Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 11101.
‘acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis
L’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis, e non iure proprio, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.
Ordinanza|| n. 11101. L’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis
Data udienza 31 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Assicurazione sulla vita – Premorienza del beneficiario – Eredi – Spettanza degli stessi diritti iure ereditatis e non iure proprio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13103-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
nonche’ contro
(OMISSIS) Spa, in persona del Responsabile Legale, Societario e Reclami, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 246-2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 17/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal cons. DANILO SESTINI.
Rilevato che:
(OMISSIS), premesso di essere beneficiaria, insieme ad altri eredi, di quattro contratti di assicurazione sulla vita stipulati dalla sorella (OMISSIS) con (OMISSIS) s.p.a. e che quest’ultima, a seguito del decesso dell’assicurata, aveva liquidato agli eredi sei quote eguali, agi’ in giudizio per sentir accertare che l’indicazione dei beneficiari negli “eredi legittimi” comportava che dovesse farsi riferimento ai criteri dettati dal codice civile per la successione legittima non soltanto per l’individuazione dei beneficiari, ma anche per la quantificazione delle quote spettanti; sostenne che ad essa, in quanto concorrente con gli eredi del fratello (OMISSIS) premorto, spettava la meta’ dell’indennizzo e chiese la condanna della societa’ assicuratrice a corrisponderle la differenza fra il dovuto e quanto erogato;
disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi dell’assicurata, il Tribunale rigetto’ la domanda, con sentenza che e’ stata confermata dalla Corte di Appello; la Corte, compiuti ampi richiami alla giurisprudenza di legittimita’, ha affermato che “la mera individuazione dei beneficiari col ricorso alla qualita’ di eredi legittimi (naturalmente alla morte dell’assicurato) non consente, proprio per la natura autonoma del diritto, di interpretare la volonta’ del disponente fino a ricomprendere, in quella dizione, non solo il criterio di individuazione, ma anche di ripartizione dell’indennizzo”;
ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo;
ha resistito, con controricorso, (OMISSIS) s.p.a.;
la trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380 bis.1. c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362, 1366 e 1920 c.c., assumendo che il provvedimento impugnato ha interpretato in modo contrario alle dette norme il significato da attribuire alla clausola di designazione dei beneficiari contenuta nei quattro contratti di assicurazione (“beneficiari gli eredi testamentari e, in mancanza, gli eredi legittimi”), cosi’ giungendo a ripartire le indennita’ in modo non conforme alla volonta’ del defunto contraente;
la ricorrente premette, in fatto, che eredi legittimi dell’assicurata risultavano la sorella (OMISSIS) e il fratello (OMISSIS), deceduto circa un anno prima della contraente, al quale erano subentrati per rappresentazione i tre figli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e, essendo quest’ultima premorta al padre, i suoi tre figli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); indi, dato atto del contrasto giurisprudenziale esistente in materia, richiama e fa propri i principi espressi da Cass. n. 19210-2015, sostenendo che la stipulante ha “evidentemente inteso correlare l’attribuzione dell’indennizzo ai soggetti indicati come eredi in misura proporzionale alla quota ereditaria ad essi astrattamente spettante”;
lo scrutinio del motivo non puo’ prescindere dall’applicazione di Cass., Sezioni Unite n. 11421/2021 -successiva alla proposizione del ricorso- che ha composto il contrasto giurisprudenziale fra l’anzidetta Cass. n. 19210/2015 e un filone maggioritario di segno contrario, affermando i seguenti principi di diritto:
“la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal comma 2 dell’articolo 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualita’ in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione;
la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volonta’ del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo;
allorche’ uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo”;
le Sezioni Unite sono intervenute con riferimento ad un’ipotesi in cui l’assicuratore aveva ripartito l’indennizzo, in parti eguali, fra i cinque eredi dell’assicurato, ossia il fratello e i quattro nipoti (figli di una sorella gia’ deceduta all’epoca in cui era stata stipulata la polizza assicurativa); nel caso, i giudici di merito avevano ritenuto che al fratello dell’assicurato spettasse la meta’ della somma assicurata e avevano pertanto condannato l’assicuratore a versare all’attore la differenza fra quanto gia’ erogato e la meta’ dovutagli; la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’assicuratore affermando -come detto- che, nel caso in cui uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuoia al contraente, la prestazione da eseguire a favore degli eredi del premorto va commisurata alla quota che sarebbe spettata a quest’ultimo;
piu’ precisamente, le Sezioni Unite hanno osservato che “l’attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica (…) l’applicabilita’ all’assicurazione sulla vita per il caso morte del comma 2 dell’articolo 1412 c.c.”; “in tal caso, l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo”; “dunque, con la regola che implica l’identificazione degli “eredi” designati con coloro che abbiano tale qualita’ al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilita’ del diritto ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell’acquisto gia’ avvenuto in capo a quest’ultimo”; “la premorienza di uno degli eredi del contraente, gia’ designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilita’ dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza dell’articolo 1412, comma 2, c.c.”; tanto premesso e rilevato che, nel caso specifico, la sorella dell’assicurato era deceduta prima della stipula della polizza (e, quindi, prima che potesse essere designata fra i beneficiari della stessa), la Corte ha affermato che “non vi era spazio per applicare il comma 2 dell’articolo 1412 c.c., ovvero per ravvisare una trasmissione per “rappresentazione” agli eredi (della sorella) dei vantaggi dell’assicurazione nella medesima quota che sarebbe spettata a quella”;
applicato il (terzo) principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite e tenuto conto delle ragioni poste a fondamento della decisione, il ricorso della (OMISSIS) merita accoglimento, poiche’:
per quanto emerge dalla sentenza impugnata (a pag. 6) e dallo stesso ricorso (a pag. 4), al momento in cui (OMISSIS) stipulo’ le polizze assicurative (tra il 2003 e il 2007) erano in vita sia la sorella (OMISSIS) che il Fratello (OMISSIS); quest’ultimo mori’ un anno prima della stipulante, deceduta nel (OMISSIS);
al momento della morte, (OMISSIS) lascio’ come eredi legittimi la sorella (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) ed (OMISSIS) (figli del premorto (OMISSIS)) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), figli di (OMISSIS) (premorta al padre (OMISSIS));
ricorrono pertanto le condizioni per applicare l’articolo 1412, 2 co. c.c. -secondo la lettura datane dalle Sezioni Unite (e diversamente da quanto avvenuto nel caso da esse esaminato, in cui la sorella era premorta all’assicurato prima della stipula delle polizze)-, dovendosi ritenere che l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante operi iure hereditatis, e non iure proprio, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto (“trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte”); atteso, infatti, che gli eredi legittimi di (OMISSIS) sono succeduti alla stipulante per rappresentazione del loro dante causa, la loro successione nei vantaggi dell’assicurazione non puo’ che avvenire nella quota che sarebbe spettata a quello;
la sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione;
la Corte di rinvio provvedera’ anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione.
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