Ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento di diniego di concessine della cittadinanza italiana

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 29 marzo 2019, n. 2102.

La massima estrapolata:

Non rileva, ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento di diniego di concessine della cittadinanza italiana, che gli elementi ostativi siano ritenuti inidonei a sostenere l’eventuale accusa in dibattimento penale, atteso che un conto è la rilevanza probatoria degli stessi ai fini dell’ottenimento di una sentenza di condanna, altro lo spessore indiziario suscettibile di concretizzare il pericolo per la sicurezza dello Stato e sufficiente a legittimare una valutazione negativa in ordine all’ammissione dello straniero nella comunità nazionale: ciò tanto più in quanto, trattandosi dell’esercizio di valutazioni di matrice squisitamente discrezionale, ai fini del cui compimento viene in rilievo l’interesse superiore dell’ordinamento a non attribuire lo status di cittadino a chi non offra piene garanzie di rispettare i valori fondamentali sui quali si fonda la comunità statuale, anche elementi meramente indiziari sono idonei a legittimare una conclusione di incompatibilità del riconoscimento con il superiore interesse alla sicurezza dello Stato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), L. n. 91/1992.

Sentenza 29 marzo 2019, n. 2102

Data udienza 19 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6219 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato An. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ar. Sa. in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II QUATER n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2019 il Cons. Ezio Fedullo e udito l’Avvocato dello Stato Sa. Fa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Mediante la sentenza appellata, il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla odierna appellante, cittadina -OMISSIS-, avverso il decreto ministeriale del 9 febbraio 2012, di rigetto dell’istanza di rilascio della cittadinanza italiana da lei presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (concernente lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).
L’istanza veniva respinta sulla base della seguente testuale motivazione: “dall’attività informativa esperita è emersa la contiguità della richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza”.
Deve precisarsi che, con ordinanza n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2014, il Tribunale richiedeva all’Amministrazione di produrre la documentazione sulla scorta della quale era stata assunta la determinazione di rigetto dell’istanza, seppure con le opportune cautele in ragione della natura “riservata” di detta documentazione: a tale incombente l’Amministrazione provvedeva con il deposito della documentazione richiesta in modalità riservata.
Ai fini reiettivi, quindi, il T.A.R., premessa la connotazione discrezionale del potere di ammissione dello straniero a far parte della comunità nazionale e ribadito che la determinazione di diniego faceva riferimento all’esistenza di elementi ostativi per la sicurezza della Repubblica, rilevava che tale assunto trovava conferma nel deposito documentale effettuato dalla difesa erariale.
In particolare, premesso che “dette informazioni, come è noto, vengono acquisite tramite i servizi informativi e dunque si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato” e che “si tratta, quindi, di notizie di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare, sia perché come detto provengono dagli organi specificamente preparati e adibiti alle indagini della specie sia perché alcun certo e sicuro elemento contrario è stato prodotto dalla parte in proposito”, il T.A.R. osservava che non potevano richiedersi, ai fini della motivazione del provvedimento di diniego, elementi di maggiore dettaglio al fine di non compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti o le indagini di polizia in corso, aggiungendo che, “in relazione al provvedimento di concessione della cittadinanza – che determina l’acquisizione in via definitiva di detto “status” – l’accertamento dell’assenza di pericolosità sociale si caratterizza per maggiore intensità e rigore”.
Mediante gli interposti motivi di appello, la parte appellante contesta i postulati motivazionali della sentenza appellata, lamentando essenzialmente che la carente giustificazione del provvedimento di diniego ha precluso il pieno dispiegarsi delle facoltà difensive dell’interessata.
Più in dettaglio, mediante i motivi di appello, vengono dedotte 1) l’insufficienza motivazionale della sentenza appellata; 2) la carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento di rigetto, non emergendo da esso elementi tali da integrare i “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica” previsti come ostativi dall’art. 6, comma 2, lett. c) l. n. 91/1992, non potendo valere come sua idonea giustificazione il fatto che la appellante sia coniugata con il sig. -OMISSIS-, sospettato di rapporti con “movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica”, peraltro nell’ambito di un procedimento penale conclusosi con l’archiviazione; 3) il ritardo con il quale il Ministero appellato ha concluso il procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza, in conclamata violazione dei termini di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 362/1994.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, per opporsi all’accoglimento dell’appello.
Tanto premesso, l’appello non è meritevole di accoglimento.
Non assume carattere decisivo, ai fini dell’accoglimento dell’appello e, di riflesso, della domanda di annullamento articolata in primo grado, la predicata carenza motivazionale della sentenza appellata, dal momento che, anche ammessane la sussistenza, la natura devolutiva dell’appello impone comunque di esaminare la fondatezza, alla luce dei motivi di appello, della pretesa originariamente azionata.
Insussistente deve altresì ritenersi il dedotto vizio di carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento impugnato in primo grado.
Deve invero premettersi che la motivazione del provvedimento impugnato, formulata nel senso che “dall’attività informativa esperita è emersa la contiguità della richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza”, deve essere coordinata con il contenuto del cd. preavviso di rigetto, dal quale si evince che la suddetta contiguità è piuttosto riferibile, in via diretta, al coniuge della richiedente la concessione dello status di cittadinanza.
Ebbene, come recentemente statuito da questa Sezione (cfr. sentenza n. 6704 del 27 novembre 2018), “l’ampia discrezionalità alla base del provvedimento di concessione della cittadinanza, irrevocabile una volta concessa, non rende irragionevole il diniego fondato sul sospetto di appartenenza ad organizzazioni eversive ovvero su di un pericolo per la sicurezza dello Stato, dal momento che lo stesso non potrebbe poi essere più espulso: non si tratta, infatti, di limitare diritti fondamentali della persona garantiti a livello costituzionale e comunitario, bensì della negazione di un beneficio la cui concessione è subordinata ad una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale, rispetto alla quale la posizione soggettiva del richiedente ha consistenza di interesse legittimo, atteso che l’attribuzione del nuovo status di cittadino comporta l’inserimento dello straniero, a tutti gli effetti, nella collettività nazionale e l’acquisizione a pieno titolo, da parte dello stesso, dei diritti e dei doveri che competono ai suoi membri, tra i quali quelli connessi all’obbligo di concorrere alla realizzazione delle finalità che lo Stato persegue”.
Inoltre, il parametro della “motivazione sufficiente” non ha carattere rigido né assoluto, ma si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi, pubblici e privati, coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall’Amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati: sì da legittimare un assolvimento “attenuato” dell’obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, da parte dell’Amministrazione, quando una più ampia disclosure, già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione potrebbe costituire, come nella specie, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi, anche per l’incolumità dei loro artefici.
Da questo punto di vista, risulta ineludibile la distinzione tra motivazione del provvedimento di diniego, la cui estensione, ai fini della valutazione della sua sufficienza in concreto, deve essere perimetrata alla stregua dei principi che precedono, e sindacato di legittimità secondo il paradigma dell’eccesso di potere, al cui esercizio concorrono tutti gli elementi istruttori acquisiti ed acquisibili, anche (come avvenuto nella specie) nell’esercizio dei poteri istruttori spettanti al giudice amministrativo ovvero nel quadro dell’esercizio del diritto di accesso da parte dell’interessato.
Deve peraltro osservarsi, sotto quest’ultimo profilo, che dallo stesso decreto (recte, richiesta, cui il decreto pedissequamente rinvia ai fini motivazionali) di archiviazione emesso a conclusione dell’indagine aperta dalla Procura della Repubblica di Bologna, nella quale risulta coinvolto il coniuge della appellante per il reato di cui all’art. 270 bis c.p. (che punisce la partecipazione ad associazioni che perseguono finalità di carattere terroristico), allegato all’atto introduttivo del giudizio di appello, si evincono gli elementi (e le fonti informative da cui sono stato tratti) di cui l’Amministrazione ha presumibilmente tenuto conto ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato.
Ebbene, non rileva, ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato, che i suddetti elementi siano stati ritenuti (dal P.M. e, quindi, dal G.I.P.) inidonei a sostenere l’accusa in dibattimento, atteso che un conto è la rilevanza probatoria degli stessi ai fini dell’ottenimento di una sentenza di condanna, altro lo spessore indiziario suscettibile di concretizzare il pericolo per la sicurezza dello Stato e sufficiente a legittimare una valutazione negativa in ordine all’ammissione dello straniero nella comunità nazionale: ciò tanto più in quanto, trattandosi dell’esercizio di valutazioni di matrice squisitamente discrezionale, ai fini del cui compimento viene in rilievo l’interesse superiore dell’ordinamento a non attribuire lo status di cittadino a chi non offra piene garanzie di rispettare i valori fondamentali sui quali si fonda la comunità statuale, anche elementi meramente indiziari sono idonei a legittimare una conclusione di incompatibilità del riconoscimento con il superiore interesse alla sicurezza dello Stato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) l. n. 91/1992.
L’esigenza di massima protezione dei “confini” soggettivi della comunità nazionale e la rilevanza specifica degli elementi sopra indicati inducono, peraltro, il Collegio a disattendere la deduzione attorea intesa a censurare la “propagazione” alla appellante dei sospetti di contiguità con associazioni sovversive sussistenti a carico del coniuge.
Deve peraltro osservarsi che, come messo in rilievo dal giudice di primo grado, la particolare cautela che deve ispirare la valutazione di un’istanza di concessione della cittadinanza risulta bilanciata dalla possibilità di reiterarla una volta che siano mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario ovvero, più genericamente, per ottenere il riesercizio del potere valutativo da parte dell’Amministrazione una volta decorsi i 5 anni previsti dall’art. 8, comma 1, l. n. 92/1991.
Infondata, infine, è la censura intesa a lamentare la tardività del provvedimento di diniego, alla luce del carattere non perentorio del relativo termine, al cui decorso l’ordinamento non ricollega alcuna sanzione invalidante.
L’appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto.
La appellante deve essere condannata alla refusione delle spese del giudizio di appello a favore dell’Amministrazione appellata, nella complessiva misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione appellata, nella complessiva misura di Euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giorgio Calderoni – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere, Estensore

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