Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29342.
La massima estrapolata:
Nel caso di acquisto di immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione la partecipazione del non acquirente si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione. A tal fine occorre, infatti il concorde riconoscimento della natura personale del bene.
Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29342
Data udienza 6 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28740/2014 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3378/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), in data 2.1.1982, contraeva matrimonio con (OMISSIS), adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni. La casa coniugale era rappresentata da un’unita’ abitativa sita in (OMISSIS), gia’ di proprieta’ per la quota di meta’ della moglie e per la restante meta’ del fratello della medesima, (OMISSIS). In costanza di matrimonio, con atto notarile in data 5.7.1996, (OMISSIS), acquistava dal fratello (OMISSIS) la restante quota, dichiarando in atto che l’acquisto avveniva ai sensi dell’articolo 179 c.c., lettera f); a (OMISSIS) era richiesto di partecipare all’atto, essendogli rappresentato dalla moglie che la sua partecipazione era necessaria in quanto coniuge e, in tale sede, egli confermava la dichiarazione resa dalla moglie. Il corrispettivo dell’acquisto, pur dichiarato in atto in Lire 115.000.000, era in realta’ di Lire 400.000.000, somma versata all’alienante.
Con atto di citazione, notificato in data 20.9.2011, dinanzi al Tribunale di Lecco, (OMISSIS) conveniva in giudizio la moglie (OMISSIS), assumendo che la quota di meta’ della casa coniugale – formalmente intestata alla moglie in forza dell’atto di acquisto del 5.7.1996 – fosse in realta’ in comunione, in ragione della disciplina legale degli acquisti compiuti dai coniugi in costanza di matrimonio, in base al regime patrimoniale di comunione legale. L’attore chiedeva il relativo accertamento, oltre alla divisione e, in via subordinata, per l’ipotesi in cui la proprieta’ della casa fosse ritenuta in via esclusiva della moglie, chiedeva che la stessa fosse dichiarata tenuta a rimborsare alla comunione il denaro prelevato dalla stessa per l’acquisto, con condanna all’esito della divisione al versamento in favore del marito della meta’ della somma.
(OMISSIS) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, evidenziando che il marito, intervenuto personalmente all’atto pubblico, aveva prestato il suo assenso, ai sensi dell’articolo 179 c.c., comma 2, lettera f), riconoscendo che l’immobile era acquistato dalla moglie quale bene personale.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed espletato l’interrogatorio formale della (OMISSIS), con sentenza n. 781/2013, depositata il 29.8.2013, il Tribunale di Lecco rigettava la domanda di caduta in comunione sulla quota di meta’ della casa, condannando il (OMISSIS) alle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello (OMISSIS) sotto un duplice profilo: che la dichiarazione resa dallo stesso non potesse avere natura confessoria per non avere la moglie affermato un fatto, ma per essersi limitata al richiamo di una norma di legge che, oltretutto, prevede due fattispecie alternative; e che, ove si riconoscesse natura confessoria alla propria dichiarazione, quella della moglie era di per se’ insufficiente per carenza della specifica indicazione dei beni utilizzati per l’acquisto.
Con sentenza n. 3378/2014, depositata il 24.9.2014, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello, condannando l’appellante alle spese del grado.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di due motivi; resiste (OMISSIS) con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “Falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3: falsa applicazione dell’articolo 179 c.c., comma 1, lettera f), e comma 2, (sotto il profilo della carenza di natura confessoria della dichiarazione dell’altro coniuge partecipante all’atto)”, la’ dove erroneamente la Corte di merito, con la sentenza impugnata: ha ritenuto l’immobile non incluso nella comunione in quanto il marito aveva partecipato all’atto di acquisto da parte della moglie; ha affermato che quanto trasferito era escluso dalla comunione ai sensi dell’articolo 179 c.c., lettera f), poiche’ il marito aveva confermato nell’atto quanto dichiarato dalla moglie; ha evidenziato la natura confessoria della dichiarazione resa dal marito (richiamando Cass. sez. un. n. 22755 del 2009), superabile dalla revoca della confessione stragiudiziale, ammissibile, ex articolo 2732 c.c., solo per errore di fatto o violenza; ha rilevato che, in ogni caso, non sarebbe necessaria l’indicazione specifica dei beni utilizzati per l’acquisto preteso solitario e la prova che gli stessi siano personali, essendo sufficiente che il coniuge acquirente dichiari che lo siano e che l’altro coniuge, che interviene all’atto, possa non esprimersi.
1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “Falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3: falsa applicazione dell’articolo 179 c.c., comma 1, lettera f), (sotto il profilo della necessita’ di indicazione specifica dei beni personali ai quali si e’ fatto ricorso per l’acquisto preteso solitario), poiche’ la Corte di merito non ha preso in esame la seconda questione, secondo cui la dichiarazione della moglie sarebbe carente dell’indicazione dei beni personali ai quali sarebbe ricorsa per l’acquisto, limitandosi ad affermare che il richiamo contenuto nel rogito alla specifica norma dell’articolo 179 c.c., lettera f), configura dichiarazione resa dal coniuge acquirente (confermata dall’altro coniuge) idonea a determinare gli effetti indicati dall’articolo 179 c.c., comma 2.
2. – Il primo motivo e’ fondato.
2.1. – Preliminarmente va evidenziato che la Corte di merito ha riconosciuto l’errore in cui era incorso il Giudice di primo grado nella ricostruzione dei fatti, nella parte in cui affermava che nell’atto notarile fosse contenuta la dichiarazione attribuita al (OMISSIS), che “quanto trasferito era bene personale”, mentre tale dichiarazione era stata resa dalla parte alienante.
2.2. – Cio’ chiarito, dal tenore della affermazione contenuta nell’atto notarile (e testualmente riportata) – secondo la quale “la signora (OMISSIS) dichiara di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni, ma che il presente acquisto e’ escluso dalla comunione legale ai sensi dell’articolo 179 c.c., lettera f), come ad ogni effetto conferma il coniuge signor (OMISSIS)” – i giudici di merito hanno ritenuto che tale conferma avesse natura confessoria (lasciando spazio alla sua revoca solo per errore o violenza, non dedotti).
Va, viceversa, rilevato che la dichiarazione resa dalla (OMISSIS) nel contesto dell’atto notarile non puo’ dirsi che avesse ad oggetto un fatto storico, richiamandosi con essa le mere conseguenze giuridiche della applicazione di una norma di legge; per cui anche la relativa conferma da parte del (OMISSIS) non era riferita ad un fatto (non assumendo dunque valenza confessoria).
2.3. – La natura giuridica e i limiti di efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente, partecipe all’atto di compravendita, sono stati chiariti da Cass., sez. un. n. 22755 del 2009, secondo cui essa si atteggia diversamente a seconda che la personalita’ del bene dipenda dal pagamento del prezzo con i proventi del trasferimento di beni personali, o alternativamente dalla destinazione del bene all’esercizio della professione dell’acquirente. Solo nel primo caso la dichiarazione del coniuge non acquirente assume natura ricognitiva della natura personale e portata confessoria dei presupposti di fatto gia’ esistenti. Laddove nel secondo – che e’ quello pertinente anche nella presente fattispecie – esprime la mera condivisione dell’intento altrui. Ne consegue che la successiva azione di accertamento della comunione legale sul bene acquistato, mentre e’ condizionata, nella prima ipotesi, dal regime di prova legale della confessione stragiudiziale, superabile nei limiti di cui all’articolo 2732 c.c., per errore di fatto o violenza, nella seconda implica solo la prova dell’effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerita’ dell’intento manifestato (Cass. n. 1523 del 2012).
In linea con siffatto orientamento, in analoga fattispecie, questa Corte ha affermato che, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto dell’altro coniuge non acquirente, prevista dall’articolo 179 c.c., comma 2, si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione (in tal steso anche Cass. n. 18114 del 2011): occorrendo, a tal fine (come allora, anche nella odierna fattispecie), non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene – richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura – ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’articolo 179 c.c., comma 1, lettera c), d) ed f). Con la conseguenza che l’eventuale inesistenza di tali presupposti puo’ essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dalla circostanza che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi (Cass. sez. un. n. 22755 del 2009). Ne’ si puo’ assegnare alla dichiarazione del coniuge comparente, verbalizzata nell’atto pubblico di compravendita, valore di confessione di un fatto storico, come tale, revocabile successivamente solo per errore di fatto o violenza (articolo 2732 c.c.). (Cass. n. 18114 del 2010).
2.4. – Tali principi sono stati confermati, anche di recente, precisandosi che, in caso di comunione legale tra i coniugi, il bene acquistato dai medesimi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell’articolo 177 c.c., comma 1, lettera a), oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia ed il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell’attivita’ separata di uno dei coniugi, a meno che non si tratta del denaro ricavato dall’alienazione di beni personali (e sempre che, in quest’ultimo caso, l’acquirente dichiari espressamente la provenienza del denaro: articolo 179 c.c., lettera f) ovvero si tratta di un bene di uso strettamente personale di ciascun coniuge (articolo 179 c.c., lettera c) ovvero che serve all’esercizio della professione del coniuge (articolo 179 c.c., lettera d), ed, in caso di acquisto di beni immobili (o di beni mobili registrati), tale esclusione risulti dall’atto di acquisto ed il coniuge non acquirente partecipi alla relativa stipulazione (articolo 179 c.c., comma 2, con espresso riferimento ai casi previsti dall’articolo 179, lettera c, d e f cit.). La dichiarazione resa nell’atto dal coniuge non acquirente, ai sensi dell’articolo 179 c.c., comma 2, in ordine alla natura personale del bene, si pone, peraltro, come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’articolo 179 c.c., comma 1, lettera c), d) ed f), (Cass. n. 11668 del 2018).
Pertanto – contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, secondo la quale, per l’esclusione della caduta in comunione del bene acquistato da un coniuge in regime di comunione dei beni “deve ritenersi sufficiente la sua partecipazione alla conclusione del contratto, accompagnata dalla mancata opposizione alla dichiarazione di esclusione resa dall’altro coniuge ed inserita nell’atto” (sentenza impugnata, pag. 6) – la dichiarazione concorde del ricorrente nell’atto notarile non puo’ considerarsi idonea a determinare in se’ l’esclusione della comunione dell’acquisto fatto dalla controricorrente, caratterizzata come e’ dal solo richiamo alle conseguenze giuridiche dell’atto.
3. – Il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento del secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, altra sezione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la stessa alla Corte d’appello di Milano, altra sezione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
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