12);
essa tende a distinguere la rilevanza della fattispecie di annullamento del contratto (articolo 428, comma 2) rispetto a quella (articolo 428 c.c., comma 1) relativa all’atto unilaterale;
V. – una simile condivisibile esegesi trova opportuna spiegazione in cio’: che la norma implicitamente sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti sotto il profilo dell’interesse da soddisfare, poiche’ negli atti unilaterali e’ preminente l’interesse dell’incapace a controllare le conseguenze di tali atti, mentre nei contratti lo e’ l’interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell’affidamento della controparte che non sia in malafede;
in definitiva, solo ove non sussista malafede il contraente puo’ ricevere tutela in base al principio di affidamento sulla validita’ del contratto, mentre se il contraente e’ in malafede il contratto resta annullabile su iniziativa dell’incapace, poiche’ cio’ che rileva in tal caso e’ unicamente la posizione dell’incapace;
VI. – tanto questa Corte suole esprimere anche dicendo che, ai fini dell’annullamento del contratto per incapacita’ di intendere e di volere, ai sensi dell’articolo 428 c.c., comma 2, non e’ richiesta, a differenza dell’ipotesi del comma 1, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell’essenziale requisito della malafede dell’altro contraente;
non cambia quindi la ratio sottostante: la malafede puo’ difatti risultare o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all’incapace, o dalla natura e qualita’ del contratto; tuttavia essa consiste sempre e solo nella consapevolezza che l’altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente, fermo che la prova dell’incapacita’ deve essere rigorosa e precisa e che il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non e’ censurabile in sede di legittimita’ tranne che per vizi logici o errori di diritto (v. per tutte Cass. Sez. 2 n. 4677-09);
VII. – con accertamento di fatto non sindacato, la corte territoriale ha stabilito che i contraenti (OMISSIS) erano consapevoli dello stato di incapacita’ in cui versava la (OMISSIS) al momento della stipulazione;
la conseguenza circa l’invalidita’ del contratto appare dunque inevitabile e correttamente sostenuta nel quadro dei principi appena esposti;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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