Il ricorso per ottenere i chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 1 luglio 2020, n. 4224.

La massima estrapolata:

Nel processo amministrativo il ricorso per ottenere i chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza deve:- risolversi in questioni di stretta interpretazione del giudicato e riguardare direttamente la sola parte del rapporto che è stato oggetto di accertamento giurisdizionale, ovvero quella parte che vi dipenda secondo un nesso logico-giuridico di dipendenza, sul piano meramente esecutivo.

Sentenza 1 luglio 2020, n. 4224

Data udienza 18 giugno 2020

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Esecuzione di giudicato – Ottemperanza – Ricorso per ottenere i chiarimenti – Presupposti di ammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1843 del 2017 proposto dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica – A.T.E.R.P. per la Regione Calabria – Distretto di Reggio Calabria, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. De Le. e Ac. Bu., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ac. Bu. in Roma, via (…).
contro
La signora Fi. Tr., rappresentata e difesa dall’avvocato Ga. Mo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
ed altri.

Sul ricorso numero di registro generale 2521 del 2017, proposto dal Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Da. Fa., con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Sezione IV del Consiglio di Stato, in Roma, piazza (…).
contro
La signora Fi. Tr., rappresentata e difesa dall’avvocato Ga. Mo. con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Sezione IV del Consiglio di Stato, in Roma, piazza (…).
ed altri.

per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3009 del 2018, resa tra le parti, sui ricorsi di appello riuniti n. 1843 del 2017 e n. 2521 del 2017, proposti avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 1273/2016, resa tra le parti, in materia concernente l’accertamento della illegittima occupazione di suoli privati; la loro restituzione; ovvero, in alternativa, la loro acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001; la condanna al risarcimento del danno.
Vista l’istanza di chiarimenti proposta dal Commissario ad acta dott.ssa Maria Luisa Tripodi, per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3009 del 2018;
Viste le memorie difensive della signora Fi. Tr. ed altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Gi. De Le. e Ga. Mo. ai sensi dell’art. 4 d.l. 28/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La dott.ssa Ma. Lu. Tr. è stata delegata dal Prefetto di Reggio Calabria (con il decreto n. 66117 del 22.5.2019) quale Commissario ad acta per eseguire la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3009/2018, in sostituzione del precedente Commissario dott.ssa Mi. Fa..
2. Il Commissario, con istanza depositata il 16 marzo 2020, chiede alla Sezione chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza del giudicato formatosi sull’obbligo di restituzione delle aree ovvero, in sua alternativa, sull’esercizio del potere di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
Più in particolare, il Commissario nutre alcuni dubbi circa la portata della sentenza del giudice civile di primo grado – allo stato solo appellata – che ha ridotto le disposizioni testamentarie stabilite in favore dei danti causa dell’odierna ricorrente Fi. Tr., con la conseguenza che – allo stato – non si sarebbe raggiunta alcuna certezza in ordine alla situazione proprietaria delle aree oggetto di occupazione sine titulo da parte dell’Aterp e del Comune di Reggio Calabria e non sarebbe chiaro nei confronti di quale soggetto andrebbe emesso il provvedimento di restituzione, ovvero quello di acquisizione delle aree, di cui al menzionato giudicato.
Il Commissario, pertanto, chiede che la Sezione chiarisca se detti provvedimenti debbano:
estendersi a tutti i comproprietari, malgrado il giudicato si sia formato, soggettivamente, soltanto nei confronti della ricorrente signora Fi. Tr.;
se, al contrario, i provvedimenti in questione debbano essere emessi nei soli confronti della ricorrente Fi. Tr.;
in quest’ultimo caso, se ciò sia possibile fare soltanto sulla base della sentenza del Tribunale civile ovvero se sia necessario un atto formale di frazionamento delle aree;
se le somme di denaro che devono essere corrisposte dall’Amministrazione possono essere temporaneamente depositate presso la Cassa depositi e prestiti.
3. La signora Fi. Tr. ha eccepito l’inammissibilità dei richiesti chiarimenti; nel merito, ha chiesto che il Commissario ad acta provveda a dare esecuzione al giudicato nei soli confronti della sola originaria ricorrente, non essendo stati -gli altri coeredi- né parti sostanziali di quel giudizio, né soggetti intervenuti, se si eccettua il solo signor Al.; nell’ipotesi di acquisizione delle aree, ha chiesto che vengano direttamente versate in proprio favore le indennità corrispondenti alla quota dei terreni assegnati in disponibile e di cui è proprietaria, e che -invece- vengano depositate le somme in esubero presso la Cassa Depositi e Prestiti, con imputazioni e beneficiari “eredi legittimi Sgrò Filomena”.
4. I coeredi Na. e Sg. (che non sono stati parti del giudizio, né vi hanno mai intervenuto) hanno chiesto, al contrario, che il Commissario, sia che proceda a restituire, sia che scelga di acquisire, si pronunci nei confronti di tutti gli aventi titolo, essendo ancora sub iudice l’accertamento del diritto di proprietà sulle aree. In via subordinata, chiedono che l’avente titolo, temporaneamente e comunque fino al passaggio in giudicato della sentenza civile, sia considerato il custode giudiziario nominato nel pendente giudizio di appello.
5. Il coerede Al., che invece è intervenuto nel giudizio, ha insistito affinché tutti i provvedimenti del caso vengano emessi nei confronti dei contitolari, pro quota.
6. L’Aterp ha chiesto che la Sezione si pronunci sulle richieste di chiarimenti del Commissario.
7. Le parti hanno depositato documenti a sostegno delle loro tesi difensive.
8. All’udienza camerale del 18 giugno 2020, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
9. La domanda di chiarimenti è inammissibile.
10. La Sezione fa rilevare che, sulla base del consolidato indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza amministrativa, il ricorso per ottenere i chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza deve:
– risolversi in questioni di stretta interpretazione del giudicato (Consiglio di Stato, VI, n. 796/2008; n. 7809/2009);
– riguardare direttamente la sola parte del rapporto che è stato oggetto di accertamento giurisdizionale, ovvero quella parte che vi dipenda secondo un nesso logico-giuridico di dipendenza, sul piano meramente esecutivo.
Esulano, dunque, dalla portata applicativa della norma di cui all’art. 112 del cod. proc. amm., quei quesiti che pongono, in realtà, questioni astratte di interpretazione del giudicato o questioni non divenute ancora attuali.
Le sole questioni, in altre parole, che possono essere sottoposte al giudice dell’ottemperanza, sono soltanto a) quelle specifiche che dipendono dalla effettiva e concreta volontà di attuare il giudicato, nei limiti della sua portata conformativa, e b) quelle che non pongono questioni di carattere generale ed astratto.
Si richiama, a tal proposito, anche ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) del cod. proc. amm., quale precedente specifico conforme, la sentenza della Sezione VI, n. 5469/2012. Il Consiglio di Stato aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di chiarimenti – in quel caso proposta dall’Amministrazione procedente – ritenendo che il quesito, che si appuntava anche allora sulla questione più generale della estensione soggettiva degli effetti del giudicato, esulasse dai limiti della stretta interpretazione.
11. Sulla base delle suesposte considerazioni, la Sezione fa dunque rilevare che deve essere il Commissario, in sostituzione dell’Amministrazione per la quale è chiamato ad operare, che deve primariamente compiere la scelta che è oggetto del giudicato, e dunque manifestare chiaramente la volontà provvedimentale, nel senso di acquisire le aree, ovvero di restituirle.
La scelta tra l’acquisire e il restituire, infatti, non abbisogna di chiarimento alcuno per essere effettuata, ed il non compierla in questo momento in via prioritaria, implicherebbe – di necessità – che la Sezione si esprimesse in modo generale ed astratto su plurimi scenari tutti in astratto possibili, rendendo – di fatto- un’attività (esplorativa e generica) di consulenza in favore del Commissario e delle parti, piuttosto che un’attività giurisdizionale doverosa in vista dell’esecuzione del proprio giudicato.
Soltanto a seguito della scelta, mediante uno schema provvedimentale dal contenuto certo e determinato perlomeno sotto il profilo oggettivo, il Commissario potrà, ove lo riterrà, eventualmente chiedere quegli eventuali chiarimenti specifici, attuali e concreti che il caso porrà sul piano soggettivo.
12. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità della richiesta di chiarimenti, mentre per il resto va confermata la necessità che il Commissario dia immediata esecuzione al giudicato attraverso il compimento della scelta allo stesso demandata, anche ai fini – sul piano della responsabilità – dell’interruzione dell’illecito permanente consistente nella perdurante occupazione del suoli.
13. Le spese di lite del presente giudizio sono compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sulla richiesta di chiarimenti da parte del Commissario ad acta, come in epigrafe proposta nell’ambito degli appelli riuniti n. 1843/2017 e n. 2521/2017, la dichiara inammissibile e dispone che il Commissario dia immediata esecuzione al giudicato, nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020 ai sensi dell’art. 4 del d.l. 28/2020, con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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