Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 dicembre 2020| n. 28298.
Al verificarsi dell’azzeramento dei punti, il provvedimento di revisione della patente, atto vincolato fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali è stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti. L’articolo 126 bis, comma 3, del codice della strada, impone all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di comunicare ogni variazione di punteggio agli interessati, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento Ministeriale per i trasporti terrestri; il che significa che nella sostanza ogni persona alla quale è stata contestata un’infrazione e che ovviamente ben conosce l’esito della contestazione stessa ha l’onere di visionare la propria posizione in modo da poter utilmente accedere al corso di recupero.
Ordinanza|11 dicembre 2020| n. 28298
Data udienza 14 ottobre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Violazione del Codice della Strada – Sospensione della patente – Revisione – Nuovo esame di idoneità tecnica – Ex art. 126 bis, Dlgs 285/1992 – Omessa comunicazione delle variazioni di punteggio – Irrilevsanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34443/2018 R.G. proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Roma Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Verona n. 1513/2018, pronunciata e depositata il 7 giugno 2018;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 4 ottobre 2020 del Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
L’Ufficio della Motorizzazione civile di Vicenza disponeva, con provvedimento n. 31/15 R5 del 15 ottobre 2015, a carico di (OMISSIS) la sospensione della patente di guida di cui era titolare e la revisione della medesima mediante nuovo esame di idoneita’ tecnica, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 126 bis, per aver cumulato infrazioni da cinque punti nel medesimo anno, e gli assegnava trenta giorni per sottoporsi al prescritto esame.
(OMISSIS) ricorreva avverso il suddetto provvedimento al Giudice di Pace di Bassano del Grappa, il quale, con sentenza del 22 gennaio 2016 n. 31, accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento impugnato.
Il Tribunale di Vicenza, investito del gravame dall’odierno ricorrente, confermava, con la decisione n. 1513/2018, la sentenza di prime cure e condannava il Ministero alla rifusione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza il Ministero propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
(OMISSIS) non svolge alcuna attivita’ difensiva in questa sede.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il Ministero deduce “Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 126 bis, comma 3 (C.d.S.) ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3”, per avere la sentenza gravata ritenuto essenziale requisito di validita’ del provvedimento di revisione della patente di guida la previa comunicazione della variazione del punteggio della patente.
La tesi sottoposta all’attenzione di questa Corte regolatrice e’ quella secondo cui la prescrizione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 126 bis, comma 3, a mente del quale ogni variazione di punteggio e’ comunicata agli interessati dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, sia del tutto sganciata dal provvedimento di revisione e non ne costituisca l’antecedente logico e giuridico.
Tale conclusione sarebbe supportata, secondo il costrutto argomentativo del ricorrente: a) dal fatto che per partecipare ai corsi di recupero non e’ necessaria la suddetta comunicazione, bastando una telefonata al numero verde appositamente predisposto per farsi ristampare e inviare un duplicato di ogni singola comunicazione; b) dalla considerazione che con la circolare prot. n. 11490 dell’8 maggio 2013 e’ stata estesa la possibilita’ di partecipare ai corsi di recupero, oltre che con la comunicazione o con un suo duplicato, attraverso la stampa dal portale dell’automobilista o attraverso la stampa ottenuta presso l’Ufficio della Motorizzazione civile; c) dal fatto che il provvedimento di revisione della patente e’ conseguenza automatica, materiale e normativa del ricevimento, da parte degli uffici della Motorizzazione civile, della notizia proveniente dall’Anagrafe degli Abilitati alla guida, dell’azzeramento dei punti della patente: anagrafe che funge da collettore delle decurtazioni irrogate, senza compiti di verifica, ne’ formale ne’ sostanziale, in ordine alla legittimita’ delle procedure e degli atti posti in essere dagli organi accertatori; d) dalla natura non provvedimentale della comunicazione dell’Anagrafe, confermata dalle Sezioni unite, con la decisione n. 3936/12 – secondo cui “l’accertamento al quale viene fatta risalire l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida, della quale deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, e’ appunto il verbale stesso, precisandosi che le comunicazioni di decurtazione sono prive di contenuto provvedimentale, consistendo in una comunicazione all’interessato della variazione, la cui fonte non e’ altro che il verbale di contestazione, e che con essa non viene partecipato al privato alcun provvedimento. Il provvedimento quindi e’ unico, e consiste nel verbale di contestazione – ed anche dalla giurisprudenza amministrativa – il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5431/2011, ha osservato che la comunicazione di cui all’articolo 126 bis C.d.S., non e’ condizione di validita’ del provvedimento di decurtazione dei punti che produce i suoi effetti immediatamente nella sfera giuridica dell’interessato con il provvedimento sanzionatorio, ne’ del provvedimento di revisione della patente. Tale conclusione era stata ribadita e precisata con la decisione n. 5410/2011, secondo la quale “la comunicazione di ogni variazione di punteggio che l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e’ tenuta ad effettuare all’autore dell’illecito costituisce non gia’ il presupposto del provvedimento sanzionatorio (revisione della patente), che potra’ essere in futuro emanato (al raggiungimento della decurtazione totale del “patrimonio” di punti), bensi’ solo una ulteriore comunicazione del fatto illecito comportante decurtazione di punteggio e quindi presupposto (eventuale) dell’adozione futura del provvedimento sanzionatorio. Ne’ puo’ sostenersi che, in assenza di comunicazione, il titolare del permesso di guida non sarebbe messo in condizioni di ‘recuperare’ i punti decurtati, attraverso la frequenza di corsi previsti dall’articolo 126 bis, comma 4″.
2. Con il secondo motivo il Ministero lamenta “Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 126 bis, comma 6 (C.d.S.), ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3”, per avere la sentenza gravata ritenuto che “dal combinato disposto delle disposizioni richiamate, sussiste uno specifico obbligo che impone alla pubblica amministrazione di comunicare tempestivamente agli utenti della strada ogni variazione del punteggio della patente. Tale prospettiva si pone l’obiettivo di consentire al cittadino interessato di essere reso edotto circa la propria situazione dei punti – patente residui e di scegliere di frequentare i corsi di recupero punti”.
Secondo il Ministero, tale conclusione deriverebbe dall’erronea combinazione di due norme: il Decreto Ministeriale Trasporti 29 luglio 2003, articolo 6, il quale stabilisce che non e’ possibile iscriversi a un corso se non si e’ prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di decurtazione del punteggio, e dall’articolo 126 bis C.d.S., comma 1, che dispone che l’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione e che ogni variazione di punteggio e’ comunicata agli interessati dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. L’errore, in particolare, sarebbe consistito nell’avere ritenuto applicabile al caso di specie, rientrante nella previsione di cui al secondo periodo dell’articolo 126 bis, comma 6, denominato R5, modificato dalla L. n. 2010 del 2010, articolo 22 – che ha prescritto la revisione della patente quando nell’arco di un anno il titolare della patente commetta non contestualmente tre violazione del C.d.S., che comportino ciascuna la perdita di almeno cinque punti della patente – l’ipotesi relativa alla decurtazione dei punti della patente strumentale alla partecipazione ai corsi di recupero.
Il Tribunale non avrebbe considerato la natura speciale della fattispecie in esame, comportante la revisione della patente, indipendentemente dall’azzeramento dei punti, sulla scorta della presunzione legale della dubbia persistenza in capo al titolare della patente dei requisiti tecnici richiesti per la guida dei veicoli, superabile non gia’ attraverso la partecipazione ad un corso di recupero dei punti persi, non prevista ne’ possibile, ma attraverso la revisione della patente.
3. Con il terzo ed ultimo motivo il Ministero imputa alla sentenza gravata di essere incorsa nella “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, articolo 21 octies, comma 2, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
In via gradata, rispetto ai motivi precedenti, il ricorrente ipotizza che il Tribunale abbia errato affermando che “Il (OMISSIS) nel proporre opposizione dinanzi al Giudice di pace si e’ correttamente lamentato della adozione del provvedimento di revisione della patente di guida non ritualmente preceduto dalla comunicazione di decurtazione dei punti patente che in concreto ha impedito la partecipazione ai corsi di recupero”, considerando che la L. n. 240 del 1990, articolo 21 octies comma 2, dispone che non e’ annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento e sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non sarebbe comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Secondo il ricorrente, con tale disposizione sarebbe stato introdotto un limite all’annullabilita’ del provvedimento amministrativo a fronte di violazioni di legge, quando la norma trasgredita ponga obblighi di natura formale e procedimentale che non abbiano influito sul contenuto dispositivo del provvedimento; sicche’ prima di annullare un provvedimento amministrativo, il giudice sarebbe chiamato ad effettuare un giudizio prognostico, valutando se il provvedimento avrebbe potuto avere un contenuto diverso rispetto a quello adottato; di conseguenza, pur in presenza di una violazione di legge, se risulta che il provvedimento sarebbe stato lo stesso, il giudice puo’ disporre l’annullamento sulla base del principio di prevalenza della correttezza sostanziale dell’atto sulla illegittimita’ formale. Nel caso di specie, secondo il Ministero ricorrente, sussisterebbero i margini per ritenere applicabile detto principio, considerando che, come gia’ rilevato, il provvedimento di revisione della patente e’ frutto di un automatismo materiale e normativo da parte degli Uffici della Motorizzazione civile non appena ricevuta la notizia dell’azzeramento del punteggio ovvero delle tre infrazioni nell’arco di un anno, comportanti ciascuna la decurtazione di 5 punti della patente, rilevate dagli Organi di Polizia e inserite nel sistema informatizzato dell’Anagrafe nazionale. Non residuando alcun margine di discrezionalita’ da parte del Ministero, il provvedimento di revisione, dunque, sarebbe un atto vincolato, anche a fronte del tenore letterale dell’articolo 126 bis C.d.S., comma 6, secondo il quale, nell’ipotesi di cui ai periodi precedenti, cioe’ revisione per azzeramento e revisione per triplice violazione, l’Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida.
4. Sono meritevoli di accoglimento i primi due motivi.
Non vi e’ ragione, infatti, di discostarsi da quanto gia’ statuito da questa Corte (cfr. Cass. 16/09/2016, n. 18174; Cass. 16605/2018, n. 9270; Cass. 02/07/2020, n. 13637), vale a dire che:
– il provvedimento di revisione, con il quale viene ordinato al titolare della patente di sottoporsi all’esame di idoneita’ tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale (Cass., Sez. Un., 24/07/2015, n. 15773);
– il procedimento di applicazione delle sanzioni di revisione della patente e di ordine di sottoposizione all’esame di idoneita’ tecnica, per la sua natura sanzionatoria, e’ compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. n. 689 del 1981 ed e’ sottratto all’applicazione della L. n. 241 del 1990, articoli 7 e 8 (Cass. 04/03/2015, n. 4363; Cass. 26/06/2019, n. 17088);
– nel sistema delineato dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 126 bis, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida e’ conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del C.d.S., che deve recare l’indicazione della decurtazione (comma 2);
– il Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 126 bis, comma 3, impone all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di comunicare ogni variazione di punteggio agli interessati, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalita’ indicate dal Dipartimento Ministeriale per i trasporti terrestri; il che significa che nella sostanza ogni persona alla quale e’ stata contestata un’infrazione e che ovviamente ben conosce l’esito della contestazione stessa ha l’onere di visionare la propria posizione in modo da poter utilmente accedere al corso di recupero (Cons. Stato, 04/12/2012 n. 6189);
– la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale e’ atto privo di contenuto provvedimentale, avendo funzione meramente informativa; la sua fonte e’ costituita dal verbale di contestazione (ovvero dell’ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed e’ espressione del principio di trasparenza dell’attivita’ amministrativa;
– il provvedimento di revisione della patente, che e’ atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed e’ anch’esso fondato sulla definitivita’ dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali e’ stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sara’ applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e puo’ conoscere in ogni momento il suo saldo-punti;
– il sistema cosi’ delineato garantisce la possibilita’ del recupero dei punti decurtati prima dell’azzeramento, per evitare la revisione;
– ai fini della iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non e’ richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti; adeguandosi alla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, 04/12/2012 n. 6189) ed all’indirizzo di questa Corte, il Ministero dei trasporti, con circolare n. 11490 dell’8 maggio 2013, ha previsto la possibilita’ di iscrizione ai corsi previa esibizione della stampa del saldo punti; non rileva il fatto che in precedenza l’iscrizione ai corsi fosse preclusa in assenza della comunicazione di avvenuta decurtazione dei punti, non solo perche’ la circolare, che e’ norma secondaria, non puo’ incidere sulla esatta interpretazione della norma primaria (Cass. 25/09/2018, n. 22613), ma perche’ non e’ stato mai lamentato da parte di (OMISSIS) il rigetto dell’istanza di iscrizione ai corsi di recupero, fondata su tale ragione.
5. Il terzo motivo, condizionato al mancato accoglimento dei primi due, e’ assorbito.
6.La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la controversia va rinviata al Tribunale di Vicenza in persona di diverso Magistrato appartenente al medesimo Ufficio Giudiziario che si atterra’ agli enunciati principi di diritto e regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo; cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la controversia al Tribunale di Vicenza in persona di altro Magistrato appartenente al medesimo Ufficio Giudiziario, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply