In un appalto a corpo l’elenco dei prezzi analitico è irrilevante

Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 10 aprile 2020, n. 2355.

La massima estrapolata:

In un appalto a corpo, in cui è stato offerto un prezzo complessivo, l’elenco dei prezzi analitico è irrilevante, perché ai fini della determinazione del prezzo offerto, deve prendersi in considerazione l’intera opera considerata globalmente.

Sentenza 10 aprile 2020, n. 2355

Data udienza 19 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Revocazione – Procedura aperta – Demanio – Aeroporto – Affidamento a corpo lavori di manutenzione straordinaria – Aggiudicazione – Annullamento in autotutela – Ritenuta irregolarità dell’offerta per mancata corretta quotazione di taluni prezzi – Annullamento giudiziale e reviviscenza dell’originaria aggiudicazione – Conferma in appello – Ricorso per revocazione – Lamentata errata percezione dell’effettivo tenore delle modifiche sostanziali apportate – Inammissibilità – Censure di diritto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per revocazione iscritto al numero di registro generale 10223 del 2018, proposto da
NT. s.r.l. in qualità di mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Im. Ba. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Le. Di Bo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SO. – Società Gestione Aeroporto Cagliari El. s.p.a., non costituita in giudizio;
nei confronti
Vi. s.p.a., in qualità di capogruppo del costituendo Consorzio con la Società Ge. La. – So. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Ma. e St. Ge., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 3 settembre 2018, n. 5161, resa tra le parti;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Vi. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Ge. Te., su delega dell’avv. Di Bo., e St. Ge.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe la società NT. (di seguito “NTC”), nella qualità di mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Im. Ba. s.r.l., domanda la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5161, con cui sono stati respinti, previa riunione, gli appelli proposti dalla stazione appaltante SO. – Società Gestione Aeroporto Cagliari El. s.p.a. (di seguito “So.”) e da Im. Ba..
2. I fatti di causa possono così riassumersi.
2.1. L’odierna ricorrente partecipava, nella detta qualità, in costituendo raggruppamento con Im. Ba. s.r.l., alla procedura aperta indetta, con avviso pubblicato il 4 maggio 2017, da So., concessionaria del sedime demaniale per la gestione dell’aeroporto di Cagliari-El., per “l’affidamento a corpo dei lavori di manutenzione straordinaria del Raccordo Mike e strada perimetrale”, per un importo pari ad euro 2.560.563,95, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con possibilità per i concorrenti di presentare proposte migliorative rispetto al progetto posto a base di gara, in relazione alla qualità dei materiali, ai componenti impiegati e alla durabilità delle opere.
2.2. Con provvedimento del 26 settembre 2017, la So. annullava l’aggiudicazione definitiva inizialmente disposta (il 10 agosto 2017) in favore del costituendo Consorzio tra la Vi. s.p.a., capogruppo mandataria, e la Società Ge. La.- So. (da qui in poi “Vi.” o “Consorzio Vi.”).
2.3. La So. aveva, infatti, sospeso l’aggiudicazione, avendo rilevato “talune criticità dell’offerta, in particolare per quanto attiene alla modifica delle voci di prezzo e delle quantità operate [..] sull’elenco prezzi unitari predisposto dalla Committente per la formulazione dell’offerta”, ravvisando in tali modifiche “una possibile irregolarità dell’offerta, anche in considerazione della mancata quotazione di taluni prezzi unitari del progetto posto a base di gara”.
2.4. All’esito dei chiarimenti comunicati da Vi. (con nota del 22 settembre 2017), la stazione appaltante ne aveva comunque disposto l’esclusione, annullando l’aggiudicazione, sul rilievo per cui la sua offerta, apportando le rilevate modifiche, “non ha indicato i prezzi relativi alle lavorazioni del progetto posto in gara, non consentendo dunque la corretta valutazione dell’offerta, nel rispetto della par condicio ed altresì impedendo la corretta determinazione del prezzo complessivo per l’esecuzione del progetto a base di gara”. Il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione aveva, dunque, concluso che l’offerta del R.T.I. Vi. Sogela presentava rilevanti profili di irregolarità , “in considerazione della mancata corretta quotazione di taluni prezzi unitari del progetto posto in gara”, attinenti soltanto alla fase vincolata dell’esame dell’offerte economiche, priva di elementi di discrezionalità .
2.5. Veniva quindi disposta l’aggiudicazione dell’appalto al costituendo raggruppamento, secondo classificato, tra Im. Ba. e NTC, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti.
2.6. Avverso l’esclusione e la nuova aggiudicazione Vi. proponeva ricorso, chiedendone l’annullamento, al fine di ottenere il ripristino della propria originaria veste di aggiudicataria.
2.7. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Cagliari), sez. I, 22 dicembre 2017, n. 810 accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati, con la conseguente reviviscenza dell’originaria aggiudicazione in favore del costituendo Consorzio Vi..
2.8. Contro la sentenza proponevano separati appelli sia la stazione appaltante So. sia la controinteressata Im. Ba..
2.9. Si costituiva nel giudizio di appello iscritto sul ricorso proposto da So. anche l’odierna ricorrente NTC.
3. Il Consiglio di Stato, riuniti gli appelli, li respingeva entrambi non ravvisando ragioni per discostarsi dalle statuizioni di prime cure fondate sul principio secondo cui “in un appalto a corpo, in cui è stato offerto un prezzo complessivo, l’elenco dei prezzi analitico è irrilevante, perché ai fini della determinazione del prezzo offerto, deve prendersi in considerazione l’intera opera considerata globalmente”.
4. Ora la NTC chiede la revocazione della sentenza di appello in epigrafe, ai sensi degli articoli 106 Cod. proc. amm. e 395 n. 4 Cod. proc. civ., assumendo che è incorsa in un grave ed evidente errore revocatorio consistente nell'”errata supposizione di un presupposto di fatto”, riscontrabile ictu oculi sulla base di un raffronto tra gli atti del giudizio e le statuizioni impugnate.
4.1. Per la ricorrente la sentenza avrebbe, infatti, respinto i gravami “sulla base di un’errata percezione dell’effettivo tenore delle modifiche sostanziali apportate dal RTI Vi. alla lista delle lavorazioni”.
4.2. La sentenza di appello sarebbe così inficiata da evidenti errori revocatori per aver erroneamente supposto che il Consorzio Vi. è stato escluso dalla gara avendo modificato i prezzi unitari contenuti nella lista delle lavorazioni e non, come invece risulta dagli atti del giudizio, per aver presentato, in sostanza, un progetto variato, sotto il profilo tecnico- strutturale, rispetto alla soluzione prescelta da So.: e ciò nonostante il Disciplinare ammettesse solo “proposte migliorative inerenti la qualità dei materiali e/o componenti impiegati e la durabilità delle opere”, vietando di conseguenza l’introduzione di varianti.
4.3. Tali circostanze di fatto, che erano state dedotte nei propri scritti difensivi dall’odierna ricorrente, ma trascurate dalla sentenza revocanda, costituirebbero un punto decisivo per il giudizio.
4.4. La sentenza che ha respinto gli appelli sarebbe, pertanto, frutto di un’erronea lettura e percezione della documentazione agli atti, attestanti una ben diversa situazione di fatto, e di un abbaglio dei sensi che si inquadra nel tipico errore di fatto revocatorio, considerato anche che non vi è motivazione, neppure per escluderne la fondatezza, sulle argomentazioni difensive delle appellanti e della società odierna ricorrente (quanto, in particolare, all’affidabilità dell’offerta di Vi., sotto il profilo esecutivo ed economico, e all’ammissibilità delle migliorie offerte).
4.5. La ricorrente ha altresì depositato in giudizio documentazione acquisita a seguito di accesso avvenuto in data 22 agosto 2019, ed in particolare “gli atti trasmessi dalla So. all’ENAC al fine dell’approvazione della variazione di sezione della pavimentazione del raccordo Mike” (Documento n. 445/U/18 REV. 01 del 9 marzo 2019- Relazione dimensionamento pavimentazione proposta tecnico migliorativa della Ge. s.r.l.; Integrazione al capitolato speciale d’appalto- norme tecniche rev. Febbraio 2019: cfr. memoria difensiva di NTC del 10 settembre 2019). Tali atti e i successivi sviluppi procedimentali confermerebbero la correttezza delle tesi sostenute da NTC nel giudizio di appello quanto alla legittimità del provvedimento di esclusione del Consorzio Vi. (per aver presentato un progetto variato rispetto alla soluzione prescelta dalla stazione appaltante), ingiustamente disattese dal giudice di appello a ragione degli errori di fatto in cui è incorso.
4.6. Nelle conclusioni formulate, NTC ha, dunque, domandato, in via rescindente, di revocare la sentenza impugnata; e, in via rescissoria, di accogliere l’appello proposto da Im. Ba. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo e di respingere il ricorso di primo grado.
4.7. Si è costituita in giudizio la Vi. che, eccepita in limine l’inammissibilità dei documenti depositati dalla ricorrente in giudizio in quanto successivi al provvedimento impugnato e al ricorso di primo grado, ha resistito al ricorso. Ne ha quindi sostenuto l’inammissibilità : anzitutto per insussistenza dei prospettati errori revocatori; ed inoltre per inesistenza della sua fase rescissoria, non contenendo il ricorso specifiche censure contro i capi della sentenza di cui domanda la revocazione, ma la mera riproposizione delle argomentazioni prospettate nel giudizio di appello, con conseguente impossibilità per il giudice di adottare la pronunzia definitiva ed inutilità per la ricorrente di un eventuale accoglimento della domanda rescindente.
4.6. Non si è invece costituita nell’odierno giudizio sulla revocazione della sentenza, sebbene ritualmente intimata, la committente So..
4.7. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
6. Va anzitutto premesso che il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e per consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 5 maggio 2016, n. 1824) l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 Cod. proc. amm. e 395, n. 4 Cod. proc. civ., deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; si veda anche Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 10 gennaio 2013, n. 1; Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431).
6.1. L’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve, altresì, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, IV, 13 dicembre 2013, n. 6006).
6.2. Insomma, l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella risultante dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, V, 19 febbraio 2019, 1144; Cons. Stato, V, 7 aprile 2017, n. 1640).
6.3. Ne segue che il ricorso per revocazione non può essere utilizzato in modo improprio al solo scopo di censurare un risultato interpretativo del giudice di appello, reso all’esito di un ragionamento logico e di un percorso motivazionale immune da “sviste revocatorie” e da ogni “abbaglio dei sensi”, in modo da provocare, dopo la legittima formazione del giudicato, un’inammissibile rivalutazione della res controversa (cfr. Cons. di Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1331).
7. Alla luce di tale consolidata giurisprudenza, ritiene il Collegio che il ricorso per revocazione non possa superare il vaglio di ammissibilità .
7.1. Dalle statuizioni della sentenza di cui si chiede la revocazione si evince, infatti, che non viene qui in rilievo una svista materiale o un abbaglio dei sensi nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti di causa, e che il ricorso proposto, inerendo all’interpretazione e alla valutazione da parte del giudice del contenuto delle domande e delle censure formulate dalle parti, ai fini della formazione del suo convincimento, è volto, invece, ad ottenere un’inammissibile rivalutazione della res controversa, sì da rimettere in discussione il contenuto del giudicato, in assenza dei presupposti e al di fuori dei casi e dei modi in cui ciò è consentito per legge.
7.2. Come esposto in fatto, per la ricorrente la sentenza avrebbe erroneamente supposto che la Vi. fosse stata esclusa dalla procedura per aver modificato i prezzi unitari contenuti nella lista delle lavorazioni e, quindi, applicando la regola del disciplinare (di cui all’art. 1.2.), ritenuta affetta da nullità dal giudice di appello, che avrebbe previsto “a pena di esclusione la sottoscrizione dell’elenco prezzi nella versione originale”. La Vi. sarebbe stata, invece, esclusa, sempre secondo la ricorrente, per aver presentato un progetto sostanzialmente variato sotto il profilo tecnico strutturale rispetto alla soluzione prescelta dalla stazione appaltante, contro le previsioni del disciplinare di gara che consentiva soltanto “proposte migliorative inerenti la qualità dei materiali e/o componenti impiegati e la durabilità delle opere”: a fronte di tale evidenza non assumeva rilievo decisivo neppure la circostanza, posta a fondamento del rigetto degli appelli, che la gara fosse da aggiudicarsi a corpo e che, quindi, i prezzi contenuti nella lista delle lavorazioni dovessero rimanere fuori dal contenuto essenziale dell’offerta; dal che, in tesi, l’errore revocatorio.
7.3. La sentenza avrebbe infatti del tutto trascurato che l’offerta della Vi. era stata esclusa per gravi irregolarità, avendo in particolare: a) modificato la lista delle lavorazioni in relazione alle quantità previste per taluni prezzi; b) aggiunto una voce di prezzo non prevista in elenco; c) modificato la descrizione di un ulteriore prezzo rispetto a quanto stabilito; d) omesso di indicare i prezzi unitari per le lavorazioni originarie fissate dalla stazione appaltante.
7.4. Su queste basi la ricorrente sostiene la sussistenza di un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione di fatto rappresentata (l’essere stato escluso il Consorzio Vi. per aver modificato i prezzi della lista delle lavorazioni) e la valutazione finale espressa dalla sentenza revocanda, laddove ha dichiarato illegittima l’esclusione poiché in una gara da aggiudicarsi a corpo, come quella in oggetto, le indicazioni contenute nell’elenco prezzo sono “destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare”
8. Illustrati così in sintesi i motivi di ricorso, il Collegio qui rileva che, mediante un’inammissibile utilizzo del rimedio revocatorio, NTC intenda rimettere in discussione profili che attengono alla corretta interpretazione delle previsioni della lex specialis di gara, applicabile al caso deciso, e alla conformità ad esse dell’offerta contestata, riproponendo, in questa sede, questioni che hanno già formato oggetto del giudizio di appello, costituendo altrettanti punti controversi sui quali la sentenza, alla luce delle argomentazioni difensive prospettate dalle parti, ebbe a motivare espressamente.
8.1. In particolare, con i motivi di censura articolati avverso la sentenza di prime cure si sottoponevano al giudice di appello le seguenti questioni: a) se negli appalti a corpo, come quello in oggetto, viene in rilievo il ribasso offerto, il che avrebbe reso irrilevanti eventuali modifiche o irregolarità nell’elenco prezzi, poiché l’offerta deve essere complessivamente intesa; b) se, posto che l’elenco prezzi allegato all’offerta della ricorrente contemplava, rispetto a quello a base di gara, le sole variazioni conseguenti direttamente alle soluzioni migliorative proposte, dette modifiche impedissero in effetti, come ritenuto dal provvedimento impugnato in prime cure, la “corretta determinazione del prezzo complessivo per l’esecuzione del progetto a base di gara” o se questo fosse comunque ben individuato dal ribasso complessivamente offerto; c) se (come prospettato dalla ricorrente in primo grado) la correzione operata dalla Vi. all’elenco prezzi potesse (anche dopo l’abrogazione dell’art. 119, comma 5, d.P.R. 2010, n. 207 ed in assenza di diversa disciplina) considerarsi non meritevole di esclusione, perché non vietata da alcuna norma di legge e comunque incapace di influire negativamente sulla determinatezza dell’offerta, considerato che si tratterebbe di mere modalità con cui la concorrente aveva formulato il prezzo finale (fermo restando il vincolo ad eseguire la prestazione come descritta a base di gara); d) se (come invece asserito dalle appellanti) la Vi., nel depennare alcune voci (e correlati prezzi) e sostituirle con altre relative ai materiali proposti in sostituzione di quelli previsti nel progetto a base di gara, aveva violato la prescrizione di cui al punto 1.2. del disciplinare (a mente del quale la busta 3 “offerta economica” doveva “contenere a pena di esclusione: il modulo originale offerta prezzi (consegnato unitamente alla documentazione di gara) debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa offerente”: tale previsione avrebbe implicato, sempre secondo le appellanti, il divieto per le concorrenti di apportare modifiche all’elenco prezzi posto a base di gara, consentendo solo di aggiungere, negli spazi vuoti, i prezzi delle relative voci ivi indicate, senza alterare l’elenco prezzi predisposto dalla stazione appaltante); e) se tale violazione avesse tenore non solo formale, ma anche sostanziale in quanto la mancata sottoscrizione dell’elenco prezzi in versione originale avrebbe di fatto impedito la valutazione separata delle voci in cui si articolava la proposta migliorativa; f) in definitiva, se la proposta della Vi. fosse una mera offerta migliorativa o, in sostanza, una variante al progetto, non consentita dalla lex specialis per il suo carattere di modifica sostanziale rispetto alla soluzione progettuale a base di gara.
8.2. Così delineato il thema decisum alla stregua delle argomentazioni di parte, riconducibili in sostanza ad un’unica articolata questione di diritto (concernente la natura, di mera miglioria o di variante al progetto, della proposta di Vi.), va dunque evidenziato che gli errori di fatto prospettati nel presente ricorso ineriscono a profili (meramente ripetitivi delle doglianze ed argomentazioni delle appellanti e dell’odierna ricorrente) che sono stati tutti scrutinati e valutati dalla sentenza di cui si domanda la revocazione (e prima ancora dalla sentenza di primo grado, con analitica motivazione confermata in appello).
8.3. La ricorrente torna qui a sostenere la tesi della legittimità del provvedimento di esclusione del Consorzio Vi., per essere la sua offerta non conforme alle previsioni della lex specialis in relazione a profili che, che a suo dire, corrisponderebbero ad altrettanti errori di fatto, idonei a condurre, nella fase rescindente, all’annullamento della sentenza in epigrafe; ma che, in realtà, riguardano i medesimi aspetti che hanno formato oggetto del giudizio di appello.
8.4. Nel pronunziarsi sulle censure articolate dalle appellanti la sentenza ha, infatti, statuito che negli appalti con prezzo a corpo (come quello da aggiudicarsi con la gara oggetto di causa), in cui il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta, le indicazioni contenute nel c.d. elenco prezzi sono destinate a rimanere fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare, risultando perciò irrilevante l’elenco prezzi analitico.
Si legge, infatti, testualmente nella sentenza del Consiglio di Stato che “R.T.I. Vi. si è limitato ad apportare all’elenco dei prezzi le modifiche coerenti con la proposta migliorativa offerta (sostituzione del materiale per la pavimentazione con materiali ecocompatibili), miglioria espressamente consentita dal disciplinare, il che consente anche di superare l’ulteriore censura secondo l’odierna appellata avrebbe introdotto al progetto delle varianti non consentite (o, addirittura, presentato un’offerta disomogenea e, quindi, non confrontabile con quella degli altri concorrenti”.
8.5. Su queste basi, la sentenza qui impugnata affermava che “elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nel c.d. elenco prezzi, tratti dai listini ufficiali…hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale”; precisava altresì che “la lista dei prezzi “modificati” coincide, inoltre, con l’offerta finale presentata che, quindi, non risulta indeterminata.”
8.6. La sentenza ha, quindi, disatteso le prospettazioni delle appellanti e della NTC secondo le quali l’offerta di Vi. non sarebbe stata conforme alle clausole della lex specialis di gara che prevedevano, a pena di esclusione, la sottoscrizione dell’elenco prezzi nella versione originale (sul rilievo della nullità di tali clausole ove interpretate nel senso di aver previsto, a pena di esclusione, per lavori da aggiudicarsi a corpo, l’immodificabilità dei prezzi unitari); ed ha condiviso, invece, appieno le motivazioni con cui il primo giudice aveva ritenuto che la proposta di Vi. non costituisse una variante non consentita al progetto posto a base di gara, ma una mera proposta migliorativa.
A ciò conseguiva che la modifica all’elenco prezzi e la mancata sottoscrizione delle voci (e relativi prezzi) originari- questi ultimi, a tutti gli effetti, sostituiti da quelli oggetto della proposta migliorativa- non poteva giustificare l’esclusione dalla gara del Consorzio Vi.: non ne risultava, infatti, compromessa la regolarità dell’offerta presentata (adeguatamente sorretta dalla sottoscrizione dell’elenco prezzi recante voci conseguentemente modificate) e, in definitiva, la sua valutazione da parte della stazione appaltante.
8.7. Per le esposte considerazioni, il Collegio ritiene, pertanto, che le argomentazioni prospettate dalla ricorrente NTC non possono trovare accoglimento.
Non sussiste, infatti, nessuna delle circostanze che possa dar luogo alla revocazione della sentenza.
Le censure formulate da NTC sono tutte ictu oculi inerenti all’attività valutativa del giudice su punti controversi sui quali la sentenza ha espressamente motivato e afferenti all’interpretazione della legge di gara e all’ammissibilità dell’offerta presentata dal Consorzio appellato: la sentenza impugnata è perciò immune da qualsiasi errore e tanto meno da quello di fatto revocatorio.
8.8. Nel pronunziarsi sui motivi di gravame, la sentenza impugnata ha ritenuto infondata la tesi delle appellanti (secondo cui l’offerta di Vi. meritava l’esclusione perché integrava una non consentita variante sostanziale al progetto e non una mera proposta migliorativa e per aver modificato la lista delle lavorazioni e l’elenco prezzi originario); e ha, invece, condiviso le prospettazioni della ricorrente in primo grado Vi., confermando le motivazioni della sentenza appellata.
Detta interpretazione delle opposte argomentazioni prospettate dalle parti non può, tuttavia, essere censurata quale errore di fatto; né può dar luogo alla revocazione della sentenza: rimedio che non costituisce un terzo grado di giudizio che consenta di rimettere in discussione il decisum del giudice e coinvolgere nuovamente la sua attività valutativa.
8.9. Non ricorre l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4 Cod. proc. civ, quando, come nel caso di specie, si contesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita (cfr. Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7189; V, 25 marzo 2019, n. 1970).
In tutti questi casi, come in quello oggetto dei presenti giudizi, non è possibile censurare la decisione tramite il rimedio – di per sé eccezionale – della revocazione, che altrimenti verrebbe a dar vita ad un ulteriore grado del giudizio, non previsto e non voluto dall’ordinamento (ex multis, Cons. Stato, IV, 8 marzo 2017, n. 1088; V, 11 dicembre 2015, n. 5657; IV, 26 agosto 2015, n. 3993; III, 8 ottobre 2012, n. 5212; IV, 28 ottobre 2013, n. 5187).
9. Né il ricorso per revocazione può essere fondato sull’asserito mancato esame di talune argomentazioni difensive da parte della sentenza. Va, infatti, rammentato che, per pacifico principio giurisprudenziale, non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte medesima a sostegno delle proprie conclusioni (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 luglio 2016, n. 21). Ed invero, l’errore revocatorio è configurabile soltanto in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata (nel senso di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo) e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2016, n. 1331; 22 gennaio 2015, n. 264; Sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099).
9.1 In ogni caso, prescindendo dalla considerazione per cui l’assunto è smentito dalla completezza ed esaustività delle ragioni esposte, si osserva che gli argomenti rafforzativi dei motivi di impugnazione dedotti, ai quali fa riferimento la ricorrente, non sono decisivi per orientare diversamente il giudice.
10. Parimenti, non ha alcun rilievo la documentazione prodotta dalla ricorrente nel presente giudizio, attinente ad ulteriori sviluppi procedimentali ed a profili esecutivi dell’appalto affidato, che si riferiscono a circostanze successive non solo al provvedimento impugnato in primo grado, ma finanche anche alla stessa pubblicazione della sentenza di appello di cui si domanda la revocazione (cfr. Cons. di Stato, 13 novembre 2017, n. 5195).
10.1. È del resto immanente alla sicurezza giuridica, e dunque all’interesse che permea l’esistenza stessa dell’ordinamento giuridico, che le liti abbiano una fine e che questa fine, coperta dagli speciali effetti prescrittivi della cosa giudicata, non venga più rimessa in discussione.
11. In conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile; il che esime la Sezione dalla disamina dei profili rescissori dell’impugnazione proposta.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente NT. s.r.l., nella qualità in atti, al pagamento delle spese di giudizio a favore della Vi. s.p.a., nella qualità in epigrafe, che liquida forfettariamente in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Raffaele Prosperi – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere, Estensore
Stefano Fantini – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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