L’illecito ambientale ha natura permanente

Consiglio di Stato, Sentenza|9 dicembre 2020| n. 7793.

L’illecito ambientale ha natura permanente, siccome caratterizzato dall’obbligo perdurante nel tempo di ripristinare lo stato dei luoghi, ciò comporta (in base al principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza: art. 158, co. 1, c.p.) che la prescrizione quinquennale inizia a decorrere, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia, soltanto dalla cessazione della loro permanenza, cessazione la quale deve ritenersi coincida con l’avvenuto ripristino o con il rilascio dei titoli abilitativi edilizi o paesaggistici in sanatoria.

Sentenza|9 dicembre 2020| n. 7793

Data udienza 29 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Abusi – Illecito ambientale – Natura permanente – Prescrizione – Decorrenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3202 del 2010, proposto dal dott. Ro. Pi. Lu., rappresentato e difeso dagli avvocati Cl. An. e Fr. Ma. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fa. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ni. Ri. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Terza del 7 maggio 2009, n. 786, resa tra le parti sul ricorso n. r.g. 709/2007, proposto per l’annullamento del provvedimento del Comune di (omissis), prot. n. 1813 del 1° marzo 2007, di quantificazione dell’indennità pecuniaria dovuta per opere oggetto di sanatoria edilizia realizzate in zona soggetta a vincolo paesistico
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 settembre 2020 il Cons. Francesco Guarracino e udito, per l’appellante, l’avv. Francesco Martinelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del 7 maggio 2009, n. 786, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, dichiarava improcedibile il ricorso proposto dal sig. Pier Luigi Rossi avverso il provvedimento del Comune di (omissis) (PT), prot. n. 1813 del 1° marzo 2007, di quantificazione dell’indennità pecuniaria dovuta, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per opere oggetto di sanatoria edilizia ex art. 13 l. 47/1985 realizzate in zona soggetta a vincolo paesistico (domanda di sanatoria prot. 1519 del 24 giugno 1986).
Il T.A.R. motivava la definizione in rito del giudizio osservando che il ricorrente aveva intanto saldato l’importo richiestogli, prestando in tal modo acquiescenza al provvedimento impugnato che, secondo la sentenza, nelle more era stato sospeso in accoglimento della relativa istanza.
Con ricorso in appello il sig. Rossi ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che il provvedimento impugnato non era mai stato sospeso, non essendone stata proposta domanda di sospensione dell’efficacia, e che la sanzione era stata pagata soltanto per evitare la procedura esecutiva che sarebbe potuta conseguire per la provvisoria esecutività del provvedimento medesimo.
Per questa ragione ha chiesto che, in riforma della sentenza appellata, il provvedimento impugnato in primo grado venga annullato in accoglimento dell’unico motivo del ricorso di primo grado, basato sulla maturazione della prescrizione quinquennale nel lasso di tempo trascorso tra il rilascio della concessione in sanatoria e l’ingiunzione di pagamento.
Il Comune di (omissis), costituitosi in giudizio per resistere all’appello, ha eccepito preliminarmente che, rispetto alla determinazione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, la successiva adozione, in data 8 agosto 2007, dell’ordinanza ingiunzione ex art. 2 RD n. 639/1910 costituirebbe atto munito di lesività autonoma della sfera patrimoniale dell’appellante, ragion per cui la mancata impugnazione di quest’ultimo innanzi al giudice ordinario, munito della relativa giurisdizione, avrebbe reso improcedibile il ricorso a suo tempo proposto avverso l’atto prodromico di determinazione della sanzione; nel merito ha argomentato nel senso dell’infondatezza sia del motivo di appello che del ricorso di primo grado.
Alla pubblica udienza del 29 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è fondato.
Dall’esame del fascicolo del primo grado del giudizio, confermato da una verifica sul sistema informatico della giustizia amministrativa, risulta, in effetti, che il ricorrente non aveva chiesto la sospensione in via cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato e che, tanto meno, il T.A.R. l’aveva disposta, incorrendo, dunque, in errore nel rappresentare il contrario nella parte narrativa della sentenza appellata.
Non essendovi stata sospensione dell’atto di determinazione e di invito al versamento della somma dovuta a titolo di sanzione paesaggistica, come pure della successiva ingiunzione fiscale, il suo pagamento nelle more del giudizio di primo grado non costituiva acquiescenza, ben potendo ricollegarsi alla volontà dell’intimato di sottrarsi all’esecuzione forzata esperibile in base a quest’ultimo provvedimento, intanto notificatogli, il quale costituisce titolo esecutivo (ex multis, in materia di sanzioni amministrative, Cass. sez. I, 11 febbraio 2005, n. 2862; Cass., sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3735).
Né, diversamente da quanto eccepito dall’Amministrazione appellata, il fatto che l’ingiunzione di pagamento dell’agosto 2007 non sarebbe stata impugnata (davanti al giudice ordinario, munito della giurisdizione) valeva a rendere, comunque, improcedibile il ricorso di primo grado.
Difatti, la richiesta di pagamento di una determinata somma da parte della pubblica amministrazione, emessa nelle forme dell’ingiunzione di pagamento di cui all’art. 2 R.D. n. 639 del 1910, non costituisce un mezzo di accertamento del credito da essa vantato, ma semplicemente lo strumento a sua disposizione per procedere ad esecuzione forzata (C.d.S., sez. V, 10 gennaio 2005, n. 19).
La statuizione di improcedibilità del ricorso di primo grado, pertanto, dev’essere riformata ed il ricorso stesso esaminato nel merito.
Il ricorso, basato sull’unico motivo dell’intervenuta prescrizione, è fondato.
Il nulla osta paesaggistico risaliva al 19 gennaio 1993, mentre la prima richiesta di pagamento dell’importo dovuto a titolo di indennità pecuniaria ex art. 167 D.lgs. 42 del 2004 era, pacificamente, intervenuta soltanto il 10 dicembre 2006, quasi tredici anni più tardi, salvo poi essere rideterminata, in autotutela, in una somma minore con l’atto impugnato in primo grado.
Per consolidata giurisprudenza di questa Sezione, il pagamento della somma prevista dalla norma citata non è dovuto a titolo risarcitorio, ma di sanzione amministrativa, applicabile a prescindere dal danno ambientale effettivamente arrecato, ed è perciò soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto per le sanzioni amministrative dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie (art. 12 l. n. 689/81).
Poiché l’illecito ambientale ha natura permanente, siccome caratterizzato dall’obbligo perdurante nel tempo di ripristinare lo stato dei luoghi, ciò comporta (in base al principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza: art. 158, co. 1, c.p.) che la prescrizione quinquennale inizia a decorrere, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia, soltanto dalla cessazione della loro permanenza, cessazione la quale deve ritenersi coincida con l’avvenuto ripristino o con il rilascio dei titoli abilitativi edilizi o paesaggistici in sanatoria (C.d.S., sez. II, 4 maggio 2020, n. 2840; sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1090; sez. II, 2 ottobre 2019, n. 6605 ed altre).
Nella fattispecie in esame, una volta cessata la permanenza, l’amministrazione ha atteso oltre un decennio per applicare la sanzione.
Per queste ragioni, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va accolto e, per l’effetto, annullato l’atto con lo stesso impugnato.
Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate, ai sensi dell’art. 92, co. 2, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ricorrendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente
Francesco Frigida – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere, Estensore
Roberto Politi – Consigliere

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