L’art. 46 2° comma del Codice della navigazione

Consiglio di Stato, Sentenza|5 febbraio 2021| n. 1078.

L’art. 46, 2° comma, del Codice della navigazione, non esclude né limita la legittimazione a presentare l’istanza di subingresso sia da parte del soggetto divenuto acquirente o aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal precedente concessionario sull’area demaniale, sia da parte del soggetto che – sulla base di accordi col precedente concessionario o in virtù dell’acquisizione dei diritti concessori nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata – possa vantare comunque un titolo per chiedere il subingresso nella medesima concessione. La direttiva ricavabile dall’art. 46, secondo comma, cit., è infatti esclusivamente quella di riservare all’autorità concedente il rilascio, o non, dell’autorizzazione al subingresso, sulla base della valutazione discrezionale di tutti gli elementi e requisiti che connotano la domanda di subingresso

Sentenza|5 febbraio 2021| n. 1078

Data udienza 22 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Concessione demaniale marittima – Istanza di subentro – Accertamento del silenzio assenso – Silenzio inadempimento – Art. 46, Codice della navigazione – Interdipendenza funzionale tra titolo amministrativo e compendio economico delle opere oggetto della concessione – Interesse pubblico al migliore utilizzo del bene demaniale oggetto della concessione – Dovere dell’amministrazione comunale di portare a conclusione il procedimento

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2369 del 2019, proposto da
Ba. Sa. Mi. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Pa., Gl. St., Ip. Gi. Di Vi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fr. Pa. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Co. e Ga. Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ga. Pa. in Roma, viale (…);
nei confronti
St. Be. S.a.s. di Pa. Do. & C., rappresentata e difesa dagli avvocati Ar. Ar. e Da. Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Da. Gr. in Roma, Corso (…);
Pa. Do., in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della St. Be. s.a.s. di Pa. Do. & C., rappresentato e difeso dagli avvocati Ar. Ar. e Da. Gr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Da. Gr. in Roma, Corso (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sezione Prima, 1 marzo 2019, n. 165, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis), di St. Be. S.a.s. di Pa. Do. & C. e di Domenico Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati St., Pa. e Gr.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La società Ba. Sa. Mi. S.r.l. (d’ora in poi anche solo: B.S..) riferisce di aver acquisito la concessione demaniale marittima per l’esercizio di uno stabilimento balneare su un tratto di arenile ubicato in località (omissis) del Comune di (omissis), subentrando alla precedente concessionaria St. Be. s.a.s., all’esito di una procedura esecutiva promossa nei confronti di quest’ultima. Con istanza del 23 dicembre 2015, la B.S.. chiedeva al Comune di (omissis) il subingresso nella concessione della St. Be.. A fronte dell’inerzia del Comune, proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, per l’accertamento del silenzio-assenso o, in alternativa, del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza sopra menzionata.
2. – Con sentenza dell’8 giugno 2016, n. 583, il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso, accertando l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza predetta, riqualificata come domanda di subingresso ai sensi dell’art. 46 del Codice della navigazione.
Con successiva sentenza n. 156 del 2 marzo 2017, veniva accolto il ricorso della B.S.. per l’ottemperanza alla sentenza sul silenzio e veniva ordinato al Comune il rilascio di uno specifico titolo cartaceo con valore ricognitivo del silenzio assenso già formatosi. Il subingresso era autorizzato con provvedimento del 5 aprile 2017.
La sentenza da ultimo menzionata è stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza della Sezione Quinta, 4 gennaio 2018, n. 52, che ha escluso l’applicabilità del silenzio-assenso in caso di subingresso nella concessione demaniale marittima. La sentenza accertava il silenzio-inadempimento sull’istanza di subingresso della B.S.., condannando il Comune di (omissis) a provvedere.
3. – In esecuzione di detta sentenza, con la determina dirigenziale del 2 febbraio 2018, il Comune di (omissis) ha respinto l’istanza di subingresso. In particolare, il diniego al subingresso è stato motivato, anzitutto, sulla scorta dell’art. 46, secondo comma, del codice della navigazione, il quale prevede che “[in] caso di vendita o di esecuzione forzata, l’acquirente o l’aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l’autorizzazione dell’autorità concedente”; nondimeno, nel caso di specie detta autorizzazione non potrebbe essere rilasciata in quanto la società B.S.. non avrebbe acquisito, all’esito dell’esecuzione forzata, la proprietà dei beni, delle opere e degli impianti della precedente concessionaria St. Be. s.a.s. bensì esclusivamente il “diritto concessorio all’esercizio dell’attività di stabilimento balneare”, oggetto della concessione demaniale rilasciata il 14 luglio 2015. L’acquisto del diritto concessorio – si legge nella motivazione del diniego – non legittimerebbe quindi la società Ba. Sa. Mi. a chiedere l’autorizzazione al subingresso (legittimazione che spetterebbe solo a chi sia divenuto proprietario dei beni o delle opere costruite con la concessione nella quale si chiede di subentrare).
La stessa vendita forzata del “diritto concessorio all’esercizio dell’attività di stabilimento balneare” sarebbe “nulla […] o inefficace per incompetenza assoluta e comunque inopponibile all’ente concedente”.
In secondo luogo, la società istante sarebbe anche oggettivamente priva delle capacità tecniche e organizzative necessarie per l’esercizio dello stabilimento balneare, sia per non aver acquisito l’azienda del precedente concessionario, sia perché risulterebbe costituita recentemente in vista del subingresso, senza dipendenti e senza alcune esperienza nel settore (né potrebbe avvalersi delle capacità di terzi, dato l’obbligo gravante sul concessionario dell’esercizio diretto della concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 30 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione).
4. – La B.S.. ha impugnato il predetto provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, il quale ha annullato il diniego di subingresso sull’assunto che il soggetto aggiudicatario (in sede di esecuzione forzata) del diritto strumentale alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale attraverso l’uso esclusivo del bene demaniale è legittimato, ai sensi dell’art. 46, secondo comma, del Codice della navigazione, a chiedere l’autorizzazione al subingresso. IL T.a.r. ha respinto, invece, la domanda di accertamento del diritto di gestire lo stabilimento balneare in forza dell’autorizzazione al subingresso assentita con provvedimento del 5 aprile 2017, posto che l’assenso era stato risolutivamente condizionato alla eventuale riforma della sentenza del T.a.r. Liguria n. 583/2016, intervenuta con la sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata (Sez. V, 4 gennaio 2018, n. 52).
Ne è derivata come conseguenza che l’amministrazione avrebbe dovuto rideterminarsi in ordine all’istanza di subingresso presentata dalla B.S.., curando di eliminare o non riprodurre i vizi che hanno giustificato l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di diniego.
5. – La società Ba. Sa. Mi. ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza e riproponendo il primo e il terzo motivo del ricorso in primo grado, non esaminati dal primo giudice.
6. – Si è costituito in giudizio il Comune di (omissis), chiedendo che l’appello della società B.S.. sia respinto.
Il Comune ha proposto, altresì, appello incidentale autonomo con il quale ha impugnato il capo della sentenza che, in accoglimento del ricorso di B.S.., ha annullato il provvedimento di diniego del subingresso nella concessione demaniale marittima.
7. – Resistono in giudizio anche la St. Be. s.a.s. e, in proprio, il Sig. Pa. Do. (legale rappresentante della società controinteressata), concludendo per la reiezione dell’appello della Ba. Sa. Mi..
8. – All’udienza pubblica del 22 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. – In ordine logico, occorre muovere dall’esame dell’appello incidentale autonomo del Comune di (omissis).
9.1. – Con il primo motivo, il Comune deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la società Ba. Sa. Mi. legittimata a ottenere il subingresso nella concessione. Sostiene l’appellante che il provvedimento giurisdizionale di aggiudicazione della vendita forzata, nel procedimento di esecuzione forzata nei confronti della St. Be., non comporta il diritto all’automatico subentro nella concessione, ma semmai la sola legittimazione all’istanza di subingresso, da valutare ai sensi dell’art. 46 del Cod. nav.; la B.S.. non potrebbe essere autorizzata al subingresso giacché ha acquisito (in via di esecuzione forzata) solo i diritti derivanti dalla concessione (già rilasciata alla esecutata) ma non la proprietà (superficiaria) o disponibilità dei beni realizzati sull’area demaniale (situazioni cui unicamente l’art. 46, comma secondo, cit., ricollegherebbe il possibile subingresso). In ogni caso, il provvedimento del giudice dell’esecuzione, estraneo alla sfera dell’autorità concedente, non potrebbe costituire atto condizionante l’esercizio del potere concessorio sotteso all’autorizzazione al subingresso di cui all’art. 46, comma 2, del Cod. nav. (se non ai soli fini della legittimazione dell’istanza).
9.2. – Con il secondo motivo, contesta l’affermazione del primo giudice secondo cui l’amministrazione non avrebbe correttamente valutato la sussistenza dei requisiti di idoneità tecnica e organizzativa per gestire l’attività strumentale alla concessione. Il Comune rileva che i dati o i fatti presi in considerazione dalla sentenza sono sopravvenuti rispetto sia alla data di presentazione dell’istanza di subingresso (23 dicembre 2015), sia al momento della maturazione del silenzio (23 marzo 2016); mentre l’amministrazione (agendo in esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 4 gennaio 2018, n. 52) doveva riesercitare il potere “ora per allora”, in funzione della situazione giuridica azionata con il ricorso originario, per cui – ai fini della valutazione discrezionale finalizzata al subingresso nella concessione demaniale – non poteva prendere in considerazione fatti successivi alla formazione del silenzio-inadempimento o situazioni di fatto create sulla base di provvedimenti del giudice di primo grado riformati in appello (per cui la gestione provvisoria dello stabilimento balneare, consentita alla B.S.. dai provvedimenti giurisdizionali successivamente travolti dalla riforma in appello, non potrebbe essere invocata per dimostrare l’idoneità tecnica della stessa B.S.. ai fini del subingresso).
Contesta, inoltre, la rilevanza e la legittimità dei diversi elementi attraverso i quali il primo giudice ha inteso sostenere l’esistenza dei requisiti di idoneità tecnica della Ba. Sa. Mi..
10. – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, data la stretta connessione, sono infondate.
10.1. – Sotto il primo dei profili sollevati dall’appellante, si pone la questione dell’interesse a ottenere il subingresso nella concessione demaniale marittima se l’operatore economico subentrante non dimostri di essere proprietario dei beni realizzati dal precedente concessionario e funzionali all’esercizio dell’attività esercitata sull’area demaniale.
10.2. – In giurisprudenza è stata negata la stessa ammissibilità di una scissione funzionale tra titolo concessorio e proprietà delle opere realizzate sul terreno demaniale, per cui non sarebbe possibile ipotizzare la persistenza della titolarità della concessione in capo al soggetto che non abbia anche la disponibilità dei beni la cui gestione costituisce il proprium della concessione stessa (così Cons. St., VI, 30 agosto 2011, n. 4837, in cui si sottolinea che “L’interdipendenza funzionale tra titolo amministrativo e compendio economico delle opere oggetto della concessione, e con essa l’eccentricità di una concessione nuda priva di contenuto sostanziale, escludono la configurabilità di una posizione differenziata rispetto all’autorizzazione al subingresso alla concessione, ed alla concessione stessa, in capo al soggetto che abbia alienato la proprietà delle opere tutte necessarie per l’esercizio della concessione”). In realtà, pur nella apparente intransigenza dell’affermazione, l’obiettivo che si vuole perseguire sul piano funzionale è quello di preservare l’interesse pubblico al migliore utilizzo del bene demaniale oggetto della concessione, che sarebbe gravemente compromesso (o del tutto pregiudicato) se il soggetto titolare della concessione non dimostrasse di avere le capacità tecniche, economiche e organizzative per esercitare l’attività economica di cui il bene demaniale è strumento essenziale.
10.3. – In questa prospettiva, va sottolineato come l’art. 46, secondo comma, del Cod. nav., non esclude né limita la legittimazione a presentare l’istanza di subingresso sia da parte del soggetto (operatore economico) che sia divenuto acquirente o aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal precedente concessionario sull’area demaniale, sia da parte del soggetto che – sulla base di accordi col precedente concessionario o in virtù dell’acquisizione dei diritti concessori nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata – possa vantare comunque un titolo per chiedere il subingresso nella medesima concessione. La direttiva ricavabile dall’art. 46, secondo comma, cit., è infatti esclusivamente quella di riservare all’autorità concedente il rilascio, o non, dell’autorizzazione al subingresso, sulla base della valutazione discrezionale di tutti gli elementi e requisiti che connotano la domanda di subingresso, sotto i diversi profili rilevanti (tecnico-professionali, economici, organizzativi), secondo il generale criterio dettato dall’art. 37, primo comma, del Cod. nav., che privilegia “il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”.
10.4. – Pertanto, come ben rilevato anche dal primo giudice, è illegittimo il diniego di subingresso nella concessione motivato con riferimento alla circostanza che il subentrante non avesse dimostrato la proprietà dei beni o delle opere costruite con la concessione nella quale chiedeva di subentrare, sia perché (come accennato) l’art. 46, secondo comma, cit., non configura un siffatto requisito di legittimazione (che giustificherebbe una sorta di rifiuto preliminare del subingresso), sia perché l’amministrazione concedente è tenuta a valutare complessivamente la domanda di subingresso.
10.5. – Nella fattispecie, inoltre, l’amministrazione comunale non ha tenuto conto che la società Ba. Sa. Mi. aveva comunque acquisito il diritto a gestire l’attività avviata dal precedente concessionario sulle aree demaniali oggetto della concessione, consistente nella gestione dello stabilimento balneare sul tratto di arenile in (omissis) (come risulta dall’aggiudicazione del 10 dicembre 2015, disposta in attuazione dell’ordinanza 28 agosto 2015 del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Genova), in vista della quale veniva richiesto il subingresso nella concessione. Né appare sostenibile la tesi enunciata nella motivazione del diniego, secondo cui la vendita forzata del “diritto concessorio all’esercizio dell’attività di stabilimento balneare” sarebbe “nulla […] o inefficace per incompetenza assoluta e comunque inopponibile all’ente concedente”, ove si tenga conto della costante giurisprudenza della Cassazione che esclude dall’esecuzione forzata quei soli beni per i quali una norma lo preveda espressamente (si veda, ex multis, Cass. civ, sez. III, 22 settembre 2011, n. 19249); il che trova implicita conferma nell’orientamento secondo cui “tutte le attività del fallito vengono acquisite alla massa, comprese le situazioni di interesse legittimo nei confronti della P.A., ovvero di diritto acquisite per effetto di provvedimenti amministrativi, ivi comprese quelle che sorgono dalla concessione dei beni del demanio marittimo” (Cass., sez. I, 28 luglio 2016, n. 15698), salvo il potere dell’amministrazione concedente di autorizzare il subentro nella concessione da parte dell’acquirente o dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 46, comma 2, cit. (nonché, si deve soggiungere, dell’art. 30, terzo comma, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione: “[q]ualora l’amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell’acquirente o dell’aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca”).
10.6. – Occorre ulteriormente rilevare che lo svolgimento dell’attività non sarebbe preclusa pur se la società B.S.. effettivamente non dovesse acquisire la proprietà dei beni realizzati sull’area demaniale dal precedente concessionario, posto che tali beni (che nella originaria concessione del 2005 sono costituiti da una platea realizzata in cemento su cui poggiavano delle strutture rimovibili, oltre ad altre strutture ugualmente facilmente amovibili) non rappresentano una dotazione strumentale infungibile. In altri termini, nel caso di specie, l’attività può essere organizzata anche senza i beni e le opere realizzate dal precedente concessionario. Spetta all’amministrazione concedente accertare, nel corso del procedimento amministrativo aperto dalla domanda di subingresso, l’affidabilità della proposta del subentrante nell’esercizio del potere concessorio delineato nelle norme del codice della navigazione più volte richiamate.
Ne discende che le questioni di appartenenza dei beni predetti rimangono tendenzialmente relegate all’ambito dei rapporti tra il vecchio concessionario e il subentrante, e non condizionano la valutazione dell’interesse dell’amministrazione concedente a gestire nel miglior modo l’area demaniale.
11. – Anche il secondo motivo (con cui sostanzialmente si contesta la rilevanza e la legittimità dei diversi elementi attraverso i quali il primo giudice ha ritenuto l’illegittimità della motivazione del diniego basata sull’insussistenza dei requisiti di idoneità tecnica della Ba. Sa. Mi.) è infondato.
Come accennato, le censure si incentrano sull’assenza di capacità tecniche e organizzative necessarie per l’esercizio dello stabilimento balneare, al tempo della presentazione della domanda di subingresso ovvero al momento in cui si è formato il silenzio-inadempimento.
11.1. – Iniziando da quest’ultimo profilo, occorre muovere dalla considerazione che l’effetto giuridico della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 4 gennaio 2018, n. 52, che ha accertato l’obbligo di provvedere sull’istanza di subingresso, è costituito dal ripristino del dovere dell’amministrazione comunale di portare a conclusione il procedimento e di adottare il provvedimento finale. Si applica, conseguentemente, il principio generale secondo il quale il provvedimento finale è assunto sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della sua adozione, tenendo conto, quindi, anche dei fatti e degli atti sopravvenuti alla presentazione dell’istanza o della domanda di provvedimento, se rilevanti ai fini della conclusione del procedimento, salve le eventuali preclusioni procedimentali, peraltro difficilmente ipotizzabili nel caso di mera inerzia o silenzio inadempimento in cui nessuna attività procedimentale risulta sia stata effettuata (e in ogni caso graverebbe sull’amministrazione procedente l’onere della prova di eventuali preclusioni procedimentali).
Il giudicato di accertamento dell’obbligo di provvedere non determina la cristallizzazione dell’istruttoria procedimentale al momento in cui si è accertata l’illegittimità dell’inerzia amministrativa. L’istruttoria deve riprendere il suo corso, anche attraverso nuove acquisizioni o integrazioni, quale parte fondamentale dell’adempimento dell’obbligo di avviare e concludere il procedimento amministrativo (che, come si è già rilevato, è l’effetto giuridico titpico dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio).
11.2. – Per cui, come correttamente rilevato dal primo giudice, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto valutare, anzitutto, l’esperienza acquisita dalla società subentrante nella gestione dello stabilimento balneare nella stagione balneare 2017 (ed eventualmente di quelle successive, fino alla adozione del nuovo provvedimento sulla domanda di subingresso); in secondo luogo, avrebbe dovuto considerare l’oggetto dell’attività esercitata (ossia la gestione di uno stabilimento balneare, privo anche di servizi bar e ristorazione) che non appare tale da richiedere il possesso di particolari requisiti professionali ed economici o di personale impiegato.
11.3. – In conclusione, la motivazione del diniego del subingresso è illegittima anche sotto i diversi profili sopra evidenziati.
12. – L’appello del Comune di (omissis), pertanto, va integralmente respinto.
13. – Quanto all’appello della società Ba. Sa. Mi., l’impugnazione è limitata a due capi della sentenza:
– in ordine al capo della sentenza che ha rigettato la domanda di accertamento del diritto al subingresso, l’appellante ritiene erronea la decisione del primo giudice per non aver tenuto conto che l’autorizzazione al subingresso rilasciata con atto del 4 (o 5) aprile 2017 è frutto di autonoma decisione dell’amministrazione, non adottata in mera esecuzione della sentenza del T.a.r. (8 giugno 2016, n. 583, che accertava l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza predetta), né subordinata all’eventuale accoglimento dell’appello sulla sentenza di cognizione; per cui, detta autorizzazione al subingresso non sarebbe stata travolta dalla riforma in appello della predetta sentenza;
– per quanto concerne il capo della sentenza appellata concernente la disciplina delle spese giudiziali (compensate dal primo giudice), l’appellante lo impugna deducendo la motivazione carente e contraddittoria.
14. – Con l’appello, la B.S.. ripropone altresì, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice del processo amministrativo, il primo e il terzo motivo del ricorso in primo grado, non esaminati dal primo giudice:
– violazione dell’art. 46 del Cod. nav. e dell’art. 30 del regolamento per l’esecuzione del cod. nav., violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, in quanto nella fattispecie dell’autorizzazione al subingresso i tipi di provvedimento previsti per la definizione del procedimento sarebbero, per un verso, l’autorizzazione e, per altro verso, la revoca della concessione; non, quindi, il mero rigetto dell’istanza di subingresso;
– violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto alcune delle ragioni del diniego sarebbero state dedotte per la prima volta con l’impugnato provvedimento, senza essere state inserite nel preavviso di diniego.
15. – L’appello della società Ba. Sa. Mi. è infondato.
15.1. – Con riferimento al primo motivo, è sufficiente rilevare come l’autorizzazione al subingresso, rilasciata dal Comune di (omissis) con il provvedimento del 5 aprile 2017, conteneva una clausola espressa che ne condizionava gli effetti “all’esito dei giudizi pendenti in corso davanti al Consiglio di Stato”. Ne discende che l’autorizzazione è stata resa inefficace dalla sopravvenuta sentenza di accoglimento dell’appello, anche in ragione dell’applicazione del principio dell’effetto espansivo esterno della riforma della sentenza appellata (art. 336, comma 2, del Cod. proc. civ.), applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 del Cod. proc. amm., in forza del quale – nel caso di accoglimento dell’appello – il provvedimento assunto medio tempore in esecuzione della sentenza (esecutiva) del Tribunale amministrativo regionale è automaticamente caducato.
15.2. – Con riguardo al secondo motivo, premesso che il giudice amministrativo ha, in linea di principio, ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, anche sul piano equitativo, degli eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese giudiziali (con il solo limite del divieto di condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio), va anche rammentato che tale discrezionalità è sindacabile in sede di appello solo nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi aberrante, alla stregua dell’eventuale motivazione adottata.
Nel caso di specie, la discrezionalità esercitata non è ragionevolmente sindacabile, considerato che la decisione di compensare le spese è stata congruamente motivata dal primo giudice con riferimento alla violazione del principio di sinteticità e di chiarezza del ricorso.
15.3. – Quanto ai motivi riproposti, posto che essi hanno per oggetto vizi del procedimento amministrativo che ha portato alla emanazione del diniego del subingresso, l’annullamento di quest’ultimo provvedimento con la sentenza appellata, confermata all’esito del presente giudizio d’appello, consente di ritenerli assorbiti dal momento che il loro esame non determinerebbe alcuna ulteriore utilità giuridica per la società appellante.
16. – In conclusione, entrambi gli appelli sopra esaminati vanno respinti, con la conseguente conferma della sentenza appellata.
17. – Considerata la peculiarità della vicenda e la parziale novità di alcune delle questioni decise, si giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale e l’appello incidentale e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sezione Prima, 1 marzo 2019, n. 165.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero – Presidente FF
Valerio Perotti – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere
Giorgio Manca – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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