Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 5 maggio 2016, n. 1821.

La forma scritta, con relativa autenticazione, è richiesta ai soli fini della trascrizione al P.R.A., la quale, però, non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma mero mezzo di pubblicità, inteso a dirimere potenziali contrasti tra più aventi causa del medesimo venditore.

consiglio di stato bis

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 5 maggio 2016, n. 1821

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello numero di registro generale 4697 del 2014, proposto da:

G. Mo. IT s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti St. Mu. e Ca. Ta., presso il cui studio in Roma, via (…), è elettivamente domiciliata;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Ro. Ro., ed elettivamente domiciliata in Roma, via (…);

Municipio V, Roma Capitale, Sportello Unico per le Attività Produttive Commercio Fisso, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma: Sezione II Ter, n. 01918/2014, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione ad avviare attività di commercio elettronico di autovetture nuove e usate.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati St. Mu., Ca. Ta. e Ro. Ro.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La G. Mo. IT s.r.l., ha presentato a Roma Capitale, Municipio V, Sportello Unico per le Attività Produttive, Commercio Fisso, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio della vendita, in forma elettronica, di autovetture nuove e usate.

Con determinazione N.CE/99525 del 27/12/2012, l’amministrazione capitolina ha comunicato all’interessata che la segnalazione certificata di inizio attività non poteva essere accolta e conseguentemente la medesima non era autorizzata ad avviare l’attività commerciale di che trattasi.

L’atto, motivato per relationem alla nota della stessa amministrazione comunale (Dipartimento Attività Economiche e Produttive, Formazione e Lavoro) 23/10/2012 n. QH/54114, si basa sul rilevo che “l’attività di vendita di auto nuove ed usate non può essere esercitata mediante il commercio elettronico di cui all’art. 21 del D. Lgs. 114/98 in quanto il bene di scambio, nel caso di specie auto nuove o usate, rientra nella categoria dei beni mobili registrati per cui data la natura giuridica degli stessi, è necessaria la sottoscrizione del contratto di compravendita, anche ai fini della successiva registrazione al P.R.A. Tale tesi risulta avvallata da quanto disposto all’art. 11 del D. Lgs. n. 70/2003, che disciplina i casi di esclusione dei contratti di beni di scambio che non possono essere oggetto di commercio elettronico”.

Avverso il provvedimento inibitorio la G. Mo. IT s.r.l. ha proposto ricorso al TAR Lazio – Roma, il quale, con sentenza della Sezione II Ter, 18/2/2014 n. 1918, lo ha respinto, affermando testualmente, con riferimento all’evidenziato motivo di inibizione, quanto segue:

“L’art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 70 del 2003 – attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico – stabilisce che il decreto non si applica ai contratti che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l’esercizio di pubblici poteri.

Ne consegue, in primo luogo, che il provvedimento impugnato è congruamente motivato in quanto, anche attraverso il rinvio per relationem alla nota dell’amministrazione comunale del 23 ottobre 2012, espone le ragioni di fatto e di diritto a base della sua adozione.

Inoltre, e questo costituisce il punto centrale della controversia, il provvedimento impugnato è basato su presupposti di fatto non erronei e costituisce una corretta applicazione della citata norma di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 70 del 2013.

Il contratto di compravendita di un’automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, così come la vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso delle parti validamente manifestato.

La forma scritta, però, è richiesta ai fini della trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico e, può essere sostituita, ai sensi dell’art. 6, comma 3, r.d. 29 luglio 1927, n. 814, nel caso di vendita verbale, da dichiarazione autenticata sottoscritta dalla sola parte venditrice.

Pertanto, ai fini della validità ed efficacia del trasferimento di proprietà del bene non rileva la circostanza della non eseguita trascrizione dell’atto di alienazione presso il P.R.A., che, invece, configura uno strumento di pubblicità legale e di tutela in quanto volto a dirimere i conflitti che dovessero sorgere tra aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene.

Tuttavia, appare indubitabile che – richiedendo il contratto, sia pure al fine di costituire uno strumento di pubblicità legale e di risoluzione di conflitti tra più aventi causa dal medesimo dante causa, la sottoscrizione di almeno una delle due parti, la parte venditrice, e l’esercizio di pubblici poteri, funzionale all’esecuzione della trascrizione presso il P.R.A. – la fattispecie rientra tra le cause di esclusione del commercio elettronico di cui all’art. 11 d.lgs. n. 70 del 2013.

L’attività avente ad oggetto il commercio di veicoli, intesa nel senso del perfezionamento della vendita degli stessi, pertanto, non può avvenire in forma elettronica per espressa previsione legislativa.

Diversamente, può senz’altro essere effettuata in forma elettronica l’attività di offerta al pubblico degli autoveicoli al pubblico, che costituisce una fase antecedente al perfezionamento del contratto di compravendita attraverso il quale avviene il trasferimento di proprietà del bene verso il pagamento di un prezzo”.

Ritenendo la sentenza erronea e ingiusta la G. Mo. IT s.r.l. l’ha impugnata chiedendone l’annullamento.

Per resistere all’appello si è costituita in giudizio Roma Capitale.

Con ulteriori memorie ambedue le parti hanno meglio precisato le proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 25/2/2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

Col primo motivo d’appello la G. Mo. IT s.r.l. deduce, tra l’altro, che, erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto l’art. 11 del D.Lgs. 9/4/2003, n. 70, applicabile anche ai contratti (come quelli a cui si riferisce la SCIA dell’appellante) in cui l’intervento degli organi ivi contemplati non è richiesto “ad substantiam”.

La doglianza è fondata.

Dispone la menzionata norma:

“Il presente decreto non si applica a:

a)…;

b) contratti che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l’esercizio di pubblici poteri;

c)…;

d)…”.

Orbene, la trascritta disposizione va intesa nel senso che restano esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 70/2003, i contratti in relazione ai quali l’intervento degli organi ivi contemplati è necessariamente richiesto ai fini della validità o dell’efficacia del negozio.

La norma non è, dunque, applicabile alla compravendita di autoveicoli, la quale, com’è noto, si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, per mezzo del semplice consenso fra le parti e non richiede, perciò, né la forma scritta “ad substantiam”, né l’intervento di alcun particolare organo (Cass. Civ., Sez. III, 11/4/2006, n. 8415).

La forma scritta, con relativa autenticazione, è richiesta ai soli fini della trascrizione al P.R.A., la quale, però, non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma mero mezzo di pubblicità, inteso a dirimere potenziali contrasti tra più aventi causa del medesimo venditore (Cass. Civ., Sez. III, 26/10/2009, n. 22605).

Quella della trascrizione al P.R.A. costituisce, peraltro, una fase del tutto eventuale, essendo rimessa alla volontà dell’interessato la facoltà di richiederla.

L’appello va, pertanto, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con annullamento del provvedimento impugnato.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che la Sezione ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

La novità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla il provvedimento gravato in primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli – Presidente

Claudio Contessa – Consigliere

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 05 maggio 2016.

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