Il soggetto che ha prestato acquiescenza al rigetto dell’istanza di sanatoria di opera da lui abusivamente realizzata, decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione, atteso che quest’ultimo in detto diniego, divenuto definitivo perché non impugnato, rinviene il suo presupposto. Si tratta di espressione del...
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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 21 luglio 2017, n. 3606
La sanatoria di opere edilizie abusive può essere disposta in sede amministrativa solo nei casi previsti espressamente dalla legge, e cioè: a) nei casi di c.d. “condono” (già disposti in passato con leggi ad tempus, irrilevanti nel presente giudizio, applicabili solamente a manufatti abusivi realizzati entro una data prefissata dal legislatore e solo in presenza...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 21 giugno 2017, n. 3018
Il permesso in sanatoria ex art. 36 del DPR 380/2001 è ottenibile solo alla condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della realizzazione del manufatto, sia della presentazione della domanda, venendo viceversa in questione, con la “sanatoria giurisprudenziale”, un atto atipico con effetti provvedimentali praeter legem e che...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 24 aprile 2017, n. 1907
Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno. Consiglio di Stato sezione VI sentenza 24 aprile 2017, n. 1907 REPUBBLICA ITALIANA...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 giugno 2016, n. 2758
Il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all’autorità comunale dall’art. 27, comma 3, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ha natura cautelare, in quanto è teso ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravio del danno urbanistico. Dalla natura interinale e provvisoria del relativo provvedimento discende che, allo spirare del...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 1 dicembre 2014, n. 5934. Le piazze pubbliche (in specie laddove rientranti nell'ambito dei centri storici) sono qualificabili come "beni culturali", ai sensi del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico. Non implica precarietà dell'opera, ai fini autorizzativi e dell'esenzione dal permesso di costruire, il carattere stagionale di essa, quando la stessa è destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione, con la reiterazione della presenza del manufatto di anno in anno nella sola buona stagione.
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 1 dicembre 2014, n. 5934 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6141 del 2013, proposto da: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, nella persona del...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 18 novembre 2014, n. 5666. Il termine per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di sanatoria edilizia presenta dal privato, può essere legittimamente interrotto da comunicazioni di carattere interlocutorio con le quali l'Amministrazione richiede integrazioni documentali o rende note carenze che impediscono il rilascio della sanatoria, ma che sono ritenute superabili prima dell'adozione di un definitivo provvedimento negativo
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 18 novembre 2014, n. 5666 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2327 del 2009, proposto da: DA.PI., rappresentato e difeso dall’avv. Gu.In., con domicilio eletto presso Gu.In. in...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 ottobre 2014, n. 5307. Ai sensi dell'art. 13 L. n. 47 del 1985, il silenzio mantenuto dall'Amministrazione sull'istanza di sanatoria di abusi edilizi deve qualificarsi come provvedimento tacito avente contenuto negativo. Per la formazione del silenzio rigetto, il decorso del termine non subisce interruzioni né sospensioni nella pendenza del processo penale finalizzato ad accertare la sussistenza del reato edilizio. Invero, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 47 del 1985 il legislatore ha stabilito che è il processo penale a restare sospeso per il termine di sessanta giorni dalla data del deposito della domanda di concessione in sanatoria. Trattasi del tempo necessario per la definizione della procedura amministrativa; decorso detto termine, senza che la domanda sia stata accolta, la stessa si intende definita per silenzio rigetto, con conseguente onere di contestazione giurisdizionale.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 27 ottobre 2014, n. 5307 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11663 del 2003, proposto dal Comune di Rapino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso...