Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 21 gennaio 2019, n. 520.
La massima estrapolata:
Uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa, di per sé sufficiente a giustificare l’emanazione di una interdittiva antimafia, è identificabile nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale, in ragione della valenza sintomatica attribuibile a cointeressenze economiche particolarmente pregnanti.
Sentenza 21 gennaio 2019, n. 520
Data udienza 13 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4914 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
– Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Pe., Ma. -OMISSIS-Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
–OMISSIS-e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Fr. Ca., St. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fr. Ca. in Roma, via (…);
– -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente informazione antimafia interdittiva;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Napoli e Ministero dell’Interno, di Città Metropolitana di Napoli e di-OMISSIS-e -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2018 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Ge. Gr. su delega di Pa. Ca., Fr. Ca., e l’avvocato dello Stato Is. Pi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia trae origine dall’informativa antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS-in data -OMISSIS-, adottata dal Prefetto di Napoli nei confronti della società -OMISSIS-, odierna appellante, e dal diniego di iscrizione alla white list prot. n. -OMISSIS-in data -OMISSIS-.
2. In sintesi, l’interdittiva si basa sul rilievo secondo il quale la società risulta collegata e in stretti rapporti con società riconducibili alla famiglia -OMISSIS-, controindicata, in quanto i fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS–OMISSIS-, figli di -OMISSIS-, sono stati condannati dal Tribunale di Napoli per il reato di cui all’art. 648-bis c.p., ed inoltre, -OMISSIS–OMISSIS- risulta imputato per il reato di cui all’art. 12-quinques, della legge 356/1992, con l’aggravante del metodo mafioso (art. 7 legge 203/1991).
3. La società ha impugnato dinanzi al TAR Campania i predetti provvedimenti, unitamente a provvedimenti di revoca dell’aggiudicazione di appalti pubblici conseguentemente adottati nei suoi confronti, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 91 e 84 del d.lgs. 159/2011, nonché il difetto di motivazione e l’eccesso di potere sotto diversi profili.
4. Il TAR Campania, con la sentenza appellata (I, n. -OMISSIS-), ha respinto il ricorso.
A tal fine, il TAR ha ricordato gli orientamenti interpretativi di questo Consiglio in materia, ed ha confutato la tesi della ricorrente – secondo la quale, in particolare, “le semplici sinergie economiche tra imprese, per singoli appalti, nella forma dei Raggruppamenti Temporanei o anche consortili (come è avvenuto nella specie) non integrano un fattore di contaminazione, in caso di interdittiva antimafia, che colpisca una delle imprese associate o consorziate” – ritenendo, sulla base della disamina analitica degli elementi indiziari indicati dalla Prefettura a supporto dell’interdittiva, che non si tratti di semplice sinergie, ma di fondati sospetti dell’esistenza di legami e cointeressenze con ambienti della criminalità organizzata tali da giustificare il provvedimento impugnato.
5. Giova ricordare detti elementi indiziari:
(a) – -OMISSIS–OMISSIS-, proprietario del 50% della -OMISSIS-, è coniuge convivente di -OMISSIS–OMISSIS-, figlia di -OMISSIS- -OMISSIS-;
(b) – -OMISSIS–OMISSIS- è amministratore, nonché liquidatore di società riconducibili alla famiglia -OMISSIS- (la -OMISSIS- e la -OMISSIS-.) e ha rapporti con società riconducibili alla famiglia -OMISSIS-;
(c) – infatti, la -OMISSIS-, raggiunta da interdittiva antimafia, faceva parte, insieme alla -OMISSIS-, della -OMISSIS-, e ha venduto la sua quota di partecipazione (pari all’84,79% del capitale sociale) alla -OMISSIS-; quest’ultima, dunque, è entrata a far parte della -OMISSIS- insieme alla -OMISSIS-;
(d) – ma la -OMISSIS-, fino al -OMISSIS-, è stata amministrata da -OMISSIS- -OMISSIS-; successivamente è subentrata nell’incarico -OMISSIS-, la quale è Presidente del consiglio di amministrazione della -OMISSIS-;
(e) – -OMISSIS- e -OMISSIS- detengono il capitale della -OMISSIS- e della -OMISSIS-.;
(f) – anche -OMISSIS- risulta collegata alla famiglia -OMISSIS-; in particolare, -OMISSIS–OMISSIS-, fino al -OMISSIS-ha ricoperto l’incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione, fino al -OMISSIS-quello di direttore tecnico, e fino al mese di -OMISSIS-lo stesso risulta aver percepito redditi di lavoro dipendente (mentre, fino al -OMISSIS-, aveva fatto parte del consiglio di amministrazione il padre -OMISSIS- -OMISSIS-);
(g) – -OMISSIS- risulta, altresì, proprietaria del 49,85% del capitale sociale della -OMISSIS-, in liquidazione, di cui -OMISSIS-detiene la restante quota; -OMISSIS–OMISSIS-, secondo l’interdittiva impugnata, risulta essere il liquidatore della società ;
(h) – -OMISSIS- risulta infine detenere anche il 42% della -OMISSIS-, gestita da -OMISSIS–OMISSIS- e per questo anch’essa colpita da interdittiva antimafia (n. -OMISSIS-in data -OMISSIS-).
6. Nell’appello, la società lamenta che la mafiosità per contagio non sia ammessa dall’ordinamento, e che, sul piano dei concreti indizi di infiltrazione:
– non vi sono state cointeressenze (tanto meno, stabili) con -OMISSIS-, posto che il subentro nella -OMISSIS- è stato dettato dalla esistenza di poche imprese con i requisiti necessari e dalla convenienza ad eseguire l’appalto pubblico di cui era aggiudicataria, e comunque la società non ha mai concretamente operato;
– cointeressenze non vi sono neanche con -OMISSIS-, posto che -OMISSIS- e -OMISSIS-. sono cessate a fine lavori nel 2014 e che la costituzione risale ad un momento antecedente all’interdittiva che ha colpito -OMISSIS-;
– la costituzione o il subentro in r.t.i. poi trasformati in società consortili di scopo, episodi marginali nell’ambito di un’attività imprenditoriale (di famiglia) quasi cinquantennale, non denotano cointeressenze stabili e tanto meno l’esistenza di un gruppo economico;
– è stato smentito per tabulas che -OMISSIS- fosse il liquidatore della -OMISSIS-;
Pertanto, sostiene l’appellante, rimarrebbe soltanto l’affinità di -OMISSIS- con -OMISSIS- -OMISSIS-, insufficiente, come qualsiasi legame famigliare non accompagnato da indizi di cointeressenza economica, a giustificare l’interdittiva. Tanto più che le famiglie -OMISSIS- e -OMISSIS- non hanno mai avuto legami stretti, ed anzi sono sempre state in diretta concorrenza tra di loro.
7. Resiste per il Ministero dell’interno l’Avvocatura Generale dello Stato, controdeducendo puntualmente.
8. Si sono altresì costituite in giudizio e controdeducono, la Città Metropolitana di Napoli, nonché la-OMISSIS-e la -OMISSIS-(interessate all’esecuzione degli appalti revocati all’appellante).
9. Le censure dedotte sono infondate.
Non può ritenersi che l’interdittiva abbia dato risalto a meri rapporti personali di affinità .
Infatti, vi sono molteplici collegamenti societari che, alla luce del criterio del “più probabile che non”, non possono presumersi frutto di coincidenza.
Come correttamente affermato dal TAR, alla luce del quadro di detti collegamenti (per come delineato nell’interdittiva), i rapporti tra la -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS- (-OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-) non sono ascrivibili a semplici sinergie economiche tra imprese operanti nello stesso ambito o territorio, ma rivelano un intreccio di cointeressenze aziendali, riconducibili alla famiglia -OMISSIS-, che denotano un pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nella -OMISSIS- e, quindi, nel settore degli appalti pubblici.
Le circostanze che le società di scopo nelle quale detti collegamenti si sono realizzati non abbiano mai svolto concretamente attività, o non siano più operative o non gravitino intorno al settore degli appalti, non possono avere una particolare rilevanza, non essendo idonee a sconfessare detti collegamenti. Ciò che assume significato è la decisione di condividere il rischio d’impresa con soggetti controindicati, a prescindere dall’esito economico che ne è scaturito.
Non può condurre a diversa conclusione neanche la circostanza che si tratti di collegamenti concentrati negli ultimi anni, a fronte di una storia imprenditoriale famigliare assai lunga, posto che tale considerazione (ribadita nel corso della discussione in pubblica udienza) avvalora semmai l’ipotesi di un rischio di infiltrazione nella fase più recente e correlato ai rapporti di affinità instauratisi tra le famiglie.
Il Collegio ritiene al riguardo sufficiente richiamare l’orientamento consolidato di questa Sezione, nel senso che uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa – di per sé sufficiente a giustificare l’emanazione di una interdittiva antimafia – è identificabile nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale, in ragione della valenza sintomatica attribuibile a cointeressenze economiche particolarmente pregnanti; queste, infatti, giustificano il convincimento, seppur in termini prognostici e probabilistici, che l’impresa controindicata trasmetta alla seconda il suo corredo di controindicazioni antimafia, potendosi presumere che la prima scelga come partner un soggetto già colluso o, comunque, permeabile agli interessi criminali a cui essa resta assoggettata (o che, addirittura, interpreta e persegue); soltanto là dove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, n. 3774/2017, n. 1103/2017, n. 2774/2016 – nel solco della n. 1743/2016).
In questa prospettiva, sembra evidente che gli elementi di fatto sopra ricordati siano eloquenti.
La sottrazione dell’unico elemento smentito dall’appellante (-OMISSIS–OMISSIS- non sarebbe stato liquidatore della -OMISSIS-) non impedisce agli altri elementi, non confutati nella loro dimensione fattuale, di esprimere un significato presuntivo netto.
Il subentro in una società consortile di scopo e la costituzione di altre due con società interdette (e controllate da soggetti controindicati) negli ultimi anni, alla luce del paradigma di valutazione delineato dalla giurisprudenza consolidata di questa Sezione, conducono a giustificare il giudizio di sussistenza del rischio di infiltrazione dato dalla Prefettura.
10. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
11. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle tre parti appellate costituite, della somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, per spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellante e le persone fisiche e giuridiche menzionate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere
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