Acque reflue termali sono assimilate con legge dello Stato a quelle domestiche

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 20 marzo 2020, n. 10373

Massima estrapolata:

Acque reflue termali sono assimilate con legge dello Stato a quelle domestiche e non a quelle industriali. Il principio è valido a meno che la Regione ponga specifici criteri che non consentono assimilazione delle acque termali a quelle domestiche.

Sentenza 20 marzo 2020, n. 10373

Data udienza 27 novembre 2019

Tag – parola chiave: Ambiente e territorio – Acque reflue termali – Assimilabilità con legge dello Stato a quelle domestiche e non a quelle industriali – Regione – Specifici criteri che non consentono assimilazione delle acque termali a quelle domestiche

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/12/2019 del tribunale sez. distaccata di Ischia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SECCIA Domenico, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avv.to (OMISSIS), che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Ischia, Sezione distaccata, con sentenza del 1 dicembre 2019 condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di Euro 10000,00 di ammenda ciascuno in relazione ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui all’articolo 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, quanto a (OMISSIS) – perche’ quale legale rappresentante dell’Albergo (OMISSIS) scaricava nella pubblica fognatura le acque reflue industriali provenienti dal predetto albergo in assenza di autorizzazione (capo b) – e, quanto a (OMISSIS), di cui all’articolo 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137 e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a) e b) – perche’ quale amministratore unico della (OMISSIS) s.p.a., titolare della gestione dell’albergo (OMISSIS), scaricava nella pubblica fognatura le acque reflue industriali provenienti dal predetto albergo in assenza di autorizzazione (capo e) nonche’, nelle medesime qualita’ di rappresentante legale della (OMISSIS) s.p.a., titolare della gestione dell’albergo (OMISSIS), smaltiva illecitamente rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso, mediante i rispettivi difensori, (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo entrambi nel medesimo ricorso tre motivi di impugnazione, laddove (OMISSIS) con un altro separato ricorso ha dedotto un distinto unico motivo.
3. (OMISSIS) e (OMISSIS), con il primo motivo hanno dedotto il vizio ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione agli articoli 114 e 220 disp. att. c.p.p., nonche’ articolo 354 c.p.p.. Si rappresenta che la sentenza impugnata e, ancor prima, l’ordinanza del 6 maggio 2016, di rigetto della richiesta di dichiarare la nullita’ degli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria per violazione dell’articolo 114 disp. att. c.p.p., sarebbe affetta da nullita’ di ordine generale, alla stessa stregua dei predetti accertamenti che, quindi, non potevano essere considerati dal tribunale per la sua decisione.
4. Con il secondo motivo, hanno dedotto la violazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, comma 1, nonche’ il vizio di motivazione. In particolare, la sentenza sarebbe frutto di un’erronea valutazione della normativa vigente, anche conseguente alla circostanza per cui il tribunale non avrebbe fatto buon governo delle risultanze processuali, e dall’altro non avrebbe considerato quanto riportato con memoria difensiva del 29 giugno 2017. In sintesi, tutte le norme vigenti inquadrerebbero le acque reflue provenienti da stabilimenti termali e dalle piscine quali acque assimilate alle acque reflue domestiche. In tal senso deporrebbero:
– il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 101, comma 7, lettera f), che sancisce la predetta equiparazione, salvo facendo le discipline regionali di settore;
– l’articolo 102 del medesimo Decreto citato, che introduce (comma 1) un particolare regime per le acque reflue termali che presentino all’origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione e, al comma 2, ne consente lo scarico, tra l’altro, in reti fognarie (comma 2, lettera c), “purche’ vengano osservati i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato e vengano autorizzati dalle Autorita’ di ambito”;
– il Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2011, che disciplinando i “criteri di assimilazione delle acque reflue domestiche”, al comma 1, stabilisce, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 101 e dall’allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, l’assimilazione alle acque domestiche di acque reflue provenienti dalle categorie di attivita’ elencate “nella tabella 2 dell’allegato A con le limitazioni indicate in tabella”, la quale inserisce al punto 19, tra le attivita’ che generano acque reflue assimilate alle domestiche, “le piscine e gli stabilimenti idroponici e idrotermali escluse le acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate”;
– il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, che reca “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale”, la quale, pur essendo l’unico valido provvedimento per l’autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, sarebbe stata ritenuta superflua e inconferente dalla stessa autorita’ d’ambito;
– il regolamento regionale del 24 settembre 2013 n. 6, relativo ai “criteri di assimilazione alle acque domestiche”, che all’articolo 2, comma 1, lettera d), indica come acque assimilate a quelle domestiche le acque reflue provenienti dalle attivita’ di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 101, comma 7, tra cui sarebbero ricomprese anche quelle termali, nonche’, ed in aggiunta, quelle “ulteriori” individuate dall’articolo 3 del presente regolamento, comprensivo peraltro, al comma 1, lettera a), della assimilazione alle acque domestiche di quelle reflue di stabilimenti termali e piscine; peraltro si aggiunge che l’articolo 1 del medesimo regolamento ne specifica l’ambito di applicazione, precisando che con il medesimo sono stabiliti i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche ai sensi dell’articolo 101, comma 7, lettera e), per cui a rigore le acque di cui all’articolo 101, comma 7, lettera f), ne sarebbero escluse, perche’ gia’ legislativamente assimilate.
– si aggiunge che, in assenza di specifica regolamentazione regionale, come nel caso in esame, lo scarico dei reflui termali in rete fognaria sarebbe ammesso con la semplice osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico e previo formale provvedimento autorizzativo dell’autorita’ d’ambito, ossia l’ATO2. Nel caso di specie le strutture alberghiere sarebbero risultate in possesso dei pareri favorevoli del consorzio di comuni che gestisce il servizio idrico e fognature dell'(OMISSIS) e delle autorizzazioni dell’autorita’ d’ambito;
Si osserva altresi’, in punto di fatto, che in base allo stesso campionamento effettuato dall’Arpac, sebbene viziato alla luce del primo motivo proposto, sarebbe emersa la compatibilita’ diretta dei reflui esaminati con lo scarico domestico, risultando quale unico parametro oltre soglia solo quello dei cloruri, dato tipico ed intrinseco alle acque termali e, comunque, rientrante nei limiti di tollerabilita’.
Inoltre, quanto ai rifiuti, sarebbero tali solo quella parte di fanghi termali che, seccandosi sulla pelle del paziente dopo la terapia, viene poi fatta defluire in apposite vasche, ove si sedimentano. Da qui l’esclusione della natura industriale dei reflui, atteso che deve considerarsi rifiuto solo la parte solida prima indicata, la quale si deposita nelle apposite vasche e per la quale non sarebbe stata dimostrata alcuna attivita’ illecita di smaltimento, essendo la parte liquida, dell’acqua termale, priva di elementi solidi che confluiscano nelle linee dedicate ai reflui termali.
Quanto allo scarico di acque di controlavaggio dei filtri di piscine:
– non sarebbe stata provata l’assenza di autorizzazione per il relativo scarico – invece sussistente e la cui revoca forzata sarebbe stata limitata tra il 25.5.2014 e il 4.6.2014 – ne’ sarebbe stato provato lo scarico stesso ne’ sarebbero state analizzate;
– le predette acque, se previamente trattate sarebbero assimilate a quelle domestiche ai sensi sia del Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2011, che del citato regolamento regionale 6/2013 e quelle non preventivamente trattate, in ogni caso, sarebbero assimilate a quelle domestiche in base al gia’ citato regolamento 6/2013, atteso che l’articolo 3, lettera B), del medesimo atto normativo contempla come assimilabili le acque che presentino le caratteristiche qualitative di cui alla tabella b) e considerato che le analisi in autocontrollo del refluo prodotto avrebbero dimostrato il rispetto dei limiti di cui alla citata tabella. Inoltre, le citate acque, come accertato dalla p.g., erano comunque previamente trattate, anche in ragione del fatto per cui la normativa non indica quale debba essere la modalita’ di trattamento, mentre sarebbe dimostrato che le predette acque subivano un processo di decantazione – e quindi di trattamento – in apposite vasche, ancor prima dell’inserimento, a seguito delle indagini, degli impianti di declorazione. Si aggiunge che anche l’autorita’ di ambito avrebbe sancito la piena assimilazione alle acque domestiche delle predette acque.
– quanto alla qualita’ dello scarico, troverebbe applicazione la particolare disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 102, che impone la restituzione delle acque con caratteristiche chimiche qualitativamente non superiori rispetto a quelle prelevate all’origine, per cui l’Arpac non avrebbe tenuto conto nelle sue analisi di tale previsione e del fatto che – secondo la ricorrente – le acque soddisfacerebbero la condizione per cui i cloruri, allo scarico, dovrebbero essere soltanto non superiori a quelli presenti al momento del prelievo all’origine, essendo, piuttosto, inferiori. Peraltro, solo per l’hotel (OMISSIS) sarebbe stata analizzata la temperatura delle acque, in ogni caso rispettosa dei riferimenti di cui al citato articolo 102;
– vi sarebbe sempre stata, in ogni caso, la necessaria autorizzazione allo scarico, ne’ nel breve periodo della relativa assenza si sarebbe mai accertato che fossero stati attivati gli impianti di controlavaggio dei filtri;
5. Con riferimento al terzo motivo di impugnazione, si deduce il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), nonche’ si eccepisce un vizio di nullita’ di ordine generale in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 2, articoli 145 e 305 cpv. c.p.p.. Posto che all’udienza del 29 giugno 2017 era stata depositata articolata memoria difensiva, il tribunale, omettendo ogni pronunzia rispetto alle relative argomentazioni sarebbe incorso in un vizio di omessa motivazione.
6. (OMISSIS), con il distinto secondo ricorso, ha dedotto il vizio ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione alla nullita’ degli accertamenti di pg eseguiti in violazione degli articoli 114, 220 e 223 c.p.p., in ragione dell’omesso, preventivo avviso alla ricorrente dell’inizio delle operazioni e della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia. La nullita’ e inutilizzabilita’ di tali accertamenti travolgerebbe la sentenza impugnata siccome pronunziata “anche e sopratutto” sulla base dei risultati di quegli accertamenti.
Si aggiunge che il possesso di autorizzazione per gli scarichi generati dall’Hotel non era stato mai ritenuto necessario dall’autorita’ d’ambito, e che erroneamente la sentenza avrebbe ritenuto che non esistesse alcun preventivo trattamento delle acque del centro termale prima dello scarico, mentre invece esse erano recapitate in pozzetti e vasche di pretrattamento.
Il superamento dei limiti tabellari in ordine ai cloruri deriverebbe altresi’ dalla mancata considerazione per cui il refluo termale in parola gia’ presenterebbe, all’origine delle acque emunte, parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione.
Inoltre, le acque provenienti dai servizi igienici e dalle cucine dell’albergo andrebbero inquadrate come acque reflue domestiche. E piu’ in generale, si rileva come dal dibattimento sia emerso che il refluo in esame sarebbe compatibile con quello domestico, essendo sopra soglia solo il parametro dei cloruri, in ragione pero’ di caratteristiche intrinseche al refluo medesimo.
Quanto alle acque di controlavaggio dei filtri, vi sarebbe stata la relativa autorizzazione allo scarico fino alla revoca forzata del maggio 2014. Non potrebbe comunque definirsi il refluo di tipo industriale, atteso il dimostrato rispetto dei limiti di cui alla tabella b) del regolamento regionale 6/2013. In ogni caso, posto che solo in assenza di qualsivoglia trattamento si potrebbe escludere l’assimilazione alle acque reflue domestiche, le predette acque dei filtri di piscine erano pretrattate, mediante operazioni di sedimentazione e decantazione anteriori al convogliamento in fognatura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Attesa l’omogeneita’, devono essere congiuntamente considerati i primi motivi proposti con entrambi i due ricorsi depositati. Si tratta di motivi innanzitutto non specifici e come tali manifestamente infondati (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Invero i ricorrenti, a fronte peraltro di fatti riguardanti distinti alberghi, non precisano quali siano gli accertamenti tecnici di prelievo e campionamento presi in considerazione, tanto piu’ che anche in sentenza si accenna solo al rigetto di non meglio indicate eccezioni riguardanti acquisizioni documentali proposte dal P.M. Ne’ si illustra il contesto, amministrativo o giudiziario, in cui andrebbero inquadrate le citate attivita’. Dalla predetta poco specifica indicazione, discende l’ulteriormente generica doglianza circa la violazione di garanzie procedurali, sub specie del mancato avviso all’indagato della facolta’ di farsi assistere dal difensore ex articolo 114 disp. att. c.p., in quanto le medesime operano soltanto nel quadro di attivita’ di indagine, e non amministrative, correlabili alle verifiche tecniche in parola. Infatti, in tema di prelievi di campioni finalizzati all’espletamento di analisi, e’ necessario distinguere i prelievi e le analisi inerenti alle attivita’ amministrative, ovvero alla normale attivita’ di vigilanza e di ispezione, disciplinati dall’articolo 223 disp. att. c.p.p., dalle analisi e prelievi inerenti invece ad un’attivita’ di polizia giudiziaria nell’ambito di una indagine preliminare, per i quali devono operare le norme di garanzia della difesa in applicazione dell’articolo 220 disp. att. c.p.p. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 52793 del 24/11/2016 Rv. 268766-01 Ballaera; Sez. 3, Sentenza n. 15372 del 10/02/2010 Rv. 246597-01 Fiorillo).
2. Quanto al secondo e terzo motivo proposti con il ricorso congiunto, e ripresi anche nell’unico motivo dedotto con altro separato ricorso da (OMISSIS), se ne impone la valutazione congiunta in quanto essi afferiscono a profili inerenti la coerenza della motivazione.
2.1. Venendo in rilievo la disciplina degli “scarichi” di acque reflue, occorre premettere che lo “scarico” viene definito dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 74, comma 1, lettera ff), come “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita’ il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”. Consegue che la disciplina delle acque trova applicazione in tutti quei casi nei quali si e’ in presenza di uno scarico di acque reflue (liquide o semiliquide) in uno dei corpi recettori individuati dalla legge (acque superficiali, suolo, sottosuolo, rete fognaria) effettuato tramite condotta (ovvero tramite tubazioni, o altro sistema stabile) anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale (cfr. in motivazione (cfr. Sez. 3, n. 38946 del 28/06/2017 Rv. 270791-01 De Giusti).
2.2. Altra norma di riferimento e’ costituita dall’articolo 101 del Testo Unico Ambiente, con la quale e’ stabilito il principio generale per cui tutti gli scarichi devono comunque rispettare limiti di emissione di cui all’allegato 5 parte terza del Testo Unico Il comma 2 dispone che le regioni possono derogare ai valori dell’allegato 5 suindicato, salvi taluni parametri intangibili.
2.3. Correlata a tale sistema e’ la previsione di cui all’articolo 124 del Testo Unico citato, secondo cui “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati” (cfr. articolo 124, comma 1 cit.), salvo eccezioni, come quella per cui ” in deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’ente di governo dell’ambito”.
2.4. Le sanzioni previste dal legislatore sono poi collegate alla tipologie dello scarico, prevedendosi con l’articolo 137 del Testo Unico Ambiente e “fuori dai casi sanzionati dell’articolo 29 quattordecies, comma 1” sanzioni di rilevanza penale, e non amministrativa (relative queste ultime a scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie), solo per gli scarichi di acque reflue industriali. Oltre ad ulteriori ipotesi peculiari, sempre di rilevanza penale, riguardanti i gestori di impianti di trattamento delle acque reflue urbane (cfr. articolo 137, comma 6 cit.) ovvero casi di inosservanza di particolari disposizioni regionali (cfr. articolo 137, commi 9 e segg. cit.).
2.5. Dall’accennata distinzione, anche sul piano sanzionatorio, tra acque reflue domestiche e industriali (oltre a quelle, pure significative, ma non di diretto interesse in questa sede, definite “urbane” ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 74, comma 1, lettera i)), consegue la rilevanza del comma 7 dell’articolo 101 citato, che indica taluni reflui assimilati ai domestici e, come tali, sottratti anch’essi ad ogni rilievo penale.
Tra questi, alla lettera e), si citano quelli individuati dalla normativa regionale, che rinvenga per essi caratteristiche “equivalenti” ai reflui domestici.
Quindi, nella successiva lettera f), dettata con riguardo esplicito ai reflui provenienti da “attivita’ termali”, egualmente se ne dispone l’assimilazione ai reflui domestici, ma “fatte salve le discipline regionali di settore”.
Di rilievo, con riguardo alle acque reflue termali, e’ anche il successivo articolo 102, che, operando al di fuori del tema specifico della assimilazione alle acque reflue domestiche, affrontato dal citato articolo 101, comma 1, lettera f), detta una possibile deroga ai limiti di emissione da rispettare con lo scarico per quelle acque termali con valori elevati gia’ in fase di originario emungimento, purche’ le acque restituite sui recapiti finali non presentino valori peggiori rispetto a quelli di partenza ovvero, nell’ambito massimo del 10 per cento, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del Testo Unico Ambiente. Inoltre, l’articolo aggiunge che gli scarichi termali sono ammessi, a certe condizioni, nei vari recapiti, facendo comunque salva la disciplina regionale di cui all’articolo 124, comma 5; norma che attiene, come gia’ accennato, alla articolazione del “regime autorizzatorio” e il cui comma 5, facendo espresso riferimento alle acque termali, dispone che “il regime autorizzatorio degli scarichi di acque termali e’ definito dalle regioni: tali scarichi sono ammessi in acque fognarie nell’osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformita’ all’autorizzazione rilasciata dall’Autorita’ di ambito”.
3. Operata questa generale premessa in tema di disciplina e regime degli scarichi di reflui, occorre a questo punto verificare la riconducibilita’ o meno degli scarichi di acque reflue termali in esame, con specifico riferimento a quelli realizzati nella regione Campania, nell’ambito della nozione di acque reflue domestiche piuttosto che industriali.
3.1. E’ necessario, in particolare, valutare la portata dell’articolo 101, comma 7, lettera f) citato, laddove dispone che sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue “provenienti da attivita’ termali, fatte salve le discipline regionali di settore”.
Tale norma invero, non puo’ ritenersi riferita alla regolamentazione del regime autorizzatorio degli scarichi in parola, inteso come sistema normativo di determinazione delle forme autorizzative e dei valori da rispettare per le acque termali, atteso che a tale profilo fanno riferimento, piuttosto, sia il gia’ citato articolo 124 – che dispone la regola generale della necessaria autorizzazione per ogni scarico e al comma 5 ribadisce anche per gli scarichi termali tale regola, aggiungendo tuttavia che ove vadano in fognatura non e’ necessaria la autorizzazione (come del resto per le acque domestiche), essendo sufficiente il rispetto del regolamento del gestore del servizio idrico integrato e l’autorizzazione della autorita’ di ambito – sia il pur richiamato articolo 102, comma 2, che, ammettendo lo scarico di acque termali su ogni recapito, ribadisce il necessario rispetto del “regime autorizzatorio” di cui all’articolo 124 citato.
Consegue che la citata disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 101, comma 7, lettera f), deve ritenersi riferita, piuttosto, al distinto tema della assimilazione o meno delle acque reflue termali alle acque domestiche; cosicche’ il richiamo alla eventuale disciplina regionale va inteso nel senso che, posto il principio generale disposto dal legislatore statale, di assimilazione dei reflui termali alle acque reflue domestiche, e’ consentito alle singole regioni di disporre eventualmente in senso diverso ovvero di specificare i presupposti di operativita’ del predetto principio.
In altri termini, la salvezza di cui all’articolo 101, comma 7, lettera f), relativa al richiamo a discipline regionali, non si identifica con la salvezza del generale regime autorizzatorio regionale dello scarico di reflui termali – pena la identificazione con la previsione di cui, innanzitutto, all’articolo 124, comma 5 e la conseguente interpretazione “abrogatrice” del predetto articolo 101, comma 7, lettera f) -, bensi’, nel quadro di tale regime, attiene al diverso, piu’ specifico tema della assimilabilita’ delle acque termali a quelle domestiche. Si tratta di un’interpretazione peraltro corroborata dal preciso, letterale riferimento, contenuto dell’articolo 101, comma 7, di cui e’ parte la citata lettera f), alla questione della assimilabilita’ di taluni reflui a quelli domestici; nel cui contesto quindi, va ribadito, il riconoscimento del possibile rilievo della potesta’ normativa regionale depone nel senso della possibilita’ di disciplinare con essa l’assimilazione dei reflui termali alle acque domestiche.
3.2. E’ sulla scia di tale impostazione che si inseriscono ulteriori previsioni normative astrattamente in grado anche di incidere sulle acque reflue termali, nei limiti di seguito evidenziati.
3.3. In particolare, rileva il Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03/02/2011, n. 28, riguardante il “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 49, comma 4-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122”. Esso, va precisato, attiene solo ad alcune imprese, ossia le cd. pmi come identificate per legge; per quanto di interesse, fermo restando le previsioni di cui al gia’ del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, citato articolo 101 ed al relativo allegato 5 alla parte terza del medesimo Decreto Legislativo (cfr. articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica medesimo), esso ai sensi dell’articolo 2 equipara sic et simpliciter talune acque reflue a quelle domestiche, secondo tre criteri generali: a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentino “le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell’allegato A)”; b) le acque reflue provenienti dagli insediamenti in cui si svolgano “attivita’ di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici cucine e mense”; c) le acque reflue provenienti da categorie di attivita’ elencate nella tabella 2 dell’allegato A) e nei limiti ivi specificati, tra cui, per quanto di
possibile interesse, compaiono anche le acque provenienti da “piscine stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate” (cfr. n. 19 della tabella 2 citata).
Con specifico riguardo a quest’ultima previsione, di rilievo in questa sede, e’ opportuno sottolineare che anche in tal caso il predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2011, articolo 2, comma 1, fa espressamente salvo del Decreto Legislativo n.. 152 del 2006, l’intero articolo 101, per cui, per il settore termale qui in esame, si deve ritenere che i criteri immediatamente sopra richiamati si applichino solo “in assenza di disciplina regionale” di “settore” gia’ del predetto articolo 101, citata al comma 7 lettera f). Laddove, con riferimento alla disciplina regionale di cui invece all’articolo 101, lettera e), relativa alla diversa determinazione, in via generale, di caratteristiche tecniche “equivalenti a quelle domestiche”, l’articolo 2, comma 2 del citato D.P.R., formula una ulteriore, espressa previsione, con cui si fa salva, ancora una volta, tale eventuale ultima normativa non statale.
3.4. Quanto alla Regione Campania, la disciplina regionale “di settore” per le acque reflue termali puo’ rinvenirsi nel regolamento regionale n. 6 del 24 settembre 2013 (che abroga all’articolo 5 il precedente Regolamento regionale del 12.10.2012 n. 11), entro tuttavia ristretti termini: esso, all’articolo 2, dedicato alle “definizioni”, si limita infatti a stabilire, con la lettera d), come siano “assimilate alle acque reflue domestiche” quelle acque reflue “provenienti dalle attivita’ di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 101, comma 7, nonche’ quelle individuate dall’articolo 3 del presente regolamento”. In assenza di altre specificazioni, il rinvio all’intero comma 7 dell’articolo 101 cit., in cui rientra anche la lettera f), che sancisce qia’ l’assimilazione delle acque reflue termali a quelle domestiche, non puo’ che intendersi nel senso della riaffermazione di tale assimilazione, anche a livello regionale campano.
3.5. E invero, a ben vedere il citato regolamento regionale 6/2013 all’articolo 1 chiarisce espressamente come esso sia dettato, piuttosto, ed esclusivamente, per individuare “i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche” come previsto dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 101, comma 7, lettera e), che, come gia’ rilevato, e’ ben distinto dalla successiva lettera f), dedicata invece specificamente alle acque derivanti da attivita’ termali. Ne e’ conferma il rinvio, in tema di assimilazione ad acque domestiche, contenuto nel gia’ sopra indicato articolo 2 del medesimo regolamento regionale, al successivo articolo 3, la cui rubrica e’ chiaramente intitolata “criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche”: dizione che gia’ di per se’ riprende il riferimento, di cui all’articolo 101, comma 7, lettera e) – distinta dalla lettera f) inerente espressamente alle attivita’ termali -, alla disciplina regionale che individui, per le acque reflue in generale, “caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche”. Nel medesimo senso depone poi del predetto articolo 3, il comma 1, che fissa un’articolata disciplina dei soli “criteri di assimilazione qualitativa delle acque reflue” a quelle domestiche, sulla scorta dell’espresso richiamo all’articolo 101, comma 7, lettera e) citato, che, come gia’ rilevato, rimanda alla disciplina regionale il compito di stabilire le predette caratteristiche generali di assimilazione.
In altri termini, il regolamento della regione Campania 6/2013 puo’ ritenersi disciplina “di settore” per le acque termali, come richiamata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 101, comma 7, lettera f), nei soli ristretti limiti in cui, con l’articolo 2 citato, si limita a riaffermare il principio statale della assimilazione dei reflui provenienti da attivita’ termali ad acque reflue domestiche. Con conseguente irrilevanza, sul piano penale (ma non anche amministrativo), dell’eventuale mancato rispetto del regime autorizzatorio di riferimento. Il successivo articolo tre infatti, integrandosi con la chiara indicazione dell’ambito di applicazione del regolamento, contenuta nell’articolo 1 del medesimo, definisce la distinta disciplina regionale riguardante il diverso tema della determinazione, per i reflui, delle caratteristiche qualitative “equivalenti” a quelle domestiche e di cui all’articolo 101, comma 7, lettera e) cit. La specialita’ tra i riferimenti di cui alle predette lettere e) ed f) dell’articolo 101, comma 7, esclude ogni interferenza tra le medesime.
In tale quadro e’ di interesse, nel caso in esame, quanto al tema delle cd. acque di contro-lavaggio dei filtri delle piscine, anche la previsione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), che nel richiamare, ai fini della assimilazione alle acque domestiche, le acque reflue scaricate dalle attivita’ di cui all’elenco della Tabella A) e, tra queste, al n. 21, le acque delle piscine, esclude espressamente quelle “di contro-lavaggio dei filtri non preventivamente trattate”. Cosicche’, in ordine a tale ultimo profilo, tanto la disciplina nazionale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2001, che quella regionale da ultimo citata escludono le acque di contro-lavaggio dei filtri da ogni assimilazione con quelle domestiche, se non previamente trattate (e salva comunque la verifica delle caratteristiche finali).
4. Nel procedere, a questo punto, all’esame dei vizi dedotti in ordine alla motivazione della sentenza impugnata, deve rilevarsi la contestata violazione di legge in cui e’ incorsa la stessa con riguardo all’inquadramento giuridico delle cd. acque provenienti da attivita’ termali, svolte nella regione Campania. Si e’ infatti ritenuto, erroneamente, che le acque termali campane siano equiparabili a quelle domestiche solo a condizione del rispetto dei valori previsti dalla tabella b) richiamata dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del regolamento della Regione Campania 3/2013 e, per i restanti parametri, come ad esempio i cloruri, di quelli contemplati dalla tabella 3 allegato 5 parte III del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. E sempre a condizione che tali acque siano coinvogliate in idoneo impianto di depurazione. L’accertata assenza di tali condizioni, secondo il giudice monocratico della sezione distaccata di Ischia, implicherebbe, nella sostanza, la qualificazione delle acque termali come reflui industriali e, quindi, la necessaria acquisizione di apposita autorizzazione, la cui mancanza sarebbe sanzionata ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, come contestato.
Tale ricostruzione normativa e’ in aperto contrasto con il quadro giuridico esposto nel precedente paragrafo, alla luce del quale, invece, deve ritenersi che i reflui provenienti da attivita’ termali svolte nella regione Campania siano stati direttamente equiparati dal legislatore nazionale alle acque domestiche, senza che il legislatore regionale abbia mutato ovvero integrato tale scelta. Con la conseguenza per cui, il mancato rispetto del regime autorizzatorio applicabile implica risvolti di rilievo amministrativo e non penale, cosi’ da non potersi ritenere sussistente il reato del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ex articolo 137, in assenza di autorizzazione.
Sotto tale aspetto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle condotte di scarico delle acque termali, perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge, e con riguardo ai soli capi b) e g), per i quali e’ intervenuta condanna anche per reati riguardanti la gestione di acque termali, alla luce della contestazione ivi riportata facente espresso riferimento allo scarico di “reflui provenienti dagli stabilimenti idropinici ed idrotermali”.
5. E’ diverso e distinto invece, il profilo relativo agli scarichi delle acque di controlavaggio dei filtri delle piscine e delle acque provenienti da docce dei centri siti negli alberghi in contestazione.
5.1. Quanto alle prime, deve ribadirsi come esse non risultino assimilate alle acque domestiche ne’ ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 101, ne’, tantomeno, in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2011, ed al regolamento della regione Campania 6/2013. Si e’ in proposito evidenziato, con riguardo a tali due ultimi testi normativi, come essi abbiano espressamente escluso – pur nell’ambito della determinazione di caratteristiche di reflui “equivalenti” alle acque domestiche (ricollegabile alla generale previsione statale di cui all’articolo 101, comma 7, lettera e) del cd. Testo Unico Ambiente) – le acque “di contro-lavaggio dei filtri non preventivamente trattate”. Operando al di fuori di un’astratta ipotesi di assimilazione alle acque domestiche (in ogni caso richiedente oltre al previo trattamento ulteriori condizioni in termini di rispetto di parametri e di riversamento in adeguati impianti di depurazione), tali ultimi reflui, provenendo da impianti, quali quelli collocati negli alberghi termali in contestazione, “in cui si svolgono attivita’ commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento” devono qualificarsi come di tipo industriale (cfr. del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 74, lettera h)), con rilevanza penale del mancato rispetto del regime autorizzatorio di riferimento.
5.2. Quest’ ultima fattispecie e’ quella che emerge nel caso in esame, in cui il giudice del merito, con ripetuti richiami istruttori, ha innanzitutto chiaramente ribadito come sia emerso che le acque di contro-lavaggio dei filtri non siano state preventivamente trattate e come – alla luce di chiare dichiarazioni testimoniali venissero scaricate direttamente in fogna, senza alcun trattamento preventivo. Tale dato, unito alla rilevata presenza di violazioni di parametri tabellari ed al dato della appurata assenza di autorizzazione – quantomeno per un ben preciso periodo connotato dall’intervenuta sospensione della stessa, durante la quale tuttavia le attivita’ non incontrarono alcuna interruzione, come accertato con apposito sopralluogo dalla polizia giudiziaria – ha condotto correttamente il giudice di primo grado a rilevare la sussistenza del reato del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ex articolo 137.
I rilievi critici difensivi, secondo cui vi sarebbe comunque stata un’attivita’ di pretrattamento, oltre al rispetto del regime autorizzatorio sub specie del rilascio di autorizzazione e dell’adeguamento a tutti i valori imposti, si traduce in una mera, diversa prospettazione e lettura di dati istruttori, peraltro non supportata dalle necessarie allegazioni, come tale inammissibile. Rileva in proposito il principio per cui, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 Rv. 265482-01 Musso). Oltre che il principio di necessaria “autosufficienza” del ricorso proposto in sede di legittimita’.
5.3. Riguardo all’ulteriore profilo dello scarico senza autorizzazione, delle acque delle docce provenienti dai centri ove veniva eseguito trattamento di fangoterapia – contestato in tutti i tre capi b), e) e g) in esame – va osservato come la stessa dizione lasci emergere un’attivita’ peculiare ed autonoma, connotata dal ricorso alla fangoterapia, come tale non necessariamente inclusa ne’ identificabile con quella inerente ad acque termali. E quindi distinta da essa e dalle sue caratteristiche. Oltre che distinta da richiami – invero alquanto generici e come tali non comparabili con la specifica attivita’ in parola, di rilievo anche terapeutico -, a servizi per il benessere fisico e l’igiene della persona, di cui alla normativa regolamentare citata.
La fangoterapia correlata alle docce degli alberghi in contestazione, viene del resto in considerazione in sentenza, nella sua tipicita’ e rilevanza con l’uso di sostanze di rilievo inquinante quali i fanghi, sia sotto il profilo dello smaltimento dei medesimi quali rifiuti distaccati dal corpo dopo le docce e raccolti per il successivo smaltimento (cfr. capi a) d) f), per i quali e’ intervenuta assoluzione in relazione al reato del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ex articolo 256), sia sotto quello delle parti di fango che defluiscano a seguito delle docce stesse, miscelate con le relative acque, direttamente in fogna, e senza quindi previa raccolta in pozzetti di sedimentazione, per il successivo smaltimento. Rileva, in tale ultimo caso, lo scarico di acqua evidentemente contaminata da residui di fango, dotata pertanto di sua tipicita’, come tale distinta dalle acque termali in se’, e qualificabile ai sensi del gia’ del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, citato articolo 74, lettera i), come di tipo industriale. Del resto, sin dalla L. 10 maggio 1976, n. 319, l'”eliminazione dei fanghi “liquidi”, derivanti da processo produttivo ed eventualmente depurativo, e’ stata inclusa in quanto tale, e dunque nella sua autonomia e peculiarita’, nell’ambito del settore dei residui acquosi (cfr. Sez. 3, n. 2578 del 03/03/1993 Rv. 193817-01 D’Auria).
Alla luce di tale natura “industriale” e autonoma delle acque delle docce in parola, i rilievi formulati in sentenza circa la ricostruzione di un quadro autorizzatorio mancante, e come tale rilevante gia’ per le acque di controlavaggio dei filtri di piscine, sono perfettamente idonei a sancire la rilevanza penale del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ex articolo 137, anche degli scarichi delle docce medesime.
Anche per tale ultima ipotesi ogni considerazione difensiva, diversamente ricostruttiva della vicenda, si pone su un piano eminentemente fattuale.
5.4. Quanto al terzo motivo dedotto con il ricorso comune ai due ricorrenti, a fronte del generico richiamo alla memoria depositata in sede dibattimentale, senza specificazione puntuale dei contenuti ritenuti come non valutati ne’ di alcuna illustrazione della loro incidenza sulle argomentazioni contestate, e’ sufficiente richiamare il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva, puo’ essere dedotto in sede di legittimita’ come vizio di motivazione purche’, in virtu’ del dovere di specificita’ dei motivi di ricorso, si rappresenti puntualmente la concreta idoneita’ scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ argomentativa della sentenza impugnata (cfr. Sez. 5 – n. 17798 del 22/03/2019 Rv. 276766-01 C.).
6. Consegue dalle considerazioni sopra esposte, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle condotte di scarico delle acque termali di cui ai soli capi b) e g), perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, con rinvio per la rideterminazione della pena al tribunale di Napoli sez. dist. di Ischia. Letto l’articolo 624 c.p.p., devono dichiararsi irrevocabili le restanti parti della sentenza e devono essere rigettati nel resto i ricorsi. Si dispone altresi’ la trasmissione degli atti alla regione Campania per quanto di competenza.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte di scarico delle acque termali perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato e rinvia per la rideterminazione della pena al tribunale di Napoli sez. dist. di Ischia. Rigetta nel resto i ricorsi. Dispone trasmettersi gli atti alla regione Campania per quanto di competenza.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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