Consiglio di Stato, Sentenza|3 gennaio 2022| n. 6.
La qualificazione di una procura come generale o speciale è una questione di interpretazione della volontà del conferente la procura che la giurisprudenza civile ed amministrativa risolve alla luce del suo contenuto: v’è procura speciale qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l’autorità giudiziaria da adire, e, in alcuni casi, pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso.
Sentenza|3 gennaio 2022| n. 6. La qualificazione di una procura come generale o speciale
Data udienza 18 novembre 2021
Integrale
Tag- parola chiave: Processo amministrativo – Parti – Rappresentanza – Procura speciale e generale – Qualificazione – Differenze – Individuazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2021, proposto da
Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
Gi. Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gl. Pe., rappresentata e difesa dagli avvocati Mi. Bo., Sa. De., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia Sezione Prima, n. 2242/2020, resa tra le parti e concernente: procedura di selezione per un posto di professore di prima fascia presso il dipartimento di scienze biomediche e cliniche L. Sa., settore concorsuale 06/E2, settore scientifico disciplinare MED/20.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gi. Ma. e di Gl. Pe.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2021 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Ma. Fr. per delega di Ma. Fr., Sa. De. e l’avvocato dello Stato Ba. Fe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
La qualificazione di una procura come generale o speciale
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dinanzi al TAR per la Lombardia il prof. Gi. Ma. invocava l’annullamento: a) del provvedimento 2 luglio 2019 prot. n. 2409, con il quale la prof.ssa Gl. Pe. veniva dichiarata vincitrice della procedura di selezione per n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sa., per il settore concorsuale 06/E2, Settore scientifico disciplinare MED/20; b) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano 7 ottobre 2019 n. 3797, con il quale la stessa era stata immessa in ruolo con riserva, e del decreto 14 ottobre 2019 n. 3870, con il quale le erano state attribuite le funzioni assistenziali e di direzione della U.O.C. di Chirurgia Pediatrica del Presidio Ospedaliero V. Bu., nonché della delibera 25 luglio 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sa. aveva provveduto alla chiamata della dott.ssa Pe. quale professore di I^ fascia.
2. Il primo giudice accoglieva in parte il ricorso, ritenendo fondata la censura con la quale veniva lamentata la violazione dell’art. 12 del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, adottato dall’Università in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i cui commi 3 e 4 sono, a giudizio del TAR, inequivoci nel prevedere che, in caso di indizione, nell’arco di 6 mesi, di procedure di chiamata che fanno riferimento allo stesso settore concorsuale e allo stesso o agli stessi settori scientifico-disciplinari e che riguardano diversi Dipartimenti, la Commissione deve essere unica, operare utilizzando criteri di valutazione omogenei e deve essere formata da 5 componenti. Il giudice di prime cure riteneva altresì meritevole di condivisione la censura avente ad oggetto la violazione del DM 4 agosto 2011, n. 344 e dell’art. 13 del bando di concorso, nella parte in cui impongono la valutazione degli indici bibliometrici, atteso che la Commissione attribuiva un punteggio alle pubblicazioni di ciascun candidato, ma le valutazioni rese, secondo il TAR, poggiavano su una motivazione talmente sintetica da risultare laconica, tale da non evidenziare le ragioni della valutazione compiuta e da sostanziarsi nell’affermare che esse hanno un “buono impatto scientifico”.
La qualificazione di una procura come generale o speciale
Infine, il giudice di primo grado riscontrava la fondatezza anche della doglianza con la quale veniva denunciata la violazione dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nonché dell’art. 16, comma 5, del bando, in ragione del fatto che la dott.ssa Gl. Pe. era proclamata vincitrice del concorso senza sostenere la prova didattica, cui doveva essere sottoposta non trovandosi in una delle condizioni in cui la disciplina di riferimento consente l’esonero da tale prova. Conseguentemente il TAR, assorbite le censure non scrutinate, annullava gli atti impugnati, accertando la necessità di riattivare la procedura sin dalla nomina di una nuova Commissione, composta da 5 membri e di svilupparla sulla base di una completa applicazione dei criteri stabiliti dal bando, compresi quelli bibliometrici e con necessità di effettuare la prova didattica secondo le previsioni del bando.
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propongo appello l’Università degli Studi di Milano e l’originaria controinteressata.
3.1. La difesa dell’amministrazione articola i seguenti motivi di appello: a) il TAR avrebbe operato un’erronea lettura dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del regolamento di Ateneo, che andrebbero necessariamente letti in combinazione con quanto disposto dal successivo comma 9, dal momento che, ove si interpretasse che la Commissione composta da 5 membri, in ipotesi di indizione di procedure per medesimi SC e SSD nell’arco di 6 mesi, debba essere sempre composta esclusivamente da professori di I fascia, si escluderebbe a priori la ricorrenza normativa della fattispecie delineata dal comma 9 che consente, per le procedure di selezione di professori di II fascia, la possibilità di designare in Commissione un professore di tale categoria, anziché un ordinario, a cura del Consiglio di Dipartimento nella composizione estesa ai professori di seconda fascia. Pertanto, ove nell’arco di 6 mesi vengano bandite procedure per lo stesso SC e SSD ma per chiamate diversificate, ovvero una di I fascia e una di II fascia, l’Ateneo provvederebbe, legittimamente, a nominare due distinte commissioni, di cui una composta anche da un professore di II fascia. In ogni caso sarebbe incongruo quanto disposto dal TAR circa la necessità di nominare una nuova Commissione, composta da 5 membri, ove la procedura da rivalutare sia una e una soltanto, essendo l’altra esaurita; b) non vi sarebbe stato alcun deficit motivazionale da parte della commissione per non aver tenuto conto degli indici bibliometrici, ciò risultando dall’esame delle tabelle di cui al verbale n. 2, da leggersi in coerenza con i criteri predeterminati nel verbale n. 1, ove la Commissione ebbe a precisare che si sarebbe avvalsa dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni e degli ultimi 15 anni (parametro ANVUR per ASN da SCOPUS), 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) Impact factor; 4) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato, indice di Hirsch totale e degli ultimi 15 anni (parametro ANVUR per ASN da SCOPUS); c) l’art. 16 del Bando, nel prevedere la necessità di una prova didattica per i candidati non in possesso di idoneità per la I fascia ai sensi della Legge n. 210/1998, specificava al comma 7 che: “Nessun punteggio è attribuito alla prova didattica, che si conclude con un giudizio di idoneità “. Di conseguenza i punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice all’esito dell’attività di valutazione dei titoli e della prova orale sostenuta dai tre candidati ammessi non sarebbero variati, ove la Prof.ssa Pe. avesse sostenuto la prova didattica, fermo restando il suo superamento con giudizio di idoneità .
La qualificazione di una procura come generale o speciale
Peraltro, la dichiarazione della Prof.ssa Pe. circa la titolarità dell’idoneità a professore di I fascia ai soli fini dell’esonero dalla prova didattica sarebbe stata assolutamente caratterizzata dalla buona fede, dato che la candidata vincitrice, oltre ad avere il requisito di partecipazione alla procedura, ovvero il possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I fascia per il settore concorsuale 06/E2, Abilitazione Scientifica Nazionale ottenuta in data 12 aprile 2018, aveva anche prestato servizio presso l’Università degli Studi di Pavia come Professore straordinario di I fascia dall’01 novembre 2010 all’01 ottobre 2016 ai sensi della legge n. 230/2005. Né rileverebbe ai fini dell’impossibilità di fruire dell’esonero dalla prova pratica la circostanza che la qualifica di straordinario sia cessata nel 2016, non essendo la permanenza della qualifica di Professore, anche se straordinario, requisito di ammissione alla procedura di selezione, bensì – in presenza di una dichiarazione di titolarità ai soli fini della non necessità di sottoporsi alla prova didattica – qualificazione alternativa alla titolarità dell’idoneità ex legge n. 210/1998.
3.2. La difesa dell’originaria controinteressata, dal canto suo, formula le seguenti censure: a) la doglianza contenuta nel ricorso di primo grado avente ad oggetto la violazione dell’art. 12 commi 3 e 4 del Regolamento d’Ateneo che disciplina le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, sarebbe inammissibile per non avere l’originario ricorrente impugnato il D.R. n. 519/2019 con il quale era stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di professore di seconda fascia per il medesimo settore scientifico disciplinare. E ciò sarebbe evincibile chiaramente da quanto disposto dal primo giudice che ha ordinato di nominare una commissione elevata a 5 membri, sul presupposto della coeva presenza di due procedure concorsuali, che ora sarebbe insussistente in quanto una delle due già espletata. Se pure si dovesse ritenere superata la detta eccezione, il ragionamento del TAR non sarebbe comunque condivisibile, dal momento che se si interpretassero le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 12 del regolamento di Ateneo nel senso prospettato dal T.A.R, ossia quello secondo cui in presenza di più chiamate anche relative a fasce diverse occorre sempre nominare un’unica commissione, si finirebbe per eludere l’applicazione del comma 9. Inoltre, l’applicazione della regola in questione secondo la declinazione datante dal TAR sarebbe ammissibile solo in caso di attivazione contestuale delle procedure, evenienza nella specie non verificatasi; b) il primo giudice avrebbe errato a non dichiarare inammissibile per carenza di interesse e mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza il motivo relativo alla valutazione delle pubblicazioni. Pur se, difatti, le pubblicazioni fossero valutate al massimo l’appellato riuscirebbe ad ottenere 10,5 punti in più insufficienti a colmare il gap di 21,6 che lo distanzia dalla Dott.ssa Pe.. In ogni caso, il capo della sentenza sarebbe non corretto laddove individua un deficit motivazionale non sussistente, atteso che dal verbale n. 1 si evincerebbe che la Commissione ha fatto riferimento, anche agli indici bibliometrici.
La qualificazione di una procura come generale o speciale
Né la valutazione delle pubblicazioni scientifiche avrebbe richiesto l’articolazione di una specifica motivazione, atteso che l’art. 5 del regolamento d’Ateneo si limiterebbe a prevedere l’attribuzione di un punteggio massimo. Pertanto, il sindacato operato dal TAR non sarebbe corretto, impingendo nel merito delle valutazioni spettanti all’amministrazione, in assenza di vizi sintomatici di un uso non appropriato della discrezionalità tecnica spettante alla commissione di concorso; c) il TAR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, dal momento che il suo accoglimento avrebbe determinato la mera convocazione della Prof.ssa Pe. a sostenere la prova didattica e non certo la caducazione dell’intera procedura. Il primo giudice avrebbe errato nel ritenere fondato il motivo, poiché parte appellante sarebbe in possesso di un’idoneità a Professore Straordinario, ai sensi dell’art. 1 comma 12 della legge 230/2005, sulla base della quale è stata nominata in tale ruolo svolgendo le relative funzioni dal primo novembre 2010 al 30 settembre 2016. La nomina sarebbe avvenuta all’esito di una regolare procedura di valutazione con commissione giudicatrice, a carattere scientifico, cui è seguita la registrazione ministeriale con successivo controllo delle attività didattiche svolte. La fine del contratto farebbe venir meno gli effetti economici della nomina ma non quelli dell’idoneità, dal momento che ciò che va valutato è il concreto svolgimento delle mansioni utili a convincere il legislatore a negare la necessità della sottoposizione alla prova didattiche e non la mera permanenza del rapporto di servizio. Del resto se un candidato fosse stato Professore di prima fascia, non più in servizio perché, ad es. dimessosi per le più disparate ragioni, sarebbe stato ugualmente esonerato dalla prova didattica. Ed infatti l’art. 10 del Regolamento d’Ateneo, sull’esonero dalla prova didattica, non richiederebbe che le funzioni di Professore di prima o seconda fascia siano svolte al momento di presentazione della domanda, con la ovvia conseguenza che il candidato, non più in servizio, sarebbe ugualmente esonerato.
La qualificazione di una procura come generale o speciale
4. Costituitosi in giudizio, l’originario ricorrente, da un lato, argomenta in ordine all’infondatezza degli avversi gravami e ripropone i motivi assorbiti in prime cure: I) Il risultato del procedimento di selezione sarebbe comunque viziato, dal fatto che la Commissione avrebbe stabilito i criteri di selezione quando erano già conosciuti -e certamente conoscibili- i nominativi dei candidati; II) i criteri stabiliti dalla commissione sarebbero illegittimi in quanto, alcuni di essi sarebbero contrari alla normativa regolamentare, altri sono estranei a quelli indicati dal Bando (non costituendo una loro mera specificazione ma una loro sostanziale modificazione), ed altri ancora, pur indicati dalla lex specialis, non sarebbero stati utilizzati. In ogni caso, si tratterebbe di criteri illogici che non conducono alla valorizzazione del miglior curriculum, né sotto il profilo scientifico né sotto quello didattico; III) l’attribuzione dei punteggi sarebbe avvenuta in modo errato. In ordine alla didattica, dal semplice esame dei curriculum e degli incarichi ricoperti dai candidati si evincerebbe che la dott.ssa Pe. (che svolge attività ospedaliera e non universitaria) non avrebbe potuto in alcun modo ottenere un punteggio superiore a quello dell’odierno esponente e del prof. Di Be., svolgendo entrambi, da molti anni, attività accademica. Anche la valutazione sull’attività di ricerca e sulle pubblicazioni, così come sull’attribuzione di punteggio per l’attività gestionale e organizzativa, non sarebbe congrua; IV) la dott.ssa Pe. avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 3, del bando, per aver dichiarato, in modo non veritiero, di aver ottenuto “l’idoneità a Professore universitario di prima fascia ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210”, V) La dott.ssa Pe. avrebbe dovuto essere esclusa anche perché le dichiarazioni rese in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi per la partecipazione al procedimento comparativo sono contraddittorie e perplesse.
La qualificazione di una procura come generale o speciale
Dall’altro, eccepisce l’inammissibilità di entrambi gli appelli, dal momento che nessuna censura sarebbe stata rivolta nei confronti dell’ultimo capo relativo all’atto conclusivo della procedura. Inoltre, evidenzia l’inammissibilità dell’appello della dott.ssa Pe., per essere la procura alle liti generica: la procura -conferita su un atto separato all’appello (non è a margine né in calce) e su un modello prestampato- non ha data, non conterrebbe alcun riferimento alla vicenda, al giudizio o alle parti e sarebbe astrattamente idonea a supportare qualunque azione dinnanzi a qualsiasi autorità giudiziaria. Infine, sostiene l’inammissibilità dell’appello da parte dell’Università di Milano, laddove non contiene una vera e propria censura della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che la dott.ssa Pe. non avesse titolo per non sostenere la prova didattica.
5. Nelle successive difese l’originaria controinteressata argomenta in ordine all’infondatezza dei motivi riproposti, delle eccezioni spiegate e insiste nelle proprie conclusioni.
6. Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità degli appelli in esame. Quanto all’eccezione di mancata impugnazione dell’ultimo capo della sentenza che viene spiegata nei confronti di entrambi gli appelli, deve osservarsi che trattasi del capo della sentenza che ritiene fondate le censure di illegittimità derivata proposte con il secondo ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento mediante il quale la dott.ssa Gl. Pe. è stata immessa in ruolo, seppure con riserva dell’esito dei giudizi pendenti. Entrambi gli appelli contestano in radice quanto statuito dal primo giudice nella parte dispositiva e aggrediscono i capi della sentenza che
rappresentano il presupposto indefettibile per ritenere viziato in via derivata il provvedimento mediante il quale la dott.ssa Gl. Pe. è stata immessa in ruolo. Motivazione quest’ultima che poggia indefettibilmente sui capi della sentenza espressamente oggetto di specifici motivi da parte degli appellanti. Deve, pertanto, ritenersi che il thema decidendi sottoposto all’attenzione del Collegio abbracci tutte le statuizioni del giudice di prime cure, sicché l’eccezione in esame è destituita di fondamento.
La qualificazione di una procura come generale o speciale
6.1. Quanto all’eccezione di inammissibilità dell’appello della dott.ssa Pe., per essere la procura alle liti generica, deve osservarsi che ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 del dpcs 22 maggio 2020 (Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti): “la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematica unitamente all’atto cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto cui si riferisce”. Pertanto, nella fattispecie si è in presenza di un’ipotesi assimilabile a quella della procura in calce, sicché deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 13 novembre 2019, n. 7795) secondo la quale: “La qualificazione di una procura come generale o speciale è una questione di interpretazione della volontà del conferente la procura che la giurisprudenza civile ed amministrativa risolve alla luce del suo contenuto: v’è procura speciale qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l’autorità giudiziaria da adire, e, in alcuni casi, pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso.” Pertanto, l’eccezione in esame risulta infondata.
6.2. Del pari infondata è l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Università di Milano, che non conterrebbe una vera e propria censura della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che la dott.ssa Pe. non avesse titolo per non sostenere la prova didattica. L’esame del gravame in questione, infatti, consente di apprezzare come l’amministrazione contesti in radice le conseguenze che il primo giudice trae dalla la dichiarazione della Prof.ssa Pe. circa la titolarità dell’idoneità a professore di I fascia ai soli fini dell’esonero dalla prova didattica in forza del servizio prestato presso l’Università degli Studi di Pavia come Professore straordinario di I fascia dall’01 novembre 2010 all’01 ottobre 2016 ai sensi della legge n. 230/2005. Sicché non si ravvisa alcun vuoto di contestazione in grado di concludere per l’inammissibilità dell’appello spiegato dall’amministrazione, per aver prestato acquiescenza alle statuizioni del giudice di prime cure.
La qualificazione di una procura come generale o speciale
7. Venendo alle doglianze dell’appello spiegato dall’originaria controinteressata deve escludersi che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità della prima doglianza del ricorso di prime cure a causa della mancata impugnazione del D.R. n. 519/2019 con il quale era stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di professore di seconda fascia per il medesimo settore scientifico disciplinare. L’interesse alla doglianza va ravvisato in ragione della lesione che i provvedimenti impugnati producono in capo al ricorrente, nella fattispecie il D.R. n. 519/2019 attiene ad una procedura concorsuale rispetto alla quale il dott. Ma. è estraneo, non rivestendo alcuna posizione giuridica qualificata. Da ciò deriva che sullo stesso non incombeva alcun onere impugnativo, né lo stesso può farsi risalire alla circostanza che il vizio denunciato in relazione alla procedura concorsuale fosse in comune (e cagionato dalla compresenza) con il concorso indetto con il D.R. n. 519/2019, non dovendosi individuare l’ampiezza degli atti da impugnare in forza degli effetti delle pronunce derivanti dall’impugnazione degli atti che si ha l’onere di impugnare. Nella fattispecie, peraltro, l’obbligo statuito dal primo giudice di nominare una commissione a 5 componenti non ha alcun effetto sulla procedura selettiva indetta con il decreto richiamato, il cui esito è intangibile a causa della mancata impugnazione da parte di un soggetto legittimato dei suoi esiti.
7.1. Infondata è anche la doglianza con la quale si contesta la carenza di interesse e mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza in relazione al motivo relativo alla valutazione delle pubblicazioni. Ciò in quanto a seguito dell’accoglimento del motivo di primo grado è stata ordinata la rivalutazione complessiva delle pubblicazioni dei candidati, per le quali è previsto un punteggio massimo di 45 punti, sicché non può predicarsi della mancata prova di resistenza offerta dal ricorrente di prime cure. Del pari, non convince l’affermazione secondo la quale il primo giudice avrebbe operato un sindacato sostitutivo rispetto alle valutazioni discrezionali dell’amministrazioni ed, infatti, la pronuncia impugnata si limita ad ordinare la rivalutazione dei titoli dei concorrenti. Non convince neppure l’appello, né dell’originaria controinteressata, né dell’amministrazione, laddove censura – nel merito – la decisione di prime cure, che dopo aver rilevato che a fronte di una dettagliata previsione di criteri bibliometrici da parte dell’art. 4 del DM 4 agosto 2011, n. 344 e dell’art. 13 del bando di concorso, evidenzia l’assenza di una qualsivoglia motivazione in grado di apprezzarne l’applicazione concreta. Né una conclusione diversa può trarsi dal dettato dell’art. 5 del regolamento d’Ateneo, che prevede l’attribuzione di un punteggio massimo, ma certo non facultizza la commissione a non palesare nell’attribuzione del punteggio per le singole pubblicazioni le modalità di utilizzo dei criteri bibliometrici.
7.2. Non può dirsi convincente nemmeno l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso relativo al non avere la dott.ssa Pe. sostenuto la prova didattica, in quanto ciò avrebbe al più comportato l’obbligo di svolgimento della stessa. Al riguardo, deve infatti rilevarsi che il vizio in questione ha chiara efficacia caducante rispetto ai provvedimenti impugnati, rappresentando il suo positivo svolgimento presupposto essenziale degli stessi.
8. Venendo ora alle doglianze contenute nell’appello dell’amministrazione e a quelle in comune con quello dell’originaria controinteressata, deve osservarsi che la lettura operata dal primo giudice dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del regolamento di Ateneo non risulta incompatibile con quanto disposto dal successivo comma 9 della stessa norma. I primi due commi, infatti, stabiliscono rispettivamente che: “nel caso si attivino contestualmente, e comunque nell’arco di sei mesi, più procedure di chiamata che fanno riferimento allo stesso settore concorsuale e allo stesso o agli stessi settori scientifico-disciplinari e che riguardano diversi Dipartimenti, la Commissione di selezione è unica e opera utilizzando criteri di valutazione omogenei” e che “qualora la Commissione di selezione debba espletare, ai sensi del comma 3 del presente articolo, più procedure di chiamata che fanno riferimento allo stesso settore concorsuale e allo stesso o agli stessi settori scientifico-disciplinari, il numero dei suoi componenti è elevato a cinque”. È evidente, dunque che si tratti di una disciplina organizzatoria che prevede a fini di omogeneità di giudizio ed economicità di azione amministrativa la formazione di un’unica commissione composta da un numero aumentato di membri. Il successivo comma 9, invece, precisa che “Per le procedure relative a posti di professore di seconda fascia, i Consigli dei Dipartimenti possono designare quale componente della Commissione anche un professore di seconda fascia; restano confermate le clausole relative all’appartenenza al settore concorsuale o macrosettore relativo e all’eventuale o eventuali settori scientifico-disciplinari di cui al comma 2 del presente articolo. In questo caso la designazione del Commissario è effettuata dal Consiglio del Dipartimento nella composizione estesa ai professori di seconda fascia”. È chiaro che mentre i commi 3 e 4 comportano un preciso obbligo per l’amministrazione per le ragioni sopra indicate, il comma 9 introduce una mera facoltà in capo all’amministrazione e solo per le procedure relative a posti di professore di seconda fascia. Si tratta, quindi, di disposizione aventi finalità distinte e capacità prescrittiva distinta, sicché sarebbe contraddittorio affermare che delle norme di obbligo per l’amministrazione possano non essere applicate in ragione della facoltà concessa all’amministrazione stessa. Quanto all’obbligo imposto dal primo giudice di nominare una nuova Commissione, composta da 5 membri, si tratta di un effetto diretto della portata fisiologicamente retroattiva delle pronunce caducatorie, che operano normalmente ora per allora, tendendo, ove possibile, a sanare l’illegittimità e a comporre la situazione quale sarebbe dovuta essere nel caso si fosse osservata la legge.
La qualificazione di una procura come generale o speciale
8.1. Come anticipato sopra sub 7.1., si riscontra nell’operato della commissione un deficit motivazionale, discendente dal fatto che non risulta chiaramente intellegibile l’applicazione di alcun parametro bibliometrico, risultando essere stato attribuito un punteggio fisso alle pubblicazioni di tutti i candidati. La palese evidenza del vizio in questione esclude in radice che il primo giudice abbia operato un sindacato sostitutivo delle valutazioni riservate all’amministrazione, limitandosi, al contrario, a rilevare come a fronte di criteri di valutazione dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche e di indicatori puntuali le valutazioni operate dalla commissione di gara risultino talmente sintetiche da non consentire di far emerge le ragioni delle valutazioni compiute. Pertanto, anche sotto questo profilo gli appelli risultano destituiti di fondamento.
8.2. Quanto, infine, al mancato svolgimento della prova didattica da parte della dott.ssa Pe., l’art. 16 del bando di concorso, nel disciplinare le modalità di svolgimento della procedura di selezione, dispone al comma 5 che “è prevista inoltre una prova didattica (lezione), dalla quale sono esonerati i candidati che siano già professori universitari di prima o di seconda fascia, ovvero ricoprano una posizione equivalente in una università di altro Paese, o abbiano ottenuto l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 o abbiano svolto, in qualità di ricercatore universitario a tempo indeterminato, nei tre anni accademici precedenti la data del bando, attività di insegnamento, acquisendo il titolo di professore aggregato”. Il novero dei soggetti esonerati dalla prova didattica non può ritenersi suscettibile di estensioni analogiche, trattandosi di una previsione eccezionale, che trova la sua ratio in una situazione di attualità : essere già professori universitari di prima o di seconda fascia, ricoprire una posizione equivalente in una università di altro Paese, avere l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, essere professore aggregato, per avere svolto in qualità di ricercatore universitario a tempo indeterminato, nei tre anni accademici precedenti la data del bando, attività di insegnamento. La candidata ha, invece, documentato di avere prestato servizio presso l’Università degli Studi di Pavia come Professore straordinario di I fascia dal 1° novembre 2010 al 1° ottobre 2016, ai sensi della legge n. 230/2005. Ma si tratta di una situazione non attuale che non solo non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dalla norma, ma non condivide con le stesse presupposti fattuali o identità di ratio. Ciò che viene premiato con l’esonero dallo svolgimento della prova didattica, infatti, è la condizione di essere in una situazione in cui si svolge l’attività di insegnamento si è già conseguita l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210. Seguendo il ragionamento degli appellanti non sussisterebbe alcuna necessità di contiguità temporale tra l’attività di insegnamento e l’esonero dalla prova didattica, sicché potrebbe beneficiarne anche chi ha svolto le mansioni di professore straordinario di I fascia vent’anni prima dalla partecipazione al concorso. Ma una simile cesura temporale tra l’aver svolto le funzioni in questione e l’esonero dalla prova didattica in assenza di una chiara indicazione testuale non trova alcun aggancio logico-giuridico nella disciplina in esame, tale da imporne un’estensione analogica. Né in alcun modo rileva la buona fede dell’odierna appellante, se non per escludere una qualche sua responsabilità, ma non certo per sanare l’illegittimità commessa dalla commissione di gara.
9. Gli appelli, quindi, devono essere respinti, mentre non devono essere esaminati i motivi riproposti dall’originario ricorrente, difettando un interesse all’uopo. Le spese possono essere compensate in ragione della complessità in fatto e in diritto delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere, Estensore
Alessandro Maggio – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere
Thomas Mathà – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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