Il rilascio o il rinnovo di un porto d’armi

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 1 luglio 2020, n. 4201.

La massima estrapolata:

Il rilascio o il rinnovo di un porto d’armi e la possibilità detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti postulano una ricognizione in ordine alla mancanza di indizi che non consentano di escludere la possibilità di abusarne, anche laddove privi di rilievo penale o estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato.

Sentenza 1 luglio 2020, n. 4201

Data udienza 11 giugno 2020

Tag – parola chiave: Detenzione di armi – Licenza – Rilascio o rinnovo – Presupposti – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8463 del 2019, proposto dal Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, Questura di Mantova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia Sezione Prima n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza telematica del giorno 11 giugno 2020 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati presenti secondo la legge come da delega in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con ricorso al TAR l’odierno appellante ha impugnato, previa domanda di sospensione, il decreto -OMISSIS- del 9.9.2016 con cui il Prefetto di Mantova gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ed il decreto del Questore di Mantova Cat. -OMISSIS- di revoca della licenza di porto d’armi ed il relativo libretto, entrambi basati sul deferimento all’A.G. per violazione dell’art. 697 c.p. in quanto trovato in possesso di munizioni non denunciate.
2 – Con l’appellata sentenza -OMISSIS- il TAR per la Lombardia, sede di Brescia, Sezione I, ha accolto il ricorso, ritendendo fondate le censure con le quali il ricorrente lamentava che la discrezionale valutazione operata dall’Amministrazione non aveva dato conto della effettiva inaffidabilità ad un corretto uso delle armi alla luce di un compiuto giudizio prognostico.
3 – In particolare il TAR ha ritenuto i provvedimenti impugnati “viziati sotto i profili della carenza istruttoria e del difetto motivazionale” in quanto fondati “esclusivamente, sull’unico rilievo, asseritamente ostativo, rappresentato dal deferimento del ricorrente all’A.G. per il reato di cui all’art. 697 c.p. (detenzione abusiva di armi e munizione)”, mentre al contrario, secondo il giudice di primo grado, occorrerebbe escludere che “siffatto presupposto integri fattispecie, al ricorrere della quale il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché l’accessivo ritiro del rilasciato titolo, abbiano carattere di stretta conseguenzialità – privando, per l’effetto, l’Amministrazione di qualsivoglia apprezzamento discrezionale”. Dunque, l’Autorità avrebbe “omesso di acquisire (e, conseguentemente, di valutare) l’intero complesso degli elementi fattuali ai fini di un compiuto apprezzamento in ordine all’esistenza – o meno – dei presupposti preordinati all’esercizio della discrezionale potestà sostanziatasi nel divieto oggi avversato”.
4 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’interno, che deduce la violazione dell’art. 39 TULPS essendo “indubbio che la disciplina delle licenze di P.S. richieda il possesso della buona condotta e l’affidabilità nell’uso delle armi, la cui valutazione è rimessa all’Autorità di P.S. alla luce del complessivo giudizio connotato da lata discrezionalità “.
Infatti, prosegue il Ministero appellante, “l’Amministrazione ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell’arma. La misura restrittiva persegue infatti la finalità di prevenire la commissione dei reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi”.
5 – L’appello è fondato e deve essere pertanto accolto.
5.1 – Secondo una oramai consolidata giurisprudenza anche di questa Sezione, dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, nel nostro ordinamento non sono riconosciute posizioni di diritto soggettivo in ordine alla detenzione e al porto di armi, costituendo, anzi, tali situazioni eccezioni al generale divieto di portare armi. La stessa Corte Costituzionale con sentenza 440/1993 ha statuito che: “il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando invece eccezione al normale divieto di portare armi, e può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esiste perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse in modo da scagionare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l’intera e restante massa dei consociati sull’assenza di pregiudizi sulla loro incolumità “.
5.2 – Di conseguenza, il rilascio o il rinnovo di un porto d’armi e la possibilità detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti postulano una ricognizione in ordine alla mancanza di indizi che non consentano di escludere la possibilità di abusarne, anche laddove privi di rilievo penale o estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato (fra le altre, Cons. Stato, sez. III, 24 agosto 2016 n. 3687, 7 marzo 2016 n. 922, 1° agosto 2014 n. 4121 e 12 giugno 2014 n. 2987).
5.3 – In tale quadro, la revoca della licenza di porto d’armi ed il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi risultano essere stati non solo correttamente, bensì doverosamente, adottati a seguito di un riscontrato comportamento che, pur non configurando un diretto abuso nell’uso delle armi medesime, deve indurre a formulare una ragionevole prognosi sfavorevole circa la possibilità di successivi abusi, essendo stato l’appellante denunciato alla Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione abusiva di munizioni, in quanto trovato in possesso di -OMISSIS- non dichiarate.
5.4 – Infatti, una tale violazione, lungi da costituire un mero inadempimento formale di prescrizioni burocratiche, si palesa direttamente lesiva delle misure poste a presidio del controllo e della tracciabilità delle armi e munizioni e della individuazione delle responsabilità in caso di loro uso abusivo, e quindi è senz’altro in grado di giustificare una valutazione di non affidabilità indipendentemente da ogni ulteriore accertamento di diversi o ulteriori profili di pericolosità sociale dell’interessato.
6 – Alla stregua delle pregresse considerazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza deve conseguentemente essere respinto il ricorso di primo grado. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza respinge il ricorso di primo grado.
Condanna il ricorrente di primo grado al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, che vengono complessivamente liquidate in Euro 6.000,00 (seimila) oltre ad IVA, CPA e accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo – Consigliere
Giovanni Tulumello – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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