Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 novembre 2022| n. 32542.

Amministrazione di sostegno e l’opposizione dell’interessato alla nomina

L’amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che si versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone che la persona, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale. Ne consegue che, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica, tale da rendere l’interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva aperto l’amministrazione di sostegno, nonostante l’opposizione della beneficiaria, in un caso in cui era stata esclusa sia l’infermità che la menomazione ed era stata ravvisata solo una situazione di fragilità, che aveva determinato una difficoltà nella gestione del patrimonio).

Ordinanza|4 novembre 2022| n. 32542. Amministrazione di sostegno e l’opposizione dell’interessato alla nomina

Data udienza 19 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Amministrazione di sostegno – Apertura – Decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno – Reclamabilità ai sensi dell’art. 720 bis c.p.c., comma 2, dinanzi alla Corte d’appello – Irrilevanza quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio) – Ricorribilità per cassazione – Verifica del carattere della decisorietà – Presupposti – Infermità o di una menomazione fisica o psichica – Impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi – Piena capacità di autodeterminarsi pur in condizioni di menomazione fisica – Esclusione dell’amministrazione di sostegno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4886/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS))
– ricorrente –
contro
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI COMUNE (OMISSIS), (OMISSIS);
-intimati-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 649/2020 depositata il 09/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal consigliere MAURA CAPRIOLI.

Amministrazione di sostegno e l’opposizione dell’interessato alla nomina

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ritenuto che:
Con decreto datato 9.12.2020 nell’ambito del procedimento nr 649/2020 la Corte di appello di Ancona rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso il provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Ancona in data 24.9.2020 con il quale aveva dichiarato l’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore della reclamante.
La Corte distrettuale riteneva corretta la misura alla luce della situazione concreta attentamente vagliata dal Giudice tutelare.
Evidenziava al riguardo che la relazione dei servizi sociali aveva messo in luce le difficolta’ economiche in cui versava la reclamante la quale, pur non essendo affetta da una patologia tale da privare o limitare la sua capacita’ cognitive presentava una fragilita’ incidente sull’autonomia medesima nel provvedere ai propri interessi sicche’ la misura appariva necessaria in considerazione delle conseguenze che tale deficit determina nella gestione concreta del patrimonio.
Sottolineava che la (OMISSIS), pur rilevando di essere attenta alle proprie necessita’, non era in grado di respingere le richieste del fratello con il quale aveva un rapporto caratterizzato da tensioni.
La Corte di appello osservava inoltre che nel corso dell’esame diretto della reclamante era emersa l’incapacita’ di gestire le disponibilita’ fmanziarie in relazione alle difficolta’ economiche in cui la stessa si trovava.
In questo quadro il giudice del reclamo riteneva che la reclamante a causa delle condizioni di fragilita’ e di incapacita’ poteva essere indotta a porre in essere attivita’ prive di una adeguata giustificazione e gravemente lesive sul piano economico incapace di attendere autonomamente ai propri interessi.
Avverso tale decreto (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Amministrazione di sostegno e l’opposizione dell’interessato alla nomina

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 404 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c. comma 1 nr 3 c.p.c. per avere la Corte d’appello tenuto in considerazione la relazione dei Servizi sociali senza neanche valorizzare la documentazione prodotta dalla beneficiaria.
Sostiene di non essere in condizione economiche precarie vivendo in un palazzo di proprieta’ composto da 4 appartamenti come da’ atto la stessa relazione dei servizi sociali riporta che la beneficiaria vive e in modo oculato il proprio patrimonio centellinando le spese per se’ lamentando che cio’ non sia stato considerato dalla Corte di appello.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 13 della Cost in relazione all’articolo 360 comma 1 nr 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello preso in considerazione la volonta’ contraria alla misura di protezione espressa dalla reclamante in violazione dei principi di autodeterminazione e rispetto della vita privata e familiare.
Preliminarmente va affermata la ricorribilita’ in cassazione del decreto impugnato, stante il contenuto decisorio dello stesso, concernente l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’apertura dell’amministrazione di sostegno; cio’ alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 21985/2021) che hanno precisato che i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell’articolo 720 bis c.p.c., comma 2, unicamente dinanzi alla Corte d’appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fmi della ricorribilita’ per cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorieta’, quale connotato intrinseco delle statuizioni suscettibili di essere sottoposte al vaglio del giudice di legittimita’.
I motivi da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto la comune problematica riguardante la sostituzione dell’amministratore, sono fondati.
La Corte di appello, sulla scorta delle relazione redatta dai servizi sociali ha ritenuto che l’odierna ricorrente, pur non affetta da una patologia tale da privare o limitare lastessa della capacita’ di comprensione, presentava una fragilita’ incidente sull’autonomia della stessa nel provvedere ai propri interessi considerando pertanto necessaria la misura in considerazione delle conseguenze che tale deficit determinava nella gestione concreta del patrimonio.
In questa prospettiva ha evidenziato che la (OMISSIS), pur rilevando di essere attenta alle proprie necessita’ non era in grado di respingere le richieste economiche del fratello con il quale aveva un rapporto quantomeno caratterizzato da tensioni.
Ha poi sottolineato che in base all’esame diretto della beneficiaria era emersa l’incapacita’ di gestire le disponibilita’ finanziarie in relazione alle difficolta’ economiche in cui la medesima si trovava.

Amministrazione di sostegno e l’opposizione dell’interessato alla nomina

Tale motivazione concretizza la falsa applicazione dell’articolo 404 c.c. e della ratio che presidia l’istituto in esame.
Va ricordato che puo’ essere assoggetta ad amministrazione di sostegno la persona che, per effetto di un’infermita’ o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilita’ anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. L’amministrazione di sostegno, introdotta dalla L. n. 6 del 2004, articolo 3 innovando il sistema delle tutele previste in favore dei soggetti deboli, persegue la finalita’ di offrire, a chi si trovi – all’attualita’ – nella impossibilita’, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per una qualsiasi “infermita’” o “menomazione fisica” non necessariamente di ordine mentale (Cass. n. 12998/2019), uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la “capacita’ di agire” e che – a differenze dell’interdizione e dell’inabilitazione – sia idoneo ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in ragione della sua flessibilita’ e della maggiore agilita’ della relativa procedura applicativa.
Detta misura, ancorche’ non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacita’ di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacita’ che la ponga nell’impossibilita’ di provvedere ai propri interessi, mentre e’ escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacita’ di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione diassente esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un’ingiustificata limitazione della capacita’ di agire della persona, tanto piu’ a fronte della volonta’ contraria all’attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido (Cass. n. 29981/2020).
La valutazione della congruita’ e conformita’ del contenuto dell’amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario, riservata all’apprezzamento del giudice di merito, richiede che questi tenga essenzialmente conto, secondo criteri di proporzionalita’ e di funzionalita’, del tipo di attivita’ che deve essere compiuta per conto dell’interessato, della gravita’ e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l’interessato, nonche’ di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, in modo da assicurare che il concreto supporto sia adeguato alle esigenze del beneficiario senza essere eccessivamente penalizzante (v. Cass. n. 13584/2006, n. 22332/2011; Cass. n. 18171/2013; Cass. n. 6079/2020; nel senso che l’ambito dei poteri dell’amministratore debba puntualmente correlarsi alle caratteristiche del caso concreto, v. Corte Cost. n. 4 del 2007).
L’istituto dell’amministrazione di sostegno, in altre parole, non puo’ essere piegato ad assicurare la tutela di interessi esclusivamente patrimoniali, ma deve essere volto, piu’ in generale, a garantire la protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, ferma la necessita’ di limitare nella minor misura possibile la capacita’ di agire (v. Cass. n. 19866-18).
A tale considerazione va aggiunto che l’articolo 408 c.c. consente allo stesso beneficiario di designare l’amministratore di sostegno, in previsione della eventuale propria futura incapacita’; e cio’ e’ stato ritenuto da questa Corte indice del principio di autodeterminazione, in cui si realizza uno dei valori fondamentali della dignita’ umana (cfr. Cass. n. 23707-12).
Ora, salvo che non sia provocata da una grave patologia psichica, tale da rendere l’interessato inconsapevole fmanche del bisogno di assistenza, pure l’opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione; e come tale non puo’ non essere considerata dal giudice nel contesto della decisione che a lui si richiede.
In altri termini, la volonta’ contraria all’attivazione della misura, ove provenga da una persona pienamente lucida, non puo’ non esser tenuta in debito conto (v. in tal senso, in motivazione, Cass. n. 22602-17); il che giustappunto si trae dal fatto che la condizione di ridotta autonomia, che si colleghi a menomazioni soltanto fisiche, e’ ben compatibile con l’esplicazione di una volonta’ libera, consapevole e dunque, in base allo statuto dei diritti di ogni persona, non coercibile.
La Corte d’appello ha omesso ogni considerazione di tale decisivi aspetti, cosi’ finendo per distorcere l’istituto rispetto alle sue intrinseche finalita’ visto che la scarsa cognizione delle possidenze patrimoniali non e’ stata paventata come conseguenza di una patologia psico-cognitiva, ma come il semplice effetto dell’organizzazione di vita gia’ da tempo assunta.
In tema di amministrazione di sostegno, l’equilibrio della decisione deve essere garantito dalla necessita’ di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata, cosi’ da discernere le fattispecie a seconda dei casi.
In conclusione, il ricorso va accolto; il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente grado.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 articolo 52

Amministrazione di sostegno e l’opposizione dell’interessato alla nomina

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimita’.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a nonna del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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