Abusività dell’opera

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 10 gennaio 2020, n. 572

Massima estrapolata:

L’abusività dell’opera, che come tale permane inalterata in assenza di specifiche disposizioni che la riguardino nel contesto della concreta espropriazione, viene presa in considerazione dal Legislatore al fine di escludere espressamente la valutazione dell’immobile abusivo nel calcolo dell’indennità dovuta all’espropriato, come emerge da diverse disposizioni, ispirate al principio per cui il proprietario non può trarre beneficio alcuno dalla sua attività illecita e il manufatto edificato illegittimamente non può essere fonte di locupletazione, ove non sanato . Infatti, ai fini della applicabilità delle disposizioni dettate per il calcolo della indennità di esproprio in area edificabile o legittimamente edificata, mentre da una parte si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio o dell’accordo di cessione, dall’altra “(…) si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente” (cfr. art. 37 comma 3 DPR n. 327/2001); inoltre, nel calcolo dell’indennizzo conseguente all’esproprio coinvolgente un’opera edilizia, “qualora la costruzione sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l’indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all’articolo 37

Sentenza 10 gennaio 2020, n. 572

Data udienza 12 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giusepp – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 03.05.2019 del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Nocera Inferiore;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOCCI Stefano, che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 03.05.2019 il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Nocera Inferiore, adito nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS), rigettava la richiesta di sospensione dell’esecuzione di un ordine di demolizione congiunto ad un decreto di evacuazione, adottati dalla Procura della Repubblica dello stesso Tribunale, di seguito a tre sentenze irrevocabili di condanna con cui era stata ordinata a loro carico la demolizione di opere abusive.
2. Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione (OMISSIS) e (OMISSIS), tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione.
1. Contestano, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), l’erronea applicazione di norme giuridiche e la carenza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione.
Il giudice avrebbe erroneamente equiparato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 31, comma 3, con la distinta procedura di espropriazione per pubblica utilita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, intervenuta in concreto, atteso che tale ultima disciplina oltre ad implicare un acquisto a titolo oneroso e’ diretta a realizzare un interesse pubblico superiore, tanto da dar luogo alla acquisizione del fondo espropriato con tutte le sue accessioni ed edificazioni, legittime o meno (rilevando, queste ultime, solo sul piano della quantificazione della indennita’), laddove invece la prima mira al diverso fine di garantire – mediante acquisizione gratuita di un’opera abusiva e del relativo sedime – il ripristino della legalita’ medante la demolizione dell’immobile.
Si aggiunge che nel caso in esame l’opera abusiva non sarebbe mai stata acquisita al patrimonio comunale nel quadro della disciplina edilizia vigente e relativa ad opere abusive; piuttosto, tra la prima sentenza di condanna intervenuta e la procedura di esecuzione della demolizione, il terreno di proprieta’ dei ricorrenti condannati e l’annesso immobile abusivo sarebbero stati acquisiti al patrimonio comunale in conseguenza di una dichiarazione di pubblica utilita’, con cui era stato approvato un Piano di insediamenti produttivi, e un successivo decreto di esproprio teso alla realizzazione del piano attuativo. Inoltre, in virtu’ dei principi dettati in materia di accessione e della intervenuta espropriazione, il comune sarebbe divenuto esclusivo titolare dell’immobile annesso al terreno espropriato e titolare, altresi’, della scelta esclusiva relativa alla demolizione o meno del medesimo. Non potendo piu’ chiedere ai ricorrenti, per intervenuto decorso di sei mesi dal decreto di esproprio, la rimozione dell’opera abusiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Posta la necessita’ di esaminare unitariamente i due comuni motivi proposti, attesa la loro omogeneita’ derivante dal riferimento alla medesima questione, si rileva l’infondatezza dei ricorsi.
1.1. L’invocata disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, si articola in “disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’” ed e’ rivolta alla regolamentazione dell’espropriazione di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita’ (cfr. articolo 1 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica cit.). La finalita’ perseguita, come emerge dal sopra richiamato articolo, si identifica nella realizzazione di interventi di pubblico interesse, cosicche’ l’espropriazione e’ in funzione di iniziative ovvero situazioni future.
In tale contesto, non si desume alcuna incidenza, necessaria ed automatica, dell’istituto dell’espropriazione in parola sul regime tipico di opere edilizie abusive insistenti sul fondo espropriato. Come in sostanza proposto, invece, dalla difesa.
Al contrario, l’abusivita’ dell’opera, che come tale permane inalterata in assenza di specifiche disposizioni che la riguardino nel contesto della concreta espropriazione, viene presa in considerazione dal Legislatore al fine di escludere espressamente la valutazione dell’immobile abusivo nel calcolo dell’indennita’ dovuta all’espropriato, come emerge da diverse disposizioni, ispirate al principio per cui il proprietario non puo’ trarre beneficio alcuno dalla sua attivita’ illecita e il manufatto edificato illegittimamente non puo’ essere fonte di locupletazione, ove non sanato (cfr. con specifico riferimento all’espropriazione riguardante opere abusive, in motivazione, Sez. 5 – n. 26509 del 21/12/2016 Rv. 642360 – 01; Cass. civ. Sez. 1, n. 26260 del 14/12/2007 Rv. 600949 – 01).
Infatti, ai fini della applicabilita’ delle disposizioni dettate per il calcolo della indennita’ di esproprio in area edificabile o legittimamente edificata, mentre da una parte si considerano le possibilita’ legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio o dell’accordo di
cessione., dall’altra “(…) si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente” (cfr. articolo 37, comma 3 Decreto del Presidente della Repubblica cit.); inoltre, nel calcolo dell’indennizzo conseguente all’esproprio coinvolgente un’opera edilizia, “qualora la costruzione sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformita’, l’indennita’ e’ calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all’articolo 37” (cfr. articolo 38 Decreto del Presidente della Repubblica cit.).
1.2. Consegue che, ancor prima di ogni applicazione in via analogica (come prospettato dal tribunale di Nocera Inferiore con l’atto censurato) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, dettato in tema di acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive, rileva il dato normativo per cui, atteso che l’espropriazione non incide, in via automatica e generale, sul regime tipico di opere edilizie abusive, ove semplicemente presenti nell’area esporiata e non coinvolte direttamente nella prevista esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita’, come nel caso di specie, permane inalterato lo statuto normativo degli interventi edilizi illegittimamente o anche illecitamente realizzati e, per quanto qui interessa, il principio per cui il soggetto condannato per la realizzazione dei medesimi e’ il naturale destinatario dell’ordine di demolizione, titolare come tale dell’onere di dare esecuzione all’ordine medesimo, a propria cura e spese (cfr. Sez. 3, n. 45703 del 26/10/2011 Rv. 251319 – 01 Mammoliti).
1.3. Deve pertanto evidenziarsi la correttezza della decisione assunta con il provvedimento impugnato, circa la persistenza in capo ai ricorrenti dell’onere di demolire le opere abusive, pur a fronte di argomentazioni diverse da quella confutata. Rileva a tale ultimo riguardo il principio stabilito da questa Suprema Corte, per cui le argomentazioni giuridiche delle parti o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da’ luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge o sono infondate, come nel caso di specie, e allora che il giudice le abbia disattese non puo’ dar luogo ad alcun vizio di legittimita’ della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’articolo 619 c.p.p., comma 1, che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01 Emmanuele).
2. I ricorsi devono essere, dunque, rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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