Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 10 settembre 2019, n. 6128.
La massima estrapolata:
Il rimborso o lo scomputo degli oneri di urbanizzazione per asserite opere di urbanizzazione effettuate dal privato devono essere riconosciuti solo in presenza di una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 40 l. urb. prov. (Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13)
Sentenza 10 settembre 2019, n. 6128
Data udienza 13 giugno 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3436 del 2015, proposto dall’impresa Br. S.a.s. di He. Fr. & Co., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati An. vo. Wa. e Ma. Co., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Co. in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Mu. e Lu. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lu. Ma. in Roma, via (…);
nei confronti
dei signori Ri. Ma. ed altri, non costituiti in giudizio nel presente grado;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 26/2015, resa tra le parti e concernente: oneri di urbanizzazione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2019, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Ma. Co. e Lu. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il TRGA – Sezione autonoma di Bolzano respingeva il ricorso n. 313 del 2013, proposto dall’impresa edile Br. S.a.s. di He. Fr. & Co. nei confronti del Comune di (omissis) per sentir rideterminare gli oneri di urbanizzazione primaria relativi alla zona residenziale “Moarhof 2” sita in tale Comune, con particolare riferimento ai costi relativi alla realizzazione di una paratia a micropali (con funzione di muro di controripa verso monte) realizzata sui lotti adiacenti a quello di proprietà della ricorrente e, secondo l’assunto della stessa ricorrente, illegittimamente computata tra le opere di urbanizzazione a servizio della zona, con la conseguente illegittima ripartizione dei relativi costi pro quota tra tutti i proprietari e con la precisazione che, semmai, anche i costi sostenuti da essa ricorrente per la costruzione di ana muro di sostegno a monte del lotto proprio (p.ed. 2030, già pp.ed. 190/5 e 190/6) avrebbero dovuti essere ripartiti tra tutti i proprietari di lotti nella zona in questione.
In particolare, il TRGA respingeva il ricorso sulla base dei seguenti rilievi:
– nella convenzione stipulata il 21 luglio 2004 (nella sentenza, per un evidente mero errore materiale, risulta indicata la data del 27 aprile 2004) tra l’impresa ricorrente e il Comune ai sensi dell’art. 40 l. prov. n. 13/1997 (l. urb. prov.) era stato stabilito che i costi per le opere di protezione dell’area mediante micropali prevedibilmente sarebbero ammontati all’importo di euro 100.000,00, con evidente riferimento al progetto aggiuntivo (o in variante) approvato con la delibera della giunta comunale n. 519/2003 che prevedeva la costruzione di una paratia a micropali lungo il confine a monte della zona, nella parte est (ossia, sui lotti adiacenti a quello della ricorrente), a protezione della zona da rischi idrogeologici;
– per contro, i costi per le opere di protezione effettuate di propria iniziativa dall’impresa ricorrente sul proprio lotto non avevano formato oggetto né di tale progetto aggiuntivo né del progetto edilizio né del progetto relativo alle opere di urbanizzazione, né, infine, della convenzione urbanistica stipulata con il Comune, sicché gli stessi erano imputabili esclusivamente alla stessa ricorrente e, in assenza di titolo, non potevano essere assunti ex post dal Comune, mentre ogni questione in ordine all’eventuale configurabilità di una negotiorum gestio ai sensi dell’art. 2028 Cod. civ. esulava dai limiti oggettivi del giudizio.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria ricorrente, deducendo un unico, complesso motivo rubricato “Motivazione contraddittoria ed illogica; violazione di legge (art. 40 e 73 l. urb. Prov. 13/1997, artt. 1 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241); travisamento di fatti, errata interpretazione ed applicazione di un contratto e norme civilistiche (convenzione tra Comune di (omissis) e Br. Sas dd. 21.7.2004, n. 479)”, e chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
3. Si costituiva in giudizio il Comune appellato, eccependo l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, rispettivamente la nullità della domanda di primo grado per l’indeterminatezza del petitum e della causa petendi, nonché contestandone comunque la fondatezza nel merito e chiedendone la reiezione.
4. All’udienza pubblica del 13 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Premesso che per motivi di economia processuale e in applicazione del criterio regolatore dell’ordine di esame delle questioni dedotte in giudizio, costituito dal c.d. principio della ‘ragione più liquidà, si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità dell’appello e delle domande proposte in primo grado, quali sollevate dal Comune appellato, si osserva nel merito che l’appello è infondato.
5.1. In primo luogo, il TRGA, sulla base di una corretta interpretazione della convenzione del 21 luglio 2004, stipulata tra la ricorrente e il Comune di (omissis) ai sensi dell’art. 40, comma 2, l. urb. prov. nella versione all’epoca in vigore – del seguente tenore: “Prima del rilascio di concessioni edilizie singole per le aree destinate all’edilizia residenziale privata il comune stipula una convenzione con i proprietari delle relative aree che preveda: a) l’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi all’elaborazione del piano di attuazione ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di una quota parte di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona, nonché del contributo per l’urbanizzazione secondaria; gli oneri sono determinati in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione; […]” -, ha condivisibilmente ritenuto che la stessa contemplasse anche gli oneri di urbanizzazione primaria relativi alla costruzione della paratia a micropali realizzata sui lotti adiacenti a quello di proprietà dell’odierna appellante, in quanto:
– nelle premesse della convenzione risulta specificato che i prevedibili costi delle opere di protezione dell’area a mezzo di micropali ammonteranno all’importo di euro 100.000,00, e che le opere di urbanizzazione vengono effettuate dal Comune (v. doc. 4 del fascicolo dell’odierna appellante);
– ancorché nella convenzione non risultasse espressamente richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 519 del 25 agosto 2003 (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado del Comune) – con la quale era stata approvata una variante al progetto delle opere di urbanizzazione primaria con la previsione della costruzione di una paratia a micropali della lunghezza di ca. 65 m per stabilizzare il pendio a monte della parte est della nuova zona residenziale, con costi aggiuntivi indicati nella relazione tecnica pari a ca. euro 101.900,00 euro -, a fronte della sostanziale coincidenza dell’importo indicato nelle premesse della convenzione con quello del progetto infrastrutturale in variante, la relativa previsione, contenuta nelle premesse della convenzione espressamente concordate tra le parti, non poteva che implicare un sostanziale richiamo alla citata delibera comunale n. 519/2003;
– dall’enunciazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione primaria contenuta nelle premesse della convenzione inter partes emerge in modo incontrovertibile che si sia tenuto conto anche dei costi di cui alla variante al progetto delle relative infrastrutture, approvata con la predetta delibera;
– da quanto sopra risulta smentito il profilo di censura dedotta dall’odierna appellante, per cui il TRGA avrebbe travisato i documenti prodotti in giudizio e, in particolare, sarebbe incorso in un’erronea interpretazione della convenzione del 21 luglio 2004;
– ad ulteriore conferma della correttezza della conclusione per cui il muro in questione realizzato sui lotti limitrofi a quelli dell’odierna appellante costituisse parte integrante delle opere di urbanizzazione, per la sua idoneità funzionale a soddisfare le esigenze di sicurezza idrogeologica non limitate alla singola edificazione ma estese all’intera zona residenziale, milita la circostanza che pure l’Amministrazione provinciale ha riconosciuto all’opera in contestazione tale qualità, essendo i relativi costi confluiti nella contribuzione pro quota per la volumetria realizzata nella zona in regime di edilizia agevolata.
A ciò si aggiunge che la deliberazione della giunta comunale n. 519/2003 risulta essere stata regolarmente pubblicata sull’albo comunale (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado del Comune), e che nel conteggio degli stati di avanzamento dei lavori, pervenuti all’impresa ricorrente già nell’anno 2006, risultavano indicati sia la paratia a micropali sia i rispettivi costi, con la conseguente manifesta infondatezza del profilo di censura, per cui la ricorrente soltanto nell’anno 2013 – quando soltanto il Comune avrebbe “svelato il segreto della delibera 509/2003” (v. così, testualmente, a p. 10 del ricorso in appello) – per la prima volta sarebbe venuta a conoscenza di detta deliberazione e del relativo progetto in variante, prima sottratto alla sua sfera di conoscibilità .
5.2. In secondo luogo, correttamente è stato escluso che il muro di sostegno realizzato di propria iniziativa dall’odierna appellante sul proprio lotto potesse essere ricompreso tra le opere di urbanizzazione primaria, in quanto:
– l’opera non è stata inserita nel progetto infrastrutturale (né in quello originario, né in quello aggiuntivo) relativo alla zona in questione (il quale ai sensi dell’art. 38 l. urb. prov. fa parte del piano di attuazione della zona);
– l’opera non è stata contemplata nella convenzione inter partes del 21 luglio 2004, stipulata ai sensi dell’art. 40 l. urb. prov., né mai risulta essere stata approvata (ex ante) o riconosciuta (ex post) dal Comune quale opera di urbanizzazione primaria;
– la stessa deve dunque considerarsi quale opera destinata a soddisfare le esigenze della sola edificazione realizzata sul lotto dell’odierna appellante, e non già quale opera di urbanizzazione primaria posta a servizio di tutta la zona;
– peraltro, la giunta comunale, previa puntuale istruttoria e con un adeguato supporto motivazionale scevro da vizi di irragionevolezza tecnica o illogicità, con la delibera n. 446 adottata nella seduta del 9 settembre 2013, ha escluso che – a differenza della paratia a micropali realizzata su una ridotta area sita nella parte-est della zona (nei lotti adiacenti a quello della ricorrente) a protezione della zona intera dall’ivi riscontrato rischio idrogeologica, in conformità al progetto in variante approvato con deliberazione n. 519/2003 – sul lotto dell’odierna appellante fosse stato necessario realizzare un’opera analoga, attesa la diversa consistenza geologica del terreno quale emersa all’esito degli accertamenti di cui alle relazioni tecniche e al parere geologico/geotecnico ivi puntualmente richiamati, escludenti la necessità di siffatta opera sul lotto della ricorrente per eventuali esigenze di protezione della zona intera da rischi idrogeologici;
– né, in assenza di una specifica convenzione tra l’impresa ricorrente e il Comune, può essere riconosciuto il correlativo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, potendo il rimborso o lo scomputo per asserite opere di urbanizzazione effettuate dal privato essere riconosciuti solo in presenza di una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 40 l. urb. prov. (v. sul punto, per tutte, con specifico riferimento all’ordinamento urbanistico della Provincia autonoma di Bolzano, Cons. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2019, n. 1395, § 4.).
5.3. Per le considerazioni tutte sopra svolte, infondate sono le pretese dell’odierna appellante vò lte, per un verso, a vedersi esonerata dalla contribuzione pro quota per l’opera infrastrutturale realizzata sui lotti limitrofi e, per altro verso (in alternativa), a vedersi scomputata pro quota l’opera costituita dal muro di sostegno realizzato sul proprio lotto, con conseguente reiezione dell’appello e conferma dell’impugnata sentenza.
Resta assorbita ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori (compresa la richiesta di c.t.u. formulata dall’appellante).
6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico dell’appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 3436 del 2015), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’impresa appellante a rifondere al Comune appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2019, con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere, Estensore
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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