Per il principio di prevalenza dell’appello

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 20 ottobre 2020, n. 6344.

Per il principio di prevalenza dell’appello, ai fini dell’ammissibilità della revocazione avverso la sentenza di primo grado, è necessario che la parte deduca che i motivi veicolati con la revocazione non avrebbero potuto essere fatti valere da essa con l’appello.

Sentenza 20 ottobre 2020, n. 6344

Data udienza 15 ottobre 2020

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Antimafia – Contratti pubblici – Risoluzione – Interdittive – Controversia – Ricorso per revocazione – Inammissibilità per tardività – Revocazione avverso sentenze di primo grado – Condizioni di ammissibilità – Fattispecie – Inammissibilità per violazione art. 106, comma 3, c.p.a.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2429 del 2020, proposto dal sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Gi. Pa., con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via (…)
contro
Ministero dell’Interno e Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via (…)
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria –OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso R.G. -OMISSIS- proposto dal sig. -OMISSIS- per la revocazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Reggio Calabria -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura (U.T.G.) di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020 il Cons. Pietro De Berardinis ed udito per la parte appellante l’avv. Gi. Pa.;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- propone appello avverso la sentenza del T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, –OMISSIS-, che ha dichiarato inammissibile la revocazione da lui proposta nei confronti della sentenza del medesimo Tribunale Amministrativo -OMISSIS-
1.1. In particolare, con la sentenza-OMISSIS-cit. il predetto T.A.R. ha respinto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- contro il provvedimento del Prefetto di Reggio Calabria recante note interdittive nei suoi confronti, a seguito delle quali è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria.
1.2. Nella revocazione il ricorrente ha lamentato anzitutto come nel giudizio da lui proposto avverso il provvedimento del Prefetto di Reggio Calabria non fosse stato comunicato al suo difensore -OMISSIS- nel domicilio eletto -OMISSIS-l’avviso di fissazione dell’udienza pubblica di discussione, tenutasi il 14 gennaio 2015, con grave lesione del suo diritto di difesa, poiché nessuno è potuto intervenire per lui in tale udienza e la causa è andata in decisione ed è stata poi decisa con la sentenza-OMISSIS-(che ha respinto le sue domande).
1.3. Il sig. -OMISSIS- ha lamentato, inoltre, la mancata comunicazione all’avv. -OMISSIS- dell’avviso di deposito della predetta sentenza -OMISSIS- cosicché di questa egli ha potuto avere notizia solo il 22 ottobre 2015, quando ha ricevuto la richiesta, inoltratagli dall’Avvocatura dello Stato con lettera raccomandata del precedente 16 ottobre, di pagare le spese di lite: in questo modo, però, gli sarebbe stata preclusa la possibilità di proporre appello nei termini di legge, con ulteriore vulnus ai suoi diritti di difesa.
2. Come si è detto, con la sentenza oggetto del presente appello il T.A.R. ha dichiarato inammissibile la revocazione.
2.1. I giudici di prime cure hanno preso atto che, in effetti, nel caso di specie l’udienza di discussione della causa era stata fissata, dall’ordinanza cautelare di rigetto, al 4 marzo 2015 e che poi, a seguito di istanza di prelievo dello stesso ricorrente, l’udienza pubblica è stata anticipata al 14 gennaio 2015, senza però che tale anticipazione venisse comunicata all’avv. -OMISSIS-, difensore del sig. -OMISSIS-: il relativo avviso, infatti, veniva trasmesso al precedente difensore.
2.2. Tuttavia – rileva la sentenza -OMISSIS-cit. – il ricorso per revocazione è stato notificato il 18-21 dicembre 2015, dunque oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art. 92, comma 3, c.p.a.: la sentenza-OMISSIS-cit. infatti, è stata pubblicata il 16 marzo 2015, cosicché la revocazione è stata notificata nove mesi dopo detta pubblicazione.
2.3. Al riguardo il T.A.R. precisa che non si può invocare la deroga al decorso dell’ora visto termine di sei mesi prevista dal comma 4 del medesimo art. 92 c.p.a., poiché tale deroga riguarda unicamente le violazioni iniziali e radicali del contraddittorio (nullità del ricorso e della sua notificazione) e non si estende a quelle successive. Né la tempestività della revocazione può essere sostenuta – aggiungono i giudici – invocando la mancata comunicazione al legale del ricorrente dell’avviso di deposito della sentenza, atteso che il termine di impugnativa di sei mesi decorre dalla pubblicazione della sentenza e tale decorso, per consolidata giurisprudenza, non viene impedito dalla mancata comunicazione del deposito della stessa.
2.4. Da ultimo la sentenza -OMISSIS-cit. sottolinea come nella fattispecie per cui è causa il vizio del contraddittorio (omesso avviso dell’anticipazione dell’udienza di discussione al 14 gennaio 2015) avrebbe potuto essere fatto valere dal ricorrente mediante appello nei termini di legge, o, addirittura, neutralizzato con una condotta improntata all’ordinaria diligenza processuale, quale l’avv. -OMISSIS- avrebbe potuto tenere comparendo all’udienza già stabilita del 4 marzo 2015 e lì potendo venire a conoscenza dello stato processuale della causa: il che – conclude la sentenza – le avrebbe permesso di approntare opportuni rimedi.
3. Nell’atto di appello il sig. -OMISSIS- contesta l’iter argomentativo e le conclusioni della sentenza impugnata, formulando i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 136 c.p.a., con riferimento anche all’art. 24 Cost. per violazione del diritto di difesa, per effetto dell’omessa comunicazione alla parte costituita, per il tramite del suo difensore costituito nel domicilio eletto, della data di trattazione in pubblica udienza del giudizio, in quanto la violazione del diritto di difesa insita in detta omissione sarebbe evidente, non avendo potuto il legale del ricorrente partecipare all’udienza ed espletarvi l’attività difensiva, che, invece, è stata svolta dalla difesa erariale. L’affermazione, poi, che il ricorrente avrebbe dovuto farsi parte diligente, potendo così apprendere dell’assegnazione della causa in decisione, non sarebbe corretta, essendo la diligenza un modus, mentre la comunicazione è un obbligo prescritto dalle norme che disciplinano il corretto svolgimento del processo;
b) violazione dell’art. 89, comma 3, e dell’art. 92, comma 4, c.p.a., in correlazione con l’art. 24 Cost. e violazione del diritto di difesa per la mancata comunicazione del deposito della sentenza, con le relative conseguenze ai fini della decorrenza del termine per proporre appello, poiché l’art. 89, comma 3, c.p.a. stabilisce il diritto delle parti di ricevere la comunicazione della pubblicazione della sentenza, senza sottoporlo ad un obbligo di diligenza delle parti stesse, in virtù del quale queste si debbano di continuo informare circa la decisione della causa ed il deposito della sentenza. Sarebbe, inoltre, errata la declaratoria di inammissibilità per decorso del termine semestrale di impugnativa, avendo il -OMISSIS- proposto il ricorso per revocazione entro il termine di sessanta giorni da quando ha avuto conoscenza della sentenza-OMISSIS-cit.;
c) illegittimità costituzionale dell’interpretazione seguita dal T.A.R. per violazione dell’art. 24 Cost. in relazione all’affermazione che non è necessaria, ai fini del decorso del termine di impugnativa, la comunicazione dell’intervenuta pubblicazione della sentenza, in ragione dei diritti negati alla parte a seguito della violazione dell’obbligo di conoscenza e dell’obbligo di effettuare la comunicazione alla parte regolarmente costituita nel processo.
3.1. Di seguito l’appellante ha formulato la doglianza di “omessa motivazione in merito al ricorso introduttivo a causa dell’illegittimità della sentenza di cui si chiede la revocazione”, riproponendo le argomentazioni proposte con il ricorso introduttivo e concludendo per l’accoglimento delle domande veicolate con il medesimo ricorso introduttivo.
3.2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura (U.T.G.) di Reggio Calabria, con atto meramente formale.
3.3. All’udienza pubblica del 15 ottobre 2020, essendo comparso il difensore del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello è infondato, in quanto la sentenza impugnata è condivisibile nel suo iter argomentativo e nelle conclusioni e, perciò, meritevole di conferma. Ad essa va apportata un’unica correzione – che comunque non incide sul decisum – poiché la tardiva proposizione della revocazione va qualificata in termini di irricevibilità, piuttosto che di inammissibilità della stessa.
4.1. Invero, la tardività del ricorso per revocazione risulta per tabulas, essendo stato esso notificato il 18-21 dicembre 2015, perciò ben oltre il termine “lungo”, previsto dall’art. 92, comma 3, c.p.a., di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (n. 248/2015): pubblicazione avvenuta, come si è detto, il 16 marzo 2015.
4.2. Né in contrario potrebbe invocarsi l’art. 89, comma 3, c.p.a., il quale così recita: “il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite”. Per giurisprudenza consolidata, infatti, “la comunicazione della sentenza ad opera della segreteria del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 89, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), integra un’attività informativa estranea al procedimento di pubblicazione della sentenza, del quale non costituisce elemento costitutivo né requisito di efficacia; conseguentemente essa non ha alcun ruolo ai fini del termine lungo per impugnare” (cfr. C.d.S, Sez. VI, 31 gennaio 2017, n. 405; Sez. V, 15 novembre 2012, n. 5770): l’art. 92, comma 3, c.p.a., infatti, fa decorrere il cd. termine lungo per l’impugnazione della sentenza dalla data certa e univoca della pubblicazione di questa e non attribuisce rilevanza, sotto tale aspetto, alla comunicazione del suo deposito (C.d.S., Sez. VI, n. 405/2017, cit.; Sez. III, 8 settembre 2016, n. 3828, che richiama C.d.S., Sez. VI, n. 6484 del 12 dicembre 2011, pronunciata sulla base della legislazione anteriore all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, ma seguendo un’analoga linea argomentativa).
4.3. Neppure qui rileva, ai fini del decorso del termine di impugnativa, l’art. 92, comma 4, c.p.a., che stabilisce la non opponibilità del cd. termine lungo per l’impugnazione della sentenza alla sola parte che dimostri di non aver avuto conoscenza della decisione a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione (C.d.S., Sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6351): ipotesi, di stretta interpretazione visto il carattere derogatorio della norma, diversa da quella di cui ora si discute.
4.4. D’altro canto, giustamente il T.A.R. ha sottolineato come il difensore del sig. -OMISSIS- avrebbe potuto rendersi conto della stato processuale della causa comparendo all’udienza pubblica del 4 marzo 2015 (cioè la data in un primo tempo fissata per l’udienza) e così tenendo una condotta improntata a un canone di diligenza processuale. Tanto più il difensore avrebbe dovuto prestare attenzione – è il caso di aggiungere rispetto a ciò che hanno detto i giudici di prime cure – visto che era stato lo stesso ricorrente a presentare istanza di prelievo e quindi a chiedere la sollecita trattazione della causa. Deve escludersi, perciò, l’ipotizzabilità, nel caso ora in esame, di un errore scusabile idoneo a rimettere in termini la parte, atteso che tale rimedio, di natura eccezionale, postula oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto, presupponendo il comportamento diligente della parte (cfr. C.d.S., Sez. V, 30 aprile 2014, n. 2243 e 3 ottobre 2003, n. 5758; Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 3694).
5. La revocazione, oltre che tardiva, è anche inammissibile, perché presentata in violazione di quanto dispone l’art. 106, comma 3, c.p.a., che consente di proporre revocazione nei confronti delle sentenze di primo grado solamente nei casi in cui i vizi non possano essere fatti valere mediante proposizione di appello. Alla luce dell’ora visto principio di prevalenza dell’appello, ai fini dell’ammissibilità della revocazione è necessario che la parte deduca che i motivi veicolati con la revocazione non avrebbero potuto essere fatti valere da essa con l’appello (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 9 aprile 2019, n. 785). Ma nella fattispecie ora in esame tale prova manca, perché, anche se è mancata la comunicazione all’avv. -OMISSIS- dell’avviso di deposito della sentenza, il suddetto legale avrebbe potuto rendersi conto dello stato processuale della causa, in particolare comparendo, come si è detto, all’udienza pubblica del 4 marzo 2015, ovvero verificando dopo tale data se la causa stessa era stata introitata in decisione: con il ché, una volta appresi gli sviluppi processuali, avrebbe potuto approntare i rimedi del caso, facendo valere tramite appello il vizio del contraddittorio (poi tardivamente dedotto con la revocazione).
5.1. Da tutto quanto fin qui detto si evince l’infondatezza dei primi due motivi di appello, nonché la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale fatta valere con il terzo motivo: questione che si mostra, inoltre, di per sé inammissibile, non avendo la parte specificato quale sia la disposizione di legge che censura. Si evince, inoltre, l’inammissibilità del quarto motivo di appello, giacché volto a riproporre censure contro il provvedimento prefettizio impugnato mediante il ricorso deciso dal T.A.R. con la sentenza -OMISSIS-
6. In conclusione, l’appello deve essere integralmente respinto, con la correzione del dispositivo della sentenza impugnata sopra segnalata al par. 4 (irricevibilità della revocazione).
6.1. Le spese del giudizio di appello vengono compensate, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Amministrazione appellata, limitatasi alla costituzione formale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza (III^), così definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2020, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli – Presidente
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
Pietro De Berardinis – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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