Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 28 novembre 2019, n. 8135.
La massima estrapolata:
Quando un provvedimento è impugnabile in sede giurisdizionale, una eventuale istanza di riesame non interrompe e non sospende il termine per ricorrere: il provvedimento emesso a seguito dell’istanza di riesame è utile alla parte, se è favorevole, mentre, se invece è meramente confermativo, da un lato non riapre il termine per impugnare il provvedimento originario e dall’altro lato non è di per sé suscettibile di impugnazione, in quanto non produce effetti nuovi e diversi rispetto a quelli del provvedimento originario.
Sentenza 28 novembre 2019, n. 8135
Data udienza 21 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull’appello n. 1715 del 2017, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Do. Fa. e Va. Fa., domiciliato presso la Segreteria della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
contro
Il Ministero Interno ed altri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, alla via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Reggio Calabria ed altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocati dello Stato Giulio Bacosi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’appellante, già ricorrente in primo grado, dipendente della Polizia di Stato, a partire dal 23 ottobre 2013 è stato assente giustificato dal servizio, per infermità . Prolungandosi tale assenza, egli è stato sottoposto ad accertamenti sanitari.
Infine con verbale del 17 luglio 2015, la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) del Dipartimento militare di medicina legale di Messina lo ha dichiarato “permanentemente inidoneo al servizio d’istituto nella Polizia di Stato in modo assoluto”, nonché “ulteriormente impiegabile in altre amministrazioni dello Stato in compiti che non lo espongano a stress psico-fisici”.
Sulla base di tale verbale, sono stati emessi i provvedimenti conseguenti, fra i quali viene ora in considerazione il decreto n. 77569W datato 18 agosto 2015 del Prefetto di Reggio Calabria, con cui è stata definita la posizione d’impiego dell’interessato nel lungo periodo della sua assenza dal servizio.
In particolare, il decreto ha disposto che l’interessato venisse considerato in aspettativa con trattamento economico in misura piena dal 23 ottobre 2013 al 22 ottobre 2014, con trattamento economico ridotto alla metà dal 23 ottobre 2014 al 22 aprile 2015, e con sospensione del trattamento economico dal 23 aprile 2015 al 16 luglio 2015.
La mancata conservazione del pieno trattamento economico per l’intera durata dell’aspettativa è stata motivata dal Prefetto con la considerazione che le infermità che avevano provocato tale prolungata assenza non risultavano dipendenti da causa di servizio, e più precisamente non si identificavano con alcuna di quelle per le quali vari provvedimenti, in tempi diversi, avevano riconosciuto la causa di servizio.
2. L’interessato ha impugnato il provvedimento del Prefetto, nella parte in cui questo ha escluso la spettanza del trattamento economico pieno per l’intera durata della aspettativa.
Conseguentemente l’interessato, il 24 settembre 2015, ha presentato una “istanza di riesame” nella quale ha richiamato un verbale del 16 gennaio 1985 della C.M.O. di Roma che aveva riconosciuto dipendente da causa di servizio una infermità (“-OMISSIS-“), la quale, a suo avviso, avrebbe riguardato una delle patologie che nel 2015 avevano determinato la dichiarazione di non idoneità al servizio nella Polizia di Stato.
3. All’istanza di riesame l’Amministrazione ha dato riscontro con una lettera dell’Ufficio Personale della Questura di Reggio Calabria, con la quale si riferiva che il locale Ufficio Provinciale Sanitario, con nota del 24 novembre 2015, aveva confermato che “le patologie psico-fisiche per le quali il dipendente ha ottenuto (…) il giudizio medico-legale di inidoneità al servizio di istituto (…) non sono, allo stato attuale, riconducibili alla patologia (…) riconosciuta dipendente da causa di servizio giusto P.V. n. 46 emesso in data 16 gennaio 1985 dalla C.M.O. di Roma”.
4. Con il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-, proposto al T.A.R. per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria), l’interessato ha impugnato il decreto del Prefetto del 18 agosto 2015 e la nota della Questura di Reggio Calabria del 24 novembre 2015.
Il T.A.R., con la sentenza n. -OMISSIS-, ha dichiarato irricevibile il ricorso (con l’argomento che i due atti impugnati erano stati comunicati all’interessato rispettivamente il 23 settembre 2015 e il 2 dicembre 2015, mentre il ricorso era stato notificato il 12 aprile 2016) ed ha compensato le spese del giudizio.
5. L’interessato ha proposto appello a questo Consiglio, deducendo prioritariamente che il TAR avrebbe errato a dichiarare irricevibile il ricorso, in quanto il secondo atto (la nota della Questura) è stato notificato alla parte il 16 febbraio 2016, e non il 2 dicembre 2015, come riferito in sentenza.
Per il resto, l’appellante ripropone l’intero contenuto del ricorso di primo grado e ne chiede l’accoglimento.
L’Amministrazione si è costituita per resistere all’appello.
6. Procedendo ora alla definizione della controversia, il Collegio rileva innanzi tutto che, in punto di fatto, risponde al vero quanto dedotto dall’appellante, e cioè che la nota della Questura del 27 novembre 2015 è stata notificata all’interessato il 16 febbraio 2016. La relazione di notifica è apposta sulla facciata posteriore del foglio e la sua data è menzionata anche in altri atti dell’Amministrazione.
7. Questa constatazione di fatto tuttavia non esaurisce la questione se il ricorso al T.A.R. sia stato proposto tempestivamente o meno.
Infatti il provvedimento lesivo vero e proprio è il decreto del Prefetto n. 77569W di data 18 agosto 2015, notificato all’interessato il 23 settembre 2015: quest’ultima data è riferita, fra l’altro, anche nel ricorso di primo grado, benché nell’atto d’appello si dica diversamente e, del resto la prova della conoscenza del decreto del Prefetto emerge inconfutabilmente dalla presentazione dell’istanza di riesame.
Peraltro, nello stesso decreto del Prefetto era chiaramente indicato che contro di esso si poteva ricorrere al T.A.R. entro 60 giorni dalla su notifica.
Quando un provvedimento è impugnabile in sede giurisdizionale, una eventuale istanza di riesame non interrompe e non sospende il termine per ricorrere: il provvedimento emesso a seguito dell’istanza di riesame è utile alla parte, se è favorevole, mentre, se invece è meramente confermativo, da un lato non riapre il termine per impugnare il provvedimento originario e dall’altro lato non è di per sé suscettibile di impugnazione, in quanto non produce effetti nuovi e diversi rispetto a quelli del provvedimento originario.
Si ammette il ricorso giurisdizionale solo nell’ipotesi che l’autorità investita della domanda di riesame abbia riaperto il procedimento e lo abbia concluso con un nuovo atto il quale, pur disponendo nello stesso senso, si manifesti come un nuovo esercizio del potere discrezionale implicante anche la volontà di revocare l’atto precedente e di sostituirlo con uno nuovo, differenziato dal primo quanto meno perché frutto di una nuova istruttoria o basato su una motivazione più approfondita.
8. Nel caso in esame, la nota dell’Ufficio Personale della Questura non ha comportato la implicita revoca e sostituzione del decreto del Prefetto e non ha riaperto il termine per ricorrere, non solo per le espressioni in essa contenute, ma per l’ulteriore ragione che è stata emessa da un ufficio gerarchicamente subordinato, non competente ad emettere provvedimenti del genere.
Del resto il suo contenuto non presenta significativi elementi di novità rispetto a quel decreto e dunque si può ben qualificare come “meramente confermativo”.
Pertanto la sentenza appellata va confermata, nella parte in cui ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione del decreto n. 77569W del Prefetto.
Invece l’impugnazione della nota della Questura in data 27 novembre 2015, pur tempestiva dal punto di vista cronologico, va dichiarata inammissibile per difetto d’interesse, perché – se pure venisse accolta – l’annullamento di quella nota non produrrebbe alcun effetto favorevole per l’interessato, la cui posizione resterebbe definita come disposto dal decreto del Prefetto.
9. Nondimeno, si può aggiungere che l’impugnazione della nota del 27 novembre 2015 risulta comunque infondata nel merito.
Quella nota si basa sulla considerazione, espressa dall’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura, che le patologie contratte dall’interessato non sono riconducibili a quella che il 16 gennaio 1985 era stata giudicata dipendente da causa di servizio.
Si tratta di una tipica valutazione di ordine tecnico-scientifico, non sindacabile dal giudice di legittimità se non nel caso di travisamento di fatto o di manifesta illogicità .
Dalla lettura del verbale della Commissione medica ospedaliera di Roma del 16 gennaio 1985, emerge che la ragione dell’accertamento medico dipesa dal fatto che l’interessato, mentre era in servizio, era stato colpito da un malore, che aveva comportato un ricovero ospedaliero e poi un periodo di convalescenza.
Il verbale non contiene alcun cenno a menomazioni permanenti; e che non ve ne fossero è reso plausibile dal fatto che l’interessato non ebbe a presentare, allora, domanda di equo indennizzo; ed ha poi proseguito la sua carriera, raggiungendo anche il grado di ispettore superiore, per circa 30 anni, prima di essere giudicato inidoneo al servizio, peraltro per il concorso di una serie di infermità di natura completamente diversa.
Si comprende dunque che la valutazione di dipendenza da causa di servizio, espressa nel gennaio del 1985, era riferita a quel singolo episodio, intuitivamente concluso con la riammissione in servizio dopo la convalescenza.
Pertanto, non risulta manifestamente illogico, né in contrasto con i dati di fatto, che sia stato escluso il collegamento fra quell’episodio del 1985 e l’aspettativa usufruita a partire dal 23 ottobre 2013.
10. In conclusione, in parziale riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, come sopra specificato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, pronunciando sull’appello n. 1715 del 2017, in parziale riforma della sentenza appellata dichiara il ricorso di primo grado in parte irricevibile e in parte inammissibile.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e dei richiami alla diagnosi, come riportata in motivazione in corsivo tra virgolette.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo (omissis), nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente, Estensore
Oberdan Forlenza – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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