Il sindacato giurisdizionale sui giudizi valutativi inerenti al rendimento

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 13 gennaio 2020, n. 285

La massima estrapolata:

Il sindacato giurisdizionale sui giudizi valutativi inerenti al rendimento, alle capacità lavorative ed alle attitudini del personale militare è limitato, trattandosi di una tipica valutazione di “merito” riservata all’Amministrazione militare.

Sentenza 13 gennaio 2020, n. 285

Data udienza 19 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8596 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ra. Am., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Difesa – Comando Legione Carabinieri Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Sesta n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa – Comando Legione Carabinieri Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 il Cons. Roberto Proietti e uditi per le parti l’Avvocato Gi. Co., su delega dell’Avvocato Ra. Am., e l’Avvocato dello Stato Ve. Fe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, dal 25 maggio 2013 al 24 maggio 2014, ha prestato servizio presso la -OMISSIS-, quale addetto senza alloggio di servizio. In particolare, egli ha svolto il servizio di vigilanza presso le aule dibattimentali penali, presso gli Uffici del GIP ed in generale presso l’intera area della predetta struttura giudiziaria.
Alla madre del militare erano stati riconosciuti i benefici di cui alla legge n. 104/92, sicché, nel periodo indicato, egli ha usufruito di numerose licenze straordinarie per fare fronte all’impegno assistenziale in favore della madre.
Il 4 agosto 2014 al ricorrente è stata notificata la prima stesura della propria documentazione caratteristica, relativamente al periodo dal 25 maggio 2013 al 24 maggio 2014, il cui giudizio complessivo finale (“… omissis… non sempre ha fornito adeguata collaborazione nei riguardi del Reparto, anteponendo, sovente, le esigenze personali a quelle di servizio…”), secondo l’interessato, non rispecchiava le qualità psicofisiche, culturali, intellettuali, morali, caratteriali e professionali del militare, né il complessivo rendimento in servizio del medesimo.
Avverso il rapporto informativo in questione e gli atti connessi, il militare ha proponeva ricorso (R.G. n. -OMISSIS-) dinanzi al T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, il quale lo ha respinto con la sentenza n. -OMISSIS-.
2. Il militare ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la decisione del giudice di primo grado, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
I) – Error in iudicando ed error in procedendo; violazione degli artt. 24, 97 e 111 Cost., difetto di istruttoria, difetto di motivazione, inesistenza dei presupposti, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, violazione del principio del giusto procedimento.
Con il primo motivo di ricorso, il militare ha affermato l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si legge che “Deve inoltre rilevarsi la piena concordanza del revisore con quanto espresso dal compilatore sia con riguardo alle diverse parti di cui si compone il rapporto informativo che con riferimento al vero e proprio giudizio finale. Giudizio finale e qualifica attribuita che risultano invero coerenti con i singoli giudizi analitici talché non può parlarsi di contraddittorietà nella contestata azione amministrativa né di travisamento dei presupposti di fatto. I detti giudizi, a loro volta, risultano esprimere in maniera logica e coerente la valutazione delle condotte poste in essere dal ricorrente (ci si riferisce in particolare all’insofferenza verso l’azione di comando e a una certa superficialità nello svolgimento dell’attività che hanno reso necessario il ricorso a interventi di indirizzo e correttivi). E dunque le valutazioni operate sono, ad avviso del Collegio, pienamente legittime anche con riguardo al lamentato difetto di motivazione. Del resto, i rapporti informativi dei militari per loro natura non debbono contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare ma invece raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all’obbligo di motivazione non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il militare si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato né si richiede l’indicazione di particolari fatti commessi da parte del militare per sorreggere un eventuale giudizio negativo, essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando”.
Al riguardo, l’appellante afferma che in caso di provvedimento negativo (come nella fattispecie) l’Amministrazione ha un obbligo di motivazione che nel caso di specie sarebbe stato violato, in quanto non sarebbero stati esplicitati gli elementi di fatto posti a base del contestato giudizio negativo destinato a produrre effetti rilevanti nella carriera lavorativa dell’appellante.
Ciò, specialmente a fronte della circostanza che l’appellante all’epoca dei fatti svolgeva servizio nell’Arma dei Carabinieri da 22 anni ed era una persona di comprovate qualità morali, caratteriali, culturali ed intellettuali.
II) – Error in iudicando ed error in procedendo; violazione degli artt. 24, 97 e 111 Cost., illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria, difetto di motivazione, inesistenza dei presupposti.
Con il secondo motivo di ricorso, il militare ha contestato l’erroneità della sentenza impugnata nella parte il giudice di primo grado ha affermato che “Il ricorrente lamenta che il compilatore e il 1° revisore non hanno mai avuto la possibilità di verificare le sue capacità in quanto ‘mai fisicamente presenti allorquandò egli ‘era intento ad espletare le proprie mansionà . A parte il rilievo che l’assunto è indimostrato vale osservare come dalle premesse del ricorso si evinca che per un lungo periodo (28 settembre 2013 – 24 magio 2014) gli ordini di servizio sono stati -OMISSIS-, pertanto, non può sostenersi che il giudizio sia maturato senza conoscere le attività svolte dal ricorrente.”.
Al riguardo, l’appellante ha rilevato che, che al fine di provare la fondatezza del ricorso originario, ha avanzato istanza di accesso agli atti al-OMISSIS-, con la quale ha chiesto l’esibizione e l’estrazione di copia della seguente documentazione: 1) Memoriali del servizio redatti nel periodo in esame (dal 28/09/2013 al 24/05/2014) a carico del Tenente -OMISSIS-; 2) Memoriali del servizio redatti nel periodo in esame (dal 25/05/2013 al 24/05/2014) a carico del Mar. A.s. UPS -OMISSIS-; 3) Memoriali del servizio redatti nel periodo in esame (dal 25/05/2013 al 24/05/2014) a suo carico; 4) Ordini di Servizio redatti nel periodo in esame (dal 25/05/2013 al 24/05/2014) e tutti quelli ove egli sia presente.
Tale richiesta prima non è stata accolta e, poi, l’accesso è stato differito; sicché, l’interessato ha proposto tre distinti ricorsi ex art. 116 c.p.a. per la declaratoria dell’illegittimità del suddetto differimento, respinti dal T.A.R. per la Campania.
Quindi, l’appellante lamenta che non gli sarebbe stata data la possibilità di provare la fondatezza di quanto affermato con il ricorso proposto in primo grado ed, in particolare, il fatto che il compilatore ed il primo revisore non avrebbero mai avuto la possibilità di verificare le sue capacità . in quanto mai fisicamente presenti allorquando egli era intento ad espletare le proprie mansioni.
Secondo l’appellante, quindi, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto indimostrate le circostanze rappresentate dal militare.
III) – Error in iudicando ed error in procedendo; violazione artt. 24, 97 e 111 Cost.; difetto di istruttoria, difetto di motivazione, inesistenza dei presupposti, eccesso di potere.
Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, l’appellante ha affermato l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado, respingendo la censura relativa all’illogicità e all’incongruenza del giudizio espresso con il rapporto informativo impugnato, ha ritenuto che “…non sussiste nella fattispecie alcuna palese illogicità e incongruenza nel giudizio espresso con il rapporto informativo impugnato. Il compilatore e il 1° revisore hanno concordato nelle rispettive valutazioni e il giudizio finale è stato quello di un militare”.
Sul punto, l’appellante ha rilevato che – sebbene il giudizio su di lui formulato non sia legato alle assenza che questi ha accumulato nel periodo dal 25 maggio 2013 al 24 maggio 2014 -, dalla lettura della decisione si evincerebbe che, in realtà, il vero fondamento della sentenza si rinviene proprio nella dedizione che il militare avrebbe dedicato alle vicende rientranti nella propria sfera personale.
Infatti, il giudizio complessivo finale si basa sull’assunto che l’appellante “non sempre ha fornito adeguata collaborazione nei riguardi del Reparto, anteponendo, sovente, le esigenze personali a quelle di servizio”.
In sostanza, l’Amministrazione (prima) ed il giudice di primo grado (dopo) non avrebbero considerato che le esigenze personali dell’appellante erano collegate allo stato di salute della madre (che godeva dei benefici di cui alla legge n. 104/92), sicché, le assenze del militare si sarebbero dovute considerate giustificate e non avrebbero dovuto incidere sulla propria valutazione.
3. Il Ministero della Difesa ed il Comando Legioni Carabinieri Campania si sono costituiti nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza del 18 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Il Collegio ritiene che il primo motivo d’appello sia infondato, in quanto i documenti caratteristici di un militare (ivi comprese le schede valutative ed i rapporti informativi) recanti informazioni e giudizi inerenti alle capacità, alle qualità e al rendimento in servizio, costituiscono l’esito di valutazioni ampiamente discrezionale e, quindi, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità .
Peraltro, sotto l’aspetto della ‘motivazionè – la cui carenza è contestata nel caso di specie dall’appellante – tale documentazione non deve necessariamente contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, essendo sufficiente un giudizio sintetico inerente a tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato.
Nel caso di specie, con riferimento al periodo in esame (dal 25 maggio 2013 al 24 maggio 2014), dagli atti impugnati emerge una congrua motivazione del giudizio finale, in quanto il militare è risultato “in possesso di men che sufficienti requisiti complessivi. Nel periodo in esame ha manifestato palese insofferenza verso l’azione di comando, ponendosi, non di rado, in pretestuosa polemica verso i superiori. Non sempre ha fornito adeguata collaborazione nei riguardi del Reparto, anteponendo, sovente esigenze personali a quelle di servizio. Ha svolto, pertanto, le attività demandategli con minor motivazione e superficialità tali da rendere necessari, nei suoi confronti, interventi di indirizzo e correttivi. In sintesi”, l’interessato “è apparso militare non ben orientato al conseguimento delle finalità istituzionali, tanto da indulgere in comportamenti che ne hanno inficiato il rendimento complessivo, che non hanno raggiunto la piena sufficienza” ed è stato quindi esortato “ad assumere una rinnovata consapevolezza ed una maggiore coscienza dei doveri derivanti dal ruolo e dal grado rivestiti, al fine di raggiungere nuovamente adeguati livelli di rendimenti”.
Tale motivazione risulta articolata e sufficientemente dettagliata, non essendo necessario che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alle condotte descritte nel “giudizio”, essendo sufficiente che il citato giudizio sintetico sia caratterizzato (come nel caso di specie) da adeguate e puntuali aggettivazioni a supporto della descrizione delle condotte e dei singoli elementi di valutazione presi in considerazione.
5. Dal tenore delle descritte valutazioni emerge anche l’infondatezza del terzo motivo di ricorso, con il quale l’appellante lamenta il fatto il contestato giudizio complessivo finale si baserebbe sull’assunto che egli “non sempre ha fornito adeguata collaborazione nei riguardi del Reparto, anteponendo, sovente, le esigenze personali a quelle di servizio”. In sostanza, il militare lamenta che sia l’Amministrazione che il giudice di primo grado non avrebbero considerato che le sue esigenze personali erano collegate allo stato di salute della madre (che godeva dei benefici di cui alla legge n. 104/92), sicché, le assenze del militare si sarebbero dovute considerafe giustificate e non avrebbero dovuto incidere sulla propria valutazione.
Al riguardo, il Collegio osserva che – pur a voler considerare favorevolmente la tesi di parte ricorrente (anche se proprio l’appellante ammette come il rapporto informativo non faccia espresso riferimento alle sue assenze (giustificate) per la fruizione dei benefici della legge n. 104/1992) -, va rilevato che il contestato giudizio si basa su di una molteplicità di variegati elementi, i quali depongono tutti nel senso della correttezza dell’operato dell’Amministrazione.
Infatti, come già rilevato, il giudizio finale è basato non solo sull’elemento evidenziato dall’appellante, ma anche e soprattutto sulla circostanza che egli, nel periodo in esame: – “ha manifestato palese insofferenza verso l’azione di comando”; – si è ripetutamente posto in pretestuosa polemica verso i superiori; – ha svolto le attività demandategli con minor motivazione e superficialità tali da rendere necessari, nei suoi confronti, interventi di indirizzo e correttivi; – è apparso non ben orientato al conseguimento delle finalità istituzionali, tanto da indulgere in comportamenti che ne hanno inficiato il rendimento complessivo.
Sicché, anche il terzo motivo di ricorso risulta infondato, non sussistendo nella fattispecie alcuna palese illogicità e incongruenza nel giudizio contenuto nel rapporto informativo impugnato.
6. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, va rilevato che l’appellante lamenta il fatto che il compilatore ed il primo revisore non avrebbero avuto la possibilità di verificare le sue capacità, in quanto mai fisicamente presenti allorquando egli era intento ad espletare le proprie mansioni; e la circostanza di non aver ottenuto l’accesso agli atti del-OMISSIS-, richiesti proprio per dimostrare le proprie affermazioni.
Sul punto il Collegio osserva che l’appellante non ha specificamente contestato quanto affermato dal giudice di primo grado circa il fatto che dalle premesse del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado emerga che per un apprezzabile periodo di tempo (28 settembre 2013 – 24 magio 2014) gli ordini di servizio sono stati impartiti proprio dal primo revisore (Tenente -OMISSIS-) e, quindi, risulta smentita la tesi secondo cui il giudizio finale costituisce frutto di valutazioni eseguite senza conoscere in concreto le attività svolte dall’interessato.
Peraltro, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, il sindacato giurisdizionale sui giudizi valutativi inerenti al rendimento, alle capacità lavorative ed alle attitudini del personale militare è limitato, trattandosi di una tipica valutazione di “merito” riservata all’Amministrazione militare.
In tale contesto, al giudice amministrativo non è consentito sostituirsi all’Autorità competente nel valutare se una qualità sia o meno posseduta dal valutando, né se la mancanza contestata sia o meno rilevante, e tantomeno se il rendimento lavorativo del militare sia o meno superiore alla media.
Il sindacato giurisdizionale, in sostanza, deve limitarsi alla verifica della presenza (nell’attività valutativa) di eventuali profili sintomatici dell’eccesso di potere, declinato nelle figure della manifesta illogicità e nel palese travisamento dei fatti.
Nel caso di specie, non vi sono elementi per affermare la presenza di tali vizi e, quindi, anche il terzo motivo di ricorso va disatteso
7. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che l’appello sia infondato e debba essere respinto.
8. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
9. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – alla particolare natura della controversia, della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa, considerando che l’Amministrazione resistente si è costituita solo formalmente nel giudizio di secondo grado, senza controdedurre ai motivi del ricorso in appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 8596 del 2019, come in epigrafe proposto:
respinge l’appello;
dispone l’integrale compensazione delle spese del giudizio d’appello tra le parti in causa;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente autorità amministrativa;
manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità . nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Roberto Proietti – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *