La presenza del tatuaggio è sempre causa di esclusione

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 1 settembre 2020, n. 5337.

La massima estrapolata:

La presenza del tatuaggio è sempre causa di esclusione, qualora esso, quale che ne sia l’entità o il soggetto rappresentato, sia collocato “nelle parti del corpo non coperte dall’uniforme”, dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzate o utilizzabili nell’ambito del servizio. In particolare, come già chiarito in giurisprudenza, l’amministrazione non è titolare di alcuna discrezionalità, non dovendo procedere ad alcuna valutazione, ma dovendo solo prendere atto degli esiti di un mero accertamento tecnico.

Sentenza 1 settembre 2020, n. 5337

Data udienza 2 luglio 2020

Tag – parola chiave: Polizia di stato – Idoneità al servizio – Giudizio negativo – Presenza di un tatuaggio – Causa di esclusione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2849 del 2019, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via (…);
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Fr. Fe. e Fr. Ca., con i quali elettivamente domicilia in Roma, via (…), presso lo studio del secondo;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima Quater, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 2 luglio 2020 – svoltasi in videoconferenza ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 – il Cons. Roberto Caponigro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Commissione Medica nominata per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati al concorso pubblico, per esami, a 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto 17 dicembre 2015, ha riconosciuto, in data 17 luglio 2017, l’appellato non idoneo al servizio di polizia per il seguente motivo relativo a carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003 n. 198: “Tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme -OMISSIS- ai sensi dell’art. 3 comma 2 rif. Tab. 1 punto lettera b”.
Il T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima Quater, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha accolto il ricorso proposto dal candidato riconosciuto non idoneo al servizio e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati, con conseguente definitivo inserimento del ricorrente nella graduatoria finale.
Il Ministero dell’Interno ha interposto il presente appello, articolando le seguenti censure:
– al momento dell’accertamento concorsuale, in data 17 luglio 2017, la Commissione avrebbe riscontrato la presenza di due tatuaggi, di cui uno solo in zona visibile con la divisa estiva, tanto da renderne possibile identificare la rappresentazione (scritte) e le notevoli dimensioni “cm 10×4”;
– il Tar avrebbe espressamente violato un principio giurisprudenziale, secondo cui il requisito in discussione, come peraltro ogni altro tipo di requisito psico-fisico, andrebbe dimostrato hic et nunc al momento della visita concorsuale;
– l’unico momento accertativo dovrebbe essere considerato quello della fase concorsuale, effettuato dagli stessi organi sanitari nel rispetto della par condicio tra i candidati al concorso e del principio tempus regit actum;
– il giudizio tecnico valutativo della Commissione si concretizzerebbe con la redazione di un verbale, vale a dire di un atto che, in quanto tale, ha una sua valenza probatoria ed una indubbia “fidefacienza”.
L’appellato, con ampie memorie, ha contestato la fondatezza delle doglianze proposte, concludendo per il rigetto del gravame.
2. Questa Sezione, con l’ordinanza n. -OMISSIS-, ha ritenuto opportuno, ai fini del decidere, disporre una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., “per accertare – ove possibile, considerata la successiva rimozione del tatuaggio – se, alla data del 17 luglio 2017, data in cui l’accertamento è stato compiuto dalla competente Commissione medica, il tatuaggio all’epoca presente fosse visibile, in quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dall’uniforme” ed ha individuato, quale organismo che deve provvedere alla verificazione, il Direttore pro tempore del Policlinico Militare Celio di Roma, che, personalmente o mediante delega ad altro Ufficiale medico del medesimo Policlinico o anche attraverso la formazione di una apposita Commissione composta da medici dello stesso Policlinico, avrebbe dovuto espletare il proprio incarico sulla base di tutta la documentazione in atti e di ogni altra ritenuta utile.
Il Policlinico Militare di Roma, in esecuzione della detta ordinanza cautelare, ha provveduto ad effettuare una visita medica collegiale in data 10 febbraio 2020.
La Commissione di verificazione, alla luce della visita effettuata, ha dichiarato quanto segue:
“Si constata l’avvenuta rimozione del tatuaggio in superficie -OMISSIS-(due lievi residui di scritte, cd. “fantasmina”, non leggibili, di cm. 11 la superiore e di cm 9 l’inferiore) ad oggi non ben visibili. In aggiunta, da prove dinamiche effettuate facendo indossare al ricorrente una polo di servizio della P.S. a maniche corte, si può affermare che, pur nei limiti dovuti all’attuale rimozione del tatuaggio, all’epoca del concorso lo stesso tatuaggio poteva essere non visibile in quanto parzialmente coperto dall’uniforme”.
L’interessato ha depositato altre memorie a sostegno delle proprie difese.
3. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso in ragione della seguente motivazione:
“Orbene, applicando le predette coordinate interpretative al caso di specie, ritiene il Collegio che il gravato giudizio di inidoneità sia illegittimo quanto meno sotto il profilo della carenza di motivazione, in specifico rapporto all’impossibilità di percepire in forza di quali accertamenti sia stata rilevata la contestata visibilità del tatuaggio anche considerando l’uniforme estiva, atteso che la stessa, notoriamente, non lascia scoperta tutta la considerata porzione del -OMISSIS- indicata nell’accertamento e che la posizione e le dimensioni ridotte dello stesso tatuaggio nonché la documentazione fotografica depositata in giudizio da parte ricorrente già in data 14 dicembre 2017 sono tali da far apparire verisimile che alla data dell’accertamento esso, come sostenuto dal ricorrente, non fosse visibile indossando detta uniforme estiva.
Nel caso in esame, l’amministrazione ha, infatti, fatto applicazione di una specifica disposizione regolamentare (art. 3, comma 2, tabella 1, punto 2, lett. b, del d.m. n. 198/2003), che nel considerare i “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme” quale causa di inidoneità al servizio nella polizia, non esime, comunque, l’amministrazione dal dover valutare in concreto la visibilità del tatuaggio che, per la giurisprudenza, deve presentare una certa evidenza, ovvero deve determinare l’impossibilità dello stesso ad essere coperto indossando la divisa (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 13 maggio 2010, n. 2950).
Il Collegio è, quindi, dell’avviso che l’amministrazione non potesse procedere all’automatica esclusione dal concorso per la sola presenza -OMISSIS– del ricorrente di un tatuaggio, bensì dovesse specificamente motivare in che misura ed in virtù di quali accertamenti il tatuaggio risultasse visibile e, dunque tale da determinare l’inidoneità al servizio di polizia, valutando la situazione nello specifico anche alla luce della previsione di favorevole evoluzione espressa nella certificazione medica esibita dall’interessato in occasione della visita, in relazione alla sottoposizione del tatuaggio ad un trattamento di completa rimozione.
A ciò si aggiunga, poi, la circostanza che oramai il tatuaggio risulta essere stato completamento rimosso come comprovato dalla relazione medico-legale in data 2 novembre 2018, versata in atti da parte ricorrente.”.
4. La decisione della controversia postula la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento (cfr. da ultimo, Cons. Stato, IV, 9 marzo 2020, n. 1690).
Il punto 2, lettera b), della tabella 1, alla quale l’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, rinvia per l’individuazione delle imperfezioni come causa di non idoneità, indica tra le “cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato” i “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.
Pertanto, sono individuate due distinte fattispecie, entrambe rilevanti ai fini della dichiarazione di non idoneità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2019, n. 6640).
La prima, quella della presenza di “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme”, in relazione alla quale nessuna rilevanza assume la “particolare sede o natura” ovvero il “contenuto” del tatuaggio.
La seconda, quella della presenza di tatuaggi che, a prescindere dalla collocazione in parti del corpo non coperte dall’uniforme, “per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.
La distinzione acquisisce dirimente rilievo sul piano della natura dell’accertamento richiesto all’Amministrazione e del conseguente potere esercitato.
4.1. Nel primo caso, è la mera presenza, al momento dell’esame da parte della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, di un tatuaggio, su una parte del corpo non coperta dall’uniforme, a giustificare il giudizio di non idoneità . Invero, la presenza del tatuaggio è sempre causa di esclusione, qualora esso, quale che ne sia l’entità o il soggetto rappresentato, sia collocato “nelle parti del corpo non coperte dall’uniforme”, dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzate o utilizzabili nell’ambito del servizio. In particolare, come già chiarito in giurisprudenza, l’amministrazione non è titolare di alcuna discrezionalità, non dovendo procedere ad alcuna valutazione, ma dovendo solo prendere atto degli esiti di un mero accertamento tecnico (copertura o meno del tatuaggio da parte delle divise) (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4305).
In questo caso, trattandosi di un mero accertamento tecnico e, quindi, di esercizio del potere amministrativo totalmente vincolato, è esclusa ogni valutazione del nocumento all’immagine dell’Amministrazione o al decoro della divisa.
Nondimeno, l’accertamento tecnico può essere viziato da errore di fatto.
4.2. Nel secondo caso, invece, l’Amministrazione è tenuta, ai fini dell’esclusione per la presenza di un tatuaggio, a valutare, e conseguentemente a motivare in tal senso, la “rilevanza” dell’alterazione acquisita della cute e l’idoneità di essa a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme. In particolare, il tatuaggio può diventare causa di esclusione – ancorché non collocato in “parti visibili” come innanzi precisate – allorché esso venga considerato “deturpante” per sede e natura, ovvero “indice di personalità abnorme” in virtù del suo “contenuto” (id est, di quanto da esso rappresentato). In questa ipotesi, quindi, l’esclusione non è vincolata quale conseguenza dell’esito di un mero accertamento tecnico, ma rappresenta l’eventuale misura adottata all’esito di una valutazione che costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e che – salvo i limiti rappresentati dalla sussistenza dei vizi di difetto di motivazione ovvero di eccesso di potere per manifesta illogicità – non è sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità .
4.3. A ciò va aggiunto che, in ragione dei basilari principi del tempus regit actum e della par condicio tra i candidati, che governano le procedure concorsuali, l’accertamento dei requisiti psico-fisici deve avvenire avuto riguardo al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di una procedura selettiva e, più propriamente, al primo momento utile per l’accertamento di tali requisiti, vale a dire al momento della visita per l’idoneità psico-fisica, sicché, posto che i requisiti di idoneità devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la partecipazione, essi devono essere necessariamente verificabili nei tempi della selezione concorsuale.
Di conseguenza, la giurisprudenza maggioritaria, dalla quale questo Collegio non intende discostarsi, ha solitamente negato rilevanza al processo di rimozione in atto del tatuaggio, facendo applicazione dei sopraindicati principi del tempus regit actum e della par condicio tra i candidati, secondo cui, come detto, l’accertamento dei requisiti fisici deve avvenire avuto riguardo al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di una procedura selettiva (da ultimo, Cons. Stato, 3 ottobre 2019, n. 6640, che richiama un’ampia giurisprudenza).
In particolare, è stato ritenuto che spetti all’interessato dimostrare che, al momento dell’accertamento svolto dall’Amministrazione, fosse già ultimata la procedura di rimozione e, conseguentemente, fosse in toto eliminata la percepibilità visiva del tatuaggio, difettando altrimenti i requisiti psico-fisici per l’assunzione (Sez. IV, ord. 2386/2019).
5. Nella fattispecie in esame, il candidato è stato giudicato non idoneo al servizio di polizia per la presenza di un tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme, sicché, avendo l’Amministrazione compiuto un mero accertamento tecnico, il vizio di legittimità che può affliggere il giudizio di non idoneità ed il conseguente provvedimento di esclusione, come detto, è costituito dalla figura sintomatica dell’errore di fatto.
Tale vizio, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche in precedenza descritte, è riscontrabile nella vicenda oggetto del presente giudizio, per cui le doglianze formulate dall’Amministrazione appellante vanno disattese e la sentenza impugnata va confermata, sia pure con una motivazione parzialmente diversa.
Infatti, come già evidenziato, il verbale di visita medica collegiale del 10 febbraio 2020, avente la stessa natura fidefacente del precedente verbale in data 17 luglio 2017, ha evidenziato che “da prove dinamiche effettuate facendo indossare al ricorrente una polo di servizio della P.S. a maniche corte, si può affermare che, pur nei limiti dovuti all’attuale rimozione del tatuaggio, all’epoca del concorso lo stesso tatuaggio poteva essere non visibile in quanto parzialmente coperto dall’uniforme”.
La formula, sia pure dubitativa, utilizzata dall’organo verificatore del 10 febbraio 2020, determina il venire meno della certezza circa la visibilità del tatuaggio al momento dell’effettuazione della visita medica in sede concorsuale.
Di talché, non può ritenersi concretizzato il presupposto normativo al quale l’Amministrazione ha ancorato il giudizio di non idoneità, vale a dire la presenza di un tatuaggio sulla parte del corpo non coperta dall’uniforme.
In altri termini, il risultato della verificazione disposta non consente di attribuire certezza all’elemento di fatto ostativo all’idoneità per l’ammissione al concorso, con conseguente vizio dell’accertamento tecnico effettuato in sede concorsuale.
6. La assoluta peculiarità della fattispecie controversa consente eccezionalmente di disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 2849 del 2019) e, per l’effetto, conferma, con motivazione parzialmente diversa, la sentenza impugnata.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2020 – svoltasi in videoconferenza ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 – con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Castiglia – Presidente FF
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere, Estensore
Giuseppa Carluccio – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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