Partecipazione dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro

Consiglio di Stato, Sentenza|21 febbraio 2022| n. 1236.

Partecipazione dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro.

Nella disciplina recata dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 quanto alla partecipazione dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della l. n. 422 del 1909 alle procedure pubbliche di affidamento, e segnatamente quanto alla differente posizione che assumono le consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto rispetto alle altre consorziate, che la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale va perimetrata in riferimento esclusivo a queste ultime.

Sentenza|21 febbraio 2022| n. 1236. Partecipazione dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro

Data udienza 2 dicembre 2021

Integrale

Tag- parola chiave: Appalti pubblici – Procedure di affidamento – Gara – Operatori economici – Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro – Partecipazione – D.lgs. n. 50 del 2016 – Applicazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2021, proposto da
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Su. Tu., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
C.F. – Consorzio Fr. Co. Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Fa. e Ma. St. Ma., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, 29 dicembre 2020, n. 908, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di C.F. – Consorzio Fr. Co. Soc. Coop.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2021 il Cons. Giorgio Manca e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il Consorzio Fr. Co. Soc. Coop. (di seguito CF.) ha partecipato alla procedura di gara, indetta dal Comune di Torino, per l’appalto dei lavori di “Rinforzo strutturale e risanamento conservativo dei ponti cittadini anno 2019”, risultando escluso per gravi illeciti professionali, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere c) e c-ter), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per l’iscrizione nel casellario ANAC di due precedenti risoluzioni contrattuali per grave ritardo e inadempimento, disposte dal Comune di Gesturi nel 2018 e dalla Fondazione Cl. In. Re. Pa. nel 2017 per appalti relativi all’ultimo triennio e della medesima tipologia di quella oggetto della procedura di gara.
2. – Il predetto provvedimento di esclusione è stato impugnato dal CF. con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte che, con la sentenza della Sezione Seconda, 29 dicembre 2020, n. 908, lo ha accolto ritenendo illegittima l’esclusione sull’assunto che gli inadempimenti che hanno dato luogo alle risoluzioni contrattuali non erano stati commessi dal Consorzio, ma da due imprese consorziate estranee alla procedura di gara in quanto non indicate dal consorzio concorrente per l’esecuzione dei lavori.
3. – Il Comune di Torino ha proposto appello, deducendo l’ingiustizia della sentenza per la violazione degli articoli 80, comma 5, e 45, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, in quanto il partecipante alla gara era esclusivamente il CF. e le stesse annotazioni del casellario ANAC erano riferite al Consorzio. Sottolinea, altresì, che sia il disciplinare di gara che il DGUE richiedevano espressamente agli operatori di dichiarare la sussistenza a proprio carico di gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80 cit.
4. – Resiste in giudizio il CF., chiedendo che l’appello sia respinto.
5. – All’udienza pubblica del 2 dicembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – L’appello è infondato.
7. – Come esattamente rilevato anche dall’appellante, il CF. è un consorzio di cooperative costituito nella forma della società cooperativa, cui si applica l’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice dei contratti pubblici, il quale consente la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della l. 25 giugno 1909, n. 422, e dei consorzi stabili; entrambi detti consorzi, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del Codice, devono possedere e comprovare i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure stesse con le modalità previste dal codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio se posseduti dalle singole imprese consorziate; gli stessi, per il successivo art. 48, comma 7, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziate concorrono, con divieto delle designate di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla stessa gara.
7.1. – Per quanto concerne il possesso dei requisiti generali in capo agli operatori economici, ai sensi dell’art. 80 cit., non è revocabile in dubbio la necessità che detti requisiti siano accertati sia in capo al consorzio che nei confronti delle singole imprese consorziate, indicate quali esecutrici dell’appalto.
Così sinteticamente delineato il quadro normativo di riferimento, occorre stabilire se gli inadempimenti posti in essere nell’ambito di altri affidamenti pubblici da imprese consorziate diverse da quelle indicate per l’esecuzione rilevino quali gravi illeciti professionali (anche) nei confronti del consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c).
7.2. – Nella specie, infatti, risulta che il CF. ha partecipato alla procedura come consorzio ammesso agli appalti pubblici dall’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, indicando quale esecutrice dei lavori la società consorziata Comar s.r.l.
7.3. – Secondo la giurisprudenza del Consilio di Stato al quesito occorre dare risposta negativa, nella considerazione che “nella disciplina recata dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 quanto alla partecipazione dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della l. n. 422 del 1909 alle procedure pubbliche di affidamento, e segnatamente quanto alla differente posizione che assumono le consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto rispetto alle altre consorziate, che la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale va perimetrata in riferimento esclusivo a queste ultime” (cfr. Cons. Stato, V, 14 aprile 2020, n. 2387).
Deve essere escluso, pertanto, che inadempimenti imputabili a società consorziate diverse da quelle indicate in gara quali eventuali esecutrici dell’appalto siano riferibili anche al consorzio nei termini di gravi illeciti professionali idonei a pregiudicare, non solo l’affidabilità professionale delle società consorziate che tali illeciti hanno commesso, ma anche quella del consorzio (per più ampie argomentazioni sul punto si rinvia, anche ai sensi dell’art. 74 del cod. proc. amm., alla citata pronuncia V, n. 2387 del 2020, la quale confuta sia la tesi secondo cui a una soluzione positiva si debba giungere per il fatto che i consorzi di cui trattasi sono gli unici titolari del rapporto con la stazione appaltante e che tra gli stessi e le consorziate sussiste un rapporto organico, per cui gli inadempimenti posti in essere da queste ultime, non quali autonomi soggetti di diritto bensì nella qualità di consorziate indicate in altre procedure pubbliche, siano imputabili direttamente al consorzio; sia la tesi secondo cui al medesimo risultato si dovrebbe pervenire muovendo dalla responsabilità solidale (ex art. 47 del Codice) tra consorzio e consorziata designata nei confronti della stazione appaltante per gli eventuali inadempimenti posti in essere da quest’ultima).
7.4. – Applicando il principio enunciato al caso di specie, posto che è pacifico in causa che le risoluzioni contrattuali iscritte nel casellario ANAC riguardano un’impresa consorziata, ma diversa da quella designata da CF. per l’esecuzione dell’appalto per cui è controversia, come accertato anche dal primo giudice, ne deriva come conseguenza l’illegittimità dell’esclusione disposta nei confronti del Consorzio ricorrente in primo grado, come correttamente deciso dal giudice di prime cure.
8. – L’appello, pertanto, va respinto.
9. – La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio del grado di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese giudiziali del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Valerio Perotti – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere
Elena Quadri – Consigliere
Giorgio Manca – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *