La contestazione sull’attività di valutazione del giudice

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 17 aprile 2020, n. 2468.

La massima estrapolata:

La contestazione sull’attività di valutazione del giudice non può mai giustificare la revocazione, perché essa riguarda un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto.

Sentenza 17 aprile 2020, n. 2468

Data udienza 9 aprile 2020

Tag – parola chiave: Revocazione – Lottizzazione abusiva – Sospensione lavori e acquisizione al patrimonio del Comune – Impugnazione – Rigetto – Ricorso per revocazione – Inammissibilità – Errore revocatorio lamentato su questione controversa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2961 del 2018, proposto dalla signora Ir. Di Pa., rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Le. e Be. Le., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pa. Le. in Roma, via (…);
contro
il Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ba. Ac. Ch. D’O., An. An. e Fa. Ma. Fe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lu. Le. in Roma, via (…);
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4668 del 9 ottobre 2017.
Visti il ricorso per revocazione con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore – nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2020 svoltasi in videoconferenza ai sensi dell’art. 84, commi 2, 5 e 6, d.l. n. 18 del 2020 – il consigliere Silvia Martino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorsi iscritti al n. 4067/2000 e al n. 4345/2000 del TAR per la Campania, sede di Napoli, il signor Lu. Sc. e la signora Ro. Co., dante causa del signor Gi. Si., insieme ad altri ricorrenti, tutti proprietari di piccoli fondi siti in località (omissis) del Comune di Napoli, ricadenti nell’ambito di una lottizzazione abusiva denominata “Mo. Sp. 42.”, impugnavano il provvedimento di sospensione dei lavori n. 8489 del 27 dicembre 1999 e la disposizione dirigenziale n. 131 del 21 febbraio 2001 di acquisizione al patrimonio disponibile del Comune delle aree di loro proprietà .
2. Con ricorso iscritto al n. 7438/2001, la signora Ir. Di Pa., anch’essa proprietaria di un fondo nell’ambito della stessa lottizzazione, impugnava invece, la sola disposizione dirigenziale n. 131 del 2001.
3. Il TAR esaminava detto ricorsi insieme ad altri, tutti relativi ai citati provvedimenti del Comune di Napoli adottati in ordine alla lottizzazione abusiva denominata “Mo. Sp. 42.”.
I ricorsi dei signori Sc., Co. e Di Pa. veniva respinti.
4. I ricorrenti rimasti soccombenti proponevano appello al Consiglio di Stato.
5 Per quanto qui interessa, la signora Di Pa., oltre a riproporre i profili di censura dedotti nel ricorso di primo grado, svolgeva plurime critiche avverso la sentenza di cui deduceva la carenza di motivazione, con riferimento all’erronea applicazione dell’art. 18 della legge n. 47 del 1985.
Riproponeva altresì la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione nella interpretazione datane dal TAR per contrasto con gli articoli 3, 25, comma 2, e 42, commi 3 e 4 della Costituzione.
6. L’appello della signora Di Pa. è stato respinto, con la sentenza oggetto del ricorso per revocazione in esame, sulla scorta delle seguenti argomentazioni.
6.1. Per quanto riguarda la pretesa incostituzionalità dell’interpretazione data dalla civica amministrazione e dal TAR all’art. 18 della l. n. 47/85 il Collegio d’appello ha ritenuto la questione manifestamente infondata.
In tale senso ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale 3-27 luglio 2004, n. 276 oltre a sottolineare che la misura ivi prevista non ha natura punitiva, ma è posta a tutela del potere di pianificazione del territorio e del suo corretto assetto urbanistico ed edilizio.
Quanto alla pretesa vocazione agricola del terreno di proprietà dell’appellante, la sentenza revocanda ha ricordato che, nel 1983, il fondo di estensione pari a 84.022 mq fu acquistato dalla signora Di Pa. in comunione con la signora Amalia So., dante causa delle intervenienti signore Ze., dalla signora Li. Mo..
Lo stesso fondo venne frazionato in 18 lotti in un periodo compreso tra il 1983 ed il 1992, in cui le predette comproprietarie procedevano alla vendita delle singole particelle riservandosi la proprietà di alcune.
Dagli accertamenti espletati, come evidenziato dal TAR, era risultato che all’interno dell’area vi sono alcuni tratti di strada, ancora in terra battuta, ampliati da una larghezza di tre a cinque metri in data successiva all’aprile del 1992.
D’altra parte, il provvedimento di sospensione, di cui alla disposizione dirigenziale n. 8489 del 27 gennaio 1999, aveva già rilevato il frazionamento ai fini lottizzatori e la realizzazione di opere anche con riferimento al fondo della signora Di Pa..
Tale provvedimento, essendo perento il relativo ricorso, aveva dunque conservato la sua efficacia anche ai fini dell’adozione del successivo atto di acquisizione dell’area al patrimonio comunale.
In ogni caso, secondo il Collegio d’appello, non appariva in dubbio il fatto che quantomeno vi fosse stata una lottizzazione cartolare, così come indicato nella motivazione generale del predetto provvedimento di sospensione che, tra l’altro, aveva fatto esplicito riferimento alla parcellizzazione dei singoli lotti.
7. La sentenza è stata impugnata per revocazione dalla signora Di Pa., sulla base delle seguenti deduzioni.
I. Violazione dell’art. 106 c.p.a., con riferimento all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c..
In sede di appello, la signora Di Pa. aveva contestato la configurabilità di una lottizzazione sia cartolare, che materiale.
Essa aveva affermato che, per conclamare la fattispecie di lottizzazione cartolare, non si poteva esclusivamente fare riferimento al mero frazionamento di un suolo (effettuato circa sei anni prima del suo acquisto), né alle successive poco significative vendite di talune aree periferiche rispetto al nucleo dell’azienda agricola.
Inoltre, per accertare la lottizzazione materiale sarebbe stato necessario appurare l’intento lottizzatorio unitamente alla materiale realizzazione di opere edilizie e infrastrutturali con particolare, specifico riferimento al terreno dell’appellante Di Pa..
In ogni caso, solo le porzioni frazionate avrebbero potuto essere oggetto della sanzione, e giammai tutte le restanti cospicue aree destinate alla conduzione agricola.
Secondo l’istante, sarebbe stata la decisione di riunire i tre appelli definiti con la sentenza revocanda ad avere generato l’errore in cui sarebbe incorso il Collegio d’appello.
Punti non controversi della causa sarebbero stati i frazionamenti e le relative vendite non concernenti l’intero terreno, ma solo le aree periferiche; l’omessa realizzazione di manufatti edilizi o infrastrutturali; la non compromissione dell’azienda agricola, rilevabile anche dalla fotografia dell’intera area allegata alla perizia di parte.
Per quanto riguarda il fondo Di Pa., il Collegio d’appello ha rilevato che il medesimo, avente un’estensione di 84.022 mq. era stato frazionato in 18 lotti tra il 1983 ed il 1992, ed alcuni tratti di strada erano stati ampliati da 3 a 5 metri.
Ricorrevano, quindi, i presupposti della lottizzazione cartolare e materiale.
Il duplice errore di fatto sarebbe stato quello di ritenere, da un lato, avvenuto il frazionamento dell’intero fondo di proprietà della ricorrente, dall’altro, che l’intera area di mq. 84.040 fosse stata “lottizzata abusivamente mediante la realizzazione di opere di urbanizzazione, quali strade principali, strade interne di collegamento tra i vari lotti, impianti idroelettrici e telefonici, fognature, e costruzioni abusive sia unifamiliari, sia multifamiliari munite di recinzioni e cancellate”.
Al Collegio sarebbe sfuggita innanzi tutto la incontestata qualità “soggettiva” della ricorrente, la quale aveva acquistato nel 1983 il terreno in questione esclusivamente per condurre un’azienda agricola (che ha gelosamente preservato negli anni successivi).
Il frazionamento, di per sé, non è indizio sufficiente per inferire la fattispecie di lottizzazione abusiva se l’acquirente del terreno ha lo status di coltivatore diretto, oppure conduce senza alcun dubbio un’azienda agricola e non costruisce alcuna opera edilizia o infrastruttura.
In tal senso, nella relazione tecnica a firma del dott. agr. Gi. Io., erano state accuratamente descritte tutte le particelle di proprietà Di Pa., delle quali alcune hanno una superficie estremamente ridotta – per cui sarebbe assolutamente irragionevole e non ipotizzabile il benché minimo sfruttamento edilizio – mentre altre, all’opposto, hanno una superficie troppo estesa e ridondante per potervi realizzare abitazioni mono o bifamiliari, e non risulterebbero quindi idonee all’edificazione mediante lottizzazione abusiva.
Ad ogni buono conto, la ricorrente ha rappresentato che, in ragione del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione, risulterebbe assolutamente inammissibile una sanzione che, come nel caso di specie, ha comportato l’acquisizione di oltre mq. 80.000 per la presenza di tre o al più cinque aree frazionate per complessivi circa 2.352 o, al limite 3.652 mq.
Sicché, “anche laddove, erroneamente, si volesse considerare abusiva la lottizzazione effettuata attraverso il successivo frazionamento e la vendita da parte della sig.ra Di Pa. di esigue porzioni di terreno, il provvedimento del Comune di Napoli avrebbe dovuto, in ogni caso, riguardare esclusivamente tali fondi e non certamente la parte residua rimasta nella proprietà della ricorrente”.
L’omesso esame della relazione tecnica e dei relativi allegati esibita dall’appellante avrebbe quindi viziato, con valenza decisiva, la parte motivazionale della sentenza.
L’istante ha poi stigmatizzato la sentenza revocanda anche nella parte in cui la stessa ha sottolineato come la superficie media dei lotti fosse “di gran lunga inferiore a quella prevista per la minima unità colturale” (punto 23.8 della sentenza), senza tuttavia considerare quanto era stato argomentato dalle difese della signora Di Pa., ovvero che la superficie rimasta nella sua proprietà, ancorché contrassegnata da svariate particelle, era notevolmente estesa.
Il Collegio d’appello non avrebbe poi tenuto in adeguato conto nemmeno le argomentazioni con le quali era stata contestata la configurazione della lottizzazione mista o materiale, con riferimento, in particolare, all’irrilevanza della stradina interpoderale preesistente.
Sicché non sarebbe chiaramente comprensibile da quali elementi il Collegio d’appello abbia potuto dedurre che anche sul fondo della signora Di Pa. fossero state realizzate opera di urbanizzazione.
Né a tale fine risulterebbe utile la motivazione del provvedimento di sospensione la quale aveva genericamente rilevato come, su tutta l’area di mq. 120.000, fossero state realizzate “opere di urbanizzazione, quali strade, stradine interne di collegamento ai vari lotti di terreno, impianti idroelettrici e telefonici, fognature e pozzi neri, costruzioni abusive unifamiliari e multifamiliari con ingressi autonomi, recinzioni con muri e cancellate”.
Non sarebbero state quindi esaminate le fotografie allegate alla relazione tecnica, dalle quali avrebbe potuto evincersi che, quella evidenziata nella motivazione della sentenza revocanda, non poteva considerarsi una strada di lottizzazione.
La sentenza gravata, infine, sarebbe incorsa in un ulteriore svista là dove ha assunto che il provvedimento di sospensione dei lavori del 27 dicembre 1999 avesse “rilevato il frazionamento ai fini lottizzatori e la realizzazione di opere anche con riferimento al fondo della signora Di Pa.” (punto 30.1.). Le aree su cui sono state realizzate siffatte opere, sarebbe infatti solo quelle oggetto dell’accertamento del TAR, il quale, relativamente al terreno acquistato dalla ricorrente, avrebbe rilevato una lottizzazione di tipo esclusivamente cartolare.
7. Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Napoli.
8. In data 5 marzo 2020 la signora Di Pa. ha depositato una memoria conclusionale.
9. Con memoria del 9 marzo 2020 la civica amministrazione ha sottolineato che la ricorrente tenta, con il rimedio della revocazione, di rimettere in discussione aspetti già esaminati dal Collegio d’appello, in particolare per quanto concerne il frazionamento dell’area di proprietà e la configurabilità di una lottizzazione abusiva mista.
10. In data 6 aprile 2020 le parti hanno depositato un’istanza di trattazione congiunta ai sensi dell’art. 84, comma 2, primo periodo del d.l. n. 18 del 2020.
11. Alla pubblica udienza del 9 aprile 2020, la causa è stata quindi trattenuta in decisione e deliberata in pari data in audioconferenza.
12. Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Al riguardo si osserva quanto segue.
13. In primo luogo, il Collegio farà esclusivo riferimento alle censure poste a sostegno del ricorso, senza tenere conto delle deduzioni sviluppate nella memoria della signora Di Pa. in data 5 marzo 2020, in quanto intempestive nonché proposte in violazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2018, n. 6827; id., 31 luglio 2017, n. 3806).
14. E’ agevole rilevare, altresì, che la parte ricorrente non ha esattamente individuato la “svista” ovvero l'”abbaglio dei sensi” in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, essendosi invero limitata a riproporre alcune delle doglianze e argomentazioni già contenute nell’atto di appello circa l’inconfigurabilità di una lottizzazione abusiva dei terreni di cui trattasi, oltre a richiamare il contenuto della relazione tecnica redatta dal dottore agronomo Gi. Io., depositata in appello il 4 aprile 2018, la quale non sarebbe stata tenuta in alcuna considerazione dalla sentenza revocanda.
14.1 Va poi evidenziato che, nel ricorso per revocazione, viene inammissibilmente dedotta anche una censura del tutto nuova – relativa al difetto di proporzionalità del provvedimento di acquisizione – che non figura nel ricorso in appello e che quindi giammai, a maggior ragione, potrebbe costituire argomento idoneo a sostenere la sussistenza di un vizio revocatorio.
15. Ciò posto, giova richiamare, sia pure in sintesi, i consolidati principi in materia di errore di fatto revocatorio.
Come noto, l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale ma non coinvolge la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento.
Così, ad esempio, si versa nell’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. allorché il giudice – per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo – sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, ma se ne esula allorché si contesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o l’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita.
In tutti questi casi non sarà possibile censurare la decisione tramite il rimedio – di per sé eccezionale – della revocazione, che altrimenti verrebbe a dar vita ad un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall’ordinamento.
L’errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c., è quindi un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; 20 gennaio 2013, n. 1; 17 maggio 2010, n. 2; 11 giugno 2001, n. 3; successivamente, fra le tante, sez. V, 29 novembre 2017 n. 5609; 22 gennaio 2015, n. 274).
L’errore in questione presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass. civ., sez. trib., sentenza n. 442 del 11 gennaio 2018).
In sintesi, l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Infine, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti o documenti del giudizio (Cons. Stato, sez. V, n. 5609 del 29 novembre 2017; Cass. civ., sez. VI, n. 20635 del 31 agosto 2017).
16. Nel caso di specie, rileva il Collegio che il preteso errore di riguarda una questione – quella della sussistenza di un lottizzazione abusiva, cartolare e/o materiale – che ha costituito uno degli aspetti controversi su cui il giudice d’appello si è esplicitamente soffermato, in particolare sottolineando, ai paragrafi 30 e 30.1 della sentenza revocanda:
– che il fondo acquistato dalle signore Di Pa. e So. è stato “frazionato in 18 lotti in un periodo compreso tra il 1983 ed il 1992, in cui le predette comproprietarie procedevano alla vendita delle singole particelle riservandosi la proprietà di alcune. Dagli accertamenti espletati, come evidenziato dal T.a.r., è risultato che all’interno dell’area vi sono alcuni tratti di strada, ancora in terra battuta, ampliati da una larghezza di tre a cinque metri in data successiva all’aprile del 1992 (cfr. su entrambe le circostanze sentenza impugnata, punto 3.5., non contestato ex adverso nell’atto di appello)”;
– che “D’altra parte, il provvedimento di sospensione, di cui alla disposizione dirigenziale n. 8489 del 27 gennaio 1999, ha rilevato il frazionamento ai fini lottizzatori e la realizzazione di opere anche con riferimento al fondo della signora Di Pa. (cfr. allegato elenco). Tale provvedimento, essendo perento il relativo ricorso, ha dunque conservato la sua efficacia anche ai fini dell’adozione del successivo atto di acquisizione dell’area al patrimonio comunale. In ogni caso, non appare in dubbio il fatto che quantomeno vi sia stata una lottizzazione cartolare, così come indicato nella motivazione generale del predetto provvedimento di sospensione che, tra l’altro, fa esplicito riferimento alla parcellizzazione dei singoli lotti”.
Premesso che nemmeno la signora Di Pa. si spinge a negare circostante quali i frazionamenti del terreno acquistato e l’ampliamento della “stradina interpoderale”, risulta evidente che non vi sono stati né svista, né abbaglio, ma solo la valutazione da parte del giudice delle risultanze processuali che giammai potrebbe integrare un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., (cfr., da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2020, n. 1058).
Più in generale, la lettura e l’interpretazione dei documenti di causa appartiene all’insindacabile valutazione del giudice e non può essere censurata quale errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4, c.p.c., salvo trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio; e ciò anche qualora si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione tra le parti, le prove documentali esibite o acquisite d’ufficio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 460).
Nel caso di specie, deve allora convenirsi con la civica amministrazione che non è stato effettivamente dedotto un vizio revocatorio ma, semplicemente, sono stati riproposti alcuni degli argomenti posti alla base dell’originaria impugnativa, al fine di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
Tuttavia, la contestazione sull’attività di valutazione del giudice non può mai giustificare la revocazione, perché essa riguarda un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. civ., sez. trib., 22 marzo 2005, n. 6198).
17. In definitiva, per quanto testé argomentato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
18. Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.
19. Il Collegio rileva infine che l’inammissibilità del ricorso si fonda su ragioni manifeste in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1234 del 2020; Sez. IV, 2205 del 2018; n. 2879 del 2017; 5497 del 2016, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della sanzione), conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. Sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016).
A tanto consegue il pagamento della suddetta sanzione nella misura, giudicata equa, di Euro 3.000,00 (tremila/00).
La condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. rileva, infine, anche agli effetti di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, nr. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 2961 del 2018, di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Napoli, che liquida nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di Euro 3.000,00 (tremila) da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla Segreteria per i conseguenti adempimenti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 aprile 2020, svoltasi da remoto in audioconferenza ex art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere, Estensore
Roberto Proietti – Consigliere
Michele Conforti – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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