Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 14 aprile 2020, n. 2401
La massima estrapolata:
Nell’ambito di una procedura per la concessione di contributi pubblici il soccorso istruttorio non costituisce un obbligo assoluto e incondizionato per l’Amministrazione, “dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par condicio (che ne esclude l’utilizzazione suppletiva nel caso dell’inosservanza di adempimenti procedimentali significativi) ed il c.d. limite degli elementi essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda).
Sentenza 14 aprile 2020, n. 2401
Data udienza 20 febbraio 2020
Tag – parola chiave: Contributi pubblici – Procedura comparativa – Requisiti di partecipazione – Soccorso istruttorio – Utilizzo – Limite degli elementi essenziali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 7623 del 2019, proposto da
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…).
contro
Associazione Culturale Te. del Sa., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fa. Tr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.C. Ab. Ci. Sp., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Co., Ro. Re., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Te. dei Co. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lu. Br., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo Sezione Prima n. 00414/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Associazione Culturale Te. del Sa., di A.C. Ab. Ci. Sp. e dell’Associazione Te. dei Co. Onlus;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2020 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Sa., Br., Co., Tr.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha accolto il ricorso avanzato dall’associazione A.C. Ab. Ci. Sp. contro la Regione Abruzzo e nei confronti dei controinteressati Te. dei Co. Onlus e Associazione Culturale Te. del Sa. per l’annullamento della graduatoria finale e degli atti della procedura relativi all’avviso pubblico avente ad oggetto “Invito alla presentazione di progetti di residenze per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Abruzzo – triennio 2018-2020”, per il finanziamento di un numero massimo di tre progetti, concluso con l’ammissione a finanziamento dell’Associazione Te. dei Co. Onlus (punti 62), di Fl. Me. Onlus (punti 53) e dell’Associazione culturale Te. del Sa. (punti 51).
1.1. La ricorrente, collocata in graduatoria al quarto posto, quindi in posizione utile per ottenere il finanziamento in caso di esclusione delle controinteressate, ha formulato tre motivi di ricorso e, dopo l’accesso agli atti, due motivi aggiunti.
Hanno resistito in giudizio sia la Regione Abruzzo che le associazioni controinteressate.
1.2. La sentenza -respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse – ha accolto il primo e principale motivo di ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti gravati “nei limiti dell’interesse”, con vittoria di spese di lite per l’Associazione ricorrente.
2. La Regione Abruzzo ha proposto appello con unico articolato motivo. Ha quindi riproposto le eccezioni e le difese relative ai motivi assorbiti in primo grado.
2.1. Le associazioni Te. dei Co. Onlus e Associazione culturale Te. del Sa. si sono costituite prestando adesione all’appello.
2.2. A.C. Ab. Ci. Sp. ha resistito al gravame ed ha riproposto i motivi assorbiti ai sensi dell’art. 101 Cod. proc. amm..
2.3. Con decreto cautelare del 23 settembre 2019, n. 4773, ritenuto il periculum in mora, è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata. Sull’impegno delle parti a non darvi comunque esecuzione, assunto con dichiarazioni rese nel verbale della camera di consiglio del 17 ottobre 2019, è stata fissata l’udienza di merito.
2.4. All’udienza pubblica del 20 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memoria dell’associazione A.C. Ab. Ci. Sp. e di memoria di replica della Regione Abruzzo.
3. La sentenza appellata ha dichiarato fondato il primo motivo di ricorso (rubricato come violazione dell’articolo 7 dell’avviso pubblico, nonché degli articoli 3 e 6 della L. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili, violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio dei concorrenti, perché le controinteressate, pur non avendo allegato alla domanda tutta la documentazione prescritta a pena di esclusione, sarebbero state invitate ad integrare gli atti invece di essere sic et simpliciter escluse dalla procedura comparativa), con assorbimento dei motivi espressamente dichiarati subordinati e dei motivi aggiunti, sulla base della seguente motivazione:
“L’avviso pubblico scandiva la fase istruttoria delle domanda in due fasi: una prima fase diretta a verificare l'”ammissibilità formale” delle istanze, “la completezza e correttezza della documentazione presentata”, il possesso dei requisiti soggettivi di ammissione (par. 9); una seconda fase diretta alla valutazione e selezione “dei progetti ritenuti formalmente ammissibili” (par. 9.3).
Il paragrafo 7.5 dell’avviso pubblico prevedeva la documentazione da presentare a corredo dell’istanza, tra cui:
-“la copia dei bilanci relativi all’ultimo triennio, approvati dagli organi preposti”;
-“il curriculum e documentazione e/o altro materiale informativo/promozionale da cui risulta l’esperienza almeno triennale nella pratica dell’attività di residenza…”.
L’art. 7.7 dell’avviso pubblico sanzionava con l’esclusione le domande presentate oltre il termine previsto, “con documentazione assente”, sancendo il divieto di ammissione di tali domande alla successiva fase di valutazione.
Orbene, dalla tabella allegata alla Determinazione dirigenziale n. DPH003/205 del 16 ottobre 2018 (doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente), recante gli esiti dell’attività della prima fase dell’istruttoria finalizzata alla valutazione di ammissibilità delle istanze emerge che le domande delle controinteressate non erano complete di tutta la documentazione richiesta al par. 7.5.
In particolare, dalla citata tabella si evince che l’istanza presentata dall’Associazione culturale Te. del Sa.: era priva, tra l’altro, del curriculum del soggetto proponente.
Quanto all’istanza di contributo dell’Associazione Te. dei Co. Onlus è risultato che era priva dei bilanci relativi all’ultimo triennio approvati dagli organi preposti.
Le domande delle controinteressate erano quindi prive di documenti, che la lex specialis imponeva di allegare alla domanda, a pena di esclusione e di non ammissione alla fase di valutazione successiva.
Ne consegue che l’Amministrazione, alla luce di quanto rilevato nella prima fase dell’istruttoria, una volta accertata la mancata presentazione, unitamente alla domanda, della “copia dei bilanci relativi all’ultimo triennio” e del “curriculum” da parte delle Associazioni culturali controinteressate, in doverosa e corretta applicazione della lex specialis (par. 7.7. e par. 7.5) era obbligata escludere le controinteressate dalla procedura.
L’amministrazione non poteva, infatti, avvalersi, della clausola di cui al par. 9.2 dell’Avviso
Pubblico, la quale prevede la possibilità per l’Amministrazione “…di richiedere ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell’iniziativa assegnando un termine perentorio non superiore a 7 giorni per la presentazione delle integrazioni”.
Detta disposizione consente unicamente la richiesta di documenti “ulteriori” e di “integrazioni” rispetto a quelli tassativamente elencati al par. 7.5 dell’Avviso pubblico.
Ne deriva l’illegittimità degli atti di ammissione delle controinteressate alla successiva fase di valutazione dei progetti nel merito, con conseguente illegittimità del provvedimento finale di approvazione della graduatoria e ammissione a finanziamento dei progetti dell’Associazione Te. dei Co. Onlus e dell’Associazione culturale Te. del Sa..”.
4. Con l’unico articolato motivo di gravame (Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. B) della legge 241/1990; violazione e falsa applicazione del par. 9.2 e 7.7 della lex specialis – avviso pubblico), la Regione Abruzzo sostiene che il T.a.r. avrebbe seguito un’erronea interpretazione delle clausole dell’avviso pubblico, asserendo, da un lato, l’applicabilità del paragrafo 7.7 e negando, dall’altro, l’operatività del paragrafo 9.2; e segnatamente:
– a) quanto al primo, i documenti considerati dal par.7.5 non risultavano “del tutto assenti” nella documentazione prodotta dalle controinteressate, dal momento che: per l’Associazione Culturale Te. del Sa., il curriculum (da cui risultava l’esperienza triennale nella pratica delle attività di residenza), pur non essendo stato prodotto, era stato tuttavia citato espressamente nell’allegato n. 5 della domanda; per il Te. dei Co. onlus, i files di bilancio, “asseritamente mancanti”, erano stati indicati nella domanda al punto 4) e, tra gli allegati della domanda, erano presenti i verbali di approvazione; pertanto, sebbene si trattasse di produzioni che necessitavano di integrazioni, “tuttavia le carenze segnalate non erano affatto tali da rendere necessaria la presentazione di ulteriori documenti previsti dalla lex specialis al par. 7.5 e del tutto omessi dalle parti”; comunque, in relazione ad ognuno dei documenti richiesti con le note prot. n. 277761 e 277777 del 9 ottobre 2018, i proponenti avevano già reso, in una con la domanda, formali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti notori, secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in tale situazione non avrebbe potuto trovare applicazione il disposto del paragrafo 7.7 dell’avviso, che letteralmente si dovrebbe interpretare -secondo la Regione Abruzzo- come riferito al solo caso di documentazione assente, vale a dire all’ipotesi in cui tutti i documenti richiesti dal paragrafo 7.5 dell’avviso pubblico fossero risultati mancanti; considerata la ratio della previsione dell’art. 7.7, sarebbe sproporzionato e contrario al principio del favor partecipationis il provvedimento di immediata esclusione delle associazioni, la cui documentazione non risultava mancante, ma soltanto incompleta;
– quanto al secondo, cioè al par. 9.2. dell’avviso pubblico, si sarebbe trattato di alternativa percorribile da parte dell’amministrazione, in quanto la disposizione è espressione dell’art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, in tema di soccorso istruttorio, da intendersi come istituto generale del procedimento amministrativo, secondo le indicazioni giurisprudenziali riportate in ricorso; di modo che il par. 9.2, se inteso come preteso dalla ricorrente, sarebbe stato illegittimo per violazione del citato art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 e per la manifesta sproporzione della clausola escludente; nel caso di specie, le associazioni controinteressate avrebbero pienamente rispettato quegli “oneri minimi di cooperazione” che, secondo la giurisprudenza, impediscono l’esclusione e consentono all’amministrazione di operare il soccorso istruttorio per porre rimedio a vizi non gravi né insanabili, in quanto non connessi alla mancanza di elementi essenziali richiesti a pena di esclusione, come quando il soccorso istruttorio è rivolto “a consentire la precisazione e la regolarizzazione della documentazione esistente”, come sarebbe stato nella procedura de qua.
4.1. L’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 è richiamato anche nella memoria di costituzione dell’associazione Te. dei Co. onlus, al fine di orientare l’interpretazione dell’art. 9.2 dell’avviso pubblico. La controinteressata condivide altresì l’interpretazione che la Regione ha inteso dare al par. 7.7 dell’avviso pubblico, secondo quanto sopra sintetizzato.
4.2. Sia l’appellante che la controinteressata evidenziano inoltre, a riscontro della par condicio assicurata nella gestione della procedura sub iudice, che la Regione Abruzzo avrebbe fatto applicazione del par. 9.2 per invitare la stessa associazione ricorrente ad integrare la documentazione presentata con la domanda di partecipazione.
5. Le censure dell’unico motivo di appello non sono fondate.
5.1. Le disposizioni dell’avviso pubblico rilevanti per la decisione sono quelle riportate nella sentenza di primo grado, e cioè :
– il paragrafo 7.5, secondo il quale: “L’istanza deve essere completa della seguente documentazione:
a) modulistica di adesione al presente avviso, compilata in ogni sua parte (allegato C, allegato D e allegato E del presente Avviso)
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto in vigore;
c) copia dei bilanci relativi all’ultimo triennio, approvati dagli organi preposti;
d) curriculum e documentazione e/o altro materiale informativo/promozionale da cui risulta l’esperienza almeno triennale nella pratica della attività di residenza nonché la partecipazione a rete di scouting e promozione;
e) curricula delle figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo nel progetto;
f) altra documentazione ritenuta necessaria o utile per la migliore rappresentazione degli elementi di valutazione (come da Scheda di progetto);
g) fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante, in caso di sottoscrizione autografa.”.
– il paragrafo 7.7, secondo il quale “Le domande presentate oltre il termine sopra riportato, con documentazione assente o che non utilizzino la modulistica allegata al presente Avviso non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse.”.
L’interpretazione letterale dell’una e dell’altra è nel senso che:
– i documenti richiamati, uno per uno, nelle lettere da a) a g), del par. 7.5 avrebbero dovuto essere allegati necessariamente alla domanda, non essendo reputata sufficiente per l’ammissione ed il passaggio alla fase di valutazione, la mera dichiarazione sostitutiva di notorietà di possesso dei requisiti;
– la mancanza della documentazione di cui al par.7.5, messa sullo stesso piano della mancanza della domanda e della sua presentazione oltre il termine perentorio, avrebbe comportato l’esclusione ai sensi del par.7.7.
Non appare infatti coerente già con la lettera di tale ultima previsione l’assunto della Regione Abruzzo secondo cui l’esclusione si sarebbe dovuta comminare soltanto nel caso di domande mancanti del tutto di allegati, quindi solo ove fossero mancati tutti i documenti elencati dalla a) alla g) del paragrafo precedente.
Il canone ermeneutico fondamentale basato sulla rigorosa interpretazione letterale delle clausole recate dai bandi delle procedure comparative (cfr. da ultimo, Cons. Stato, III, 6 marzo 2019, n. 1547, anche per i richiami giurisprudenziali) induce già a concludere per la correttezza dell’interpretazione sostenuta dall’associazione ricorrente e condivisa dal primo giudice.
5.1.2. Peraltro, l’interpretazione del par. 7.7. nel senso preteso dalla Regione Abruzzo è contraria anche al canone dell’interpretazione complessiva delle clausole, che ne impone l’interpretazione le une per mezzo delle altre (arg. ex art. 1363 cod. civ.), poiché priverebbe di senso l’imposizione del par. 7.5, che come detto prescrive come necessaria la produzione di tutti i documenti ivi indicati nel dettaglio, ciascuno dei quali evidentemente ritenuto essenziale ai fini dell’ammissione alla procedura.
5.1.3. Inoltre, l’interpretazione patrocinata dall’appellante appare illogica e contraria anche alla ratio che, secondo la stessa Regione Abruzzo, sosterrebbe la previsione del par. 7.7 -vale a dire quella di evitare di allungare oltre misura i tempi del procedimento, garantendone la speditezza ma anche la correttezza, nell’osservanza della par condicio tra tutti i partecipanti; questa si può ritenere effettivamente perseguita solo se si intendano imposti, a pena di esclusione, eguali oneri minimi di produzione documentale, tutti da rispettare entro il medesimo termine perentorio.
5.1.4. In mancanza di impugnazione delle clausole dell’avviso pubblico qui in contestazione, non sarebbe nemmeno rilevante la verifica della proporzionalità della previsione dell’esclusione per il mancato rispetto dell’onere della tempestiva produzione documentale.
Essa, tuttavia, è in linea con la giurisprudenza amministrativa -impropriamente richiamata a sostegno delle ragioni dell’appellante- che piuttosto consente l’imposizione di oneri specifici, anche di tipo formale, ai partecipanti alle procedure comparative e di massa; si tratta di oneri minimi di cooperazione, quale appunto è il dovere di fornire, tra l’altro, la documentazione prescritta, a pena di inammissibilità o di esclusione, nel rispetto del termine perentorio all’uopo assegnato (così, da ultimo, Cons. Stato III, 22 febbraio 2019, n. 1236, che ha richiamato l’insegnamento giurisprudenziale per il quale “nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241 del 1990 non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità – rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (Cons. Stato Sez. III, 24 novembre 2016, n. 4932; n. 4931; Ad. Plen., 25 febbraio 2014 n. 9)”.
Siffatto insegnamento giurisprudenziale risulta vieppiù valido nel caso di specie sol che si consideri che la produzione documentale imposta con l’avviso pubblico riguardava documenti puntualmente indicati e nella disponibilità di ciascuno dei partecipanti sin dal momento di presentazione delle domande, sicché sarebbe stata possibile con l’impiego della diligenza minima esigibile da chi richieda di accedere ad un pubblico beneficio.
Giova sottolineare che con riferimento specifico ai contributi pubblici è stato anche affermato che “in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario ma anche quello dell’organismo che lo elargisce il quale, a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obbiettivi del superiore livello politico istituzionale; logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamento devono essere interpretate in modo rigoroso e quanto più conformemente con gli obbiettivi avuti di mira dal normatore, […]” (cfr. Consiglio di Stato IV 12 gennaio 2017 n. 50).
5.2. Né può diversamente argomentarsi, in generale, per la previsione dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, ovvero, nel caso specifico, per la previsione del par. 9.2 dell’avviso pubblico, che fa applicazione del soccorso istruttorio nella procedura de qua.
5.2.1. Quanto, infatti, alla norma della legge sul procedimento amministrativo, è sufficiente ribadire -oltre ai principi già richiamati in tema di obblighi di correttezza, di solidarietà e di auto-responsabilità che rinvengono il loro fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost. e che rendono legittima l’imposizione di oneri, anche formali, di collaborazione a carico dei partecipanti a pubbliche selezioni- anche l’affermazione giurisprudenziale per la quale “le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione del principio della par condicio” (Cons. Stato, IV, 4 ottobre 2018, n. 5698).
5.2.2. Quanto poi al par. 9.2. (che riservava all’amministrazione provinciale la possibilità “…di richiedere ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell’iniziativa assegnando un termine perentorio non superiore a 7 giorni per la presentazione delle integrazioni”) è letterale ed inequivocabile il riferimento a “ulteriori” documenti, vale a dire a documenti diversi da quelli richiesti a pena di esclusione, senza che tale interpretazione svuoti di contenuto la disposizione della legge di gara che consente l’intervento dell’amministrazione regionale in soccorso dei soggetti richiedenti.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Abruzzo, anche in caso di assolvimento dell’onere della produzione documentale richiesta a pena di esclusione dal par. 7.5 dell’avviso pubblico, sarebbe stato possibile rinvenire situazioni di incompletezza, che avrebbero reso necessario integrare questa stessa documentazione o produrne altra, per come fatto palese dal contenuto delle note prot. n. 277761 e 277777 del 9 ottobre 2018, con le quali, oltre ai documenti essenziali, sono stati richiesti documenti e chiarimenti ulteriori.
5.2.3. La disposizione della legge di gara va quindi interpretata, come fatto dal giudice di primo grado, conformemente al principio giurisprudenziale per il quale il soccorso istruttorio non costituisce un obbligo assoluto e incondizionato per l’Amministrazione, “dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par condicio (che ne esclude l’utilizzazione suppletiva nel caso dell’inosservanza di adempimenti procedimentali significativi) ed il c.d. limite degli elementi essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda) “, come ha chiarito la costante giurisprudenza di questo Consiglio (v., ex plurimis, Cons. Stato, V, 5 dicembre 2012, n. 6248, richiamata da Cons. Stato, III, 26 febbraio 2016, n. 796).
Esso comporta che il soccorso istruttorio non può essere applicato in caso, come quello di specie, di inadempimento di una previsione dell’avviso pubblico che, in una procedura comparativa, imponga a pena di esclusione la presentazione di documenti entro un dato termine (cfr. Cons. Stato, IV, n. 50/2017 cit.).
5.4. Dato quanto sin qui esposto, la mancata produzione, da parte dell’Associazione Culturale Te. del Sa., del curriculum del soggetto proponente (prescritto a pena di esclusione dalla lettera d del richiamato par. 7.5 dell’avviso pubblico, essenziale per verificare la sussistenza del requisito concernente l’esperienza del richiedente) e, da parte dell’Associazione Culturale Te. dei Co., dei bilanci relativi all’ultimo triennio approvati dagli organi preposti (prescritti a pena di esclusione dalla lettera c del richiamato par. 7.5 dell’avviso pubblico, essenziale per la verifica del requisito concernente l’affidabilità e la solidità economica del richiedente) non avrebbe potuto essere sostituita con la sola indicazione dei documenti (non prodotti) contenuta nelle domande o negli allegati né con la produzione di documenti diversi (come i verbali di approvazione dei bilanci).
5.5. Infine, estraneo all’oggetto del giudizio è quanto affermato dall’appellante e dall’associazione controinteressata in merito a presunte carenze della domanda dell’associazione ricorrente, che sarebbero state sanate col soccorso istruttorio, dal momento che non è stato proposto ricorso incidentale.
6. L’appello va quindi respinto, restando con ciò definitivamente assorbiti i motivi non esaminati in primo grado e riproposti in appello ex art. 101, comma 2, Cod. proc. amm..
6.1. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell’appellante Regione Abruzzo ed in favore dell’appellata A.C. Ab. Ci. Sp.; sussistono giusti motivi di compensazione delle spese con le controinteressate, atteso che queste, pur legittimate all’impugnazione, si sono limitate a prestare adesione al gravame regionale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante Regione Abruzzo al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore dell’appellata A.C. Ab. Ci. Sp., nell’importo complessivo di Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge. Compensa le spese con le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Fabio Franconiero – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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