Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 17 gennaio 2018, n. 274. In sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire

In sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato, non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel decisum della sentenza da eseguire.

Sentenza 17 gennaio 2018, n. 274
Data udienza 19 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 379 del 2017, proposto da:
As. Fr. Onlus società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Vi. Pa., domiciliata ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
contro
Comune (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gu. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Pa. Vi. Le. in Roma, piazza (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE II n. 01571/2016, resa tra le parti, concernente l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Puglia Lecce n. 2812 del 2015 e l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno relativo al lucro cessante per il periodo successivo a quello acclarato nella precitata sentenza, sino all’aggiudicazione definitiva del servizio di cui alla procedura bandita con determinazione n. 47 del 17 febbraio 2016.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune (omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Pi. Qu., in dichiarata delega dell’avvocato Pa., nonché Gu. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia, sezione staccata di Lecce, la Società Cooperativa chiedeva l’esecuzione della sentenza n. 2812 del 2015 del medesimo Tribunale resa sul ricorso r.g. n. 1055 del 2015; inoltre, ai sensi dell’art. 112, comma 3 Cod. proc. amm. (a mente del quale “Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza [?] azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione”), chiedeva la condanna del Comune di (omissis) al risarcimento “del danno relativo al lucro cessante per il periodo successivo a quello acclarato nella precitata sentenza e sino all’aggiudicazione definitiva del servizio de quo in virtù della procedura bandita con determinazione n. 47 del 17.2.2016”.

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