Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 14 gennaio 2019, n. 283.

La massima estrapolata:

La procura rilasciata su foglio separato è valida purché notificata unitamente all’atto cui accede, poiché la collocazione della procura è comunque idonea a conferire certezza circa la provenienza del potere di rappresentanza ed a generare la presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui accede.

Sentenza 14 gennaio 2019, n. 283

Data udienza 6 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9302 del 2017, proposto da:
Gi. En. S.r.l.., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Di Pa., con domicilio eletto presso lo studio Presso Re. Di Pa. Gi. in Roma, piazza (…);
contro
Unione dei Comuni del Tappino, in proprio ed in qualità di Centrale Unica di Committenza, ed altri, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ec. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Vi. Ia., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma della sentenza del T.A.R. MOLISE – CAMPOBASSO, SEZ. I. n. 487/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Ec. S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Di Pa. e Fi., in dichiarata delega dell’avvocato Ia.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per il Molise, sezione prima, ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dalla Gi. En. S.r.l., seconda classificata, per l’annullamento degli atti relativi alla procedura di appalto per l’affidamento del “Servizio di raccolta differenziata” del Comune di (omissis) (il cui espletamento è stato affidato dal Comune alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Tappino), conclusa con l’aggiudicazione definitiva in favore della prima classificata, Ec. S.r.l.
1.1.Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto della procura speciale alle liti, osservando che:
– dal ricorso risulta che la ditta Gi. En. è difesa “giusta procura in calce al presente atto” dall’avv. Gi. Di Pa.;
– la procura rilasciata a quest’ultimo, in calce al ricorso, dal legale rappresentante della ditta ricorrente è tuttavia riferita ad altro giudizio (dinanzi al TAR Molise – sede di Campobasso, ma per una procedura di gara diversa da quella per cui è causa);
– “non vi è traccia” della procura speciale alle liti del 28 luglio 2017, indicata in replica dalla parte ricorrente, mentre il ricorso reca allegata la procura del 22 settembre 2017, avente la stessa data del ricorso e riferita “soltanto” (e non “anche”) alla procedura di gara diversa da quella oggetto del presente giudizio;
– l’indicazione nella procura speciale di un’altra procedura di gara non può essere considerata irrilevante, come mero refuso, secondo quanto preteso dalla difesa della società ricorrente “in ragione della puntuale e inequivocabile individuazione degli atti impugnati nel ricorso a cui la procura risulta indissolubilmente connessa (e sottoscritta in calce dal legale rappresentante della Gi. En.)”, poiché -secondo la sentenza- “non vi sono elementi univoci e sicuri contenuti nella copia notificata del ricorso, dai quali acquisire la certezza che il mandato sia stato effettivamente conferito e ricevuto per quel ricorso e non per altri ricorsi”;
– l’art. 40 cod. proc. amm. esige, a pena di nullità ed inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto dal difensore con indicazione della procura speciale, che deve essere stata rilasciata in data antecedente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore;
– non è applicabile al processo amministrativo l’art. 182, comma 2, cod. proc. amm., in ragione del carattere speciale del processo, legato a termini decadenziali quindi “del tutto differente dal processo civile”;
– non sussistono i presupposti per riconoscere il c.d. errore scusabile;
– la nullità del ricorso causata dalla mancanza di procura speciale è insanabile ed il ricorso per cui è causa è nullo e inammissibile.
2. Avverso la sentenza la Gi. En. S.r.l. ha proposto appello con tre motivi; ha quindi riproposto i motivi di ricorso non esaminati in primo grado.
2.1. Si è costituita in giudizio, resistendo all’impugnazione, la controinteressata società Ec. s.r.l..
Non si sono costituiti in giudizio gli altri appellati, compresa l’Unione dei Comuni del Tappino, costituita in primo grado.
2.2. Con ordinanza collegiale resa all’esito dell’udienza del 12 aprile 2018, pubblicata in data 22 giugno 2018, n. 3865, è stato disposto un rinvio all’udienza pubblica del 6 dicembre 2018, in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria da adottarsi a seguito della rimessione disposta con le sentenze di questo Consiglio di Stato, sezione IV, 5 aprile 2018, n. 2122 e sezione V, 10 aprile 2018, n. 2161, nonché del C.G.A.R.S., 17 aprile 2018, n. 223.
2.3. All’udienza predetta, previo deposito di memorie e repliche da ambedue le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. In punto di fatto l’appellante premette ai tre motivi concernenti la procura speciale, che: questa è materialmente connessa al ricorso e riporta la stessa data (22 settembre 2017); l’impugnativa precedentemente intrapresa da Gi. En. risale al 28 luglio 2017 (con ricorso iscritto al n. r.g. 290/2017) ed è contraddistinta da altra procura speciale avente la medesima data (28 luglio 2017).
3.1. Quindi, col primo motivo (Sull’individuazione degli atti impugnati: riferibilità della procura al ricorso in discussione), l’appellante deduce che: con la sottoscrizione in calce alla procura posta all’ultima pagina del ricorso la parte ricorrente, non solo ha conferito la procura, ma ha fatto proprio il contenuto dell’atto che la precede ed in particolare l’epigrafe del ricorso, in cui sono indicati il conferimento del mandato ed i provvedimenti impugnati, “correttamente e analiticamente individuati e riferiti alla gara in questione ossia quella di (omissis)”; anche nella relata di notifica a mezzo PEC la procedura di gara è correttamente individuata; il mero refuso denunciato dalla controinteressata non consente di dubitare dell’esistenza e della validità della procura speciale, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato richiamata in ricorso (Cass. civ., sez. III, n. 21783/2015 e id., sez. II, n. 18781/2011; Cons. Stato, IV, n. 1119/2014); il giudice di primo grado ha travisato i fatti a proposito della procura del 28 luglio 2017, che non avrebbe potuto essere riferita al presente giudizio, ma che è stata indicata da Gi. En. al solo scopo di dimostrare, in replica all’eccezione della controinteressata, che non vi può essere confusione tra le due procure e i due giudizi.
3.2. Col secondo motivo (Sulla connessione materiale e giuridica della procura al ricorso) l’appellante torna ad evidenziare che la procura speciale conferita dalla Gi. En. “è indissolubilmente connessa, sia giuridicamente che materialmente, al ricorso notificato contenente puntuale ed inequivocabile indicazione dei provvedimenti oggetto di impugnazione”. Atteso questo dato, l’appellante critica l’affermazione del primo giudice secondo cui non vi sarebbero elementi univoci e sicuri contenuti nella copia notificata del ricorso, dai quali acquisire la certezza che il mandato sia stato effettivamente conferito e ricevuto per quel ricorso e non per altri ricorsi, osservando come in senso contrario sia irrilevante il fatto -sottolineato in sentenza- che il foglio contenente la procura non avesse il numero di pagina, poiché la procura reca la data dattiloscritta ed è materialmente unita al ricorso con spille e timbri di congiunzione, nonché depositata telematicamente unitamente all’atto cui è riferita.
3.3. Col terzo motivo (Sull’applicabilità dell’art. 182 cpc), l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile al processo amministrativo l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69 del 2009.
4. I motivi primo e secondo vanno trattati congiuntamente e favorevolmente apprezzati, con assorbimento del terzo.
I dati di fatto risultanti dagli atti sono quelli riferiti dall’appellante, ed in particolare:
– la procura speciale conferita e rilasciata in data contestuale al ricorso in primo grado (22 settembre 2017) è diversa ed ulteriore rispetto a quella rilasciata nella data precedente (28 luglio 2017) con riguardo ad altro giudizio, avente ad oggetto una differente procedura di gara;
– la procura speciale per il presente giudizio è dattiloscritta anche quanto alla data e sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente su un foglio separato privo di numero di pagina, ma collocato come ultima pagina del ricorso, al quale è congiunta, nel supporto cartaceo, con timbro di congiunzione;
– nel corpo della procura speciale effettivamente è menzionata una procedura di gara diversa da quella oggetto del presente contenzioso (oggetto invece del giudizio introdotto in forza della procura speciale rilasciata il 28 luglio 2017), però tutte le relate di notificazione del ricorso a mezzo PEC riportano il riferimento alla procedura di gara indetta dal Comune di (omissis), oggetto del presente contenzioso;
– il ricorso nell’epigrafe indica il conferimento del mandato in calce e nell’intestazione indica nel dettaglio gli atti impugnati, riferiti alla gara in questione, come d’altronde a quest’ultima è riferito l’intero contenuto in fatto ed in diritto del ricorso;
– il ricorso è stato notificato a mezzo posta su supporto cartaceo, nel quale la procura speciale è seguita dalle relate di notifica e dai timbri e dalle firme dell’ufficiale addetto al servizio postale, nonché a mezzo PEC con documento informatico contenente la copia informatica del ricorso e della procura speciale autenticata con firma digitale; questa copia informatica di ricorso e procura speciale è stata poi depositata telematicamente il 4 ottobre 2017 nella segreteria del Tribunale amministrativo regionale;
– in sintesi, l’irregolarità della procura speciale in contestazione è data dal fatto che nel corpo della stessa il mandato risulta conferito per un giudizio dinanzi al TAR Molise, sede di Campobasso, ma per l’annullamento dei provvedimenti inerenti la procedura di gara ivi specificata indetta dalla Unione dei Comuni Montani Castello di Gerione.
4.1. Ciò premesso in punto di fatto, è fondato in diritto il secondo motivo con cui si valorizza la congiunzione materiale e giuridica della procura speciale al ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 83, comma 3, cod. proc. civ., come da ultimo modificato dall’art. 45, comma 9, lett. a), b) e c) della legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio di cui all’art. 39 cod. proc. amm.
Essendo stato rispettato il disposto normativo appena richiamato -quanto alla congiunzione materiale su supporto cartaceo della procura speciale al ricorso, notificato a mezzo posta ordinaria, e quanto alla trasmissione della copia informatica autenticata con firma digitale trasmessa telematicamente per il deposito contestuale di ricorso e procura- va applicato il principio di diritto ripetutamente espresso in giurisprudenza, per il quale “la procura rilasciata su foglio separato è valida purché notificata unitamente all’atto cui accede, poiché la collocazione della procura è comunque idonea a conferire certezza circa la provenienza del potere di rappresentanza ed a generare la presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui accede” (cfr., tra le altre già Cons. Stato, IV, 13 gennaio 2010, n. 69, nonché Cass. sez. I, 27 dicembre 2011, n. 28839).
E’ vero che non è altrettanto univoco l’orientamento -su cui pure fa leva l’appellante- per il quale, riscontrata la congiunzione materiale tra procura ed atto cui accede ai sensi dell’art. 83, comma 3, cod. proc. civ., non potrebbe considerarsi decisiva in senso contrario la presenza nel testo della procura medesima di elementi incoerenti con il giudizio in questione (cfr. Cass. sez.VI-III, ord. 22 gennaio 2015, n. 1205, nonché, in termini, Cass. sez. I, 7 marzo 2017, n. 5688), in quanto si è pure affermata la mancanza di specialità della procura, pur apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83, comma 3, c.p.c., che però contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (così, da ultimo, Cass., sez. VI-III, ord. 24 luglio 2017, n. 18257 e Cass. sez. lav., ord. 5 novembre 2018, n. 28146).
Tuttavia, è da escludere che tale ultima eventualità si sia verificata nel caso in esame per il solo fatto -su cui insiste la difesa della parte appellata Ec. s.r.l.- che la procura rechi la menzione di una procedura di gara diversa poiché, oltre alla congiunzione materiale, depone in senso contrario la data di rilascio della procura speciale che, in difetto di qualsivoglia elemento contrario, è da presumere essere quella dattiloscritta in calce, immediatamente precedente la sottoscrizione del legale rappresentante della Gi. En.: pertanto, avendo questi già rilasciato la procura del 28 luglio 2017 per la procedura di gara rispetto alla quale era già pendente altro precedente giudizio, si deve presumere che, sottoscrivendo la procura in data coincidente con quella del ricorso e del suo invio per le notificazioni a mezzo posta (22 settembre 2017), il mandante abbia inteso conferire il mandato esattamente per il giudizio cui era riferito il ricorso medesimo.
Va peraltro sottolineato che nel caso di specie non è riscontrabile alcuna incoerenza tra il contenuto della procura speciale e le attività del giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, poiché nella stessa procura è esattamente indicata l’autorità giudiziaria competente in primo grado per il presente giudizio (TAR Molise, sede di Campobasso).
4.2. Dato ciò, è fondato altresì quanto sostenuto dall’appellante col primo motivo, circa l’identificazione degli atti impugnati, resa possibile e certa dal contenuto del ricorso, cui il mandato è materialmente connesso.
In conclusione, dall’insieme degli elementi di fatto sopra elencati si evince inequivocabilmente che il testo della procura speciale, rilasciata su foglio separato, ma materialmente unito al ricorso, è affetto da mero errore materiale nell’indicazione della gara cui è riferita l’impugnazione.
In proposito va però affermato che l’erronea indicazione degli atti di gara impugnati nella procura speciale rilasciata in calce al ricorso da proporsi al Tribunale amministrativo regionale non inficia la manifestazione di volontà della parte ricorrente circa l’attribuzione dello ius postulandi per l’impugnazione degli atti invece esattamente ed analiticamente indicati nel ricorso cui la procura speciale accede, poiché il contenuto del ricorso fa venire meno ogni incertezza circa la loro identificazione (cfr. analogamente a quanto affermato in caso di erronea indicazione nella procura della sentenza impugnata da Cass. sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21783 e sez. II, 14 settembre 2011, n. 18781; nonché da Cons. Stato, V, 25 febbraio 2016, n. 773).
4.3. Siffatta conclusione circa la validità della procura speciale affetta da mero errore materiale (cfr., oltre a Cons. Stato, V, n. 773/16 cit., Cons. Stato, IV, 10 marzo 2014, n. 1119) consente di prescindere dall’esame del terzo motivo di appello, concernente l’applicabilità al processo amministrativo dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. (peraltro pacificamente riconosciuta: cfr. oltre a Cons. Stato, IV, n. 1119/2014 cit. e id., V, n. 773/16 cit.; id., V, 5 aprile 2016, n. 1331), dal momento che la norma presuppone la mancanza o un vizio della procura al difensore che ne determini la nullità, tale da rendere necessari il rilascio di nuova procura o la sua rinnovazione; situazione processuale, quest’ultima estranea al presente giudizio.
4.4. In accoglimento perciò dei primi due motivi di gravame, con assorbimento del terzo, in riforma della sentenza impugnata, va ritenuta l’ammissibilità del ricorso in primo grado, sussistendo valida procura alle liti.
5. Alla fondatezza dei motivi di appello concernenti la validità della procura speciale rilasciata dalla ricorrente Gi. En. segue l’esame, da parte di questo Consiglio di Stato, dei motivi del ricorso introduttivo non esaminati in primo grado.
La fattispecie sopra considerata non rientra infatti in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., per la rimessione al primo giudice.
In proposito, non possono che essere ribaditi ed applicati i principi di diritto affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le decisioni sopravvenute in pendenza del presente appello (in attesa delle quali è stata adottata l’ordinanza collegiale n. 3865/2018), secondo cui, per quanto qui rileva, “1. In coerenza con il generale principio dell’effetto devolutivo/sostitutivo dell’appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall’art. 105 Cod. proc. amm. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive. 2. L’erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado non costituisce, di per sé, un caso di annullamento con rinvio, in quanto la chiusura in rito del processo, per quanto erronea, non determina, ove la questione pregiudiziale sia stato oggetto di dibattitto processuale, la lesione del diritto di difesa, né tanto meno un caso di nullità della sentenza o di rifiuto di giurisdizione.” (Cons. Stato, Ad. plen, 30 luglio 2018, n. 10 e n. 11).
5.1. Prima di dire dei motivi di ricorso riproposti in appello, vanno riepilogati i passaggi rilevanti della procedura di gara, ricostruiti come segue nella sentenza impugnata:
“Il Comune di (omissis), con delibera di G.C. n. 110 del 14.12.2016, approvava il progetto del “Servizio di raccolta differenziata, porta a porta, dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi accessori nel territorio comunale”. Con successiva delibera di G.C. n. 9 del 1° .2. 2017, il Comune aderiva alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni del Tappino alla quale, contestualmente, affidava l’espletamento della procedura di appalto per il detto “Servizio di raccolta differenziata”. Il Comune di (omissis) adottava la determinazione a contrarre, fissando tutti gli elementi essenziali della procedura, inerenti il “Servizio di raccolta differenziata”, con il provvedimento n. 38 del 2.2.2017. Quest’ultima determinazione veniva recepita dalla C.U.C. dell’Unione dei Comuni del Tappino la quale, con il provvedimento n. 54 del 17.2.2017, adottava la determinazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali della procedura di appalto del Servizio di raccolta differenziata. La procedura subiva poi una sospensione finalizzata alla rettifica del bando (con determinazione n. 57 del 24.2.2017, presso la C.U.C. dell’Unione dei Comuni del Tappino; nonché con determinazione n. 106 del 1.3.2017 del Comune di (omissis)). Con successiva determinazione n. 67 del 10.3.2017, la C.U.C. dell’Unione dei Comuni del Tappino approvava il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta differenziata” del Comune di (omissis), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di Euro 772.500,00. Con la determinazione n. 98 del 18.4.2017, la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Tappino disponeva la nomina della commissione di gara. In particolare, visto l’art. 22 del Regolamento-Convenzione per l’organizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Tappino, il Responsabile della C.U.C. e della procedura in discussione, disponeva che il seggio di gara fosse composto da: 1) Presidente di seggio, il Responsabile della C.U.C.; 2) primo Testimone, l’arch. Ma. Cr. Co. (Responsabile del Servizio Tecnico presso il Comune di (omissis)), segretario verbalizzante; 3) secondo Testimone, il geom. Vi. Ca. (Responsabile Unico del Procedimento presso il Comune di (omissis)). A detta procedura partecipava la ricorrente Gi. En. S.r.l. che, all’esito, risultava seconda classificata con 72,11 punti, mentre prima classificata risultava la Ec. S.r.l., con 81,67 punti. L’aggiudicazione definitiva in favore della Ec. S.r.l., veniva disposta dalla C.U.C., nella determinazione n. 148 del 21.7.2017, con cui l’Ente contestualmente approvava gli atti di gara. Parimenti, il Comune di (omissis) prendeva atto della determinazione del responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni del Tappino, disponendo l’aggiudicazione definitiva del “Servizio di raccolta differenziata” in favore della Ec. S.r.l. (con determinazione n. 293 del 2.8.2017). All’esito dell’accesso agli atti di gara, la società Gi. En. avanzava specifica istanza di annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies della legge n. 241/90, in ragione di presunti profili di illegittimità ma l’istanza restava inevasa.”.
5.2. Si possono quindi esaminare gli originari motivi di impugnazione degli atti di gara, nell’ordine in cui sono esposti nel ricorso in appello, secondo quanto appresso.
6. Col primo motivo è dedotto il vizio di “Illegittima composizione della commissione di gara” perché formata dal Presidente e da due “testimoni” (Presidente, individuato nel Responsabile della CUC -dapprima il dott. agr. Va. e poi l’ing. Ma.- e due “testimoni”, arch. Ma. Cr. Co. e geom. Vi. Ca.), invece che da tre commissari, in contrasto con gli artt. 77, commi 1 e 2, codice appalti e 22 del Regolamento C.U.C., sicché i testimoni avrebbero illegittimamente svolto le operazioni di valutazione delle offerte, per legge e regolamento riservate ai commissari.
6.1. Il motivo è infondato.
Va premesso che l’art. 22 (Commissione di gara) del Regolamento/Convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni di centrale unica di committenza (d’ora innanzi Regolamento C.U.C.), stipulata il 28 novembre 2013 dai componenti dell’Unione dei Comuni del Tappino, cui ha aderito il Comune di (omissis), approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1/2014, effettivamente distingue, quanto alla composizione della commissione, tra procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e procedura di aggiudicazione al prezzo più basso. Tuttavia, disciplina entrambe le ipotesi in unica disposizione, individuando in entrambi i casi il Presidente (che può essere alternativamente il Responsabile della CUC o il RUP della stazione appaltante) e gli altri membri (uno dei quali -commissario per la prima ipotesi, testimone per la seconda- scelto tra i dipendenti della stazione appaltante), con la specificazione -mancante invece per i “testimoni”- che i componenti della commissione giudicatrice devono essere “dotati di idonea qualificazione”.
Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice di cui alla determina del responsabile dell’area n. 98 del 18 aprile 2017, espressamente richiamando l’art. 22 del Regolamento, quanto alla composizione del seggio di gara “nelle procedure di scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ha indicato i membri della commissione diversi dal Presidente come “testimoni”, ma li ha individuati entrambi tra i dipendenti del Comune di (omissis) (laddove, secondo l’art. 22 del Regolamento, se si fosse trattato di “testimoni”, uno dei due avrebbe dovuto essere in servizio presso la CUC) ed ha attribuito alla commissione di gara il compito di svolgere le operazioni di gara “secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara, così come aggiornato”.
Le “operazioni di gara” sono disciplinate dall’art. 19 del documento contenente bando e disciplinare di gara, con esplicita e ripetuta attribuzione alla commissione di gara delle attività di valutazione delle offerte tecniche e di attribuzione dei punteggi.
6.2. Dato quanto sopra, tenuto conto del richiamo effettuato al regolamento C.U.C. ed al disciplinare di gara, si conviene con quanto contro-dedotto dall’Unione dei Comuni intimata in primo grado (e dalla controinteressata anche in grado di appello) secondo cui il provvedimento di nomina contiene un mero refuso, laddove indica come “testimoni” i componenti della commissione giudicatrice, dovendosi confermare, invece, la loro qualità di componenti della commissione di valutazione ed il potere loro attribuito di svolgere l’attività valutativa di competenza dell’organo collegiale.
6.3. D’altronde, non solo la composizione della commissione è conforme alla prescrizione dell’art. 22 del Regolamento, ma nemmeno la ricorrente ha mai posto in dubbio che -fatto salvo quanto dedotto, con i successivi motivi di impugnazione, a proposito delle asserite situazioni di incompatibilità – i commissari di gara non fossero dotati di “idonea qualificazione” per la valutazione delle offerte tecniche, come prescritto dal Regolamento (ovvero dedotto che non fossero “esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”, come stabilito dall’art. 77, comma 1, codice dei contratti pubblici).
Il primo motivo va respinto.
7. Col secondo motivo è dedotto il vizio di “Incompatibilità dei due commissari/testimoni”, in quanto rispettivamente RUP presso il Comune di (omissis), il geom. Ca., e Dirigente responsabile dell’Unità organizzativa Servizio Tecnico-Gestione del Territorio del Comune di (omissis), l’arch. Co., ed in quanto in tali qualità avrebbero approvato gli atti di gara e adottato la determinazione a contrarre con la quale sono stati individuati gli elementi essenziali della procedura (provvedimento n. 106 del 1° marzo 2017), nonché approvato gli atti della C.U.C. e disposto l’aggiudicazione definitiva (provvedimento n. 293 del 2 agosto 2017), oltre ad essere soggetti responsabili dell’esecuzione del servizio, sicché risulterebbe violato l’art. 77, comma 4, del codice dei contratti pubblici (applicabile nel testo del d.lgs. n. 50 del 2016, ante “decreto correttivo”: “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere un’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.)
7.1. Il motivo è infondato.
L’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 (analogamente all’immediato antecedente normativo costituito dall’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006), va interpretato tenendo conto della ratio legis volta ad evitare la partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti, interni o esterni, alla stazione appaltante che abbiano avuto un ruolo significativo, tecnico o amministrativo, nella predisposizione degli atti di gara, tale cioè che possa condizionare, sotto il profilo della soggettiva interpretazione delle regole di gara ovvero dell’imparzialità, lo svolgimento della procedura di gara o l’attività valutativa delle offerte (cfr. Cons. Stato, III, 22 gennaio 2015, n. 226); in particolare, va escluso che sia sufficiente a provocare l’incompatibilità di cui alla citata disposizione la mera conoscenza del contenuto degli atti di gara acquisita per ragioni d’ufficio o di servizio. In sintesi, la situazione di incompatibilità va valutata in concreto, tenendo conto della portata della funzione o dell’incarico svolti dal singolo commissario e della relativa incidenza nello svolgimento della determinata procedura di gara.
7.2. Nel caso di specie, in disparte quanto si dirà a proposito della compatibilità tra ruolo di RUP e membro della commissione di gara, va in concreto escluso il coinvolgimento del geom. Ca. nella sua qualità di RUP del Comune di (omissis), poiché questa non è immediatamente riferibile alla procedura di gara in questione, dal momento che il ruolo di responsabile unico del procedimento di gara era rivestito dal responsabile della C.U.C..
Quanto al provvedimento n. 106 del 1° marzo 2017, indicato nell’atto di appello come proveniente dal geom. Ca., si tratta soltanto di una rettifica della determinazione a contrarre del 2 febbraio 2017, quest’ultima precedente l’approvazione degli atti di gara -bando e disciplinare- che è stata interamente curata dalla centrale unica di committenza.
7.3. L’arch. Co., a sua volta, ha svolto un ruolo del tutto marginale in riferimento alla gara de qua, in quanto, come si dirà trattando del terzo motivo, è stato il responsabile della C.U.C., e non il dirigente del Comune di (omissis), ad adottare la definitiva determinazione a contrarre individuando gli elementi essenziali della procedura inerenti il “Servizio di raccolta differenziata” (provvedimento n. 54 del 17 febbraio 2017) e ad approvare gli atti di gara (provvedimento n. 67 del 10 marzo 2017).
Né in senso contrario può rilevare la proposta di approvazione dei documenti tecnici -effettivamente adottata dall’arch. Co. nella sua qualità di responsabile del servizio del Comune di (omissis)- in quanto non risulta aver partecipato alla loro elaborazione, affidata ad una società esterna, né alla formale approvazione, adottata dalla giunta comunale di (omissis).
Il provvedimento n. 293 del 2 agosto 2017, indicato nel ricorso in appello come proveniente dall’arch. Co., è una determinazione di “presa d’atto e ratifica della determinazione del responsabile della C.U.C. n. 77 del 21 luglio 2017- aggiudicazione definitiva”, all’evidenza del tutto ininfluente, nel senso preteso dall’appellante.
Il secondo motivo va respinto.
8. Col terzo motivo è dedotto il vizio di “Incompatibilità del primo presidente della commissione e sua sostituzione senza provvedimento espresso della PA”.
La disposizione di riferimento è costituita dal su riportato art. 22 del Regolamento C.U.C. (pure impugnato dalla ricorrente), laddove prevede che il Presidente della Commissione sia alternativamente il Responsabile della CUC o il RUP della stazione appaltante.
Nel caso di specie, il Presidente della commissione è stato individuato nel Responsabile della C.U.C., che ha svolto anche il ruolo di responsabile unico del procedimento, dapprima nella persona del dott. agr. Va. (d’ora innanzi “primo” Presidente) e -dopo l’avvicendamento nel corrispondente ruolo di Responsabile della C.U.C.- l’ing. Ma. (d’ora innanzi “secondo” Presidente).
8.1. L’appellante evidenzia che: il “primo” Presidente della commissione, nella qualità di Responsabile della C.U.C. ha adottato la determinazione a contrarre col già citato provvedimento n. 54 del 17 febbraio 2017; ha approvato gli atti di gara col già citato provvedimento n. 67 del 10 marzo 2017; ha nominato se stesso Presidente della commissione di gara con provvedimento n. 98 del 18 aprile 2017; nelle more della valutazione delle offerte è intervenuto l’avvicendamento tra il dott. agr. Va. e l’ing. Ma..
Deduce quindi:
– in primo luogo, l’illegittima sostituzione del Presidente della commissione nelle more della procedura, dato che “come si legge nei verbali di gara”, l’ing. Ma. ha “autonomamente” intrapreso le operazioni di gara e le attività di valutazione delle offerte, senza alcun formale e indispensabile provvedimento di nomina e senza le prescritte dichiarazioni di assenza di incompatibilità ;
– in secondo luogo, sia per l’uno che per l’altro dei due Presidenti della commissione di gara, la violazione dell’art. 77, comma 6 e 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, il co. 4 nel testo vigente ratione temporis (vale a dire quello precedente l’aggiunta di cui all’ultimo inciso, apportata dal d.lgs. n. 56 del 2017, che si assume non applicabile alla procedura de qua). Secondo l’appellante, vi sarebbe perciò assoluta incompatibilità tra i ruoli contemporaneamente ricoperti dai Presidenti della commissione giudicatrice di “responsabile della C.U.C.” e “responsabile della procedura” e la qualità, appunto, di presidente del seggio di gara (pure in ragione dei compiti che il regolamento della C.U.C, artt. 8, 9, 11 e 12, attribuisce al Responsabile della C.U.C., anche in qualità di responsabile del procedimento di gara). L’illegittimità dell’art. 22 del Regolamento C.U.C. sarebbe conseguenza del fatto che la norma -originariamente conforme all’art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006, che consentiva che il RUP della procedura potesse essere presidente della commissione di gara- sarebbe invece contrastante col sopravvenuto art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, che, nella versione ante “correttivo”, non avrebbe consentito che lo stesso soggetto potesse contemporaneamente ricoprire il ruolo di presidente del seggio di gara e di responsabile unico della procedura. Pertanto, al momento della pubblicazione del bando per la procedura de qua, l’art. 22 del Regolamento C.U.C. sarebbe stato in contrasto con la normativa nazionale vigente, in quanto l’art. 77, comma 4, ante “correttivo”, è norma immediatamente applicabile, anche nel regime transitorio delineato dall’art. 77, comma 12 (che fa rinvio, per la nomina della commissione, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, alle “regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”).
8.2. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Giova premettere che la norma transitoria da ultimo citata, cioè l’art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 è replicata nell’art. 216, comma 12 (quest’ultima, rimasta in vigore anche dopo l’abrogazione dell’altra col d.lgs. n. 56 del 2017); entrambe dispongono che la nomina dei commissari, fino all’istituzione dell’apposito Albo, avvenga secondo le regole proprie di ciascuna stazione appaltante.
Nel caso di specie, pertanto, non è contestato che si dovesse applicare l’art. 22 del Regolamento C.U.C., né è contestato che la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Tappino ne abbia fatto applicazione nell’individuare il Presidente ed i commissari della gara.
Pertanto, le due questioni di diritto poste dal motivo di ricorso in esame attengono:
– l’una alla necessità, ai sensi della norma regolamentare, di un formale provvedimento di sostituzione del Presidente del seggio di gara, nel caso di avvicendamento di due soggetti nel ruolo di Responsabile della C.U.C.;
– l’altra alla compatibilità dell’art. 22 del Regolamento della C.U.C. con l’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, nel testo applicabile ratione temporis.
8.3. Quanto alla prima questione, si conviene con la difesa dell’Unione dei Comuni intimata in primo grado (e con la difesa della controinteressata in appello) nell’interpretare l’art. 22 del Regolamento nel senso che non fosse necessario apposito e formale provvedimento di sostituzione del Presidente della commissione giudicatrice.
Infatti, a seguito della decadenza del dott. Va. dall’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione, e Responsabile della C.U.C., lo stesso, con decreto presidenziale n. 1/2017 del 12 giugno 2017, è stato sostituito dall’ing. Ma..
Ai sensi del Regolamento/Convenzione della C.U.C., l’attribuzione dell’incarico di responsabile dell’area Tecnica, in via di urgenza all’ing. Ma., ha determinato la contemporanea assunzione da parte di quest’ultimo, del ruolo di Responsabile della C.U.C., nonché di Presidente delle commissioni di gara nelle quali questo ruolo era attribuito al responsabile della C.U.C. secondo quanto previsto dal ridetto art. 22 del Regolamento.
8.3.1. La censura dell’appellante volta a sostenere che in ragione dell’asserita illegittimità della sostituzione del presidente sarebbe stata compromessa l’imparzialità di tutta intera la commissione di gara -sviluppata nell’ultima memoria mediante il richiamo del precedente di questo Consiglio di Stato, III, 7 novembre 2018, n. 6299- oltre ad essere del tutto nuova rispetto alle censure svolte negli atti introduttivi del primo e del secondo grado, è comunque infondata. L’infondatezza è dovuta sia a quanto detto sopra sul peculiare regime di sostituzione del presidente del seggio di gara in conseguenza della successione nel ruolo di Responsabile della C.U.C.; sia al fatto che il precedente giurisprudenziale citato non è pertinente, riferendosi alla ben diversa ipotesi in cui uno dei componenti della commissione sia stato rimosso perché ritenuto incompatibile, laddove nel caso di specie si è avuto un avvicendamento istituzionale nella carica dirigenziale, cui si è collegato l’avvicendamento nella carica di presidente della commissione di gara.
8.4. Quanto alla seconda questione, è noto il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare, dopo l’entrata in vigore dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, sulla nomina del RUP a Presidente della commissione di gara (e, a maggior ragione, a componente non presidente della commissione).
Sebbene questo sia stato risolto, per via normativa, mediante l’inserimento dell’inciso finale dell’art. 77, comma 4, ad opera del d.lgs. n. 56 del 2017, e sebbene la norma sopravvenuta non si applichi in via diretta alla gara de qua, svoltasi nel vigore del testo originario dello stesso comma 4, si ritiene che la modifica della disposizione non abbia una portata effettivamente innovativa.
In particolare, si ritiene che, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, nel testo originario, abbia conservato validità l’orientamento giurisprudenziale per il quale il cumulo delle funzioni di RUP e di presidente della commissione di gara non si pone in contrasto automaticamente, ed in termini di principio, con le regole di imparzialità che governano le pubbliche gare, fatta salva la valutazione nel singolo caso concreto (Cons. Stato, V, 20 novembre 2015 n. 5299, nonché id., V, 17 novembre 2014, n. 5632).
8.4.1. Infatti, come osservato dalla difesa della controinteressata, già le Linee Guida ANAC n. 3/2016 sul ruolo del RUP, predisposte ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 ed approvate con determinazione dell’ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, pur a fronte di un dettato normativo più restrittivo rispetto alla formulazione del previgente art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, hanno finito per privilegiare l’interpretazione dell’art. 77, comma 4, per la quale “Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza”.
Va sottolineato che lo schema di Linee Guida, nel testo sottoposto al Consiglio di Stato per il parere, non conteneva né l’inciso “di regola” né l’inciso finale. Tuttavia, la Commissione speciale, nel parere n. 1767/2016 del 2 agosto 2016, aveva osservato che “la disposizione che in tal modo viene interpretata (e in maniera estremamente restrittiva) è in larga parte coincidente con l’articolo 84, comma 4 del previgente ‘Codicè in relazione al quale la giurisprudenza di questo Consiglio aveva tenuto un approccio interpretativo di minor rigore, escludendo forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, quali quelle che le linee-guida in esame intendono reintrodurre (sul punto ex multis: Cons. Stato, V, n. 1565/2015)” ed aveva concluso nel senso che “non sembra condivisibile che le linee-guida costituiscano lo strumento per revocare in dubbio (e in via amministrativa) le acquisizioni giurisprudenziali”.
Orbene, data l’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e tenuto conto che le “acquisizioni giurisprudenziali” in parola sono relative al periodo di vigenza dell’articolo 84 del d.lgs. 163/06, che non prevedeva alcuna incompatibilità del RUP con il ruolo di presidente della commissione di gara, trova riscontro l’affermazione di cui sopra secondo cui va esclusa l’automatica incompatibilità del ruolo RUP con quello di presidente della commissione di valutazione. Con il corollario che -essendo questo l’approdo interpretativo raggiunto dalla giurisprudenza già nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, e non essendovi significativi indici della volontà del legislatore del d.lgs. n. 50 del 2016 di discostarsi dal previgente testo dell’art. 84, comma 4, come interpretato dalla citata giurisprudenza (cui adde Cons. Stato, V, 22 giugno 2012, n. 3682)- va esclusa, come pure detto, la portata innovativa della novella dell’art. 77, comma 4, del codice dei contratti pubblici, in quanto disposizione di mera ratifica dell’orientamento giurisprudenziale già prevalente.
Giova in proposito evidenziare che nel parere n. 2040/2017 del 25 settembre 2017, reso sul testo dello schema delle Linee Guida ANAC aggiornate a seguito delle modifiche apportate al testo del “Codice” ad opera del’decreto correttivò, si è dato definitivamente atto della “possibilità che il RUP sia altresì membro della Commissione giudicatrice – art. 77, co. 4”, superando definitivamente anche la possibilità di operare una distinzione tra ruolo di presidente e ruolo di commissario non presidente.
Quindi, con determinazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017, ANAC ha aggiornato in tale senso il testo delle Linee Guida n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 (Linee Guida Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 in modifica a quelle approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016).
8.4.2. Secondo l’appellante, peraltro, l’incompatibilità nel caso concreto sarebbe desumibile dalle sole circostanze che il responsabile della C.U.C. e responsabile del procedimento, nonché presidente della commissione giudicatrice, abbia nella prima sua qualità approvato gli atti di indizione della gara ed abbia poi approvato i verbali di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva.
L’assunto non può essere condiviso.
La valutazione richiesta sul punto alla stazione appaltante deve attenere alle attività concretamente svolte dal RUP, avendo riguardo non a profili di ordine formale, bensì di ordine sostanziale, quindi a ragioni specifiche ed obiettive di interferenza tra l’attività svolta ed il giudizio di merito sull’appalto (cfr. T.A.R. Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87, citata dalla difesa dell’appellata).
Le censure svolte dall’appellante si appuntano esclusivamente sulle qualifiche rivestite dai presidenti che si sono succeduti nella commissione giudicatrice e sui compiti istituzionalmente svolti dai medesimi in qualità di responsabili della C.U.C., e peraltro non tengono conto del dato -evidenziato dalla difesa dell’Unione dei Comuni del Tappino in primo grado- dirimente nel caso di specie, che il progetto per la raccolta differenziata, così come il capitolato speciale d’appalto ed il disciplinare tecnico sono stati redatti da una società esterna (Ew.) ed approvati dalla giunta comunale di (omissis).
8.4.3. In conclusione, va affermato che anche nelle procedure regolate dal d.lgs. n. 50 del 2016, bandite prima dell’entrata in vigore della modifica apportata al comma 4 dell’art. 77, mediante l’inserimento, ad opera del d.lgs. n. 56 del 2017, dell’inciso finale secondo cui “la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”, è legittima la composizione della commissione giudicatrice in caso di cumulo tra ruolo di RUP e quello di presidente del seggio di gara, fatta salva la dimostrazione di situazioni di incompatibilità riferibili alla singola procedura. Siffatta incompatibilità non consegue automaticamente all’adozione degli atti di indizione della procedura di gara ed all’approvazione degli atti della commissione di gara -nel caso degli enti locali, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del T.U.E.L.- dovendo essere allegati elementi idonei a dimostrare, in concreto, un condizionamento del presidente tale da inficiare l’attività interpretativa degli stessi atti di gara e l’attività di valutazione delle offerte.
8.4.4. Essendo mancata siffatta allegazione in riferimento alla procedura di gara oggetto del presente contenzioso, il terzo motivo va respinto.
9. Col quarto motivo è dedotta l’illegittimità della nomina della commissione e delle operazioni di valutazione in ragione del rapporto di subordinazione asseritamente esistente tra i due componenti della commissione (per essere il geom. Ca. gerarchicamente subordinato all’arch. Co., dirigente responsabile dell’unità organizzativa del servizio tecnico-gestione del territorio del Comune di (omissis), nel quale servizio tecnico risulta incardinato il geom. Ca.).
9.1. Il motivo è infondato in punto di fatto.
Come contro-dedotto già nel primo grado di giudizio dalla difesa dell’Unione dei Comuni del Tappino, il geom. Ca. è dipendente a tempo indeterminato, dunque, in pianta organica del Comune di (omissis) dove si occupa dei progetti attinenti la ricostruzione post-sisma, mentre l’architetto Co. è titolare di un contratto ex art. 110 d.lgs. 267 del 2000 dunque, per espressa previsione di legge, al di fuori della dotazione organica dell’ente.
Questi dati di fatto non sono stati smentiti né altrimenti contestati dalla ricorrente e sono, di per sé, idonei ad escludere un rapporto di subordinazione gerarchica secondo la pianta organica comunale.
Il quarto motivo va respinto.
10. Col quinto motivo è dedotto il vizio di “omessa pubblicazione dei curricula dei commissari”, nonché delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, con asserita violazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016 e del d.lgs. n. 33 del 2013. Secondo l’appellante, tale omissione -impedendo di verificare le effettive competenze dei commissari chiamati in qualità di esperti a partecipare alla commissione, l’esistenza di cause di incompatibilità (ai sensi dell’art. 77, comma 9, codice dei contratti pubblici e 22 regolamento C.U.C.), nonché di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 42 del codice, o, ancora di cause di inconferibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 77, comma 6, del codice e 51 cod. proc. civ.- determinerebbe l’illegittimità dell’intera procedura di gara. Gli atti sarebbero inoltre nulli per violazione dell’art. 1, comma 15, della legge n. 190 del 2012 e degli artt. 19 e 23 del d.lgs. n. 33 del 2013, i quali fissano obblighi di pubblicazione che sarebbero “elemento essenziale degli atti della PA, nel caso specifico, del provvedimento di nomina della commissione”.
10.1. Il motivo è infondato.
Nessuna delle forme di pubblicità richieste dalla legge, ai diversi fini perseguiti dalle norme in tema di trasparenza nella p.a. richiamate dall’appellante, costituisce “elemento essenziale” dell’atto di nomina dei commissari di gara, la cui mancanza -analogamente alla violazione degli obblighi di forma prescritti appunto per gli atti formali- ne causi l’illegittimità o, addirittura, la nullità .
La procedura di gara può essere inficiata soltanto dall’effettiva esistenza, in concreto, delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi che l’adempimento dei detti obblighi di trasparenza e di pubblicità mira soltanto a prevenire, favorendo la conoscenza (o conoscibilità ) delle diverse situazioni ivi considerate.
Peraltro, nel caso di specie, la conoscenza del provvedimento di nomina della commissione di gara è stata assicurata mediante la pubblicazione sull’Albo pretorio dell’Unione dei Comuni del Tappino.
Il quinto motivo va respinto
11. In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di appello concernenti la validità della procura speciale, con assorbimento del terzo, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso in primo grado va ritenuto ammissibile, ma va respinto, all’esito dell’esame dei motivi di merito, riproposti in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm..
Restano assorbiti gli ulteriori profili di inammissibilità del ricorso in primo grado e di inammissibilità dell’appello riproposti ed eccepiti dalla difesa dell’appellata Ec. S.r.l.
11.1. Si ritiene di giustizia la compensazione delle spese di entrambi i gradi, poiché, pur essendo la società ricorrente, qui appellante, soccombente all’esito dell’intero giudizio, è stata tuttavia riformata la statuizione di inammissibilità del ricorso di cui alla sentenza appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara ammissibile il ricorso; pronunciando su quest’ultimo, all’esito dell’esame dei motivi riproposti ai sensi dell’art. 101, co.2, cod. proc. amm., respinge il ricorso proposto da Gi. En. S.r.l..
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa – Presidente FF
Raffaele Prosperi – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere, Estensore

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *