Corte di Cassazione, sezione sesta tributaria, Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25625.

La massima estrapolata:

L’agente della riscossione può costituirsi in giudizio anche tramite legali esterni. La modifica apportata all’articolo 11 del Dlgs 546/1992 va interpretata nel senso che l’attribuzione all’agente della riscossione della capacità di stare in giudizio «direttamente o mediante la struttura sovraordinata» non impedisce a quella parte di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi del successivo articolo 12.

Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25625

Data udienza 12 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15881/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), presso il cui studio legale, sito in (OMISSIS), e’ elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. (OMISSIS) presso il cui studio legale, sito in (OMISSIS), e’ elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale e’ domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 8413/02/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 14/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
1. Con la sentenza in epigrafe la CTR, rigettando l’appello proposto dall’agente della riscossione, confermava la sentenza di primo grado che, riuniti i ricorsi proposti dalla societa’ contribuente avverso un’intimazione di pagamento ed una successiva iscrizione di ipoteca legale notificati alla predetta societa’, annullava i predetti atti ritenendo “irrituale” la notifica della prodromica cartella di pagamento perche’ effettuata con la procedura dell’irreperibilita’ assoluta sulla base della sola dichiarazione del portiere dello stabile.
2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’agente della riscossione sulla base di un unico motivo, cui replica la societa’ contribuente, mentre resta intimata l’Agenzia delle Entrate, la quale si limita a depositare istanza di partecipazione all’eventuale udienza pubblica.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione della controricorrente di
inammissibilita’ del ricorso perche’ proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata. Invero, e’ la stessa controricorrente ad ammettere che la notifica e’ stata effettuata direttamente all’agente della riscossione e non al difensore costituito in giudizio e cio’ e’ circostanza sufficiente ad impedire il decorso del termine breve di impugnazione (cfr., tra le piu’ recenti, Cass. n. 4374 del 2017). Al riguardo, il riferimento fatto dalla controricorrente alla modifica apportata dal Decreto Legislativo n. 156 del 2014, articolo 9, comma 1, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 11, non e’ utile a giustificare la fondatezza dell’accezione in esame, giacche’ l’attribuzione all’agente della riscossione della capacita’ di stare in giudizio “direttamente o mediante la struttura sovraordinata”, prevista dalla citata disposizione, cosi’ come modificata, non impedisce a quella parte di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi del successivo articolo 12 Decreto Legislativo da ultimo citato, con ogni relativa conseguenza, tra cui quella dell’applicazione degli articoli 170 e 326 c.p.c., in forza del rinvio contenuto al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 1, comma 2.
2. Esclusa, inoltre, la fondatezza dell’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per violazione dell’articolo 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1 e per difetto di autosufficienza (non essendo affatto necessaria la riproduzione nel ricorso del contenuto della relata di notifica della cartella di pagamento, sul cui contenuto, peraltro, non vi e’ neppure contrasto tra le parti), deve passarsi all’esame del motivo di ricorso proposto dall’agente della riscossione.
3. Con tale motivo, con cui e’ dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 140 e 145 c.p.c., nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), la ricorrente sostiene che doveva ritenersi corretta, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, la notifica della cartella di pagamento effettuata con le modalita’ previste per i casi di irreperibilita’ assoluta del destinatario, sulla base delle informazioni fornite dal portiere dello stabile, in mancanza di modificazioni dell’indirizzo della sede legale della societa’ risultante dalla certificazione camerale acquisita dal messo notificatore;
4. Orbene, al riguardo deve ricordarsi che secondo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16696 del 03/07/2013 (conf. Cass. n. 5374 del 18/03/2015), “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche’ questi (o ogni altro possibile consegnatario) non e’ stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’articolo 60 cit., comma 1, lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perche’ risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare “in parte qua”, con pronuncia di natura “sostitutiva”, l’illegittimita’ costituzionale del comma 3 (corrispondente all’attualmente vigente comma 4) del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalita’ di svolgimento di detto procedimento a quelle gia’ previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversita’ di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida “ratio” giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall’articolo 3 della Costituzione”.
Secondo Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 24260 del 13/11/2014, “E’ illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, lettera e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilita’ del destinatario nel comune ove e’ situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalita’ di cui all’articolo 140 c.p.c., quando non risulti un’irreperibilita’ assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non puo’ essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”.
Principio, questo, ribadito dalla recente ordinanza della Sez. 6-5 di questa Corte, n. 2877 del 07/02/2018 (in termini anche Cass. n. 12646 del 2018), che ha affermato a chiare lettere che “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalita’ previste del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), in luogo di quella ex articolo 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilita’ assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia piu’ ne’ l’abitazione ne’ l’ufficio o l’azienda nel Comune gia’ sede del proprio domicilio fiscale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l’effettuazione della notifica del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 60, comma 1, lettera e), le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile)”.
5. Tali essendo i principi giurisprudenziali che governano la materia in esame, osserva il Collegio che ad essi si e’ attenuta nel caso di specie la CTR che ha ritenuto inidonee a giustificare il ricorso alla notifica di cui alla Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), unicamente le informazioni raccolte dal portiere dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale della societa’ contribuente, la cui dichiarazione, ovvero che la societa’ si era “trasferita”, anche perche’ smentita dalla certificazione camerale acquisita dal messo notificatore, avrebbe dovuto indurre quest’ultimo a compiere piu’ rigorose verifiche, nella specie del tutto omesse (la ricorrente riferisce di plurimi accessi del messo, invero del tutto indimostrati), circa il trasferimento della sede della societa’ destinataria dell’atto in luogo assolutamente irreperibile.
6. Sulla base di tali considerazioni, che rende superfluo l’esame della questione pure posta dalla ricorrente con riferimento all’ulteriore ragione di irritualita’ della notifica dell’atto affermata dalla CTR, ovvero per non avere il messo notificatore attestato “l’impossibilita’ di eseguire la notifica nei confronti del legale rappresentante” della societa’ contribuente, il ricorso va rigettato e la ricorrente condanna al pagamento, in favore della societa’ controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, mentre nulla deve disporsi in favore dell’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Avv. Renato D’Isa