Il termine per l’impugnazione di un atto soggetto a controllo

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 28 maggio 2019, n. 3501.

La massima estrapolata:

Il termine per l’impugnazione di un atto soggetto a controllo decorre soltanto dal giorno in cui l’atto di controllo sia conosciuto o reso legalmente conoscibile.

Sentenza 28 maggio 2019, n. 3501

Data udienza 14 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6234 del 2009, proposto da
Ni. Lo. e Pi. La., rappresentati e difesi dall’avvocato Lu. Pe., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ro. Ra. in Roma, via (…);
contro
Sezione di controllo di Potenza della Regione Basilicata ed altri, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (sezione prima) n. 00002/2009, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 14 marzo 2019 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti l’avvocato Lu. Pe.,;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti presentavano ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata per ottenere l’annullamento del provvedimento della Sezione di controllo di Potenza della Regione Basilicata n. 28082/900, adottato il 13 gennaio 1990, di annullamento della deliberazione n. 200 del 19 dicembre 1989 del Consiglio comunale di Sant’Angelo le Fratte.
La predetta deliberazione comunale, aderendo alla corrispondente richiesta, aveva riconosciuto agli appellanti, dipendenti comunali con qualifica, rispettivamente, di geometra responsabile unico dell’Ufficio tecnico comunale e responsabile della ragioneria comunale, le indennità speciali di cui all’art. 5 del d.l. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito dalla l. 29 aprile 1982, previste a favore dei funzionari con responsabilità di direzione dei comuni delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (tra cui rientra quello di Sant’Angelo le Fratte), per compensare le prestazioni di carattere eccezionale rese in conseguenza degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi di ricostruzione di cui al d.l. 19 marzo 1981, n. 75, convertito dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.
Il provvedimento comunale veniva annullato dalla predetta Sezione di controllo regionale con il citato atto n. 28082/900, in quanto ritenuto “meramente ripetitivo” del precedente atto della Giunta comunale n. 240 del 24 ottobre 1989, già annullato dalla stessa Sezione di controllo con atto n. 22866 del 13 novembre 1989, che aveva ritenuto la non estendibilità del beneficio di cui all’art. 5 del d.l. n. 57/82 al personale dipendente del Comune di Sant’Angelo le Fratte per una serie di ragioni (perché il Comune, stante le sue dimensioni, non era articolato, come struttura organizzativa, in ripartizioni; perché le responsabilità di direzione indicate dalla delibera comunale non risultavano da un preventivo incarico; perchè la Giunta municipale non aveva competenza a deliberare sulla materia del provvedimento).
2. L’adito Tribunale, con sentenza della sezione prima n. 2 del 2009, dichiarava il ricorso irricevibile per tardività .
In particolare, il primo giudice:
– osservava che gli odierni appellanti non erano destinatari dell’atto di controllo, che, pertanto, non andava loro individualmente comunicato, con la conseguenza della rilevanza nei loro confronti, ai fini della conoscenza del provvedimento e della decorrenza del termine di impugnazione, della data di pubblicazione dell’atto, di cui all’articolo 27 della l.r. Basilicata 14 marzo 1988, n. 11;
– rilevava che l’atto di controllo era stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata del 16 febbraio 1990, e che tale pubblicazione, riguardando la parte essenziale dell’atto stesso, con la menzione della Sezione di controllo, del Comune interessato e dell’intervenuto annullamento della delibera consiliare n. 200 del Comune di (omissis), individuata anche per il tramite del suo oggetto, era sufficiente a consentire agli interessati di coglierne la lesività, così integrandone la piena conoscenza, ulteriormente considerato che i sottostanti motivi, pur non esternati nella pubblicazione, erano comunque conoscibili mediante l’accesso agli atti di controllo previsto dall’art. 24 della stessa legge regionale in favore di “chiunque ne faccia richiesta”;
– riteneva indi tardivo il gravame, perchè notificato il 26 ottobre 1990, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnativa dell’atto, decorrente dalla predetta data di pubblicazione (16 febbraio 1990);
– non disponeva per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.
3. Con l’odierno gravame gli appellanti hanno dedotto avverso la predetta sentenza l’erronea declaratoria di irricevibilità, ai sensi dell’art. 21, l. n. 1034 del 1971, vigente ratione temporis.
A sostegno del motivo gli appellanti hanno esposto che la sentenza appellata, nel ritenere che l’atto di controllo, pur avendo a oggetto un provvedimento che li contemplava nominativamente, non doveva essere loro individualmente comunicato, non avrebbe considerato che esso, pur essendo autonomamente impugnabile, laddove negativo, quale contrarius actus, si inserisce, come l’atto soggetto a controllo, in una fattispecie complessa, a formazione progressiva: troverebbe pertanto applicazione la giurisprudenza formatasi sulla materia che, nel richiamare la regola generale secondo cui il termine decadenziale per proporre ricorso amministrativo decorre dal momento in cui gli interessati abbiano ricevuto la notifica dell’atto o ne abbiano comunque avuto piena conoscenza, ha ravvisato l’obbligo o quanto meno l’onere della pubblica amministrazione di notificare o comunicare agli interessati entrambi i provvedimenti.
Indi gli appellanti, illustrati i profili della ritenuta illegittimità della determina tutoria impugnata (travisamento dei fatti e delle norme a essi riconducibili; violazione del comma 13 dell’art. 5 del d.l. 57/1982, eccesso di potere, disparità di trattamento e discriminazione; eccesso di potere, violazione di legge), hanno domandato l’annullamento della sentenza gravata e l’accoglimento del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento della stessa determina.
Le intimate amministrazioni non si sono costituite in appello.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 14 marzo 2019.
4. L’appello è infondato.
5. Gli appellanti sostengono che, al fine della decorrenza del termine di impugnazione dell’atto di controllo negativo, rileva o il momento in cui l’Amministrazione ha soddisfatto l’obbligo di comunicare agli interessati tale atto, unitamente a quello annullato, ovvero, in assenza di tale comunicazione, quello della effettiva conoscenza da parte dei medesimi dell’atto negativo di controllo.
La tesi non può essere accolta, essendo corretta l’affermazione del primo giudice che l’atto di controllo non doveva essere comunicato individualmente ai ricorrenti.
L’obbligo di comunicazione invocato dagli appellanti non è infatti ravvisabile, non essendo, tra altro, rinvenibile il soggetto obbligato a effettuare la comunicazione: esso non può essere individuato né nella Sezione regionale di controllo, su cui grava il diverso obbligo di pubblicazione richiamato dal primo giudice, né nel Comune di (omissis) che, come pure rappresentato dalla sentenza appellata, non è il soggetto che ha adottato l’atto di controllo bensì il suo destinatario.
Ciò posto, nella fattispecie deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale, già definito alla data di emanazione della sentenza gravata, secondo cui “seppur nel passato vi sono state pronunce del giudice amministrativo in senso diverso, la giurisprudenza si è poi consolidata nel senso che ‘il termine per l’impugnazione di un atto soggetto a controllo decorre soltanto dal giorno in cui l’atto di controllo sia conosciuto o reso legalmente conoscibile'” (Cons. Stato, V, 9 maggio 2000, n. 2652; IV, 14 luglio 1995, n. 562; VI, 18 novembre 1994, n. 1664; V 23 gennaio 1991 n. 75).
Viene, pertanto, in rilievo, anche per l’atto di controllo, il momento della sua legale conoscibilità da parte degli interessati, che costituisce lo strumento per conciliare il principio costituzionale dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. con il diritto di difesa in giudizio garantito dall’art. 24 Cost. (tra tante, Cons. Stato, IV, 9 agosto 2005, n. 4228).
E, nella fattispecie, la conoscibilità legale dell’atto di controllo gravato si è integrata all’atto della sua affissione all’albo pretorio, disposta in ossequio all’allora vigente art. 27 della l.r. Basilicata 14 marzo 1988, n. 11.
La sentenza appellata, che ha fatto applicazione del predetto principio, segnatamente dichiarando la tardività del ricorso di primo grado, proposto il 26 ottobre 1990, ovvero allorquando il termine decadenziale di sessanta giorni per impugnare l’atto negativo di controllo, pubblicato il 16 febbraio 1990, era abbondantemente scaduto, risulta, pertanto, corretta.
6. L’appello, per quanto precede, deve essere respinto.
7. Nulla per le spese di lite, non essendosi costituite in giudizio le intimate amministrazioni.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere, Estensore

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