Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19630.
Annullamento del contratto di compravendita per incapacità naturale del contraente
L’annullamento del contratto di compravendita per incapacità naturale del contraente non h alcuna rilevanza il pregiudizio che tale negozio giuridico abbia determinato per il soggetto posto che il pregiudizio è solo un indizio della malafede dell’altro contraente.
Ordinanza|| n. 19630. Annullamento del contratto di compravendita per incapacità naturale del contraente
Data udienza 30 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Compravendita – Annullamento – Art. 428 co 2 c.p.c. – Incapacità naturale alienante – Giudice – Vizio di costituzione – E’ ravvisabile solo quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persona estranea all’ufficio – Giudice ausiliario – Partecipazione al collegio presso la Corte d’appello e alla decisione – Correlata nomina quale relatore e la conseguente stesura della pronuncia – Non incide sulla regolare costituzione dell’organo giudicante, ex art. 158 c.p.c., né determina la nullità dell’attività giurisdizionale espletata
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERTUZZI Mario – Presidente
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. CHIECA Danilo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33134/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) ((OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS) ((OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS) ((OMISSIS)) e (OMISSIS) ((OMISSIS));
-controricorrente-
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1901/2019 pubblicata il 29/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere DANILO CHIECA.
Annullamento del contratto di compravendita per incapacità naturale del contraente
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1901/2019 pubblicata il 29 luglio 2019, in parziale riforma della decisione di primo grado assunta dal Tribunale di Lucca, la Corte d’Appello di Firenze accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), nella veste di eredi della defunta (OMISSIS), volta a sentir pronunciare l’annullamento del contratto di compravendita del 2 ottobre 2006, a rogito del notar (OMISSIS), con il quale la de cuius aveva trasferito a (OMISSIS) la proprieta’ dell’immobile con annesso terreno sito in (OMISSIS); nel contempo, condannava l’acquirente appellata al rilascio dei predetti immobili, oltre che alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Contro tale sentenza, notificata il 29 luglio 2019, la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dalla sola (OMISSIS).
E’ invece rimasto intimato (OMISSIS).
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio.
Sono state depositate memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, prospettante la violazione dell’articolo 158 c.p.c., viene denunciata la nullita’ dell’impugnata sentenza per essere stata redatta e sottoscritta da un giudice ausiliario di Corte d’Appello, qualificatosi come relatore ed estensore.
Con il secondo motivo e’ dedotta la violazione dell’articolo 428, comma 2, c.c..
Si rimprovera alla Corte fiorentina di aver pronunciato l’annullamento del contratto di compravendita dedotto in giudizio per accertata incapacita’ naturale dell’alienante (OMISSIS), senza verificare la sussistenza di un fatto costitutivo dell’esperita azione, rappresentato dalla malafede dell’altro contraente.
Il primo motivo e’ infondato.
Con sentenza n. 41/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, in riferimento all’articolo 106, commi 1 e 2, della Carta fondamentale, il Decreto Legge n. 69 del 2013, articoli 62-72, convertito, con modificazioni, nella L. n. 98 del 2013, nella parte in cui, conferendo ai giudici ausiliari di appello lo status di componenti dei collegi delle sezioni della Corte d’Appello come magistrati onorari, non limitano temporalmente tale possibilita’ al periodo entro cui sara’ completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria previsto dal Decreto Legislativo n. 116 del 2017, articolo 32, ovvero fino alla data del 31 ottobre 2025.
Successivamente al citato intervento del Giudice delle leggi, questo Supremo Collegio ha enunciato il seguente principio di diritto, rilevante ai fini che qui interessano: “La partecipazione del giudice ausiliario al collegio presso la Corte d’appello e alla decisione -con la correlata nomina quale relatore e la conseguente stesura della pronuncia- non incide sulla regolare costituzione dell’organo giudicante, ex articolo 158 c.p.c., ne’ determina la nullita’ dell’attivita’ giurisdizionale espletata, in quanto tali figure incontestabilmente appartengono all’ufficio giudiziario presso cui prestano la loro opera. Dunque, il vizio di costituzione del giudice e’ ravvisabile solo quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, non investita della funzione esercitata. Pertanto, i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati” (cfr. Cass. n. 35068/2022, Cass. n. 32065/2021, Cass. n. 15045/2021).
Alla stregua della surriferita regula juris, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, va esclusa la nullita’ della sentenza impugnata.
A norma dell’articolo 428, comma 2, c.c., l’annullamento dei contratti non puo’ essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualita’ del contratto o altrimenti, risulti la malafede dell’altro contraente.
E’ stato, al riguardo, statuito da questa Corte che, ai fini dell’annullamento del contratto per incapacita’ naturale a differenza di quanto previsto per l’annullamento dell’atto unilaterale non rileva, di per se’, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all’incapace, poiche’ tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell’altro contraente.
La diversita’ di disciplina contenuta nell’articolo 428 c.c. sottende la differente rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiche’ nei primi e’ preminente l’interesse dell’incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi e’ prioritario l’interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell’affidamento della controparte che, non essendo in malafede, abbia confidato nella sua validita’ (cfr. Cass. n. 29962/2022).
Cio’ posto, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la Corte d’Appello di Firenze non ha compiuto alcun accertamento circa la malafede dell’acquirente (OMISSIS), essendosi limitata ad argomentare esclusivamente in ordine all’incapacita’ d’intendere o di volere dell’alienante al momento della stipula del contratto. Risulta, pertanto, sussistente la denunciata violazione di legge, avendo il giudice distrettuale operato un’erronea ricognizione della portata della disposizione normativa applicabile alla fattispecie concreta, risolventesi nella pretermissione di uno degli elementi costitutivi dell’azione esercitata.
Va, conseguentemente, disposta, a norma dell’articolo 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, la quale procedera’ a un nuovo esame di merito uniformandosi al principio di diritto sopra espresso.
Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’, ai sensi dell’articolo 385, comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
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