Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 19 giugno 2020, n. 3931.
La massima estrapolata:
Il provvedimento positivo di VIA, salvo che per i titoli abilitativi edilizi, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto ivi compresa – come precisa l’impugnata determinazione n. 133/2019 – l’autorizzazione unica alla gestione rifiuti.
Sentenza 19 giugno 2020, n. 3931
Data udienza 21 maggio 2020
Tag – parola chiave: Gestione dei rifiuti – Procedura di variante – VIA – Provvedimento positivo – Regione Puglia – Natura – Individuazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9729 del 2019, proposto dal Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Va., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Pe. in Roma, corso (…);
contro
la Sa. Ri. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Se. De Gi. e An. St. Da., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei Comune di (omissis), non costituitisi in giudizio;
ed altri;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
della Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Gi. Ca. e Fr. Te., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce, n. 1600 del 2019;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Sa. Ri. s.r.l.;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2020 – tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 84 del d.l. n. 18 del 2020 – il consigliere Silvia Martino
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, la società Sa. Ri. impugnava la d.d. n. 133 dell’1 febbraio 2019, con cui la Provincia di Lecce aveva rigettato l’istanza di VIA relativamente al progetto di “Variante a progetto di cui all’istanza VIA del 14 marzo 2012 con cui si prevede la sola linea aerobica per la produzione di compost di qualità e la non realizzazione del digestore anaerobico e del cogeneratore per la produzione di energia elettrica in località ‘(omissis) del Comune di (omissis)”.
A fondamento del ricorso, la ricorrente articolava i seguenti motivi di gravame;
1) Violazione degli artt. 14 ss. l. n. 241/90; 5, 12 e ss. della l.r. n. 11/01: l’impugnato provvedimento era stato assunto sulla base di una errata rappresentazione del quadro fattuale e normativo di riferimento, indotta da una valutazione parimenti errata resa dal Comune di (omissis) nel parere n. 48/18;
2) Violazione del d.lgs. n. 152/06;
3) Eccesso di potere sotto vari profili.
2. Nella resistenza della Provincia di Lecce e del Comune di (omissis), il TAR:
– respingeva l’eccezione di irricevibilità proposta dal Comune di (omissis);
– riteneva fondato e assorbente il primo motivo, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
3. La sentenza è stata impugnata dal Comune di (omissis), rimasto soccombente, che ha articolato le seguenti censure:
I) Il Comune ha riproposto, in primo luogo l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado.
L’eccezione si fonda sulla mancata tempestiva impugnazione della delibera n. 48/18, con cui il Consiglio Comunale di Galatina ha espresso il proprio parere sull’ammissibilità della variante urbanistica, indispensabile per la realizzazione dell’intervento.
Al riguardo, il Comune appellante ha anzitutto valorizzato il fatto che la Provincia di Lecce abbia ritenuto tale delibera ex se impeditiva al prosieguo della procedura.
Il potere esercitato dal Consiglio in relazione alla modifica del proprio territorio e dello strumento attraverso il quale ne esercita il governo, non potrebbe essere relegato ad una natura di semplice parere ovvero di apporto partecipativo “ponderale”, stante il carattere ampiamente discrezionale che il Consiglio mantiene in materia di potestà pianificatoria.
Nella buona sostanza, il provvedimento comunale, pur se funzionale al rilascio del provvedimento unico, manterrebbe la propria autonomia e quindi la valenza di atto finalizzato alla disciplina del territorio, esprimendo in maniera compiuta e non autonomamente superabile la non volontà dell’Ente Locale di modifica del proprio strumento;
II) Ad ogni buon conto il TAR avrebbe letto superficialmente le disposizioni urbanistiche di cui trattasi.
Il progetto della Sa. Ri. si sostanzierebbe in un vero e proprio impianto produttivo, quali quelli ammessi, sempre dalle vigenti NTA, nelle aree classificate D1, D2 e D3, con limiti di edificabilità precisamente fissati dagli indici e parametri edilizi previsti per ogni zona
Conseguentemente, la sua realizzazione comporta l’insediamento, già solo per la parte relativa al trattamento rifiuti, di 72.000 mc a cui vanno ad aggiungersi quelli relativi ad uffici e servizi, non specificati in progetto e non determinabili a priori.
La realizzazione di cubature eccedenti quelle realizzabili in forza dell’indice agricolo (0,03 mc/mq), ma anche di quello previsto per le zone produttive D sopra indicate (massimo previsto 3 mc/mq), determinerebbe l’incompatibilità dell’intervento con la disciplina della zona agricola e, specularmente, la necessità di una variante urbanistica ai fini dell’ipotetica approvazione di un progetto come quello di che trattasi.
Inoltre, l’area su cui dovrebbe essere realizzato l’impianto (in particolare la particella 156 del foglio 63) è un’area che, nell’autorizzazione regionale (DDR Servizio Attività Estrattive n. 184 del 23/07/2018), è riservata alla specifica attività di cava.
Il parere negativo del Comune produrrebbe dunque ex se l’impossibilità di realizzazione dell’impianto.
Per quanto riguarda l’aspetto paesaggistico, il Comune aveva poi messo in luce la presenza (in adiacenza e nell’immediato intorno dell’area) di notevolissime emergenze di edilizia rurale, nonché del “Canale dell’Asso”, censito e tutelato nel vigente PPTR.
Quanto agli impatti cumulativi derivanti dalla presenza di altri impianti, la delibera comunale – in disparte il fatto che la stessa evidenziava anche gli impianti dismessi o sotto sequestro – era ispirata al principio generale di precauzione, laddove il compito di giustificare scientificamente l’assenza di pericoli per la salute, dovrebbe rinvenirsi in capo al proponente.
4. In data 31 dicembre 2018 è intervenuta ad adiuvandum la Provincia di Lecce.
5. Si è costituita, per resistere, la società Sa. Ri..
5.1 Con memoria del 13 gennaio 2020 essa si è in difesa, in particolare, sull’eccezione di irricevibilità, oltre ad articolare le proprie difese nel merito, con dovizia di argomentazioni.
5.2. Le parti hanno depositato memorie conclusionali incentrate, in particolare, sulla valenza della sopravvenute determinazioni della Provincia di Lecce, n. 412 del 6 aprile 2020 e n. 463 del 20 aprile 2020. Il Comune di (omissis) ha presentato, al riguardo, anche brevi note ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020.
6. Alla pubblica udienza del 21 maggio 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020.
7. Per una migliore comprensione dei fatti di causa giova ricordare che l’impugnato diniego di VIA è stato adottato dalla Provincia di Lecce in seno al procedimento finalizzato all’autorizzazione dell’impianto per la produzione di compost di qualità presentato dall’odierna appellata, Sa. Ri. s.r.l.., da localizzarsi nel territorio del Comune di (omissis).
A tal fine, la legislazione regionale pugliese prescrive che il provvedimento positivo di VIA, salvo che per i titoli abilitativi edilizi, “sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto” (art. 14, comma 1, della l. r. n. 11 del 12 aprile 2001), ivi compresa – come precisa l’impugnata determinazione n. 133/2019 – “l’autorizzazione unica (A.U. ex art. 208 d.lgs. 152/06) alla gestione rifiuti”.
Il diniego si fonda poi esclusivamente sul dissenso opposto dal Comune di (omissis), il quale è stato considerato dalla Provincia di Lecce quale ente portatore di interessi prevalenti in seno alla Conferenza di servizi, essendo preposto “in via prioritaria, alla pianificazione del territorio, e in subordine, alla tutela della salute umana e dell’ambiente”.
In particolare, nella delibera n. 48 del 18 ottobre 2018, il Consiglio Comunale di Galatina aveva fatto rilevare che:
a) l’area interessata dalla proposta progettuale è classificata nel PUG vigente, in parte “E3 – zone agricole” (come disciplinata dall’art. 5.2.4 delle NTA), in parte “D5 – Cave e relativa industria di trasformazione” (art. 5.1.5 NTA); tale disciplina non prevede “la possibilità di insediamenti del tipo proposto”;
b) il PUG vigente “avuto riguardo alla diffusa presenza di aree interessate dalla presenza di cave estrattive” ha classificato tali aree come “una vera e propria ‘zona omogeneà (Zona E4 – zone di riqualificazione ambientale – attività estrattive dismesse) […]”;
c) l’intervento proposto “immediatamente adiacente all’area di cava, comporterebbe, ove approvato, una chiara negazione di tale disegno strategico […]”;
d) sotto l’aspetto paesaggistico ambientale “la presenza (in adiacenza e nell’immediato intorno dell’area) di notevolissime emergenze di edilizia rurale, nonché del’Canale (omissis) censito e tutelato nel vigente PPTR quale ‘ambito paesaggisticò, rileva ulteriori motivazioni ostative all’insediamento dell’impianto la cui realizzazione pregiudicherebbe definitivamente lo scenario strategico che l’amministrazione regionale e quella comunale hanno inteso disegnare con gli strumenti di pianificazione vigenti”.
8. Ciò posto, con il primo mezzo di gravame il Comune di (omissis) ha riproposto l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, fondata sulla mancata tempestiva impugnazione della testé sintetizzata delibera n. 48/18.
8.1. L’eccezione è palesemente infondata.
In primo luogo, è del tutto irrilevante il fatto che la Provincia di Lecce – in qualità di autorità competente per la procedura di VIA, ai sensi della l.r. n. 11 del 2001, come modificata dalla l.r. n. 17 del 2007 – abbia ritenuto che la delibera fosse ex se impeditiva del prosieguo della procedura.
Tale (erroneo) convincimento, non è infatti in grado di modificare la natura e gli effetti del procedimento in esame, disciplinato dall’art. 15 della citata l.r. n. 11 del 2001, secondo cui “1. Nell’ambito della procedura di VIA l’autorità competente indice obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito degli elaborati sul BURP, una Conferenza di servizi per l’acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto.
2. La Conferenza di servizi provvede all’esame del progetto e del SIA e si svolge con le modalità stabilite dall’articolo 14 e successivi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), in quanto compatibili.
3. Le attività tecnico-istruttorie per la VIA sono svolte dall’ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, avvalendosi del supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA. L’ufficio competente, entro il decimo giorno antecedente la conclusione dei lavori della Conferenza di servizi di cui ai commi 1 e 2, invia il parere espresso dal Comitato per la VIA alle amministrazioni convocate. Il parere è altresì inviato al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento.
4. In sede di Conferenza di servizi è acquisito il parere sull’impatto ambientale del progetto da parte degli enti di gestione delle aree naturali protette nazionali e regionali interessate.
5. In ogni caso, i lavori della Conferenza di servizi si concludono almeno quindici giorni prima della data di scadenza del termine per l’adozione del provvedimento di VIA”.
Avuto riguardo alle disposizioni testé riportate, emerge che la partecipazione del Comune di (omissis) alla Conferenza di Servizi è avvenuta esclusivamente al fine di acquisirne il contributo istruttorio, in linea, peraltro, con la natura della conferenza finalizzata all’autorizzazione degli impianti di cui trattasi (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 5985 del 29 agosto 2019; cfr. anche sez. VI, 4 giugno 2004, n. 4505); è poi l’approvazione del progetto da parte della Regione (ovvero dell’Ente all’uopo delegato) che comporta, ove occorra, anche variante allo strumento urbanistico (art. 208, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006).
La conferenza di servizi è quindi la sede istituzionalmente preordinata ad assicurare il confronto degli interessi potenzialmente confliggenti, con assegnazione all’autorità competente del compito di adottare la determinazione finale che di quel confronto è espressione.
Prima di tale determinazione, le posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti non sono autonomamente impugnabili (cfr., Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5254; id., sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5084).
Nel caso di specie, la società appellata era quindi tenuta ad impugnare esclusivamente la determinazione conclusiva della Conferenza, stante la valenza meramente endoprocedimentale della deliberazione del Consiglio Comunale di Galatina.
Il dissenso del Comune ha infatti acquisito attitudine lesiva solo nel momento in cui la Provincia di Lecce ha rigettato l’istanza di VIA.
9. Nel merito, va in primo luogo ricordato che, in base all’attuale disciplina della conferenza di servizi, una posizione qualificata è riconosciuta alle sole amministrazioni preposte alla “tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ” (art. 14 – quinquies, comma 1, della l. n. 241 del 1990), con possibile devoluzione del caso alla Presidenza del Consiglio (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 2733 del 29 aprile 2020).
La giurisprudenza di questo Consiglio ha assegnato tale qualificazione alle sole amministrazioni statali (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2003, n. 4568; 10 settembre 2008, n. 4333; cfr. anche sez. V, 17 gennaio 2011, n. 199).
Per quanto concerne i Comuni, non appare infatti sufficiente il mero richiamo all’art. 13 del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.
In disparte il fatto che la stessa previsione del TUEL fa salve le attribuzione delle amministrazioni statali e regionali nelle stesse materie, a ben vedere è proprio la natura, ad un tempo generale ma territorialmente delimitata, delle competenze comunali, ad escludere che tale ente possa essere tout court annoverato tra le amministrazioni specificamente preposte alla tutela di interessi sensibili, nel senso fatto proprio dalla norme sulla conferenza di servizi.
E’ poi evidente che, diversamente opinando, si conferirebbe al Comune, in ogni procedimento in cui venga in rilievo uno dei variegati interessi rimessi, in sede locale, alle sue cure (anche considerando che, ai sensi dell’art. 118, comma 1 della Costituzione, è proprio ai Comuni che è attribuita la generalità delle funzioni amministrative, salvo diversa allocazione “sulla base dei princì pi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”), una sorta di potere di veto, laddove invece, nell’ambito della conferenza di servizi, sia nel previgente che nell’attuale modello, lo scopo del legislatore è stato quello di semplificare il processo decisionale (cfr. la sentenza n. 5985 del 2015 cit.).
In tal senso è significativo che anche il dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela dell’interesse sensibile deve essere “motivato” (art. 14 – quinquies, comma 1, della l. n. 241/90); come pure devono essere “congruamente motivate” le determinazioni delle amministrazioni partecipanti alle conferenza le quali sono tenute altresì ad indicare “ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso […]” (art. 14 – bis, comma 3, della l. n. 241/90, testo vigente).
9.1. Nel caso di specie, contrariamente ai principi ispiratori della disciplina in materia di conferenza di servizi, è avvenuto che la Provincia di Lecce abbia ignorato le valutazioni favorevoli alla sostenibilità ambientale del progetto, formulate dalle amministrazioni specificamente competenti, e abbia invece considerato dirimenti le valutazioni del Comune di (omissis), incentrate sulla mera assenza di conformità urbanistica dell’intervento.
Per quanto infatti il Comune si sia sforzato di dimostrare che la propria contrarietà al progetto era supportata da preoccupazioni di natura paesaggistico – ambientale, di fatto l’unica obiezione compiutamente articolata al riguardo (quella relativa all’esigenza di riqualificare le attività estrattive dismesse) non è conferente al caso in esame, poiché l’impianto risulta localizzato parte in zona E3, parte in zona D5 e non già in zona E4.
In sostanza, né in sede procedimentale, né in sede contenziosa, il Comune è stato in grado di dedurre specifiche controindicazioni relative agli effetti negativi eventualmente indotti dal progetto sulle matrici ambientali.
9.2. Anche per quanto concerne l’inquadramento urbanistico, è peraltro rimasto privo di idonea critica il capo di sentenza (par. 5 della parte in diritto) in cui il TAR ha fatto rilevare che, a ben vedere, “ai sensi dell’art. 5.2.4 delle NTA del PUG (che disciplina la zona E3 – Zone Agricole), in tale zona sono ammesse, tra l’altro, “…discariche di rifiuti solidi e simili”.
All’evidenza, tale previsione tecnica non solo non esclude, ma anzi ammette espressamente che all’interno dell’area considerata possano essere allocate “discariche di rifiuti solidi”, nonché attività a quest’ultima assimilate (“e simili”), tale dovendosi intendere l’attività di produzione di compost, per la cui produzione vengono notoriamente utilizzati residui biodegradabili (i.e: rifiuti) sia vegetali sia animali”.
Per quanto concerne la disciplina relativa alla zona D5 (in particolare la norma 5.1.5.), è rimasto parimenti incontestato che tale previsione si limiti alla ricognizione delle aree destinate all’ampliamento delle cave attualmente in esercizio.
Pertanto, in seno allo strumento urbanistico generale, siffatta previsione non è idonea a rappresentare uno specifico interesse ambientale, ostativo all’insediamento di cui trattasi.
Tanto ciò è vero che, come fatto rilevare dalla società appellata, in seno alla Conferenza di Servizi il competente Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha rilasciato regolarmente il proprio nulla osta limitandosi a richiedere che, a seguito dell’intervenuta autorizzazione alla realizzazione dell’impianto proposto, la società provveda allo stralcio delle aree dal piano di coltivazione.
9.3. Anche per quanto concerne il “Canale dell’Asso”, bene paesaggisticamente tutelato dal vigente PPTR della Regione Puglia, appaiono ineccepibili i rilievi del TAR, laddove ha fatto osservare che “la locale Soprintendenza – quale ente istituzionalmente preposto alla cura dei valori culturali e paesaggistici delle aree di sua pertinenza – nel corso delle varie conferenze di servizi non ha evidenziato alcun elemento ostativo alla realizzazione del sito in area prossima al “Canale dell’Asso”, rimanendo pertanto oscura la ragione dell’ostensione “di un profilo di criticità di tal fatta da parte di un ente (il Comune di (omissis)) non solo non dotato ex professo di competenze di tipo paesaggistico, ma le cui valutazioni risultano smentite dall’ente preposto per legge alla tutela dell’intorno paesaggistico di riferimento (la locale Soprintendenza); ente che – si ribadisce – non ha, sul punto, sollevato alcuna obiezione quanto alla realizzazione del sito”.
Ed in effetti, dalla testé sintetizzata delibera n. 48 del 2018 è agevole rilevare che il Consiglio Comunale di Galatina si è limitato a richiamare l’esistenza di un ambito paesaggistico tutelato ma non ha saputo o potuto indicare quali specifiche caratteristiche dell’intervento in progetto arrechino pregiudizio al contesto tutelato.
9.4. Per quanto concerne, infine, i c.d. “impatti cumulativi” derivanti dalla presenza di analoghe strutture operanti in zona, il TAR ha sottolineato la genericità delle obiezioni del Comune nelle quali non è contenuta nessuna “valutazione tecnico-scientifica quanto al consumo del territorio (non si citano infatti le superfici già interessate dagli impianti in esame), nonché alla vicinanza dell’impianto dal più vicino centro urbanizzato, e alle ripercussioni negative che la sua realizzazione determinerebbe sulla salute pubblica. In definitiva, con affermazione criptica e al tempo stesso tautologica, si lascia intendere che l’impianto potrebbe essere dannoso per la salute pubblica, ma non si corrobora tale “suggestione” da alcun tipo di evidenza scientifica, volta a convalidarne l’assunto”.
Né può condividersi il rilievo svolto in sede di appello secondo cui “il compito di giustificare scientificamente l’assenza di pericoli per la salute, dovrebbe rinvenirsi in capo al proponente”.
Il Comune sembra infatti dimenticare che la Conferenza di Servizi si è svolta sulla base della documentazione presentata dal proponente, tra cui lo Studio di impatto ambientale, più volte integrato a seguito delle richieste e indicazioni emerse in Conferenza, ed il cui fine è appunto quello di fornire all’autorità procedente, tra l’altro, le informazioni relative ai “probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione” (art. 22, comma 3, lett. b, del d.lgs. n. 152 del 2006), “una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi” (lett. c), unitamente ad “una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali” (lett. d).
A fronte della documentazione presentata, incombeva quindi al Comune quantomeno allegare l’esistenza di carenze istruttorie e/o l’inaffidabilità dei dati tecnici offerti dalla società appellata.
10. In definitiva, per quanto testé argomentato, l’appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei rapporti tra il Comune di (omissis) e la società appellata, mentre possono essere compensate nei confronti della Provincia di Lecce che, in questa fase, si è limitata ad articolare un intervento adesivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, n. 9729 del 2019, di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna il Comune appellante alla rifusione delle spese del grado nei confronti della società Sa. Ri. s.r.l., che liquida, complessivamente, in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Compensa le spese del grado nei confronti della Provincia di Lecce.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2020 tenutasi da remoto in videoconferenza con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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