IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza, nell’ambito dell’azione del Governo volta all’analisi ed alla revisione della spesa pubblica, di emanare disposizioni per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, migliorando la qualita’ delle procedure di acquisto centralizzato ed incrementandone significativamente l’utilizzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

Norme organizzative

Art. 1

Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica

1. Al fine di coordinare l’azione del Governo e le politiche volte all’analisi e al riordino della spesa pubblica, e’ istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell’economia e delle finanze o vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto puo’ modificare la composizione del Comitato. Il Comitato svolge attivita’ di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attivita’ e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell’uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.

Art. 2

Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi

1. Nell’ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresi’ la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita’ delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, puo’ nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell’attivita’ di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresi’ con il Ministro delegato per il programma di governo per l’attivita’ di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorita’, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonche’ le societa’ a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale.

4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarieta’ e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell’economia e delle finanze.

5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3

Organizzazione e programma di lavoro

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario straordinario stabilisce: a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell’organo; b) l’indennita’ del Commissario, comunque non superiore al trattamento economico complessivo correlato all’incarico di dirigente generale nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) l’eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell’esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze dei quali il Commissario puo’ avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’esercizio delle sue funzioni.

2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all’articolo 1, che ne verifica l’attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario.

Art. 4

Relazione al Parlamento

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce semestralmente al Parlamento sull’attivita’ di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto.

2. La relazione di cui al comma 1 e’ trasmessa anche alla Corte dei conti.

Art. 5

Poteri

1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle societa’ di cui all’articolo 2, comma 2, nonche’ di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni a cura dell’Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni pubbliche e le societa’ a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l’obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonche’, comunque, di fornire la piu’ ampia collaborazione al Commissario.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi.

4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e puo’ pubblicare i pareri nei modi piu’ congrui in relazione alla natura e all’importanza delle situazioni distorsive.

5. Su proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata possono adottare le seguenti misure: a) sospensione, revoca o annullamento d’ufficio di singole procedure relative all’acquisto di beni e servizi anche per ragioni di opportunita’; b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all’effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al Commissario ai sensi del comma 1.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, al Presidente della Corte dei conti, il quale , per quanto riguarda le regioni, li comunica alla competente sezione regionale di controllo della Corte medesima.

7. Il Commissario segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa e fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri puo’ autorizzare, nel rispetto dell’articolo 120 della Costituzione, l’esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.

8. Le amministrazioni provvedono all’attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Requisiti di nomina

1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e’ scelto tra persone provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalita’, di notorie esperienza e capacita’.

Capo II

Norme sostanziali

Art. 7

Parametri di prezzo qualita’ per l’espletamento delle procedure di acquisto

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nell’indizione o nell’effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano parametri prezzo-qualita’ migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili.

2. Per i bandi gia’ pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Consip puo’ pubblicare sul sito internet individuato nei bandi medesimi quale profilo del committente i parametri applicabili ai sensi del comma 1.

3. Le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche tramite il ricorso ad una centrale di committenza ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e la qualita’ delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche’ i parametri di cui al comma 1.

Art. 8

Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi

1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalita’ che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all’amministrazione aggiudicatrice, all’operatore economico aggiudicatario ed all’oggetto di fornitura.

2. Ai fini dell’attivita’ di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonche’ delle attivita’ strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell’economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. i dati di cui al comma 1.

Art. 9

Attivita’ della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalita’ ASP (Application Service Provider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.

Art. 10

Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza

1. Il parere di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, e’ facoltativo per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi.

Art. 11

Mercato elettronico della pubblica amministrazione

1. All’articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: “e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.

Art. 12

Aggiudicazione di appalti con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa

1. Al comma 2 dell’articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e’ premesso il seguente periodo: “La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e’ premesso il seguente periodo: “La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti”.

3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13

Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi

1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 14

Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell’energia

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all’efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Art. 15

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto, pari a euro 155 mila nell’anno 2012 e a euro 78 mila nell’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 7 maggio 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze

Giarda, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino

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