Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 28 luglio 2015, n. 3704
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 2214 del 2006, proposto da:
Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati An.Pu., Gi.Ta., Fa.Ma. e Ba.Ac., con domicilio eletto presso l’avvocato Gi.Gr. in Roma;
contro
Pa.Ci., rappresentato e difeso dagli avvocati Co.Di. e St.Vi., con domicilio eletto presso l’avvocato St.Vi. in Roma;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 00591/2005, resa tra le parti, concernente mancata autorizzazione attività di somministrazione bibite.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il consigliere Manfredo Atzeni e udito l’avvocato Ga.Pa. su delega dell’avvocato Ba.D’O.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, rubricato al n. 13776/2004, il signor Ci.Pa., titolare di un esercizio commerciale per l’attività di sala giochi, impugnava l’ordinanza n. 3067 in data 21 settembre 2004 con la quale il Sindaco di Napoli aveva ordinato la cessazione dell’attività di bar all’interno della medesima in quanto esercitata senza la prescritta autorizzazione, nonché la presupposta nota del Servizio di Polizia Municipale n. 807/EP in data 18 agosto 2004, lamentando mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, difetto di motivazione e contraddittorietà manifesta, e chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Con la sentenza in epigrafe, n. 591 in data 1 febbraio 2005, resa in forma semplificata all’esito della discussione dell’istanza cautelare, il Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione III, accoglieva il ricorso, per l’effetto annullando gli atti impugnati.
2. Avverso la predetta sentenza il Comune di Napoli propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e il rigetto del ricorso di primo grado.
Si è costituito in giudizio il signor Ci.Pa., depositando solo il relativo atto formale.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 9 luglio 2015.
3. L’appello è fondato.
Invero, deve convenirsi con il Comune appellante nell’osservare il carattere vincolato del provvedimento impugnato.
E’ pacifico, infatti, che l’odierno appellato ha svolto attività di bar senza alcuna autorizzazione.
Di conseguenza, l’Amministrazione doveva necessariamente applicare l’art. 17 ter, terzo comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che rende obbligatoria l’emanazione dell’ordine di cessazione dell’attività esercitata abusivamente.
In ulteriore conseguenza, deve essere osservato che, qualora l’Amministrazione abbia l’obbligo di adottare un determinato provvedimento, il contraddittorio non svolge alcuna funzione, in quanto il destinatario dell’atto non può apportare alcun contributo migliorativo.
E’ pertanto fondata la censura con la quale il Comune appellante lamenta violazione dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L’appello deve, in conclusione, essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, fatto salvo il diritto dell’appellante al recupero del contributo unificato, a carico dell’appellato, ivi compreso quanto eventualmente corrisposto a quest’ultimo all’esito del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta – definitivamente pronunciando sull’appello n. 2214/2006, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellato al pagamento, in favore del Comune appellante, di spese ed onorari del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe – Presidente
Francesco Caringella – Consigliere
Manfredo Atzeni – Consigliere, Estensore
Doris Durante – Consigliere
Nicola Gaviano – Consigliere
Depositata in Segreteria il 28 luglio 2015.
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