Ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all’articolo 147 cod. pen., comma 1, n. 2)

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43254.

La massima estrapolata:

Ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all’articolo 147 cod. pen., comma 1, n. 2), e’ necessario che la malattia da cui e’ affetto il condannato sia grave, cioe’ tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettivita’ Rispetto al differimento, debbano rilevare anche patologie di entita’ tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanita’ cui si ispira la norma contenuta nell’articolo 27 Cost., dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignita’ da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria. Ne’ e’ dubitabile che, anche in tale evenienza, il giudice di sorveglianza competente sia chiamato ad un attento e saggio bilanciamento, idoneo a contemperare nel modo migliore gli elevati valori in gioco.

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43254

Data udienza 22 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO F. M. S. – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Frances – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/11/2017 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo prorogava di sei mesi – nei confronti di (OMISSIS), in espiazione della pena di vent’anni di reclusione, inflitta (tra l’altro) per il reato di associazione di tipo mafioso – la misura della detenzione domiciliare, gia’ applicatagli, ai sensi dell’articolo 47-ter Ord. pen., comma 1-ter, in relazione all’articolo 147 cod. pen., n. 2), con decorrenza febbraio 2017.
2. La decisione era assunta all’esito di rinnovata perizia medico-legale, la quale concludeva, secondo quanto riportato in ordinanza, ponendo diagnosi di “Encefalopatia vascolare cronica con emiparesi sinistra e sovrapposta sindrome da conversione somatica. Radicolopatia lombo-sacrale cronica. Cardiopatia ischemica con impianto di PM-bicamerale” e rilevando l’esistenza di sintomatologia astrattamente fronteggiabile con i trattamenti praticati nei centri clinici dell’Amministrazione penitenziaria.
Cio’ posto, il Tribunale rilevava come la valutazione clinico-diagnostica fosse sovrapponibile a quella che aveva gia’ indotto alla concessione del beneficio, benche’ essa si accompagnasse ora a giudizio peritale di compatibilita’ della condizione detentiva con la malattia del condannato; rilevava altresi’ che, in tema di rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermita’ fisica, dovessero essere valutati non solo la possibilita’ di adeguatamente curare il detenuto in regime di espiazione inframurale ma anche il fatto se il suo stato di salute fosse conciliabile con le finalita’ rieducative della pena e con il senso di umanita’, tenuto conto della durata dell’esecuzione penale e dell’eta’ del detenuto, in analisi comparativa con la pericolosita’ sociale.
Essendo quest’ultima allo stato contenuta, bilanciati gli indicatori suindicati, il Tribunale optava per il mantenimento (ad tempus) del regime d’espiazione extramurale.
3. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Il Tribunale avrebbe travisato il contenuto della perizia, integralmente offerta alla valutazione della Corte di legittimita’, da cui emergerebbe la tendenza del condannato alla simulazione e comunque l’insussistenza di concrete possibilita’ di giovamento al di fuori dello stato di detenzione carceraria.
Sarebbe cosi’ violato il principio, in base a cui la malattia del condannato, per consentire il differimento, dovrebbe essere tale da porre in pericolo la vita, o provocare rilevanti conseguenze dannose, o anche da esigere un trattamento inattuabile in regime di detenzione.
4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha presentato la sua requisitoria, concludendo come in epigrafe.
La difesa del condannato ha depositato memoria.
5. Secondo principio consolidato, ripetutamente affermato da questa Corte, ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all’articolo 147 cod. pen., comma 1, n. 2), e’ necessario che la malattia da cui e’ affetto il condannato sia grave, cioe’ tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettivita’ (Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674).
Al contempo la giurisprudenza di legittimita’ parimenti ammonisce che, rispetto al differimento, debbano rilevare anche patologie di entita’ tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanita’ cui si ispira la norma contenuta nell’articolo 27 Cost. (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv. 228289), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignita’ da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132). Ne’ e’ dubitabile che, anche in tale evenienza, il giudice di sorveglianza competente sia chiamato ad un attento e saggio bilanciamento, idoneo a contemperare nel modo migliore gli elevati valori in gioco.
6. Tale concorrente principio, secondo cui deve essere garantita al condannato infermo un’espiazione di pena dignitosa, e mai contraria al senso di umanita’, e’ stato obliterato dal pubblico ministero ricorrente, avendolo questi citato solo incidentalmente e senza specifico collegamento con la sviluppata censura.
Esso e’ stato viceversa correttamente richiamato dal Tribunale di sorveglianza, e posto a fondamento della sua decisione, che peraltro non omette la risposta in ordine alla questione del rilevato sovradimensionamento dei sintomi rispetto alle lesioni oggettive accusate dal condannato, ritenendo che cio’ trovi spiegazione nel concorrente disturbo di conversione somatico da cui il medesimo e’ affetto.
Con tale argomentazione neppure il ricorrente si confronta, e l’impugnazione incorre cosi’ complessivamente nel vizio di mancata correlazione tra le sue ragioni e quelle della decisione impugnata, intese nella loro interezza, e nella conseguente sanzione della inammissibilita’ (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634), che deve essere all’esito dichiarata in questa sede.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.

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