Onere della prova relativamente all’ultimazione dei lavori

Consiglio di Stato, Sentenza|20 gennaio 2022| n. 371.

In riferimento all’onere della prova relativamente all’ultimazione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per accedere al condono, la giurisprudenza è orientata nel senso che incombe su chi richiede di beneficiare di un condono edilizio l’onere di provare che l’opera è stata realizzata in epoca utile per fruire del beneficio in quanto, mentre l’amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che lo richiede può, di regola, procurarsi la documentazione da cui si possa desumere che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data prevista.

Sentenza|20 gennaio 2022| n. 371. Onere della prova relativamente all’ultimazione dei lavori

Data udienza 13 gennaio 2022

Integrale

Tag- parola chiave: Interventi edilizi – Abusi – Condono edilizio – Onere della prova relativamente all’ultimazione dei lavori – Incombenza – Criteri di riparto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8156 del 2015, proposto da
Ra. Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Fr., con domicilio eletto presso lo studio Fi. De Ma. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis) non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna n. 308/2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022 il Cons. Giordano Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – In data 25 febbraio 1995, l’appellante Ra. Ca. ha presentato al Comune di (omissis) una domanda di condono edilizio per un prefabbricato e relativo box ad uso autorimessa, posto in località (omissis).
2 – Con il provvedimento n. 12486 del 2007, il Comune ha respinto la domanda di condono edilizio e, con successiva ordinanza n. 197 del 10 dicembre 2007, ha disposto la demolizione delle opere realizzate dal ricorrente, ivi comprese quelle successive all’istanza di condono.
3 – L’appellante ha impugnato tali provvedimenti avanti al TAR per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, che, con la sentenza n. 308 del 2015, ha respinto il ricorso.
4 – Con l’appello avverso tale pronuncia, l’originario ricorrente insiste nel sostenere che il diniego di condono è illegittimo per contraddittorietà, violazione del principio dell’affidamento e violazione dell’art. 39 della l. 724/1994, avendo il Comune respinto la domanda nonostante avesse riconosciuto espressamente la sussistenza del presupposto per la sanabilità delle opere, rappresentato dalla loro ultimazione entro il 31/12/1993.
Al riguardo, rileva che il Comune ha respinto la domanda di condono perché “la data di realizzazione dell’abuso risulta antecedente a quella prevista dall’art. 39 della Legge 23/12/1994 n. 724”
4.1 – Secondo l’appellante, il provvedimento comunale impugnato è illegittimo anche ove si voglia ipotizzare (come sembra avere fatto il TAR) che il Comune abbia in realtà ritenuto che le opere abusive siano posteriori al 31/12/1993.
Al riguardo, l’appellante deduce che non esiste alcun documento che dimostri tale posteriorità e che il Comune non ha fornito precise indicazioni circa i presunti “atti in possesso di questa Amministrazione” che dimostrerebbero che “la data di realizzazione dell’abuso risulta antecedente (rectius: posteriore) a quella prevista dalla Legge 23/12/1994 n. 724”.
4.2 – Rispetto a tali censure, il TAR ha motivato la propria decisione osservando che: “l’esecuzione delle opere di cui si tratta – prefabbricato ad uso abitativo ed annesso garage – è verosimilmente avvenuta, come risulta dai sopralluoghi effettuati nel gennaio 1993 – ove non venivano rilevati illeciti – e poi nel novembre 1994 – ove invece erano accertati gli abusi in questione, successivamente alla data suindicata, sicché esse non potevano rientrare nella richiamata previsione normativa. Deve sul punto richiamarsi il consolidato indirizzo secondo cui l’onere probatorio in ordine al momento dell’ultimazione dei lavori, entro la data utile ai fini della condonabilità delle opere, spetta esclusivamente al richiedente la sanatoria. A tale riguardo non rilevano sul piano probatorio, né la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che appare inidonea a svilire le risultanze acquisite, né la circostanza secondo la quale l’amministrazione non fosse in possesso di elementi idonei per affermare la realizzazione dell’abuso in epoca diversa perché, come già sottolineato dal resistente Comune di (omissis), l’interessato non ha, comunque, fornito alcun dato concreto in relazione alla diversa collocazione temporale delle opere realizzate”.
4.3 – Secondo l’appellante, il TAR avrebbe commesso un errore, tenuto conto che:
– il ricorrente, a dimostrazione dell’anteriorità delle opere al 31/12/1993, ha allegato alla domanda di condono una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la data di realizzazione delle opere medesime;
– aveva altresì prodotto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di soggetti terzi e l’informativa di P.G. da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti durante il mese di agosto 1993;
– il presupposto per l’accoglimento della domanda di “condono” è rappresentato dall’ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1993, quindi, anche se le opere in questione non sono state ultimate nel 1992 (come dello stesso dichiarato in sede procedimentale), i provvedimenti comunali impugnati risultano comunque illegittimi, poiché le opere medesime sono state ultimate entro la fine del 1993.
5 – L’appello è infondato.
Quanto al primo profilo di doglianza, giova richiamare testualmente l’inciso contenuto nel provvedimento impugnato e fatto valere dell’appellante: “dagli atti in possesso di questa Amministrazione la data di realizzazione dell’abuso in parola risulta antecedente a quella prevista dal comma 1 art. 39 della legge 23/ 12/ 1994 n. 724 e s.m.i. e pertanto non sanabile in forza della stessa”.
E’ palese che l’utilizzo del termine “antecedente” è frutto di un errore materiale rilevabile ictu oculi, che non ha certamente inciso sul diritto di difesa dell’appellante, essendo ben evidente che l’abuso doveva ritenersi posteriore, e non antecedente, al termine del 31/12/1993, in quanto solo tale ricostruzione rendeva l’abuso non sanabile in forza della norma che disciplina il condono.
6 – Per quanto concerne gli ulteriori profili della censura, deve ricordarsi che in riferimento all’onere della prova relativamente all’ultimazione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per accedere al condono, la giurisprudenza è orientata nel senso che incombe su chi richiede di beneficiare di un condono edilizio l’onere di provare che l’opera è stata realizzata in epoca utile per fruire del beneficio (cfr. Cons. Stato n. 2949/2012, Cons. Stato n. 772/2010), in quanto, mentre l’amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che lo richiede può, di regola, procurarsi la documentazione da cui si possa desumere che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data prevista (cfr. Cons. di St., sez. VI, 5 agosto 2013, 4075).
Ai fini del presente giudizio, avuto riguardo agli elementi probatori richiamati dall’appellante, deve inoltre osservarsi che la giurisprudenza ha ritenuto che anche in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ove non si riscontrino elementi dai quali risulti univocamente l’ultimazione dell’edificio entro la data prescritta dalla legge, atteso che la detta dichiarazione di notorietà non può assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull’epoca dell’abuso, non si può ritenere raggiunta la prova circa la data certa di ultimazione dei lavori (cfr. Cons. Stato n. 6548/2008).
6.1 – L’inciso del TAR – in base al quale “l’esecuzione delle opere di cui si tratta – prefabbricato ad uso abitativo ed annesso garage – è verosimilmente avvenuta, come risulta dai sopralluoghi effettuati nel gennaio 1993 – ove non venivano rilevati illeciti – e poi nel novembre 1994 – ove invece erano accertati gli abusi in questione” – e criticato dall’appellante non vale certamente a porre in dubbio che il termine rilevante di ultimazione delle opere è il 31 dicembre 1993 come stabilito dalla legge, giustificandosi invece per disattendere quanto affermato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di condono dall’appellante, dove quest’ultimo dichiarava che le opere erano state eseguite nel 1992 (“nel 1992 è stata costruita una casetta prefabbricata e servizi”). Tale circostanza è stata incontrovertibilmente smentita dal sopralluogo del gennaio 1993, durante il quale le opere non erano state rinvenute.
La considerazione che precede rende palese la discordanza degli elementi probatori fatti valere dall’appellante, nessuno dei quali è idoneo a costituire una prova diretta ed oggettiva dell’epoca di realizzazione dell’abuso, inficiando l’attendibilità complessiva della prospettazione atta a dimostrare il completamento dell’opera in tempo utile.
Per una parte della giurisprudenza, citata anche dal Comune appellato (Cons. Stato, Sez. IV, 8/1/2013, n. 39), in presenza di una domanda palesemente infedele sull’essenziale presupposto rappresentato dalla data di ultimazione dell’abuso, diventa irrilevante la dimostrazione che il completamento delle opere è avvenuto in data diversa ma comunque anteriore alla scadenza legislativamente fissata.
6.2 – In ogni caso, anche a prescindere da tale rigoroso orientamento, risulta dirimente quanto già evidenziato, ovvero che non sussiste la prova certa della data di ultimazione delle opere, posto che la dichiarazione prodotta in sede procedimentale – che dovrebbe in teoria essere la più attendibile, in quanto redatta in data più prossima ai fatti – è stata smentita dagli accertamenti effettuati dall’amministrazione.
Non risultano idonei a provare l’epoca di ultimazione delle opere, stante la loro genericità, gli ulteriori documenti prodotti in giudizio (sulla irrilevanza dei documenti prodotti solo nel corso del giudizio, vertente sulla legittimità del provvedimento di diniego adottato dalla p.a. sull’istanza del privato, il Comune richiama Cons. Stato, Sez. VI, 28/8/2008, n. 4088).
Invero, la dichiarazione dell’8 gennaio 2008 a firma Camillo Cantelli si limita ad affermare che le opere sono state eseguite entro il termine di legge, senza specificare una data precisa e senza indicare alcun elemento oggettivo atto a comprovare la dichiarazione. Vale un ana discorso per le dichiarazioni sottoscritte da altri soggetti terzi, una delle quali datata addirittura datata 25 settembre 2015 (a più di venti anni dal termine di legge rilevante).
Anche l’informativa di PG non può costituire prova certa della data di ultimazione delle opere ove si consideri che la stessa si limita ad affermare che: “i lavori di cui sopra sono stati eseguiti durante il mese di agosto 1993”.
Tale espressione, assolutamente generica, non può costituire prova dell’ultimazione delle opere oggetto della domanda di sanatoria, avuto riguardo al fatto che questa si riferisce “ai lavori di cui sopra” e quindi, in base alla lettura complessiva dell’informativa, ben può essere riferita al “garage in lamiera, carreggiata e piazzale” richiamati nello stesso documento poche riga prima dell’affermazione valorizzata dall’appellante, tanto più che nella stessa informativa si precisa che tali opere sono finalizzate alla realizzazione del prefabbricato, non potendosi perciò affermare univocamente che l’espressione utilizzata dagli agenti, in assenza di altri riscontri, possa dimostrare il completamento anche del prefabbricato alla data dell’agosto 1993.
6.3 – La ravvisata lacuna probatoria non appare colmabile attraverso la richiesta di escussione testimoniale, avuto riguardo alla genericità delle dichiarazioni rese dai medesimi soggetti e tenuto conto della già accertata non attendibilità della dichiarazione resa in sede procedimentale.
7 – Il rigetto dell’appello sotto tale profilo, stante l’assenza di prova circa un presupposto del condono, consente di assorbire le ulteriori censure riproposte dall’appellane rispetto agli ulteriori rilievi contenuti nel provvedimento impugnato.
Invero, ai fini della legittimità di un atto amministrativo fondato su di una pluralità di ragioni, fra loro autonome, è sufficiente che anche una sola fra esse sia riconosciuta idonea a sorreggere l’atto medesimo, mentre le doglianze formulate avverso gli altri motivi devono ritenersi carenti di un sottostante interesse a ricorrere, giacché in nessun caso le stesse potrebbero portare all’invalidazione dell’atto (ex multis Cons. St. sez. IV, 7 aprile 2015, n. 1769).
7.1 – Non è necessario provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta respinge l’appello.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Hadrian Simonetti – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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